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martedì 3 marzo 2009

Comunicato INPS per la CIG


CASSA INTEGRAZIONE DI GENNAIO

CRESCE ANCORA, MA NON RISPETTO A DICEMBRE

In gennaio si conferma l’andamento della cassa integrazione ordinaria (cigo), così come emerso nei mesi di novembre e dicembre: si evidenzia un forte incremento delle ore autorizzate rispetto al mese di gennaio del 2008 (+334,33%: 17,4 milioni in totale, contro 4 milioni del gennaio 2008) ma una lieve diminuzione rispetto al mese precedente (dicembre 2008: -14%). L’aumento omogeneo (gennaio su gennaio) è stato pari a 13,4 milioni di ore. I settori di attività che hanno registrato gli incrementi più significativi – sempre nella gestione ordinaria – sono quelli dell’industria metallurgica (+719,08% rispetto a gennaio 2008) e meccanica (+586,50% rispetto a gennaio 2008).

Anche la cassa integrazione straordinaria (cigs) mostra un andamento simile a quello manifestato negli ultimi due mesi dell’anno scorso: il numero di ore autorizzate (9,7 milioni) indica un aumento molto meno esplosivo (+8,52%) rispetto alla cassa integrazione ordinaria. Nel caso della cigs l’incremento è avvenuto anche a confronto del dato del mese immediatamente precedente: +21% rispetto al dicembre 2008. Per gli interventi straordinari il settore che ha registrato l’incremento più significativo è quello dell’industria tessile (+43,28% rispetto a gennaio 2008).

Stabile il dato che viene invece dall’edilizia. La gestione della cassa integrazione nel settore mostra un lieve incremento delle ore autorizzate rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (+2,52% su gennaio 2008). Il numero delle ore autorizzate (2,5 milioni) è comunque in linea con quanto registrato negli ultimi due mesi del 2008: dicembre 2,6 milioni di ore, novembre 2,5 milioni di ore.

In totale le ore di cassa integrazione (tutte le gestioni, ordinaria più straordinaria) autorizzate in gennaio sono state 29,5 milioni, quasi il doppio rispetto ai 15,3 milioni del gennaio 2008.

Garanzie emergenza economica (2)

Riporto la scheda delle agevolazioni Regione Toscana / Fidi Toscana Spa a garanzia dei nuovi investistimenti produttivi

Le piccole e medie imprese, come definite dal Decreto MAP del 18/04/2005:
• iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
• che effettuino l'investimento nella Regione Toscana;
• che non siano in difficoltà (ai sensi della Comunicazione CE 2004/C 244/02);
• operanti nei settori riepilogati in allegato (Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007).
Le imprese devono essere valutate da Fidi Toscana e dalla Banca economicamente e finanziariamente sane e, in ogni caso, devono rispettare i seguenti parametri:
a. Rientrare in una delle classi di rating Fidi Toscana non inferiori a "B";
b. il rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo non può risultare inferiore al 5% con riferimento all’ultimo bilancio approvato; per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare e ridotto dei prelevamenti di questi ultimi;
c. il rapporto tra oneri finanziari e fatturato non può risultare superiore al 5% con riferimento all’ultimo bilancio approvato;
per le imprese alberghiere proprietarie dell'immobile nel quale operano, tale rapporto può essere sotituito dal seguente: Patrimonio netto/Totale attivo non inferiore al 15%.
Sono ammissibili alla presente garanzia anche le nuove imprese, ovvero quelle che hanno iniziato la propria attività da non oltre 18 mesi. Per la determinazione della data di avvio attività, viene presa a riferimento la data di emissione della prima fattura.

Operazioni ammissibili
Finanziamenti, locazione finanziaria e prestiti partecipativi di durata compresa tra 60 e 144 mesi, finalizzati a:
• acquisto terreni (max 10% della spesa totale);
• acquisto o realizzazione fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature;
• acquisto brevetti, licenze, know how o conoscenze tecniche non brevettate;
• servizi di consulenza o partecipazione a fiere;
• ricerca, sviluppo e innovazione (comprese spese per il personale).

Per la verifica dell'intera gamma degli investimenti ammissibili: art. 1 comma l) del Regolamento.
Per operazioni di microcredito, a favore di nuove imprese o a fronte di spese per ricerca, sviluppo e innovazione, la durata dell'operazione può essere compresa fra 18 e 60 mesi.
Nel caso di operazioni di microcredito il finanziamento non potrà essere di importo superiore a Euro 15.000 a fronte di un investimento di Euro 20.000.
L'investimento oggetto della richiesta di garanzia non può essere stato già iniziato dall'impresa nè deliberato dalla banca prima della presentazione della domanda a Fidi Toscana.

Natura e misura della garanzia
La garanzia rilasciata è a prima richiesta e copre fino all'80% dell’operazione finanziaria.

L’importo massimo garantibile per singola impresa è pari ad Euro 500.000,00.
Nel caso di progetto presentato da Società di Servizi Energetici, l'importo massimo garantito di Euro 500.000 è riferito al singolo progetto di investimento.
Sui finanziamenti garantiti con il presente prodotto, non potranno essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative.

Tasso di interesse
Spread massimo sull’Euribor (se a tasso variabile) o sull’Irs (se a tasso fisso) stabilito con riferimento a 5 classi di merito di credito e in base alle diverse finalità:
Classe di merito FINANZIAMENTI BANCARI
Fino a 5 anni Da 5 a 7 anni Da 7 a 10 anni Oltre 10 anni
Ottimo 0,80 0,80 0,80 0,80
Buono 0,90 0,90 1,00 1,10
Discreto 1,10 1,20 1,30 1,40
Sufficiente 1,30 1,45 1,60 1,75
Mediocre 1,50 1,65 1,80 1,95

Classe di merito LOCAZIONE FINANZIARIA
Fino a 5 anni Da 5 a 8 anni Oltre 8 anni
Ottimo 1,40 1,60 1,80
Buono 1,50 1,70 1,90
Discreto 1,70 1,80 2,00
Sufficiente 1,80 1,90 2,10
Mediocre 1,90 2,00 2,10

MICROCREDITO 1,55

Costo della garanzia
Zero

Procedure
• La richiesta di garanzia deve essere presentata dall’impresa interessata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di domanda, allegandovi la documentazione indicata nell'Allegato 1, comprensiva dei preventivi di spesa in originale. La richiesta dovrà essere inviata contemporaneamente alla banca ed a Fidi Toscana.
• Le garanzie sono deliberate da Fidi Toscana secondo l’ordine cronologico di ricezione e di completamento delle singole pratiche.
• I finanziamenti devono essere completamente erogati entro 6 mesi dalla delibera di Fidi Toscana. Tale termine è ridotto a due mesi in caso di microcredto.
• Entro i tre mesi successivi all’erogazione a saldo, i soggetti finanziatori devono far arrivare a Fidi Toscana dichiarazione attestante la data di valuta dell’erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata e il tasso applicato all’operazione.
• Gli investimenti devono essere integralmente effettuati e pagati dall'impresa entro due anni dalla delibera di ammissione a garanzia e comunque non oltre il 31/12/2015.

Banche convenzionate
Banca Carige;
Banca CR Firenze;
Banca del Monte di Lucca;
Banca di Credito Cooperativo di Cambiano;
Banca Etruria;
Banca Federico del Vecchio;
Banca Monte dei Paschi di Siena;
Banca Nazionale del Lavoro;
Banca Popolare di Cortona;
Banca Popolare di Lajatico;
Banca Toscana;
Cassa di Risparmio della Spezia;
Cassa di Risparmio di Carrara;
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno;
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia;
Cassa di Risparmio di Prato;
Cassa di Risparmio di San Miniato;
Cassa di Risparmio di Volterra;
Centro Leasing
Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

lunedì 2 marzo 2009

Garanzie per l'emergenza econonomica

Regione Toscana e Fidi Toscana Spa offrono garanzie a liquidità per garantire continuità di flussi di denaro per fronteggiare la grave crisi economica

Beneficiari
Le piccole e medie imprese, come definite dal Decreto MAP del 18/04/2005:
· iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
· con sede legale nella Regione Toscana;
· che non siano in difficoltà (ai sensi della Comunicazione CE 2004/C 244/02);
· operanti nei settori riepilogati in allegato (Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007).
Le imprese devono essere valutate da Fidi Toscana e dalla Banca economicamente e finanziariamente sane e, in ogni caso, devono rispettare i seguenti parametri:
a. Rientrare in una delle classi di rating Fidi Toscana non inferiori a "B";
b. il rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo non può risultare inferiore al 5% con riferimento all’ultimo bilancio approvato; per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare e ridotto dei prelevamenti di questi ultimi;
c. il rapporto tra oneri finanziari e fatturato non può risultare superiore al 5% con riferimento all’ultimo bilancio approvato;
per le imprese alberghiere proprietarie dell'immobile nel quale operano, tale rapporto può essere sotituito dal seguente: Patrimonio netto/Totale attivo non inferiore al 15%.

Operazioni ammissibili
Finanziamenti e Prestiti Partecipativi di durata compresa tra 60 e 120 mesi, finalizzati a:
· Ristrutturazione finanziaria di debiti concessi sotto qualsiasi forma tecnica da istituti diversi da quello finanziatore, a condizione che il tasso d'interesse della nuova operazione risulti inferiore ai tassi di interesse di ciascuno dei debiti a breve da estinguere;
· reintegro di liquidità a fronte di investimenti già effettuati nell'ultimo triennio;
· rifinanziamento destinato ad estinguere finanziamenti a medio e lungo termine già erogati da istituti di credito diversi da quello finanziatore;
· acquisto scorte per un importo non superiore al 20% del fatturato come risultante dall'ultimo bilancio approvato.
Il prestito partecipativo potrà essere concesso unicamente a favore di società di capitali.

L'investimento oggetto della richiesta di garanzia non può essere stato già deliberato dalla banca prima della presentazione della domanda a Fidi Toscana.

Natura e misura della garanzia
La garanzia rilasciata è a prima richiesta e copre fino al 60% dell’operazione finanziaria.
L’importo massimo garantibile per singola impresa è pari ad Euro 500.000,00.

La garanzia può essere elevata fino all’80% per le operazioni:
· a fronte di prestiti partecipativi;
· a favore di PMI femminili (ex. L215/92);
· a favore di PMI giovanili (costituite prevalentemente da persone che non hanno ancora compiuto 35 anni di età).
Sui finanziamenti garantiti con il presente prodotto, NON potranno essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative.

Tasso di interesse
Spread massimo sull’Euribor (se a tasso variabile) o sull’Irs (se a tasso fisso) stabilito con riferimento a 5 classi di merito di credito e in base alle diverse finalità di finanziamento:
Classe di merito Spread massimo:
Fino a 5 anni Da 5 a 7 anni Da 7 a 10 anni
Ottimo 0,90 0,90 0,90
Buono 1,00 1,00 1,10
Discreto 1,20 1,30 1,40
Sufficiente 1,40 1,55 1,70
Mediocre 1,55 1,70 1,85

Costo della garanzia
Zero

Procedure
· La richiesta di garanzia deve essere presentata dall’impresa interessata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di domanda, allegandovi la documentazione indicata nell'Allegato 1. La richiesta dovrà essere inviata contemporaneamente alla banca ed a Fidi Toscana.
· Le garanzie sono deliberate da Fidi Toscana secondo l’ordine cronologico di ricezione e di completamento delle singole pratiche.
· I finanziamenti devono essere completamente erogati entro 6 mesi dalla delibera di Fidi Toscana.
· Entro i tre mesi successivi all’erogazione a saldo, i soggetti finanziatori devono far arrivare a Fidi Toscana dichiarazione attestante la data di valuta dell’erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata e il tasso applicato all’operazione.

Banche convenzionate
Banca Carige;
Banca CR Firenze;
Banca del Monte di Lucca;
Banca di Credito Cooperativo di Cambiano;
Banca Etruria;
Banca Federico del Vecchio;
Banca Monte dei Paschi di Siena;
Banca Nazionale del Lavoro;
Banca Popolare di Cortona;
Banca Popolare di Lajatico;
Banca Toscana;
Cassa di Risparmio della Spezia;
Cassa di Risparmio di Carrara;
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno;
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia;
Cassa di Risparmio di Prato;
Cassa di Risparmio di San Miniato;
Cassa di Risparmio di Volterra;
Centro Leasing;
Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

sabato 28 febbraio 2009

Regione Toscana agevolazioni personale dipendente

STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO E ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORI/TRICI ISCRITTI/E NELLE LISTE DI MOBILITA’

Proponenti e beneficiari
- Imprese che, a partire dal 1° gennaio 2009, hanno trasformato il contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale trasformazione deve essere avvenuta almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a tempo determinato;
- Imprese che hanno assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori/trici iscritti/e nelle liste di mobilità delle Province della Toscana. Possono presentare la domanda di contributo le imprese private che, a partire dal 1° gennaio 2009, hanno assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori/trici iscritti/e nelle liste di mobilità delle Province della Toscana. Le unità operative interessate all’assunzione devono essere localizzate sul territorio regionale.

Destinatari
- Lavoratori/trici con contratto a tempo determinato;
- Lavoratori/trici iscritti/e nelle liste di mobilità delle Province toscane. Saranno prioritariamente finanziate le richieste relative all’assunzione di soggetti che abbiano compiuto il 45° anno di età ed i soggetti già dipendenti di aziende chiuse, assunti da nuove imprese che rilevano la precedente attività o che avviano altre attività, comunque nello stesso insediamento produttivo o nello stesso Comune o in Comuni limitrofi.

Operazioni Ammissibili
L’avviso finanzia due diverse tipologie di interventi con contributi per:
1. la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Tale azione è orientata alla stabilizzazione di nuovi posti di lavoro. Sono escluse dal contributo le trasformazioni da contratti di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
2. l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori/trici iscritti/e nelle liste di mobilità delle Province toscane. Tale azione sperimentale è orientata alla stabilizzazione occupazionale delle fasce più deboli del mercato del lavoro toscano e nello specifico a favorire il rientro nel mercato del lavoro dei lavoratori in mobilità provenienti da aziende in crisi. Nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time il contributo è ridotto proporzionalmente alla riduzione dell’orario di lavoro.
La domanda di contributo viene presentata successivamente all’assunzione/trasformazione del contratto di lavoro.

Condizioni e misure del Contributo
L’aiuto assume la forma di contributo sia per la trasformazione di contratto a tempo determinato che per ciascun lavoratore/trice iscritto nelle liste di mobilità assunto nella misura di € 4.000,00 per ciascun lavoratore/trice ed è erogato in un’unica soluzione alle imprese richiedenti. L’aiuto si riduce a Euro 2.500,00 per ogni assunzione o stabilizzazione a tempo indeterminato part–time.

Priorità e risorse
Le risorse disponibili per l’anno 2009 ammontano a complessivi € 2.400.000,00. Le risorse sono erogate alle singole imprese beneficiarie in un’unica soluzione fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2009. Sono redatte graduatorie mensili.

SCADENZA: 30 NOVEMBRE 2009
Le domande vengono finanziate secondo l’ordine di arrivo,nel limite dei fondi disponibili
Fonte studio R.M. Lucca

venerdì 27 febbraio 2009

Regione Toscana agevolazioni assunzioni

AIUTI A FAVORE DI IMPRESE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI DONNE DISOCCUPATE/INOCCUPATE CHE ABBIANO COMPIUTO 35 ANNI ATTRAVERSO CONTRATTI DI LAVORO PART-TIME E FULL-TIME

Proponenti e beneficiari
Le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le società cooperativa, le ONLUS e le Associazioni nonché i loro consorzi se iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio d’Italia con unità operative interessate all’ assunzione localizzate sul territorio della Regione Toscana. Possono presentare la domanda di contributo quelle imprese che, a partire dal 1° gennaio 2009, procedono a tali assunzioni. Le unità operative interessate all’assunzione devono essere localizzate sul territorio regionale. Sono escluse dai contributi le assunzioni da contratti di apprendistato a tempo indeterminato.

Destinatari
Donne che abbiano compiuto il 35° anno di età al momento dell’assunzione, iscritte nell’elenco anagrafico dei servizi per l’impiego delle Province della Toscana in qualità di disoccupate/inoccupate con dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa ai sensi del D.lgs 181/2000.

Operazioni Ammissibili
L’ avviso mette a disposizione incentivi alle imprese per favorire assunzioni a tempo indeterminato di donne disoccupate/inoccupate con contratti di lavoro part-time e full-time. Tale azione è orientata alla stabilizzazione occupazionale delle fasce più deboli del mercato del lavoro toscano e, nello specifico, a favorire l’aumento dell’occupazione femminile che ha difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro o che per varie ragioni ritarda l’ingresso nel mondo del lavoro.

Sono ammissibili le assunzioni a partire dal 1° gennaio 2009.

La domanda di contributo deve essere presentata ad assunzione effettuata. Alla domanda dovrà essere allegata copia del contratto di assunzione (in alternativa copia della lettera di assunzione da cui si evinca il contratto applicato, l’inquadramento nel relativo livello retribuito e l’orario di lavoro).

Condizioni e misure del Contributo
Il contributo concesso per ogni domanda ammissibile è:
- € 4.000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato full time;
- € 2.500,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato part-time.

Priorità e risorse
Le risorse disponibili ammontano a 800 mila euro. Le risorse, erogate in base all’ordine di ricevimento delle domande presentate, sono erogate, alle singole imprese beneficiarie, in un’unica soluzione fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2009.
SCADENZA: 30 NOVEMBRE 2009
Le domande vengono finanziate secondo l’ordine di arrivo,nel limite dei fondi disponibili
Fonte Studio R.M. Lucca

La cassa integrazione


La materia in questione e' regolata da leggi e dal contratto nazionale.
Le normative che riassumiamo si applicano ai lavoratori metalmeccanici dell'industria


L'istituzione della Cassa Integrazione Guadagni (Cig) risale al 1945.
Essa doveva consentire un parziale recupero della retribuzione a quei lavoratori che a causa delle ristrutturazioni post-belliche fossero momentaneamente sospesi dal lavoro. In effetti le parti sociali, sindacati e imprenditori, sottoscrissero, nel luglio 1945, un accordo che consentiva la sospensione momentanea dal lavoro dei dipendenti da aziende che operavano trasformazioni da industria bellica in industria di pace. Ai lavoratori così sospesi veniva comunque garantito un salario minimo. Il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945 n. 788 recepiva i contenuti di tale accordo interconfederale e istituiva a favore degli operai e dell'industria dell'Alta Italia, la Cassa Integrazione Guadagni. Successivamente con Dl Cps 12 agosto 1947, n. 869, l'istituto veniva esteso agli operai dell'intero Paese.

La fine della crisi strutturale e le mutate condizioni economiche, produttive e organizzative dell'impresa, nonche' il mutato rapporto di forza nelle relazioni industriali, hanno reso possibile una riforma generale della Cig. La legge del 23 luglio 1991, n. 223, sancisce questi cambiamenti e introduce una limitazione drastica all'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni.
In virtù della nuova legge la Cigs può essere utilizzata ai soli fini della ristrutturazione o risanamento delle aziende, con la previsione esplicita del rientro dei lavoratori.
Nel caso di esubero di personale la legge 223/91 prevede espressamente la possibilita' per l'azienda di procedere al licenziamento dei lavoratori, con il solo diritto per gli stessi dell'indennita' di mobilita'.
In sostanza la legge consente e favorisce una soluzione non traumatica del rapporto di lavoro, permettendo l'individuazione di strumenti morbidi per uscire dalla crisi.
Il ricorso alla cassa integrazione da parte di sempre più aziende, pone il problema dell'interpretazione, sia delle numerose leggi che si sono susseguite in proposito, che delle circolari Inps che ne chiariscono l'applicazione.
Innanzitutto affrontiamo la cassa integrazione guadagni ordinaria (abbreviata Cigo)
I casi in cui e' previsto il ricorso a questo istituto
La Cigo e' prevista nei casi di riduzione di orario o sospensione del lavoro determinati dai seguenti motivi:
a) eventi aziendali, temporanei e transitori, non imputabili ne' all'azienda ne' ai lavoratori (ad esempio: nevicate, grandinate che rechino danno alle strutture o alle macchine dello stabilimento);
b) eventi sfavorevoli, momentanei, legati all'andamento di mercato (ad esempio la crisi stagionale di un prodotto)

Le aziende che possono accedervi
Tutte le imprese industriali, indipendentemente dal numero di addetti. Per Edilizia, Lapidei e Agricoltura sono previste particolari norme.
I lavoratori che ne beneficiano
Operai, intermedi, impiegati e quadri, compresi i lavoratori in contratto di formazione-lavoro, esclusi gli apprendisti.
In caso di Cigo a zero ore e' utile sancire, in un accordo sindacale, la possibile rotazione dei lavoratori da sospendere.

La consultazione sindacale prevista dalla legge 164/75
Nei casi di oggettiva e improrogabile necessita' (esempio: calamita' naturali) l'azienda comunica alle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) o alle organizzazioni sindacali provinciali la durata prevedibile della Cigo e il numero dei lavoratori interessati. Nel caso tale riduzione sia superiore alle 16 ore settimanali si potra' chiedere, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto. In quest'ultimo caso la richiesta di incontro dovra' essere inoltrata entro tre giorni dalla comunicazione. Le relative procedure dovranno esaurirsi entro i cinque giorni successivi alla data in cui e' stata avanzata la richiesta.
Negli altri casi di riduzione o sospensione del lavoro l'azienda ha l'obbligo di comunicare preventivamente alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria la necessita' di ricorrere alla Cigo, specificando le cause, la durata e l'entita', nonche' il numero dei lavoratori interessati.
Le organizzazioni sindacali possono chiedere un incontro congiunto per esaminare le cause che hanno portato alla richiesta di Cigo.
Tutta la procedura deve essere esaurita entro 25 giorni dalla data della richiesta aziendale. Il termine e' ridotto a 10 giorni per le aziende che occupano sino a 50 dipendenti.

La procedura
Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, l'imprenditore deve presentare domanda alla sede provinciale dell'Inps competente per territorio, in riferimento alla dislocazione dell'unita' produttiva interessata. La domanda deve essere presentata entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
Qualora la domanda venga presentata oltre il termine prescritto, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potra' considerare periodi anteriori ad una settimana rispetto alla data di presentazione. Il danno derivante ai lavoratori per la mancata o ritardata presentazione della domanda di Cigo da parte dell'azienda sara' a completo carico di quest'ultima.

La durata
L'integrazione salariale ordinaria e' corrisposta normalmente per 13 settimane consecutive, in casi eccezionali può essere prorogata di tre mesi in tre mesi fino ad un massimo di 52 settimane in un biennio .
Qualora l'impresa abbia fruito di dodici mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unita' produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa. Dal tetto massimo delle 52 settimane nel biennio sono esclusi i periodi consessi a titolo di contratti di solidarieta' e di Cassa Integrazione guadagni straordinaria.
Tali disposizioni non sono però applicabili nei casi di intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili.

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935

giovedì 26 febbraio 2009

Risposta a quesito su sicurezza del lavoro

Riporto il quesito sotto esposto con la relativa risposta

Domanda
Un professionista o impresa individuale sia artigiana che commerciale senza dipendenti, deve porre in essere adempimenti quali il conseguimento dell'attestato di sicurezza sul lavoro e quello di primo pronto soccorso? e ancora: un impresa individuale edile senza dipendenti nel momento in cui, per effettuare alcuni lavori, si avvale di un altro lavoratore autonomo con partita IVA deve adeguarsi al D.lgs 81/2008?

Risposta
In assenza di lavoratori dipendenti od equiparabili tali, l'impresa individuale (da non confondere con la figura del lavoratore autonomo vero e proprio) sarà da considerarsi soggetta ai medesimi obblighi previsti nei confronti dei lavoratori autonomi e riportati, essenzialmente, nell'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

Dunque, per rispondere alla sua prima domanda, il titolare dell'impresa individuale non deve frequentare il corso di primo soccorso. Non capisco invece a cosa si riferisca esattamente quando parla di "conseguimento dell'attestato di sicurezza sul lavoro".

Qualora si stesse riferendo al corso di formazione che il datore di lavoro deve frequentare per poter rivestire direttamente l'incarico di RSPP, per le medesime considerazioni fatte precedentemente, non essendoci lavoratori subordinati od equiparabili tali, non vige l'obbligo della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Se invece si stesse riferendo al corso di formazione sui rischi specifici riguardanti lo svolgimento della propria mansione di cui all'articolo 37, in via del tutto generale, per un lavoratore autonomo tali corsi sono "facoltativi", come indicato dall'articolo 21, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008. Circa la sua seconda domanda, occorrerebbe capire cosa intende quando parla di "avvalersi" di un altro lavoratore autonomo.

In questi casi, infatti, si rischia di configurare un'impresa di fatto, nella quale i lavoratori sono autonomi solo sulla carta, mentre concretamente in cantiere, uno dei due è alle direttive dell'altro.

Se così fosse, "l'impresa individuale senza dipendenti", diventerebbe di fatto un'impresa individuale con dipendenti e dunque soggetta a tutti gli obblighi previsti dal decreto. Se invece i due lavoratori svolgono effettivamente indipendente ed autonomo il proprio lavoro, in tal caso valgono tutte le considerazioni già fatte precedentemente ed il riferimento di legge resta essenzialmente l'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

mercoledì 25 febbraio 2009

Firmato il Decreto sui Tremonti Bond

Il Ministro Tremonti ha firmato il decreto che dà il via libera alla sottoscrizione, da parte del Tesoro, di obbligazioni emesse dalle banche italiane. L'obiettivo è accrescere le opportunità di finanziamento all'economia grazie alla maggiore patrimonializzazione delle banche. Lo strumento rispetta le regole stabilite in sede comunitaria sugli aiuti di Stato.

Come contropartita, le banche:

A)pagheranno una cedola annuale compresa tra il 7,5 e l'8,5 per cento per i primi anni, per poi crescere gradualmente;
B)si impegneranno a favorire il credito alle imprese, soprattutto piccole e medie, e alle famiglie.

Più specificatamente, gli impegni che il Tesoro richiede sono:

a) il contributo finanziario per rafforzare la dotazione del fondo di garanzia per le PMI;
b) l'aumento delle risorse da mettere a disposizione per il credito alle piccole e medie imprese;
c) per i lavoratori in cassa integrazione o percettori di sussidio di disoccupazione, la sospensione del pagamento della rata di mutuo per almeno 12 mesi;
d) la promozione di accordi per anticipare le risorse necessarie alle imprese per il pagamento della cassa integrazione;
e) l'adozione di un codice etico.
Questi impegni, ed il più generale andamento del credito all'economia, saranno oggetto di attento monitoraggio operato sul modello applicato in Francia con successo.

per maggiori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935
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martedì 24 febbraio 2009

Nuovi obblighi per la privacy aziendale

Amministratori di sistema: occorre massima trasparenza sul loro operato. Il Garante fissa i criteri, quattro mesi per mettersi in regola

Gli "amministratori di sistema" sono figure essenziali per la sicurezza delle banche dati e la corretta gestione delle reti telematiche. Sono esperti chiamati a svolgere delicate funzioni che comportano la concreta capacità di accedere a tutti i dati che transitano sulle reti aziendali ed istituzionali. Ad essi viene affidato spesso anche il compito di vigilare sul corretto utilizzo dei sistemi informatici di un'azienda o di una pubblica amministrazione.

Per questo il Garante ha deciso di richiamare l'attenzione di enti, amministrazioni, società private sulla figura professionale dell' amministratore di sistema e ha prescritto l'adozione di specifiche misure tecniche ed organizzative che agevolino la verifica sulla sua attività da parte di chi ha la titolarità delle banche dati e dei sistemi informatici.
Le ispezioni effettuate in questi anni dall'Autorità hanno permesso di mettere in luce in diversi casi una scarsa consapevolezza da parte di organizzazioni grandi e piccole del ruolo svolto dagli amministratori di sistema. I gravi casi verificatisi negli ultimi anni hanno evidenziato una preoccupante sottovalutazione dei rischi che possono derivare quando l'attività di questi esperti sia svolta senza il necessario controllo.
Le misure e le cautele dovranno essere messe in atto entro quattro mesi da parte di tutte le aziende private e da tutti i soggetti pubblici, compresi gli uffici giudiziari, le forze di polizia, i servizi di sicurezza. Sono esclusi invece i trattamenti di dati, sia in ambito pubblico che privato, effettuati a fini amministrativo contabile, che pongono minori rischi per gli interessati.
Registrazione degli accessi
Adozione di sistemi di controllo che consentano la registrazione degli accessi effettuate dagli amministratori di sistema ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici.
Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

Verifica della attività
Verifica almeno annuale da parte dei titolari del trattamento sulla rispondenza dell'operato degli amministratori di sistema alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla legge per i trattamenti di dati personali.

Elenco degli amministratori di sistema e loro caratteristiche
Ciascuna azienda o soggetto pubblico dovrà inserire nel documento programmatico della sicurezza o in un documento interno (disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante) gli estremi identificativi degli amministratori di sistema e l'elenco delle funzioni loro attribuite.

Dovranno infine essere valutate con attenzione esperienza, capacità, e affidabilità della persona chiamata a ricoprire il ruolo di amministratore di sistema, che deve essere in grado di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza.
Fonte Autorità Garante Privacy

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domenica 22 febbraio 2009

Accertamenti fiscali: forte ritorno al redditometro e ai controlli bancari

Forte ricorso, da parte degli uffici, all’accertamento basato sul cd “redditometro”.

Ritorno al passato, dunque, per l’Agenzia delle Entrate che già un paio di anni fa, precisamente a seguito dell’emanazione della circolare nr. 2/E del 23 gennaio 2007, aveva manifestato l’intenzione di ricorrere - come già fece nei primi anni ’90 - a tale strumento di accertamento sintetico del reddito.

La normativa, relativamente al funzionamento e all’utilizzo del predetto accertamento, è individuabile nell’articolo 38 del D.P.R. nr.600/73 dove emerge chiaramente anche la sua finalità, consistente nel valutare presuntivamente il reddito di una persona fisica – indipendentemente dal fatto se questa sia o meno imprenditore – sulla base di alcuni elementi.
Tali elementi sono definiti “indici di capacità contributiva”, in quanto il possesso e/o la disponibilità di determinati beni o servizi fa presumere in capo alla persona un certo reddito.
La logica della norma si basa sul fatto che colui che ha a disposizione determinati beni deve necessariamente avere i mezzi economici per il loro acquisto e il relativo sostenimento delle spese.
I beni e servizi indicativi della capacità contributiva sono elencati nella tabella allegata al Decreto Ministeriale 10 settembre 1992 recante “determinazione, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva”. La predetta tabella, poi, è stata integralmente sostituita con Decreto Ministeriale del 19 novembre 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 278 del 25 novembre 1992, che ha individuato i seguenti beni e servizi:

1.gli aeromobili;
2.le navi e le imbarcazioni da diporto;
3.gli autoveicoli;
4.gli altri mezzi di trasporto a motore;
5.le abitazioni principali e secondarie (anche solo condotte in locazione);
6.i collaboratori familiari (ossia maggiordomi, colf, ecc..);
7.i cavalli da corsa;
8.le assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all’utilizzo di veicoli a motore, quelle sulla vita e quelle contro gli infortuni).

Una volta individuata, dunque, la presenza dei cd “indici di capacità contributiva” è bene chiarire che si considerano nella disponibilità della persona fisica quei beni o servizi a qualsiasi titolo utilizzati e, come già accennato, per i quali si sopportano in tutto o in parte i relativi costi.
In merito, la Suprema Corte ha chiarito che la disponibilità consiste con il “potere di fatto o di fruizione della cosa, indipendentemente dalla formale intestazione della proprietà” (sent. Cass. nr.8116/2001).
Chiarito il concetto della disponibilità dei beni e servizi, quindi, occorre capire come dai singoli indici si arriva al calcolo del reddito presunto.
Ebbene, la disponibilità in capo ad un soggetto di uno o più beni compresi nella tabella sopra citata è indicativa, per un determinato periodo d’imposta, di un valore che si ottiene mediante la moltiplicazione di ciascun importo con un coefficiente predeterminato (per esempio una vettura di 16hp, a gasolio, nell’anno 2004 ha un valore tabellare di euro 3.336,67 e un coefficiente di 5, il reddito presunto è pertanto di 16.683,35).

I valori ricavati, poi, si considerano come segue:
•il valore più elevato si considera interamente;
•il secondo valore è ridotto del 40%;
•il terzo valore è ridotto del 50%;
•il quarto valore è ridotto del 60%;
•i valori successivi sono ridotti dell’80%.

È importante evidenziare, inoltre, che agli accertatori non è preclusa la possibilità di considerare altri ed ulteriori elementi, anche se ciò risulta piuttosto difficile, in quanto si pone il problema di individuare il valore da attribuire e il coefficiente di reddito da adottare come moltiplicatore (problema che non si pone invece per gli indici predeterminati, in quanto, come prima accennato, sono stabiliti già nella tabella).

Ottenuto l’importo del reddito sintetico, quindi, la legge concede la possibilità all’ufficio di procedere ad accertamento in presenza di alcune condizioni. In primis l’articolo 38 del DPR nr. 600/73 permette l’adozione di tale strumento se il reddito complessivo calcolato si discosta, per due o più periodi d’imposta, per almeno un quarto da quello dichiarato dal contribuente.
Inoltre, l’amministrazione finanziaria può rinunciare all’accertamento nel caso in cui il reddito sintetico sia stato determinato sulla base di un solo indicatore.
Infine, allo scopo di conferire il massimo grado di sostenibilità alla pretesa fiscale, gli uffici – nel caso sussistano i presupposti – potranno eseguire contemporaneamente indagini finanziarie nei confronti dei contribuenti soggetti al controllo. Tali indagini rappresentano sicuramente uno strumento importante al fine di contribuire ad evidenziare l’effettiva capacità contributiva del soggetto controllato.
Fonte Impresa e diritto

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giovedì 19 febbraio 2009

L'agenzia delle Entrate si allea con i comuni

Alleanza strategica fisco enti locali contro l'evasione fiscale

Le «segnalazioni» antievasione dai Comuni alle Entrate diventano sistematiche e guadagnano il web. Da lunedì, infatti, le amministrazioni comunali segnalano all'Agenzia i dati utili alla lotta all'evasione esclusivamente attraverso «Segnalazioni», la procedura telematica ad hoc accessibile tramite Siatel, sistema di interscambio con l'anagrafe tributaria.

La nota firmata il 12 febbraio 2009 dal direttore delle Entrate segue il provvedimento del 26 novembre scorso, che fissava i contenuti e le modalità con cui i Comuni sono tenuti a inviare le segnalazioni «qualificate», ossia funzionali a determinare l'effettiva capacità contributiva dei contribuenti.

Il potere segnaletico dei Comuni via web punta a tagliare tempi e costi e ad aumentare la sicurezza. Solo dopo un ulteriore vaglio dei dati, l'ufficio delle Entrate può richiedere all'ente locale, che ha già trasmesso in via telematica la segnalazione, di inviare anche la documentazione cartacea.
I Comuni, attraverso il canale Siatel, hanno accesso - in modalità protetta e tracciata - ai dati dell'anagrafe tributaria che riguardano i contratti di somministrazione di luce, gas e acqua, quelli di locazione, i bonifici bancari e postali per ristrutturazioni edilizie e le informazioni sulle denunce di successione di immobili. Incrociando queste informazioni con quelle in loro possesso, gli enti locali verificano la posizione contributiva del cittadino e segnalano alle Entrate gli eventuali elementi utili alla lotta all'evasione intercettati.

Nell'ambito di questo scambio, i Comuni segnalano all'amministrazione finanziaria i contribuenti con un'elevata capacità contributiva che adottano comportamenti potenzialmente evasivi, soprattutto nei settori immobiliare, del commercio, dell'edilizia e delle libere professioni.
La sinergia Fisco-Comuni, inoltre, consente di individuare facilmente coloro che dichiarano residenze fittizie all'estero per motivi di convenienza fiscale o che, pur non risultando iscritti all'anagrafe residenti all'estero, usufruiscono di servizi comunali o beneficiano di riduzioni fiscali non spettanti.
Nell'ipotesi in cui la segnalazione si riferisca a un caso accertabile necessariamente entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, l'invio telematico dei dati deve avvenire entro il 30 giugno dello stesso anno, per consentire agli uffici dell'Agenzia di vagliare e analizzare in maniera ponderata le informazioni.
Fonte Il sole 24 ore

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martedì 17 febbraio 2009

ECOINCENTIVI 2009 - Le istruzioni Aci

(Art. l D.L. 5/2009 commi 1-9, coordinato con le disposizioni sui precedenti ecoincentivi vigenti)

Il D.L. n. 5 del 10.02.2009, pubblicato sulla G.U. n. 34 de11'11.2.2009, entrato in vigore nella medesima data, ha introdotto nuovi ecoincentivi per il rinnovo del parco circolante con l'acquisto di veicoli ecologici.
VALIDITA' CONTRATTI
Gli ecoincentivi 2009 valgono per i veicoli nuovi acquistati anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato fra acquirente e venditore dal 7.2.2009 e fino al 31.12.2009, purché immatricolati entro il 31.3.2010.
Si ricorda che il Ministero delllEconomia e delle Finanze ha chiarito, per i precedenti ecoincentivi, nella circolare n. 2 del 7.6.2007, che a fronte di un veicolo nuovo acquistato da una società di leasing, possa essere rottamato un veicolo intestato al locatario. In tal caso, si ritengono valide le precedenti disposizioni emanate in materia (qualora il locatario
presenti la formalità al PRA, occorrerà che agisca in qualità di mandatario o procuratore della società di leasing).
In considerazione dell'espressa previsione, al comma 9, dell'art. 1, del D.L. n. 5/2009, di quanto disposto dai commi dal 230 al 234, delllart. 1 della L. 29612006 (Legge Finanziaria 2007), continuano ad essere esclusi dalle agevolazioni, gli acquisti di veicoli da intestare a società che effettuano produzione o scambio di veicoli. Continua ad essere ammessa la rottamazione di veicoli intestati a famigliari conviventi.
Ciò premesso, si ritiene che i criteri indicati nella risoluzione n. 8/DPF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.3.2008 possano essere estesi agli ecoincentivi 2009.
Pertanto, si confermano le precedenti istruzioni diramate a seguito della citata risoluzione ed alla precedente nota MEF prot n. 1376 del 13.2.2007, e quindi, si ricorda che:
- tale veicolo potrà anche essere rottamato dall'erede ;
- qualora il veicolo destinato alla rottamazione sia cointestato a più soggetti, vengonoriconosciuti gli incentivi anche se il nuovo veicolo viene intestato ad uno solo di essi.
Si ricorda che a fronte della rottamazione di un veicolo inquinante, possono essere
accordati gli incentivi per l'acquisto di un unico veicolo nuovo.

AUTOVETTURE
E' previsto un contributo di € 1.500,00 per l'acquisto di autovetture, euro 4 o euro 5, che emettono fino a 140 grammi di C02 per chilometro, o fino a 130 grammi se alimentate a gasolio, a fronte della rottamazione di autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo euro 0, euro 1 e euro 2 (questi uitimi se immatricolati entro il 31.12 1999).
AUTOVETTURE "SUPER ECOLOGICHE
In base all'art. 1, commi 228 e 229 della L. 296196, per l'acquisto di autovetture nuove di
- fabbrica ed omologate dal costruttore motore a gas metano, nonché con alimentazione elettrica o a idrogeno, o a GPL, è concesso per gli
acquisti connessi a contratti stipulati fino al 31.12.2009 (con immatricolazione effettuata entro il 31.3.201O), un contributo di € 1.500,OO.
Tale contributo è aumentato di ulteriori f 500,00, qualora l'autovettura nuova abbia
emissioni di C02 inferiori a 120 grammi di C02 per chilometro.
Con l'entrata in vigore del D.L. 5109, per le autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore con alimentazione, esclusiva o doppia, del motore a gas metano, nonch6 con alimentazione elettrica o a idrogeno (è escluso il GPL), il contributo è aumentato da £ 500,OO (di cui al paragrab precedente) a € 1.500,OO nel caso in cui il veicolo acquistato
abbia emissioni di C02 non superiori a 120 grammi per chilometro.
Le suddette agevolazioni sono cumulabili, qualora ne ricorrano le condizioni, con quelle per la rottamazione di cui al paragrafo 'Autovetture'.

AUTOCARRI, AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO, AUTOVEICOLI PER
TRASPORTI SPECIFICI, AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE, AUTOCARAVAN

Viene previsto un contributo di € 2.500,00 per l'acquisto dei veicoli individuati all'articolo 54, comma 1, lettere C), d), 9, g) ed m) del D.Lgs. 285/1992, euro 4 o euro 5, di massa massima fino a 3.500 kg, a fronte della rottamazione di veicoli delle medesime categorie euro 0, euro 1 e euro 2 (questi ultimi immatricolati fino al 31.12.1999).
Si fa presente che in relazione alla tipologia del veicolo da rottamare e di quello nuovo da acquistare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - con la risoluzione n. 8lDPF del 21.3.2008 - aveva chiarito che autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporto specifico e autoveicoli per trasporto speciale, possano essere reciprocamente sostituiti entro il limite di massa massima di 3.500 Kg, trattandosi di veicoli ad uso commerciale e considerato che i veicoli promiscui non vengono più prodotti.

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Tenuta del Registro Infortuni

La tenuta del registro infortuni è obbligatoria, ex art. 403, D.P.R. n. 547/1955, per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinato (con esclusione delle attività non comprese, a norma dell'art. 2, D.P.R. n. 547, nel campo di applicazione del D.P.R. medesimo: esercizio delle miniere, cave e torbiere; esercizio dei trasporti terrestri pubblici e esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna) e soggetti ad essi equiparati a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 547/1955 e dell'art. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 626/1994 (soci di società cooperative ed allievi di istituti di istruzione e laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature ed apparecchi in genere). E' invece irrilevante la circostanza che il datore di lavoro occupi o meno dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il registro deve essere conservato, secondo l'art. 403, comma 3, D.P.R. n. 547 sul luogo di lavoro per almeno 4 anni dall'ultima registrazione o, se non usato, dalla data della sua vidimazione. La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che - a differenza di altri documenti di lavoro come il libro paga (oggi riunito nel c.d. Libro Unico) che può essere tenuto in originale presso il consulente del datore di lavoro che cura l'amministrazione del personale - è illegittima, e costituisce pertanto contravvenzione, la tenuta del registro infortuni presso il consulente anzichè "a disposizione degli Ispettori del lavoro sul luogo di lavoro" (Si veda Cass. pen. 7 dicembre 1991).

Il Ministero del lavoro, con circolari n. 537/1959 e n. 73/1997, ha precisato che per i cantieri edili e stradali ed i lavori all'aperto in genere, le imprese di pubblici servizi (trasporti, acqua, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, distribuzione di combustibili, etc.) e per le aziende di credito e assicurazione, qualora siano effettuati lavori di breve durata e caratterizzati da mobilità, il registro degli infortuni va tenuto nella sede dell'impresa, ancorchè questa sia ubicata fuori della provincia nella quale si svolge il temporaneo esplicamento dei lavori. Analoga soluzione va adottata nei casi di sedi con pochi lavoratori e prive di adeguata attrezzatura amministrativa.

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, si può affermare che qualora una ditta operi nel medesimo contesto provinciale in cui ha sede, svolgendo attività di breve o brevissima durata oppure con piccole sedi temporanee in cui è addetto un numero esiguo di lavoratori e senza alcuna attrezzatura di tipo amministrativo la stessa potrà omettere di istituire un nuovo registro infortuni per ogni singola attività svolta, adempiendo alle registrazioni degli infortuni occorsi nelle diverse dislocazioni nell'unico registro tenuto presso la sede principale o centrale dell'azienda.
Resta fermo che dal 17/05/2009 come stabilito dalla L. 81/08 il registro infortuni è abrogato.

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lunedì 16 febbraio 2009

Regione Toscana - Sostegno Pmi

Toscana - Investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

La Regione Toscana ha stanziato oltre 32 milioni di euro per sostenere le Piccole, Medie e Grandi Imprese toscane che intendono investire in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Il bando, intende selezionare progetti di R&S relativi alle seguenti tre linee di attività:

A) Linea A creazione di prodotti a maggior valore aggiunto, che privilegiano tecnologie chiave abilitanti dell'economia regionale toscana e/o settori ad alta tecnologia;
B) Linea B sostegno diretto a favorire processi di aggregazione delle imprese, forme di alleanza strategica, creazione di reti e altre forme di cooperazione.
C) Linea C progetti di investimento in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di valenza "distrettuale" (solo Grandi Imprese in forma aggregata).

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto da un minimo del 25% ad un massimo dell'80% dell'investimento ammissibile.

La prima scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 15 aprile 2009.

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domenica 15 febbraio 2009

Libro Soci e registro Imprese

Novita per le società a responsabilità limitata

Entro il 30 marzo, tutte le Srl dovranno effettuare la dichiarazione di "allineamento" tra libro e registro. I dati del libro, finora non previsti nel Registro delle imprese, sono almeno due: il domicilio del socio e l'entità della partecipazione "liberata" con il versamento. Sono alcune delle precisazioni contenute nella nota 2453 dell' 11 febbraio con la quale Unioncamere fornisce le prime coordinate applicative sulle modalità di "fusione" dei libro dei soci delle Srl nel Registro delle imprese prevista dal decreto legge anti-crisi (185/08, convertito dalla legge 2/09).
L'abrogazione del libro soci e dell'elenco soci annuale delle Srl - anche nella forma consortile -, comporta l'eliminazione di circa un milione di adempimenti (su base annua) a carico delle imprese e una maggior chiarezza e uniformità della fonte informativa dello status di socio di Srl anche ai fini endosocietari.
L'attuale duplicazione tra elenco soci annuale (che dovrebbe corrispondere al libro soci) e i trasferimenti (per atto tra vivi e mortis causa) iscritti (articolo 2470, Codice civile) ha generato frequenti casi di disallineamento con conseguente incertezza del quadro informativo. L'integrazione nel Registro imprese - accessibile a chiunque via internet dal sito del registro delle imprese con la possibilità di ricevere la notifica delle variazioni intervenute sulle singole posizioni - sgombra il campo da incertezze, ma richiede una ben più rilevante consapevolezza e attenzione da parte degli amministratori e dei professionisti nelle dichiarazioni relative alle vicende dei soci di Srl in quanto idonee a incidere direttamente nell'esercizio dei diritti amministrativi correlati alla partecipazione (tra i quali l'intervento in assemblea e il voto).
Fonte Il sole 24 ore

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sabato 14 febbraio 2009

Banche ed accesso al credito

I problemi del credito

La problematica legata al credito a cui molte aziende attingono per la loro gestione finanziaria si fa sempre più critica.
Diversi sono i fattori che hanno portato a tale criticità, sia di tipo tecnico che legate alle condizioni generali in cui versa l’economia, in sintesi:
- La crisi economica che ormai imperversa da diversi mesi
- La crisi finanziaria in cui quasi tutte le banche sono coinvolte
- La valutazione del merito del credito legata all’introduzione delle regole di Basilea 2
- L’erogazione di credito più legata alle garanzie patrimoniali concesse che non all’idea imprenditoriale

Mentre le prime due cause sono dovute a fattori congiunturali di varia natura a cui solo i governi possono dare risposte con politiche economiche che incentivino la ripresa di consumi ed investimenti le altre cause sono sia tecniche che prettamente in uso nel nostro paese.

Le regole di Basilea 2 hanno introdotto dei vincoli e parametri a cui le banche devono sottostare e che in pratica dovrebbero portare ad una maggiore selettività nell’erogazione di finanziamenti, allo stesso tempo facendo pagare meno il costo del denaro a chi è più meritevole, ed al contrario penalizzando in termini di maggiori interessi coloro che presentano situazioni economiche meno brillanti.
Molte aziende anche medio piccole, devono quindi fare molta attenzione ai dati di bilancio ed ai conseguenti indici economici, finanziari e patrimoniali e quali assegnano dei “ratios” che altro non sono che delle pagelle attraverso le quali la banca è influenzata per la concessione o meno del credito.

Altra cronica situazione molto italiana e la sottocapitalizzazione di molte nostre imprese che sono nate senza un adeguato capitale iniziale, necessario soprattutto nella fase di start-up alla crescita aziendale.
In molti casi il capitale è cresciuto solo grazie al reinvestimento degli utili aziendali, ed all’apporto lavorativo non remunerato adeguatamente di soci e familiari, fattori che portano in caso di crescita e sviluppo dell’azienda a squilibri finanziari che molto spesso minano le fondamenta dell’impresa.

Inoltre e ognuno di noi almeno una volta ne è stato o vittima o spettatore, le banche italiane guardano soprattutto alle garanzie patrimoniali delle persone a cui viene concesso il credito, molto meno all’idea imprenditoriale o alle aspettative future che l’azienda può creare. Manca in sostanza il capitale di rischio quello che in termini anglosassoni è il “venture capital” e mancano soprattutto banche di investimento che si adattino all’industria italiana che è fatta principalmente di piccole e medie industrie. Le risposte finora arrivate tramite strutture di consorzi fidi o il “mezzanino” che consiste in una forma di finanziamento che si colloca, considerando il profilo rischio/rendimento, in una posizione intermedia tra l’investimento in capitale di rischio e quello in capitale di debito, con una scadenza a medio termine generalmente superiore ai 5 anni, sono ancora insufficienti.

giovedì 12 febbraio 2009

Ipoteca illegittima e risarcimento dei danni

Il contribuente deve provare la propria richiesta

Il Concessionario della riscossione (Equitalia SpA) non è tenuto al risarcimento dei danni morali causati al contribuente in caso di ipoteca illegittimamente iscritta nei suoi confronti.
Ciò è quanto emerge da una recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sent. nr.464/40/07), la quale, nonostante abbia accertato l’illegittimità del provvedimento e disposto la cancellazione dello stesso a carico (e spese) di Equitalia, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di risarcimento danni avanzata dal contribuente.
Al fine di comprendere il senso di tale pronuncia, dunque, occorre senza dubbio fare un passo indietro ed analizzare il comportamento del contribuente in fase contenziosa.
Tutto ha avuto inizio con la notifica al contribuente di un avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia.
Il contribuente, quindi, impugnava tempestivamente tale provvedimento chiedendo ai giudici milanesi di annullare l’iscrizione ipotecaria e contestualmente condannare la controparte alla cancellazione del provvedimento.
Si chiedeva, inoltre, la condanna di Equitalia al risarcimento dei danni che tuttavia non venivano quantificati.
Ebbene, proprio in merito al mancato accoglimento di quest’ultima richiesta da parte dei giudici tributari, occorre evidenziare come sia fondamentale per il contribuente provare oltre all’illegittimità del provvedimento anche l’entità del danno subito nonché il nesso causale fra l’evento ed il comportamento tenuto dall’Ufficio (che tra l’altro dovrà essere almeno colposo).
Sicuramente chiarificatrice sul punto risulta una sentenza del 2001 della Suprema Corte (sent. Cass. nr.11955 del 21/09/2001), la quale ha chiarito che “la risarcibilità dei danni derivanti ai soggetti privati dall’emanazione di atti o provvedimenti illegittimi della P.A., lesivi di situazioni di interesse legittimo, dipende in concreto dal necessario accertamento dell’effettività del danno e della sua ingiustizia, dall’esistenza di un nesso causale fra l’evento ed il comportamento illegittimo della P.A. e dalla sussistenza di una componente di dolo o colpa dell’amministrazione, che va verificata dal giudice in ragione di un esercizio dell’azione amministrativa che risulti in violazione di regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione…”.
Alla luce di quanto illustrato, quindi, è chiaro che sarà onere del cittadino/contribuente fornire in modo dettagliato le prove dei danni subiti in modo da poter avere qualche possibilità di vedere accolta la propria richiesta di risarcimento danni.
Fonte "impresa e diritto 4/2008"

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mercoledì 11 febbraio 2009

Banca di Bientina

La storia si ripete

Nel mese di Aprile si celebrava l’approvazione del bilancio annuale della Banca di Bientina il 50° dalla sua fondazione. Dal verbale assembleare era tutto un tessere di lodi ad amministratori e controllori. I dati di bilancio erano tutti positivi e la banca addirittura veniva accreditata come la prima in provincia per redditività e produttività.
Parole che a rileggerle adesso sembrano scolpite nella preistoria.
A distanza di soli 5 mesi dall’assemblea si incominciarono a rincorrere voci sempre più insistenti sullo stato di salute della Banca, con ipotesi varie fra cui quella di una fusione con la BCC della Valdinievole.
Venne rimosso il Direttore Generale acclamato solo pochi mesi prima, nel frattempo oltre al silenzio assordante degli amministratori le spese le facevano i piccoli imprenditori, artigiani e famiglie che sempre più spesso si vedono revocare, restringere o non concedere prestiti ed affidamenti.
Ora è innegabile che errori ne siano stati fatti, ed è alquanto inevitabile che chi ha cariche amministrative e di controllo ne dovrebbe trarre le legittime conseguenze.
Il problema e che si stanno riaprendo i soliti giochi di potere (si veda il Tirreno del 11/02) per accaparrarsi posti in un nuovo consiglio o negli organismi di controllo, senza alcuna definizione di piani industriali di sviluppo, ne cercando le giuste professionalità, competenze e conoscenze territoriali.
Se la Banca di Bientina riuscirà a salvarsi da questa situazione, cosa che tutti ci auguriamo, dovrà una volta per tutte abbandonare le vecchie logiche clientelari, altrimenti fra qualche anno ci ritroveremo a vedere un film già visto.

Infortuni sul lavoro

Infortunio sul lavoro e responsabilità datore di lavoro per danno differenziale

Attualmente, il lavoratore vittima di infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, aldilà ed in aggiunta all’indennizzo corrisposto dall’INAIL è legittimato a chiedere al datore di lavoro la corresponsione del c.d. “danno differenziale”.
Il datore di lavoro è, infatti, tenuto al risarcimento del c.d. “danno differenziale” e cioè l’eventuale porzione di danno non coperta dall’intervento dell’INAIL e calcolata secondo il sistema civilistico.
In concreto il c.d. danno differenziale è costituito da diverse voci: danno biologico (anche temporaneo, inferiore al 6%), danno morale, danno esistenziale, danno patrimoniale da lucro cessante fuori franchigia INAIL, danno patrimoniale emergente.
Precisato l’ambito di responsabilità datoriale, la questione attiene esclusivamente alla ripartizione dell’onere probatorio.
Da un lato, quindi, il lavoratore sarà tenuto a provare le diverse voci di danno lamentate e il nesso eziologico di ciascuna voce di danno con l’attività lavorativa.

Ciò in conformità al costante orientamento della Suprema Corte per cui sul lavoratore che lamenti di aver subito un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa incombe l’onere di dimostrare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi mentre grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr. Cass. 11144/08 nonché in senso conforme si veda, ex multis: Cass. 16881/06; Cass. 11932/04).

Per contro, la responsabilità datoriale è di tipo contrattuale e deriva dall’inadempimento all’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 cc.
Di conseguenza il datore il lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. Occorre precisare che, l’eventuale concorso di colpa del lavoratore non attribuisce alcun effetto esimente al datore di lavoro. Infatti, la condotta del lavoratore può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e dalle direttive ricevute come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (Cass. nr. 4075/04).

E così, il lavoratore dovrà dimostrare in giudizio il danno in tutte le componenti richieste e la riconducibilità eziologica all’inadempimento dell’obbligo di sicurezza mentre il datore di lavoro dovrà provare la non imputabilità dell’inadempimento.

Ciò detto, la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 11144 del 7 maggio 2008 ha ribadito chiaramente che, in tema di ripartizione dell’onere probatorio nelle controversie relative ad infortuni sul lavoro o a malattie professionali, “spetta al lavoratore l’onere di provare il nesso di causalità tra attività professionale e malattia e, trattandosi di azione esperita nei confronti del datore di lavoro non è operante alcuna presunzione di nesso eziologico”.
Fonte Avv. Francesca Di Rito

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martedì 10 febbraio 2009

Nuovi massimali CIG e Mobilità anno 2009

NUOVI IMPORTI MASSIMI DEI TRATTAMENTI DI CASSA
INTEGRAZIONE, MOBILITA’ E DISOCCUPAZIONE


A partire dall'anno 2008, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l'articolo 1, comma 27 della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, ha disposto che l'aumento dei tetti dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione è determinato nella misura del 100% (fino al 2007 era l’80%) dell'aumento derivante dalla variazione media annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo.
Gli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione, relativi all'anno 2009, come comunicato dall'Inps con circolare n. 11 del 27 gennaio 2009, sono:
CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI ORDINARIA E STRAORDINARIA
E’ erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:
Cassa Integrazione Guadagni
Per i primi 12 mesi viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi:
anno 2009
1° massimale
Retribuzione mensile lorda inferiore a €. 1.917,48
indennità mensile lorda € 886,31
Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%) € 834,55

2° massimale
Retribuzione mensile lorda superiore a 1.917,48 Indennità mensile lorda € 1.065,26
indennità mensile al netto dei contributi sociale (5,84%) 1.003,05

gli stessi importi di cui sopra valgono anche per l’indennità di mobilità.

Esempio di calcolo si supponga di aver effettuato nel mese di Gennaio 2009 16 ore di CIGO con una retribuzione lorda mensile di €. 1.600.00 (1° massimale) la corrispondente indennità a carico dell’INPS è la seguente: 834,55 : 176 (ore complessive lavorabili del mese Gennaio) x 16 = 75,87
Nel caso di lavoratore con retribuzione lorda mensile pari ad €. 1.950,00 ( 2° massimale) il calcolo è il seguente: 1.003,05 : 176 (ore complessive lavorabili del mese Gennaio) x 16 = 91,19

per ulteriori informazioni info@studiogennai.com oppure fax 0587/949935