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sabato 31 ottobre 2009

Assegnazione di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai cittadini



Messaggio INPS 22520 del 07/10/09
Com’è noto, con la circolare n. 72 del 26 giugno 2009 “Disciplina degli strumenti di comunicazione con l’utenza”, è stata dettata una prima regolamentazione per l’utilizzo delle nuove tecnologie multicanale al fine di semplificare le modalità di interazione con l’utenza e promuovere l’uso della posta elettronica quale canale privilegiato di contatto fra i cittadini e le strutture periferiche dell’Istituto.
A tal fine, sono state istituite per le Direzioni Regionali, Provinciali, Subprovinciali e per le Agenzie, apposite caselle di posta elettronica standardizzate per processo/funzione, da utilizzarsi sempre, in sostituzione di quelle personali nei rapporti con l’utenza; unitamente a tali caselle di posta elettronica sono stati pubblicati sul sito internet dell’Istituto anche gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC) delle strutture INPS, già attivati da marzo 2007.

La PEC è uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Grazie alla PEC l’interazione tra i cittadini, le istituzioni e le imprese diventa più agevole. Con il nuovo strumento:
· è l’informazione che si muove e raggiunge il cittadino, non viceversa
· la Pubblica Amministrazione ha il dovere di rispondere al cittadino in tempi certi, utilizzando a sua volta esclusivamente la PEC.

In attuazione del comma 5 dell'articolo 16-bis, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 29 gennaio 2009, n. 2, in base al quale
· ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata
· l'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta.
l’INPS, dando seguito al protocollo d’intesa stipulato in data 30/09/2009 con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, provvede ad assegnare ai cittadini che ne faranno richiesta un indirizzo PEC.
Le modalità di richiesta/attivazione della casella PEC, da parte del Cittadino, sono specificate nel DPCM del 6 maggio 2009, ossia il cittadino può effettuare la richiesta on-line tramite il sito dell’INPS e dovrà successivamente recarsi in sede per il riconoscimento.
Il riconoscimento in sede verrà effettuato dagli stessi operatori che attualmente rilasciano il PIN (messaggio hermes n.ro 593 del 04/10/2001 della 0040 D.C.S.I.T.) e la procedura di richiesta/attivazione della casella PEC è presente all’interno della stessa utilizzata per il Rilascio del PIN.
I passi operativi cui bisognerà attenersi sono i seguenti:
· accesso alla intranet INPS (http://intranet.inps)
· nel menu Servizi, scegliere Gestione e assistenza sui servizi Internet
· nel riquadro “Gestione PIN per i servizi internet” attivare la procedura Assegnazione PIN per utenti Internet
· accedere alla nuova funzioneAttivazione casella PEC

La richiesta/attivazione della casella PEC è subordinata ad alcuni prerequisiti:
i. cittadino italiano e residente in Italia
ii. essere maggiorenne
iii. essere in possesso del Pin per l'accesso ai Servizi OnLine del Cittadino sul portale dell'Istituto
iv. riconoscimento "de visu" del cittadino da parte della struttura territoriale INPS, come previsto dal DPCM 6 maggio 2009

I flussi operativi cui dovrà attenersi il personale delle sedi, per la richiesta/attivazione della casella PEC sono i 4 sotto riportati e fanno riferimento, ove necessario, all’uso della funzione “Attivazione casella PEC” nella procedura sopra citata:

A) il Cittadino effettua la richiesta sul portale dell'INPS ed è stato già riconosciuto in sede all’atto del Rilascio del PIN.
La creazione della Casella PEC avviene automaticamente dopo la richiesta. In questo caso il flusso non coinvolge direttamente la sede INPS, in quanto il riconoscimento “de visu”, previsto dal DPCM 6 maggio 2009, è già stato effettuato all’atto del Rilascio del PIN per i servizi OnLine del portale INPS.

B) il Cittadino effettua la richiesta sul portale dell'INPS e si reca presso la sede INPS per il riconoscimento.
In questo caso il personale di sede dovrà operare nel seguente modo:
1. richiedere il modulo firmato, rilasciato dall'applicazione all'atto della richiesta; tale modulo potrà essere stato prestampato dal cittadino al completamento della richiesta on-line, ovvero l’operatore provvederà a stamparlo per conto del cittadino nel caso ne fosse sprovvisto;
2. ricercare e visualizzare tramite la procedura la richiesta effettuata onLine dal Cittadino, inserendo il codice fiscale, verificandolo con la tessera sanitaria in possesso del Cittadino, e con il codice richiesta presente sul modulo di cui al punto 1;
3. verificare che il documento di riconoscimento presentato dal Cittadino coincida con quello immesso all'atto dalla richiesta; se tale documento fosse scaduto e/o il Cittadino presenti un altro documento di riconoscimento valido, inserire gli estremi del nuovo documento di riconoscimento nella richiesta, sostituendo quelli già presenti;
4. effettuare fotocopia del tesserino del codice fiscale e del documento di riconoscimento, mettendoli agli atti insieme al modulo firmato di cui al punto 1;
5. eventualmente acquisire elettronicamente i documenti presentati e allegarli alla richiesta;
6. confermare l'attivazione della casella PEC, se soddisfatti i prerequisiti di cui sopra. Nota: non è necessario verificare il prerequisito iii. (il possesso del Pin), in quanto in questo caso il Cittadino è già in possesso del Pin, avendo effettuato la richiesta tramite i Servizi OnLine del Portale INPS.

C) il Cittadino si reca in sede per la contestuale richiesta e attivazione della casella PEC
In questo caso il personale di Sede dovrà operare nel seguente modo:
1. verificare, tramite i documenti di riconoscimento i prerequisiti i. e ii. precedenti;
2. verificare il possesso del Pin da parte del Cittadino.
Se in possesso del PIN
a. tramite l'applicazione, compilare la richiesta per conto del Cittadino;
b. stampare il modulo e farlo sottoscrivere al Cittadino;
c. eseguire i punti 2., 4., 5. e 6. del flusso precedente A).
Se NON in possesso
d. effettuare il Rilascio del PIN, tramite l'apposita procedura;
e. effettuare copia del tesserino del codice fiscale e del documento di riconoscimento, mettendoli agli atti;
f. compilare la domanda di richiesta della casella PEC seguendo il flusso sopra riportato “Se in possesso del PIN”, oppure invitare il Cittadino ad effettuare la richiesta tramite i Servizi OnLine del Portale INPS, informandolo che non dovrà recarsi presso una sede INPS per l'attivazione della casella PEC, in quanto questa verrà attivata automaticamente dopo la richiesta on-line, essendo già avvenuto il riconoscimento.

D) il Cittadino si reca in sede per la sola Richiesta del PIN
1. prospettare al Cittadino la possibilità di avere anche una casella PEC e le modalità di richiesta della medesima (si veda flusso C)).


A tale proposito è opportuno ricordare che, come già specificato nella citata Circolare n.72 del 26 maggio 2009, i responsabili delle strutture sono tenuti alla tempestiva lettura dei messaggi PEC ed in ogni caso a garantire giornalmente la presa visione di tali messaggi.

Il sistema PEC provvede comunque a notificare la ricezione del nuovo messaggio al Direttore della struttura e ai Responsabili dei Processi ogni 24 ore, fin quando lo stesso non sarà letto.

La notifica ai Responsabili dei Processi, in caso di mancata lettura da parte del Direttore entro le 24 ore, avverrà indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano stati o meno delegati all'accesso alla casella PEC.

Infine, sempre allo scopo di consentire il monitoraggio e il presidio della suddetta casella, si ricorda che il messaggio di posta certificata viene automaticamente protocollato in entrata presso l’Area Omogenea Organizzativa di riferimento, con voce di titolario 800.020-Posta Elettronica Certificata, per cui si rende necessario monitorare giornalmente l'arrivo di documentazione tramite il protocollo informatico e/o GDP, nonché assegnare al messaggio la corretta voce di titolario e/o il referente/processo di competenza.

Il riferimento tecnico per la funzione “Attivazione casella PEC” è l’ing. Lorenzo Rinaldi (lorenzo.rinaldi@inps.it, tel. 06 5905 3142)

giovedì 29 ottobre 2009

Nuova normativa regionale per l'artigianato: ecco le novità



Dal 29 ottobre 2009 è in vigore la nuova normativa regionale per l'artigianato e sono soppresse le Commissioni Provinciali.
L'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane avviene a seguito della dichiarazione dell'imprenditore dei requisiti richiesti e decorre dalla data della presentazione di tale dichiarazione.

Il 14/10/2009 è stato pubblicato sul BURT il Regolamento di attuazione della Legge Regionale 53 del 2008 (D.P.G.R. 7/10/2009 n. 55/R) avente per oggetto la riforma della normativa in tema di artigianato.

Le Commissioni Provinciali Artigianato sono soppresse e le funzioni istruttorie sono assegnate direttamente alle Camere di Commercio. L'iscrizione all’Albo Imprese Artigiane continua ad avere carattere costitutivo ed è condizione per la concessione di agevolazioni e per l'adozione di una denominazione in cui ricorrono i riferimenti all'artigianato.
La domanda di iscrizione all'Albo è sostituita da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di impresa artigiana (da rendere con i consueti modelli ART). La presentazione della dichiarazione comporta, sempre che l'impresa sia effettivamente in possesso di tutti i requisiti dichiarati, l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione. Non sono più ammissibili iscrizioni retroattive
Successivamente la Camera di Commercio dispone accertamenti e controlli e adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione entro 90 giorni dalla dichiarazione. Tale termine può essere sospeso per 30 giorni per garantire eventuali integrazioni della documentazione.
La norma prevede l’obbligatorietà della presentazione telematica delle dichiarazioni. Fino all’avvio in effettivo della Comunicazione Unica (01/04/2010) sarà comunque consentito procedere alla presentazione della modulistica cartacea .
La normativa semplifica diversi adempimenti ed in particolare esonera l’impresa dal presentare dichiarazioni all’Albo quando viene domandata la cancellazione dal registro delle Imprese.
Cambia ovviamente anche la modulistica (uguale per tutte le CCIAA Toscane)e che sarà repirebile quanto prima sui siti delle Camere di Commercio
Fonte: Camera Commercio Lucca

domenica 18 ottobre 2009

Contributi alle piccole imprese Comune di Capannori



E’ sempre più concreto l’impegno dell’amministrazione comunale contro la crisi. E’ stato, infatti, pubblicato il bando per l’erogazione dei contributi alle piccole imprese locali. Le attività produttive agricole, industriali, artigianali, commerciali, turistiche e del settore terziario con non più di 50 addetti e con un fatturato non superiore a 2 milioni e mezzo di euro, grazie a un accordo tra il comune e la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno, potranno accedere a un credito agevolato fino a 50mila euro. L’amministrazione comunale parteciperà concedendo sotto forma di contributo equivalente l’1% in conto capitale su una base annuale del finanziamento ottenuto dall’istituto di credito per un massimo di 3 anni. Il tasso di finanziamento è molto agevolato rispetto al mercato.
 Il contributo sarà liquidato entro 45 giorni dalla presentazione della domanda. Per i primi 12 mesi, inoltre, l’impresa che avrà ottenuto il credito dovrà pagare solo gli interessi e non il conto capitale.
 «Si tratta di un aiuto concreto al sistema dell’imprenditoria locale che risulta molto utile in questo periodo di crisi e di difficoltà dell’economia mondiale - dichiara l’assessore alle attività produttive, Maurizio Vellutini -. L’amministrazione comunale, dunque, si conferma vicina alle aziende del nostro territorio, che creano sviluppo e occupazione. I crediti agevolati serviranno a fare nuovi investimenti, rilanciando le attività che da tempo operano sul territorio e sostenendo quelle che sono di nuova costituzione, che potranno finanziare un importo fino a 20 mila euro».
 «L’amministrazione comunale ha investito 150 mila euro per questa iniziativa perché riteniamo molto importante il sostegno alle attività produttive locali - aggiunge l’assessore alle finanze, Lara Pizza -. Questi contributi rappresentano il primo di una serie di atti concreti che realizzeremo a favore delle imprese».
 I contributi saranno concessi per spese di investimento delle imprese e in particolare per l’acquisto di beni strumentali d’investimento quali impianti, attrezzature anche informatiche, macchinari e arredi, per interventi per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia degli immobili in cui ha la sede operativa l’impresa beneficiaria. Saranno ammessi anche gli interventi rivolti al miglioramento e alla trasformazione aziendale in funzione del potenziamento, della razionalizzazione, dell’innovazione anche tecnologica, dell’offerta commerciale, dell’adeguamento alla normativa in materia igienico-sanitaria o rivolti all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili o al risparmio energetico.
 Per informazioni contattare lo sportello unico attività produttive (tel. 0583 428237/ 0583 428239, email suap@comune.capannori.lu.it) oppure le filiali della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno. Il bando sarà scaricabile nei prossimi giorni dal sito del Comune www.comune.capannori.lu.it.
Fonte Il Tirreno del 18/10/2009

lunedì 12 ottobre 2009

Omesso indirizzo sul certificato di malattia e perdita dell'indennità INPS



INPS Messaggio 09/10/2009, n. 22747

La mancanza o la inesattezza o incompletezza dell'indirizzo sul certificato medico di malattia comporta la perdita della prestazione previdenziale per l'intero evento di malattia o comunque per tutte quelle giornate di malattia attestate da una certificazione priva del requisito.
Così ha stabilito la Direzione Inps nel messaggio sopra riportato andando ad interpretare e derimere in maniera restrittiva le precedenti prese di posizione dello stesso istituto.
Le aziende devono pertanto informare i lavoratori che nella compilazione del certificato medico inviato all'INPS, e di conseguenza alla ditta dovrà essere riportato l'esatto indirizzo di reperibilità pena la perdita dell'indennità da parte dell'INPS dei giorni previsti sul certificato di malattia

sabato 10 ottobre 2009

Riduzione dei premi per le imprese artigiane del settore autotrasporto merci



Si riportano integralmente i due articoli del Decreto 25/06/2009 pubblicato in G.U. n. 235 del 09/10/2009, con i quali vengono stabilite le riduzione del premio INAIL per l'anno 2009 a favore delle imprese artigiane del settore autotrasposrto merci.

Art.1
E' approvata, per l'anno 2009, per le imprese artigiane del settore
autotrasporto merci tenute al pagamento dei premi speciali unitari,
classificate alle voci di tariffa 9123 - classe di rischio 5° e 9121
- classe di rischio 8°, una riduzione dei premi pari al 14,01%, per
un importo pari a 11 milioni di euro.

art.2
Per l'anno 2009, esclusivamente per il settore dell'autotrasporto,
il termine del versamento dei relativi premi e' differito al 16
maggio 2009.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

mercoledì 7 ottobre 2009

Regione Toscana: incentivi alle aziende che rinnovano contratti di lavoro e bonus per i disoccupati



Incentivi alle aziende che rinnovano contratti di lavoro e bonus per i disoccupati

La Regione, per evitare che i lavoratori vengano licenziati o momentaneamente messi in cassa integrazione, ha deciso di mettere a disposizione di ciascuna delle aziende che rinnoveranno i contratti in scadenza per almeno un anno un contributo di 2.000 euro. L'incentivo, valido fino al 2010 e di cui potranno beneficiare solo le imprese in stato di crisi, dovrà essere accompagnato da un accordo sindacale. L'annuncio è stato dato dall'assessore Simonincini nel corso di una conferenza stampa.
Oltre agli incentivi per le aziende, la altre novità all'interno del pacchetto anticrisi a cui sta lavorando la Regione riguardano i contributi una tantum per i disoccupati, approvati a febbraio:
- 1.650 euro per lavoratori atipici e a tempo determinato, che hanno perso l'impiego da almeno 3 mesi e non possono contare su alcun ammortizzatore sociale e
- 1650 euro di sostegno al pagamento del mutuo per coloro che hanno perso il posto di lavoro (anche quelli a tempo indeterminato) o sono in cassa integrazione.

Isee a 17 mila euro
Fino a luglio ne potevano beneficiare i lavoratori con un Isee, l'indicatore che misura reddito e capacità di spesa di una famiglia, non superiore a 12.500 euro. Poi era stata innalzato a 15.000. Ora sarà portato a 17.000, soglia già scelta come tetto per le borse di studio universitarie.
180 giorni anche con più contratti
Per poter aver diritto al contributo, tra gli altri requisiti, c'era quello di aver lavorato per almeno 180 giorni con un unico datore (ed è la seconda novità). Potranno ora essere anche la somma di più contratti, non necessariamente continuativi ed anche di datori di lavoro diversi.
Aiuti ai lavoratori degli studi professionali
Il contributo una tantum di 1650 euro (ed è la terza novità) sarà inoltre esteso anche a dipendenti degli studi professionali che hanno perso il posto di lavoro. Tutte modifiche che potranno essere fatte con una delibera di giunta, rassicura Simoncini, senza dover modificare la legge che ha istituito il fondo da 5 milioni di euro che è servito a finanziare i due bonus.
Altra novità è l'estensione della Cassa integrazione in deroga ai dipendenti degli studi professionali. E' stato inoltre deciso, in omaggio alla massima trasparenza, che tutte le procedure che riguardano la Cassa in deroga gestite dalla Regione saranno messe online.

martedì 6 ottobre 2009

Sicurezza sul lavoro: la vigilanza Asl aumenta del 20%



Regione Toscana - Un piano straordinario per interventi più diffusi e omogenei
Aumentare i controlli del 20% entro il 2009 e rendere gli interventi più diffusi e omogenei sul territorio: è questo l’obiettivo della delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore per il diritto alla salute Enrico Rossi, che chiama le Asl, in collaborazione con una serie di altre amministrazioni (la Direzione regionale del lavoro, Inail, Inps e Vigili del fuoco della Toscana) ad uno sforzo straordinario per abbattere drasticamente il numero degli infortuni sul lavoro. L’intero sistema di vigilanza regionale dovrà lavorare con maggiore efficienza ed efficacia e soprattutto con maggiore coordinamento e integrazione, con azioni preventive a tutela della salute, della sicurezza e della regolarità del lavoro in tutte le realtà produttive, in modo omogeneo e diffuso, anche per evitare fenomeni di distorsione della concorrenza di mercato.
“Il controllo costante, diffuso e coordinato – afferma l’assessore Enrico Rossi - non solo rappresenta l’unico modo serio per esercitare una funzione che, se episodica o saltuaria, non dà alcun contributo alla riduzione degli infortuni, ma costituisce anche una garanzia per le imprese, che così non subiscono cadute di competitività. In questo modo l’intero sistema della sicurezza può compiere un salto di qualità, a beneficio di tutti i lavoratori, e le stesse imprese possono contare su una vigilanza corretta, efficace e non vessatoria. Mi sembra un modo efficace per applicare nella nostra realtà regionale il dettato del nuovo Testo unico nazionale a cui le Regioni hanno contribuito in modo determinante”
La delibera indica a ciascuna Asl obiettivi specifici, per rendere più uniforme sul territorio il numero dei controlli in rapporto al numero delle unità locali presenti (fabbriche, uffici, strutture produttive e quant’altro) che sono poco meno di 160.000. Oggi l’indice medio di copertura regionale si aggira intorno al 9% (su uno standard nazionale richiesto del 5%) ma con situazioni molto diversificate sul territorio. La “forbice” del rapporto tra unità locali controllate e unità locali totali si divarica infatti dal 4,44% assicurato dalla Asl 4 di Prato al 15,47% della Asl 12 di Viareggio. Lo scopo principale del progetto è proprio quello di “stringerla”, portando le Aziende ad elevare le loro media specifica e quindi quella regionale.
E’ prevista l’assunzione a tempo indeterminato di 41 ispettori. Le nuove dotazioni sono state stabilite prendendo in considerazione la valutazione degli organici attuali, il numero delle “unità locali” e degli occupati presenti nel territorio di competenza della Asl, l’incidenza infortunistica sui luoghi di lavoro nelle diverse realtà territoriali.
La Regione finanzierà l’intero progetto con 1 milione di euro. Metà di questa somma andrà a cofinanziare una tantum l’avvio del piano di assunzioni dei nuovi ispettori, il cui onere verrà coperto dalle entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni che scaturiranno dai controlli. Gli altri 500 mila euro saranno assicurati in due tranche successive. I primi 250 mila euro verranno liquidati alle Asl che documenteranno il raggiungimento entro il 2008 di 15.280 unità locali controllate (di cui 4000 cantieri), il 10% in più rispetto al 2007, anno in cui ne sono effettuati 13.887. Gli altri 250 mila euro verranno versati alle Asl al raggiungimento dell’obiettivo 2009, cioè 16.676 unità locali controllate, di cui 4000 cantieri, pari al 20% in più rispetto all’attività svolta nel 2007.
Per coordinare l’intera operazione l’assessorato si è fatto promotore di un accordo con la Direzione regionale del Lavoro, Inail, Inps e Vigili del Fuoco della Toscana. Il protocollo di intesa impegna gli enti e le amministrazioni firmatarie “a sviluppare anche congiuntamente azioni sempre più efficacia di promozione dell’osservanza delle norme e di repressione delle violazioni” con l’obiettivo di una sostanziale “diffusione e omogeneità degli interventi in ambito regionale”. In particolare le parti “adotteranno ogni utile accorgimento per rendere reciprocamente compatibili i rispettivi programmi e interventi ispettivi, per evitare sovrapposizioni e ripetizioni, per garantire la massima copertura possibile del territorio in relazione alle risorse disponibili, anche a sostegno della concorrenza leale. Naturalmente sono fatti salvi gli interventi ispettivi su specifiche richieste o denunce”. Sono infine previsti incontri periodici e scambi di informazioni e di dati.
Fonte Toscana Notizie - Agenzia di informazione della Giunta Regionale

lunedì 5 ottobre 2009

Sicurezza nei cantieri, anche il committente è responsabile



Un'importante sentenza della Cassazione in relazione alla responsabilità del committente in caso di esecuzione lavori affidata a ditta o persone prive delle necessarie attrezzature e coperture previdenziali ed assistenziali.

La responsabilità dell'attuazione generale delle norme antinfortunistiche spetta al committente dei lavori, qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale atta ad assicurarne il rispetto.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 36581 del 21 settembre scorso, è nuovamente intervenuta sul tema della tutela e della salute della sicurezza dei lavoratori. In particolare, la sentenza ha accolto con rinvio a giudizio il ricorso presentato dal Procuratore Generale della Corte di Appello di Bari contro la sentenza che assolveva completamente il proprietario di un immobile che aveva commissionato ad un operaio, dipendente in mobilità di un'impresa, senza né mezzi né attrezzature, il rifacimento del tetto dello stabile, a causa del quale l'operaio ha perso la vita.
In prima battuta, il Tar aveva condannato l'uomo alla pena di 6 mesi reclusione per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Successivamente, la Corte d'Appello, ribaltando completamente la sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato ritenendo che non vi fosse rapporto di subordinazione che legava il proprietario dell'immobile con l'operaio.
Contro questa sentenza, la Procura ha fatto ricorso in Cassazione evidenziando, tra l'altro, come la Corte territoriale avesse del tutto "ignorato che, nell'ambito degli obblighi di attuazione e rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni, il committente dei lavori è responsabile, qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale per assumersi la responsabilità dell'attuazione generale delle norme antinfortunistiche"
I giudici della Suprema Corte, condividendo la tesi della Procura di Bari, hanno evidenziato come i giudici della Corte d'appello non abbiano preso in considerazione il fatto che il proprietario dell'immobile aveva commissionato i lavori di parziale ristrutturazione dello stabile, con particolare riferimento al rifacimento del tetto, ad un operaio, non titolare di impresa edile ma dipendente in mobilità di altra impresa, che non disponendo né di mezzi né di strumenti propri per eseguire le opere, aveva utilizzato le attrezzature del nipote. Come prescritto dalla Suprema Corte, l'avere utilizzato le prestazioni lavorative della vittima nelle suddette condizioni e la pericolosità del luogo di lavoro (i lavori venivano eseguiti a circa 15 metri di altezza dal suolo, senza alcuna precauzione o dispositivo per evitare cadute dall'alto), avrebbe imposto al committente una verifica delle condizioni di sicurezza ai sensi della normativa antinfortunistica.
La Cassazione ha, dunque, annullato la sentenza impugnata con rinvio a giudizio in cui si chiarisca se il proprietario rimaneva in ogni caso garante della salvaguardia dell'incolumità di chi, come l'operaio in questione, prestava nel suo interesse attività lavorativa e, quindi, trattandosi di opere pericolose, poteva o meno disinteressarsi di come queste venivano eseguite.
In definitiva, dalla sentenza emerge un concetto molto chiaro, ovvero che affidare un lavoro ad un'impresa specializzata solleva il proprietario da qualsiasi responsabilità penale, di contro affidare il lavoro ad un'impresa improvvisata rende solidale il proprietario in caso di danni o peggio di morte di un operaio.
Sentanza riportata su http://www.conquistedellavoro.it/
Affarishop.com

venerdì 2 ottobre 2009

Registro Infortuni



L’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 (che non ha subito modifiche dal decreto correttivo D.Lgs. 106, 3.8.20), stabilisce che fino ai sei mesi successivi
all’adozione del decreto interministeriale istitutivo del SINP (sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro) restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni e ai registri degli esposti ad agenti
cancerogeni e biologici. Di conseguenza, fino alla predetta data tutti i datori di lavoro dovranno continuare a tenere aggiornato i registri infortuni in essere
(inserendo anche gli eventi che determinano l’assenza di un solo giorno) e dovranno continuare a istituire il registro (vidimato dall’ASL, fatta eccezione
per quelle regioni che ne hanno abolito la vidimazione, Es.Regione Lombardia) per ogni nuova unita produttiva- sede-filiale-cantiere ecc. Si ricorda inoltre che dal giornoin cui decorrerà la predetta abrogazione tutti i registri infortuni in essere dovranno essere conservati per quattro anni dall’ultima registrazione o, se non ancora usati, dalla data di vidimazione o, nelle Regioni ove la vidimazione non è più richiesta, dalla data apposta dal datore di lavoro sul registro stesso.

sabato 26 settembre 2009

La Banca del Comprensorio del Cuoio passa al Credito Cooperativo di Signa



La crisi si abbatte anche sui piccoli istituti bancari della zona, dopo la Bcc Bientina attualmente in amministrazione controllata, un altra banca di credito cooperativo non naviga in buone acque.
Nei giorni scorsi la Banca d'Italia ha autorizzato l'avvio della procedura di fusione tra due istituti toscani, la Banca di Credito Cooperativo di Signa che acquisisce il controllo della Banca del Comprensorio del Cuoio di Castelfranco di Sotto.
La Banca del Comprensorio del Cuoio ha sede legale e direzione generale a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove la società cooperativa ha iniziato la propria attività esattamente due anni fa, grazie alla fiducia di oltre duemila soci.

Affarishop.com

giovedì 24 settembre 2009

Buste paga e privacy



I cedolini dello stipendio devono essere consegnati spillati o in busta chiusa e non devono contenere informazioni lesive della riservatezza. Gli uffici addetti alla predisposizione e alla consegna dei cedolini sono tenuti a tutelare la privacy dei lavoratori, limitando l'inserimento di informazioni sulla sfera privata e impedendo l'indebita conoscenza dei dati da parte di persone non autorizzate. Il Garante privacy ha ribadito al Ministero dell'Interno le misure relative ai cedolini dello stipendio.

L'intervento si è reso necessario a seguito di una segnalazione con la quale si lamentava il fatto che i cedolini di più di duemila dipendenti di una delle sedi regionali del Ministero fossero stampati su carta continua e non imbustati. Nella segnalazione si precisava che i cedolini, sistemati in scatoloni, venivano spediti dal Ministero alla sede regionale in questione e lì, una volta suddivisi per provincia e reparto, venivano smistati alle varie segreterie; gli addetti provvedevano poi a consegnarli manualmente ai dipendenti. Dalla segnalazione emergeva inoltre che spesso i cedolini venivano lasciati sui tavoli, in modo da rendere accessibili a chiunque informazioni sulla sfera privata dei lavoratori. Tra le varie voci potevano apparire, infatti, anche informazioni sulle coordinate bancarie, l'indicazione della sigla del sindacato di appartenenza destinatario della ritenuta o, ancora, trattenute per cessioni del quinto, motivazioni di eventuali circostanze debitorie del lavoratore.

In seguito alla richiesta di chiarimento dell'Autorità il Ministero ha comunicato di aver subito impartito precise indicazioni al centro elettronico che elabora i cedolini affinché sostituisca le voci specifiche con descrizioni più generiche o dei codici, eliminando la sigla dell'organizzazione sindacale, in modo tale da rendere le modalità di predisposizione dei cedolini pienamente conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali. A maggior tutela della privacy, il Ministero ha comunicato, infine, che avrebbe al più presto provveduto ad avviare il recapito delle buste paga in formato elettronico direttamente sulle mail dei dipendenti, eliminando del tutto la copia cartacea.
fonte www.garanteprivacy.it

Le aziende non possono "spiare" la navigazione su Internet dei dipendenti



È illecito monitorare in modo sistematico pagine e siti visitati
È illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet dei lavoratori.

Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha vietato ad una società il trattamento dei dati personali di un dipendente e ha segnalato il caso all'autorità giudiziaria. La società aveva monitorato per nove mesi la navigazione on line di un lavoratore attraverso un software in grado di memorizzare "in chiaro", tra l'altro, le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine.

Nel definire il reclamo il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha riconosciuto le ragioni del dipendente.

L'installazione di un software appositamente configurato per tracciare in modo sistematico la navigazione in Internet del lavoratore viola, infatti, lo Statuto dei lavoratori, che vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti. Peraltro la società non aveva neanche provveduto ad attivare le procedure stabilite dalla normativa qualora tale controllo fosse motivato da "esigenze organizzative e produttive" (accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza di questo, autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro).

Il Garante ha ritenuto, infine, che la società sia incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante. In base alle Linee guida fissate dall'Autorità i datori di lavoro possono infatti procedere a eventuali controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d'ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali.
fonte www.garanteprivacy.it

martedì 15 settembre 2009

Licenziamento individuale e plurimo criteri di scelta



Si riporta parere n. 5 diramato dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro sui criteri di scelta da parte dell'azienda in caso di licenziamento individuale e plurimo. Il parere è corredato da interessanti sntenze giurisprudenziali in materia.

IL QUESITO
Si chiede di precisare quali sono i criteri di scelta da rispettare in caso di licenziamento individuale plurimo per riduzione di personale.
* * *
LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PLURIMO
L’esigenza aziendale di ridurre il personale può determinare sia un licenziamento collettivo che un licenziamento individuale (plurimo) per giustificato motivo oggettivo.
Infatti, mentre l’art. 24 comma 1 della l. 223 del 1991, definisce i licenziamenti collettivi quali “conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro”, l’art. 3 l. 604 del 1966, annovera tra i motivi oggettivi di licenziamento individuale le “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
La prima fattispecie (licenziamento collettivo) differisce dalla seconda (licenziamento individuale per motivo oggettivo) in quanto caratterizzata da determinati indici legali quali: la dimensione dell’impresa (almeno quindici dipendenti), il numero dei licenziamenti (almeno cinque), l’arco temporale di riferimento (centoventi giorni); l’ambito territoriale (la provincia) (art. 24 l. n. 223/1991; cfr. Cass. 8 giugno 1999, n. 5662, in Orient. Giur. lav., 1999, fasc. 4; Cass. 12 ottobre 1999, n. 11455, in Riv. crit. dir. lav., 2000, 123).
In presenza di tali elementi, il licenziamento è collettivo ed il datore di lavoro non può sottrarsi alle regole stabilite dalla legge. Per contro, qualora gli elementi in questione manchino, la riduzione del personale costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento (individuale).
In tal caso, si possono verificare due diverse situazioni, che prendiamo in esame qui di seguito.
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER SOPPRESSIONE DEL POSTO DI LAVORO
Se le ragioni produttive od organizzative si riferiscono ai lavoratori in quanto addetti ad una specifica attività (ad es., soppressione di una mansione o di un ufficio; esternalizzazione di un settore; chiusura di una filiale; etc.), i lavoratori colpiti sono quelli addetti all’attività in questione e non possono invocare situazioni personali per ottenere che la scelta cada su altri lavoratori (Cass. 21 giugno 1985 n. 3752, Giust. Civ., 1986, I, 467; Cass. 5 aprile 1990 n. 2824, Mass. giur. lav., 1990, suppl., 75; Cass. 30 ottobre 1990 n. 10461, Mass. giur. lav., 1991, suppl., 4).
Il datore di lavoro deve tuttavia assolvere agli oneri probatori imposti dalla legge: sussistenza e concretezza del presupposto legittimante il licenziamento (la effettiva soppressione del posto); nesso di causalità tra posto soppresso e attività svolta dal lavoratore licenziato; inutilizzabilità del lavoratore in altra posizione di lavoro disponibile in azienda (c.d. obbligo di repechage) (v. Cass. 30 ottobre 1990, n. 10461, in Not. giur. lav., 1991, 399; Cass. 27 aprile 1991, n. 4688, in Arch. civ., 1991, 921; Cass. 27 novembre 1996, n. 10527, in Mass. giur. lav., 1997, suppl., 7; Cass. 3 agosto 1998, n. 7628, in Not. giur. lav., 1998, 725).
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER RIDUZIONE DI PERSONALE
Se, invece, le ragioni tecnico od organizzative poste a base del licenziamento non si riferiscono ad una determinata attività o posizione lavorativa, ma all’esigenza più generica di ridurre il personale (di solito per il contenimento dei costi di gestione), il licenziamento può colpire – nell’ambito dell’intera azienda o di una parte di essa – tutti i lavoratori occupati o comunque tutti i lavoratori che svolgono analoghe mansioni (ad es., si intende licenziale tre addetti alle vendite, sui dieci addetti alle vendite occupati in totale).
Si pone quindi il problema di individuare i criteri che devono essere osservati nella scelta dei lavoratori da licenziare.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte (Cass. 21 novembre 2001, n. 14663, in Dir. lav., 2002, 23) stabilendo che ove sussista una situazione di totale fungibilità tra dipendenti potenzialmente licenziabili, la legittimità del licenziamento dipende “dal rispetto delle regole di correttezza di cui all’art. 1175 c.c. nella scelta del lavoratore licenziato...” (in senso conforme Cass. 9 maggio 2002, n. 6667, in Riv. dir. lav., 2003, II, 108; Cass. 11 giugno 2004 n. 11124, Giur. lav., 2004, n. 32-33, 40).
La selezione dei lavoratori, dunque, non può essere compiuta liberamente ma deve avvenire in conformità ai criteri di correttezza e buona fede. Secondo l’orientamento giurisprudenziale citato, la correttezza e buona fede si traduce nell’applicazione in via analogica dei criteri di scelta stabiliti dall’art. 5 della l. 223 del 1991 per i licenziamenti collettivi, e cioè: anzianità (di servizio), carichi di famiglia, esigenze tecnico-produttive ed organizzative. Devono quindi essere scelti per il licenziamento i soggetti con minore anzianità di servizio, con minori carichi di famiglia, e la cui presenza non è richiesta da esigenze produttive o organizzative.
Lo stesso art. 5 prescrive, inoltre, che i criteri di scelta vengano applicati “in concorso tra di loro”. La giurisprudenza consolidata ammette, tuttavia, un concorso non rigido tra i criteri di scelta, che consenta di dare maggior peso ad uno di essi, purché nell’ambito di una valutazione globale e, in ogni caso, senza annullare completamente l’incidenza degli altri criteri (per la ponderazione tra i diversi elementi, si veda Cass. 10 gennaio 1996 n. 132 in Giur. it., 1996, I, 876; Cass. 19 maggio 2006 n. 11886, Mass. giur. lav., 2006, 969; Cass. 1° aprile 1999 n. 3140, in Riv. it. dir. lav., II, 862).
Inoltre, hanno precedenza e vincolano il datore di lavoro gli eventuali criteri previsti in sede pattizia (Cass. 15 settembre 1995, n. 9734, in Riv. crit. dir. lav., 1996, 218). L’accordo, infatti, come per i licenziamenti collettivi, ben può individuare criteri convenzionali diversi o integrativi rispetto a quelli contemplati dall’art. 5 della l. 223 del 1991, a patto che si tratti di criteri obiettivi e generali, e che non violino norme imperative o il divieto di discriminazione previsto dall’art. 15 stat. lav. (Cort. Cost. 30 giugno 1994 n. 268, Foro it., 1994, I, 2307; Cass. 11 novembre 1998 n. 11387, Foro it., 1999, I, 885).

PRINCIPALI RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Cass. 8 giugno 1999, n. 5662, in Orient. Giur. lav., 1999, fasc. 4;
Cass. 12 ottobre 1999, n. 11455, in Riv. crit. dir. lav., 2000, 123;
Pret. Milano 11 febbraio 1994 in Lav. Giur., 1994, 7, 732;
Cass. 21 giugno 1985 n. 3752, Giust. Civ., 1986, I, 467;
Cass. 5 aprile 1990 n. 2824, Mass. giur. lav., 1990, suppl., 75;
Cass. 30 ottobre 1990 n. 10461, Mass. giur. lav., 1991, suppl., 4;
Cass. 30 ottobre 1990, n. 10461, in Not. giur. lav., 1991, 399;
Cass. 27 aprile 1991, n. 4688, in Arch. civ., 1991, 921;
Cass. 27 novembre 1996, n. 10527, in Mass. giur. lav., 1997, suppl., 7;
Cass. 3 agosto 1998, n. 7628, in Not. giur. lav., 1998, 725;
Cass. 21 novembre 2001, n. 14663, in Dir. lav., 2002, 23;
Cass. 9 maggio 2002, n. 6667, in Riv. dir. lav., 2003, II, 108;
Cass. 11 giugno 2004 n. 11124, Giur. lav., 2004, n. 32-33, 40;
Cass. 10 gennaio 1996 n. 132 in Giur. it., 1996, I, 876;
Cass. 19 maggio 2006 n. 11886, Mass. giur. lav., 2006, 969;
Cass. 1° aprile 1999 n. 3140, in Riv. it. dir. lav., II, 862;
Cass. 15 settembre 1995, n. 9734, in Riv. crit. dir. lav., 1996, 218;
Cort. Cost. 30 giugno 1994 n. 268, Foro it., 1994, I, 2307;
Cass. 11 novembre 1998 n. 11387, Foro it., 1999, I, 885;
Cass. 23 settembre 1999 n. 10368, Mass. giur. lav., 2000, 100;
Cass. 28 luglio 2000 n. 9956, in Riv. it. dir. lav., 2001, II, 579;
Cass. 9 settembre 2000 n. 11875, Foro it., 2000, I, 3099;
Cass. 22 marzo 2001 n. 4140, Mass. giu. Lav., 2001, 608.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 4, 5 e 24 della l. 223 del 1991;
Art. 3 l. 604 del 1966.
Fondazione Studi IL PRESIDENTE
Rosario De Luca

giovedì 3 settembre 2009

Rinviato il Click Day per l'IRAP



Lunedì 14 settembre non ci sarà nessuna gara telematica (click day) per aggiudicarsi il rimborso Irap.

Dopo le doglianze espresse nei giorni scorsi da aziende e professionisti, l'agenzia delle Entrate ha annunciato con un comunicato che è "in via di predisposizione il provvedimento che dispone il rinvio della data di attivazione della procedura per la presentazione delle istanze di rimborso per la presentazione dell'istanza telematica" che consente di ottenere il rimborso del 10% dell'Irap pagata tra il 2004 e il 2007.
La proroga del cosidetto click day ( espressamente stabilito dall'articolo 6 del decreto legge n.185 del 2008) "si rende necessaria - spiega la nota dell'agenzia - per individuare, nel rispetto dell'attuale contesto normativo, le soluzioni tecniche più idonee per eliminare alcuni inconvenienti connessi all'attuale meccanismo telematico di presentazione delle istanze di rimborso».
In base all'attuale meccanismo, il riconoscimento del «beneficio» è legato all'ordine cronologico delle istanze ricevute dal Ministero nonchè all'esaurimento dei fondi. Secondo i calcoli effettuati da varie organizzazioni, infatti, un contribuente Irap su quattro avrebbe rischiato di rimanere senza rimborso. A fronte di una domanda potenziale per circa 4 miliardi gli importi stanziati dal decreto anti-crisi ammontano a circa 1 miliardo .

Modello 730



SECONDO O UNICO ACCONTO 2009: TERMINI
Si ricorda che nel mese di novembre, il sostituto provvede a trattenere l’importo relativo alla secondo o unico acconto per il 2009 indicato nel modello 730/4.

Qualora il contribuente, analizzata la propria situazione, decida di non versarlo o di versarlo in misura inferiore rispetto a quanto indicato al rigo 65 del Prospetto di liquidazione modello 730-3, deve presentare apposita comunicazione al sostituto d’imposta entro il 30 settembre.

Nel caso in cui non sia più alle dipendenze del sostituto d’imposta di giugno/luglio, deve effettuare il versamento con il modello F24 entro il 30 novembre 2009.

mercoledì 26 agosto 2009

Regolarizzazione Colf e Badanti



Dal prossimo 01/09 è possibile presentare le istanze per la regolarizzazione di Colf e Badanti, ed effettuando il pagamento di cifra forfettaria di E. 500,00 a copertura dei contributi del periodo 01/04 - 30/06, oltre alle spese di procedura.
La regolarizzazione va effettuata tramite invio telematico per i cittadini extracomunitari, mentre è possibile effettuare la presentazione con moduli cartacei per i cittadini comunitari.
Sul sito del Ministero dell'Interno sono riepilogate tutte le circolari emanate in materia ed è previsto l'attivazione di un software per l'inoltro delle domande.
Lo studio accetta prenotazioni per la regolarizzazione in questione.

lunedì 3 agosto 2009

Banche: ABI, siglato accordo sul credito a favore delle Pmi



Alla presenza del Ministro Giulio Tremonti firmato a Milano l’Avviso comune tra ABI e le altre associazioni dell’Osservatorio banche-imprese sulla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo

È stato firmato oggi a Milano l’Avviso comune tra l’ABI e le altre rappresentanze
dell’Osservatorio permanente sui rapporti banche-imprese, con cui si condividono alcuni impegni a favore delle Pmi che a causa della crisi registrano difficoltà finanziarie temporanee. In particolare: una sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo vantate dalle banche nei confronti delle Pmi e misure volte al miglioramento della patrimonializzazione delle imprese.
L’Avviso comune individua nello specifico i seguenti interventi:
- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;
- operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale
implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;
- operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere
le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili;
- un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni,
prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di intervento per chi realizza processi dirafforzamento patrimoniale.
L’Avviso prevede in particolare che:
- sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e le operazioni delle operazioni di leasing finanziario in essere alla data della firma dell’Avviso. Le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;
- possono effettuare la domanda di sospensione le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis” e che al momento della presentazione della domanda per l’attivazione della sospensione o dell’allungamentodell’anticipazione su crediti non hanno posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” ovvero procedure esecutive in corso;
- per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate “in bonis” e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all’Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto;
- la sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
- le domande potranno essere presentate fino al 30 giugno 2010. L’Avviso ha validità per le operazioni che presentano caratteristiche pari a quelle descritte o migliorative per il cliente della banca.
L’accordo non comporta l’applicazione di ulteriori costi per le imprese, fatti salvi gli interessi calcolati sulla base del contratto originario, né la richiesta di garanzie aggiuntive.
ABI si è detta particolarmente soddisfatta per il raggiungimento di un’intesa che va ad aggiungersi a tutte le altre realizzate negli ultimi mesi con imprese e istituzioni e che serviranno ad affrontare e superare questo difficile periodo. L’ABI ha confermato la piena disponibilità del sistema bancario a collaborare nella difficile sfida della ripresa, in un contesto in cui la recessione lascia
prevedere pesanti effetti sugli andamenti economici del settore. L’ABI ha auspicato, altresì, un intervento di miglioramento strutturale della tassazione a carico delle banche per ridurre lo svantaggio competitivo rispetto ai principali concorrenti europei non appena ciò sarà possibile.
Milano, 3 agosto 2009
Comunicato stampa dell'Abi associazione bancaria italiana

Accordo Interconfederale Artigianato



In data 23/07/09 è stato siglato un accordo interconfederale per il settore dell’artigianato, relativo al nuovo sistema di assetto contrattuale. Precisiamo che l’accordo non è stato firmato da CGIL.
L’accordo prevede l’erogazione di un’indennità Una-tantum, da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di Luglio 2009 (1° tranche). Viene inoltre sancita la non applicabilità dell’indennità di vacanza contrattuale.

La voce Una tantum viene erogata per tutti i dipendenti in forza al 1/07/09: in caso di cessazione viene erogata l’intera somma spettante (E. 115), altrimenti la sola prima tranche (E. 60). Per gli apprendisti, l’importo risulta ridotto come previsto (E. 80 complessivi, E. 40 prima tranche). In attesa di ulteriori chiarimenti, l’indennità di vacanza contrattuale corrisposta nei mesi precedenti non viene recuperata sulla somma da erogare: nel caso in cui il recupero venga confermato, sarà comunque possibile effettuarlo sulla seconda tranche (erogazione sul mese di novembre 2009).


I contratti interessati dalle variazioni previste nell’accordo, sono i seguenti:
- Barbieri e Parrucchieri
- Panificatori artigianato
- Chimici artigianato
- Pulizie artigianato
- Metalmeccanici artigianato
- Tessili artigianato
- Lavanderie artigianato
- Odontotecnici
- Legno artigianato
- Orafi artigianato
- Grafici artigianato
- Alimentaristi artigianato
- Ceramica artigianato

Il calcolo dell’Una-tantum deve essere effettuato in base alla durata del rapporto nel periodo gennaio – dicembre 2009, suddividendo l’importo spettante in 12 quote mensili. Sul mese di luglio, ovviamente, non è possibile effettuare un calcolo a titolo definitivo: di conseguenza, per il momento va predisposto un calcolo semplificato, che verrà poi modificato in occasione della seconda tranche. Sulla busta paga di luglio, il calcolo dell’Una-tantum viene effettuato in base alla durata del rapporto, tenendo conto esclusivamente della data di assunzione e dell’eventuale data termine o cessazione del rapporto, se ricadenti nell’anno (non vengono rilevati eventuali periodi di aspettativa da escludere dal conteggio). Inoltre, la condizione di part-time e la relativa percentuale vengono rilevate dal mese corrente ed estese a tutto l’anno.
Come già precisato, al momento dell’erogazione della seconda tranche (novembre 2009), l’indennità spettante andrà rideterminata in relazione all’intero anno, tenendo conto delle condizioni effettivamente presenti in ogni singolo mese già elaborato; verrà inoltre effettuato un conguaglio su quanto già erogato a titolo di prima tranche.
Precisiamo che la voce Una Tantum è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

giovedì 30 luglio 2009

Scadenza di Agosto - Proroga al 20/08/2009



Al 20 agosto il versamento delle imposte e dei contributi con il mod. F24
Consiglio dei Ministri - DPCM 24/07/2009
Il Consiglio dei Ministri con il DPCM 24/07/2009 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) ha disposto la proroga al 20/08/2009 delle scadenze del 17/08 da effettuarsi con modello F24 (Erario - Inps - Inail ecc.).

Affarishop.com

martedì 28 luglio 2009

Legge straordinaria sull'edilizia - Regione Toscana



Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

La legge straordinaria sull'edilizia è stata approvata dal consiglio regionale. Tempi record per il provvedimento frutto dell'accordo del 31 marzo scorso in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali. Le Regioni avevano 90 giorni di tempo, la Toscana è arrivata per prima precedendo anche il governo che si era impegnato a presentare il decreto legge sulla semplificazione amministrativa.

Chi ha già nel cassetto i progetti edilizi che intende realizzare può rivolgersi al proprio comune al quale presentare una Dia (Dichiarazione di inizio attività); la legge rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2010.

Sono ammessi interventi straordinari di ampliamento di case che al 31 marzo 2009 hanno le seguenti caratteristiche: tipologia mono o bifamiliare oppure tipologia con superficie utile lorda non superiore a 350 metri quadrati. L'ampliamento è consentito fino al 20 per cento della superficie utile lorda di ciascuna unità immobiliare per un massimo complessivo dell'edificio di 70 metri quadrati di superficie utile lorda. Sono ammessi inoltre interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici abitativi con aumento fino al 35 per cento della superficie utile lorda. Gli immobili dovranno risultare regolarmente accatastati. Sono esclusi quelli che si trovano nei centri storici, quelli definiti di valore storico, collocati in aree inedificabili, in parchi e riserve o in aree soggette a piani attuativi. Le parti in passato condonate vengono sottratte dalla percentuale proposta per l'ampliamento.

Le misure contenute nella legge, ha detto l'assessore all'urbanistica, coniugano due esigenze: il rilancio dell'edilizia e quindi di una parte importante dell'economia e nello stesso tempo promuovono la riqualificazione del patrimonio urbanistico. Due esigenze che possono essere soddisfatte rispettando le regole dell'urbanistica toscana.

La nuova legge straordinaria per l'edilizia risponde alle esigenze di numerose famiglie toscane e offre occasioni di investimento. Nuove possibilità di sviluppo per un settore un crisi e per le piccole medie imprese edili molte delle quali sono nate negli anni novanta. Aumento delle superfici costruite e delle volumetrie ma nei limiti già previsti dalla pianificazione.

La normativa pone vincoli e condizioni, ha sottolineato l'assessore, gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, sono ammissibili solo se si muovono nell'ambito dei piani regolatori, degli strumenti urbanistici dei comuni e solo se privilegiano criteri di sostenibilità ambientale, di efficienza energetica, rispettano la normativa antisismica e prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Questa legge non è una misura isolata. E' un tassello importante di un pacchetto di provvedimenti che delineano una qualificata strategia della Regione Toscana sui temi dell'urbanistica e del paesaggio, della casa e dell'edilizia sociale. La legge, ha ricordato l'assessore, è il primo dei tre provvedimenti, la Giunta si è mossa con rapidità; entro la fine di maggio il consiglio regionale dovrebbe approvare anche il provvedimento che adegua il Pit (Piano di indirizzo territoriale) al piano paesistico e il piano per l'edilizia residenziale pubblica.

Se l'elaborazione e l'approvazione della legge è stata rapida e ha riscontrato la soddisfazione generale è merito anche delle intese e degli accordi tra la Regione e gli enti locali che sono poi i protagonisti della gestione di questi provvedimenti. In proposito l'assessore all'urbanistica ha sottolineato il valore e la tempestività del patto Regione Toscana, Anci, Uncem, Upi sottoscritto il 22 aprile nonché le precedenti intese sul Pit. Accordi e intese che, a giudizio dell'assessore, garantiscono la difesa dei caratteri della pianificazione urbanistica in Toscana.