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giovedì 7 aprile 2011

Cedolare secca, più tempo per scegliere



Entro il 6 giugno la registrazione dei contratti in scadenza da domani

C’è tempo fino al 6 giugno per registrare i contratti di locazione i cui termini di
registrazione scadono dal 7 aprile e fino a quella data (6 giugno) e scegliere se avvalersi della cedolare secca.
Questa finestra temporale è concessa, in applicazione all’art. 3 comma 2 dello Statuto del contribuente (legge 212 del 2000), per dare tempo agli interessati di conoscere la nuova normativa ed eventualmente esercitare l’opzione con più consapevolezza.
Domani, contestualmente con l’entrata in vigore delle disposizioni sul federalismo
fiscale municipale, e in largo anticipo rispetto ai 90 giorni concessi dalla norma (art. 3, comma 4 del Dlgs 14 marzo 2011, n.23), sarà emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che disciplinerà le modalità applicative della cedolare secca sugli affitti abitativi.
Dall’8 aprile, sarà inoltre disponibile sul sito Internet dell’Agenzia –
www.agenziaentrate.gov.it – un software semplificato che consentirà l’esercizio
dell’opzione per la nuova modalità di tassazione sostitutiva.

domenica 3 aprile 2011

770 mensile proroga a Gennaio 2012



Con il DPCM 25/03/2011 in G.U. 74 del 31/03/2011 è stato prorogato il termine previsto dall'art. 42 comma 2 del D.L. 30/12/2008 n. 207 convertito in L. 27/02/2009 n. 14 già a suo tempo posticipato che stabiliva al 31/03/2011 l'avvio dell'operabilità del sistema di trasmissione mensile del 770.

La proroga a Gennaio 2012 consente un avvio graduale delle disposizioni in materia di dichiarazione dei sostituti d'imposta e stabilendo per l'anno 2011 l'avvio del periodo di sperimentazione.

giovedì 31 marzo 2011

Certificati medici di malattia lavoratori dipendenti



Faccio presente che dal prossimo 17/06/2011 (fatto salve eventuali proroghe) i
lavoratori non saranno più tenuti alla consegna al datore di lavoro della copia
cartacea del certificato medico.
Questo è quanto disposto dalla “Circolare Presidenza Consiglio Ministri n. 4/2011
del 18/03 in relazione a provvedimenti già emanati (D.lvo 27/10/2009 n. 150 e L.
183/2010)
Pertanto dalla suddetta data i certificati saranno disponibili solo ed
esclusivamente in modalità telematica.
Le attestazioni di malattia sono ricevibili dalle aziende tramite PEC posta elettronica certificata, direttamente o tramite un intermediario autorizzato dalla L. 12/79.

lunedì 28 marzo 2011

Contribuenti esclusi dal modello 730



Nel calcolo del limite reddituale anche l’abitazione principale e sue pertinenze
Per la verifica del rispetto del limite di 500 euro previsto nella specifica ipotesi di esclusione della dichiarazione per chi ha solo redditi di terreni e fabbricati, il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze deve essere sempre incluso nei redditi dei fabbricati, in quanto esso costituisce a tutti gli effetti un reddito di natura fondiaria.

L’importante precisazione è contenuta nella risoluzione 25 marzo 2011, n. 35/E con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi sorti in merito all’interpretazione delle nuove tabelle esemplificative introdotte nelle istruzioni al modello 730 di quest’anno.

Pertanto, se un contribuente possiede un terreno con reddito imponibile di 450 euro ed un immobile adibito ad abitazione principale con reddito imponibile pari a 800 euro, è obbligato a presentare la dichiarazione.

Infatti, in tale ipotesi il reddito complessivo, pur risultando formato esclusivamente da redditi fondiari, ammonta a 1.250 euro (valore superiore al limite di esclusione pari a 500 euro).

Ovviamente, l’imposta dovuta sarà calcolata soltanto sul reddito del terreno, pari a 450 euro, in quanto per l’abitazione principale e sue pertinenze spetta una deduzione corrispondente all’ammontare del relativo reddito (pari a 800 euro).
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 25/03/2011, n. 35/E)
Fonte www.ipsoa.it

venerdì 25 marzo 2011

Calcolo interessi extra fido da parte delle banche



Pubblico di seguito la segnalazione fatta da ADUC associazione dei consumatori (http://investire.aduc.it) alla Banca d'Italia ed al Ministero del Tesoro sul comportamento di molte banche che applicano il tasso extra fido non solo sullo sconfinamento oltre il limite del fido concesso, ma su l'intero importo dello sconfinamento. Es. fido concesso 10.000,00 scoperto di conto 12.000,00 anzichè calcolare l'extra fido su 2.000,00 lo calcolano su 12.000,00 con notevole aggravio di costi da parte delle imprese.

A seguire l'intero testo della segnalazione inviata a Bankitalia e al Dipartimento Tesoro del ministero dell'Economia

Oggetto: Aperture di credito in conto corrente

Questa Associazione ha ricevuto una richiesta di consulenza - accolta anche se non proveniente da un consumatore, ma da un piccolo commerciante - mirante ad accertare il trattamento che veniva praticato ad un intestatario del prodotto “Conto Commercio” della Banca Monte dei Paschi in relazione alla connessa apertura di credito in conto corrente.
Abbiamo così verificato che la banca in questione applicava, conformemente a quanto previsto dallo specifico Documento di Sintesi, un tasso per gli utilizzi entro il fido e un tasso, maggiorato, per gli sconfinamenti da esso, ma il tasso maggiorato non era applicato al solo importo dello sconfinamento, ma a tutto l'utilizzato (entro ed extra il fido) con risultati che ci sono immediatamente apparsi abnormi. Si tratta di un sistema di interesse a tassi alternativi la cui esistenza e il cui funzionamento ci venivano confermati dall’esame del Foglio Informativo del prodotto in questione pubblicato sul web.
Abbiamo altresì accertato che tale sistema non risulta applicato, dalla Banca Monte dei Paschi, solamente agli operatori commerciali, ma anche ai consumatori.
Ne è un esempio il prodotto “CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA ORDINARIO – CONSUMATORI” della banca citata il cui Foglio Informativo del 7 marzo 2011, alla “Legenda”, così recita:
“In ordine alle aperture di credito, gli interessi sono calcolati applicando alternativamente due tassi contrattualmente prestabiliti: un tasso di interesse a fronte di fido qualora l'affidamento sia utilizzato entro i limiti concessi o entro un ulteriore margine di tolleranza (cinque giorni consecutivi) e un tasso per il c.d. “sconfinamento” in ipotesi di superamento del limite suddetto (c.d. “extra-fido”), che deve essere autorizzato. Questo tasso di sconfinamento, superiore al tasso ordinario, sarà applicato all'intero importo effettivamente utilizzato, per i giorni della durata del superamento del fido”.
Il Foglio Informativo citato formula anche un esempio che conferma l’effettiva e concreta applicazione del metodo di calcolo degli interessi in questione.
Dal momento che eravamo molto perplessi sulla correttezza di un simile modus operandi, ci siamo chiesti se si trattasse di un caso isolato o no, per cui siamo passati all’esame di Fogli Informativi di altre banche concludendo che altri intermediari del credito risultano comportarsi allo stesso modo.
La nostra indagine, sebbene del tutto sommaria e volta solo ad avere un’idea di massima, ci ha consentito di rilevare i seguenti casi riferiti ad alcune importanti banche:

1) UNICREDIT:
il Foglio Informativo “AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE” ( n° AD001 aggiornamento n° 17 data ultimo aggiornamento 26-07-2010) sotto la rubrica “TASSI SCONFINAMENTI EXTRA FIDO ED IN ASSENZA DI FIDO”recita: “Modalità di calcolo: il tasso maggiorato viene calcolato sull’intero saldo debitore limitatamente ai giorni in cui permane detto utilizzo”.
Ad onor del vero il prodotto in questione è destinato alle imprese piuttosto che ai consumatori, ma il solo fatto che cambiano i destinatari dell’operatività in questione non toglie valore alle nostre considerazioni.

2) INTESA SANPAOLO:
nel Foglio informativo n. 210/016 relativo al “Conto corrente. Conto ordinario per clienti consumatori” sotto la rubrica “Sconfinamenti extra fido” si stabilisce che il tasso di sconfinamento “E’ applicato sull’intero importo del credito utilizzato dal Cliente, e non soltanto sull’importo utilizzato oltre l’ammontare dell’apertura di credito. E’ applicato solo per il numero di giorni in cui lo scoperto si è verificato”.

3) BANCA ETRURIA:
nel Foglio informativo “CONTO CORRENTE ORDINARIO” aggiornato al 31.01.2011 fra le VOCI DI COSTO relative a FIDI E SCONFINAMENTI si legge: “variazione tasso debitore: In caso di scoperto di conto o di sconfinamento rispetto alla linea di credito concessa, verrà applicato il tasso extrafido contrattualmente previsto riferito all'intero saldo debitore del rapporto, per tutta la durata dello scoperto o dello sconfinamento”.

Da quanto riportato risulta che il comportamento delle banche indicate è, in linea di massima, lo stesso nel senso che il tasso di sconfinamento viene applicato all’intero saldo e non solo allo sconfinamento, anche se ciascun intermediario propone proprie “variazioni sul tema”. Così, ad esempio la Banca Monte dei Paschi concede un margine di tolleranza di cinque giorni consecutivi nei quali continua ad applicare il tasso previsto per gli utilizzi entro il fido, mentre Unicredit e Banca Etruria non risultano concedere alcun margine.

Banche:avviata indagine conoscitiva sui costi allo sportello e sugli ostacoli alla chiusura dei conti correnti da parte dell'Antitrust



Dopo le numerose segnalazioni dei consumatori e alla luce di un assetto del sistema bancario profondamente modificato che avrebbe dovuto portare maggiore concorrenza

Nuovo faro dell’Antitrust sui costi applicati dalle banche alla clientela. L’Autorità ha infatti deciso di avviare un’indagine conoscitiva per verificare le tipologie, l’entità e la dinamica dei prezzi dei conti correnti e dei servizi di incasso e pagamento, anche alla luce delle numerose segnalazioni ricevute dai consumatori.

L’indagine, che segue quella conclusa nel 2007, esaminerà l’introduzione o l’aumento delle commissioni su taluni servizi bancari: dalle commissioni sul prelievo del contante allo sportello, ai pagamenti eseguiti sempre allo sportello, ai bonifici bancari, compresi quelli on line, fino quelle sul prelievo bancomat. Si tratta in alcuni casi di commissioni delle quali l’Antitrust aveva chiesto la riduzione o l’azzeramento, visti i tagli ‘a monte’ ai costi interbancari del sistema bancario ottenuti grazie alle proprie istruttorie.

Obiettivo dell’Autorità comprendere come mai, nonostante un assetto del sistema bancario profondamente modificato che avrebbe dovuto innescare una forte spinta concorrenziale, il livello dei prezzi dei servizi e le criticità in termini di trasparenza continuino a segnalare un confronto competitivo tra le banche ancora debole.

L’indagine analizzerà e verificherà anche le difficoltà alla chiusura e trasferimento del conto corrente da una banca all’altra, con connessi costi diretti e spesso indiretti richiesti e i vari ostacoli alla portabilità/surroga dei mutui, denunciati dai cittadini, per comprenderne le ragioni e individuare le possibili soluzioni.

questo il link per scaricare il provvedimento integrale dell'Autorita garante concorrenza e mercato
http://www.agcm.it/stampa/news/5509-bancheavviata-indagine-conoscitiva-sui-costi-allo-sportello-e-sugli-ostacoli-alla-chiusura-dei-conti-correnti.html

mercoledì 23 marzo 2011

Statuto delle Imprese: sì della Camera



Approvato lo Statuto delle Imprese, che da lunedì ha interessato i lavori della Camera. Ora tocca al Senato pronunciarsi sul progetto di legge, definito da molti come una rivoluzione copernicana per il settore produttivo italiano, la cui spina dorsale è costituita in primo luogo dalle piccole e medie imprese.

La finalità principale dello Statuto, ha ricordato il suo promotore Raffaello Vignali, è "la creazione di un ambiente esterno in cui fare impresa sia gratificante o quanto meno non ostacolato da parte dello Stato e della pubblica amministrazione".

Le principali criticità emerse nel corso del dibattito tra opposizione e governo hanno riguardato infatti la gestione degli appalti pubblici rivolti alle micro, piccole e medie imprese e i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni.
Con l'approvazione dell'emendamento presentato dalla Lega Nord verranno innalzate le soglie per l’affidamento degli appalti pubblici: fino a 125.000 euro per i servizi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici centrali e fino a 193.000 euro per le altre amministrazioni.

Lo Statuto, costituisce "una vera e propria svolta epocale in senso federalista" a vantaggio soprattutto delle piccole e medie imprese, alle quali sarà riservato il 60% degli incentivi di natura automatica o valutativa; è prevista inoltre una "sotto-riserva" del 25% per le micro e piccole imprese.
Le amministrazioni, infine, non potranno derogare ulteriormente i termini di pagamento fissati dal D.Lgs. 231/2002.

“Maggiore trasparenza, meno burocrazia, più investimenti, una Commissione parlamentare ad hoc, tempi certi per le risposte da parte della pubblica amministrazione e l’istituzione del Garante", "rappresentano il modo migliore per far tornare la nostra economia a correre”.

L'istituzione ufficiale di Mister Pmi presso il ministero dello Sviluppo economico e della Commissione per le micro, piccole e medie imprese, tanto paventata per il rischio di sconfinare nella potestà regionale, diverranno una realtà. Nel rispetto del principio di sussidiarietà tra Stato e Regioni, Mr Pmi e la Commissione favoriranno la creazione di una rete e di un contesto dove le esigenze delle pmi sono messe al centro della politica economica.

Con lo Statuto, inoltre "si intende invertire il paradigma che ha guidato le politiche per le imprese, passando dal paradigma secondo cui 'quello che va bene alla grande impresa, va bene all'Italia' a: 'quello che va bene ai piccoli, va bene all'Italia'. Ciò non perché si è cultori del «piccolo è bello», ma per realismo: piccolo è quello che c'è, e le piccole e medie imprese rappresentano il 99% del totale".

martedì 22 marzo 2011

INAIL: altri 180 milioni di euro per la sicurezza nei luoghi di lavoro



A seguito delle numerose domande presentate sul bando 2010, l'INAIL ha deciso di stanziare ulteriori 180 milioni di euro per sostenere le imprese che intendono investire per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'uscita del bando è prevista nei prossimi mesi e metterà a disposizione contributi a fondo perduto commisurati all’entità delle spese ammissibili.

Le domande potranno riguardare una delle seguenti tipologie di intervento:
Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
Progetti di formazione;
Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda sul territorio nazionale.

La presentazione delle domande avverrà con modalità “valutativa a sportello” che prevede l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Condizione indispensabile per poter accedere al bando è il superamento di un punteggio soglia determinato da diversi parametri: dimensione aziendale, rischiosità dell'attività di impresa, numero di destinatari, finalità ed efficacia dell'intervento, con un bonus in caso di collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione dell'intervento.

venerdì 11 marzo 2011

L'Inps spiega la coincidenza del 17 marzo con la CIG



INPS Messaggio 10/03/2011, n. 6137

A seguito del riconoscimento ad opera del decreto legge 5/2011 del giorno 17 marzo 2011 come giornata festiva a tutti gli effetti, l'Inps, con il nuovo intervento rimanda al suo precedente messaggio 13552 del 12 giugno 2009 nel caso di coincidenza di tale giornata con la Cassa integrazione guadagni.
Pertanto il relativo regime retributivo è il seguente:
- Nel caso di CIG a orario ridotto il pagamento della festività risulta a carico del datore di lavoro;
- Nel caso di CIG con sospensione dell'attività, la festività è riassorbita nel trattamento di integrazione salariale e il datore di lavoro non ha alcun onere se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa, salvo se diversamente disposto dall'accordo sindacale;
- Sempre nel caso di CIG con sospensione dell'attività con pagamento dei lavoratori a ore, la festività è a carico del datore di lavoro se ricade nelle due prime settimane di sospensione, mentre è assorbita nel trattamento di CIG a carico INPS se al contrario la festività ricade oltre le prime due settimane di sospensione dell'attività.

giovedì 3 marzo 2011

Dalla Camera sì al fisco municipale



Passa il quarto decreto attuativo
Con 314 voti a favore e 291 contro, la Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione presentata a seguito delle comunicazioni del Governo in relazione allo schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, sulla quale era stata posta la questione di fiducia.

Fiscalità immobiliare
Dal 2011 vengono attribuiti ai Comuni:
a)l’intero gettito dell’IRPEF sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario) e quello relativo alle imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare;
b)una quota (30%) del gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare;
c)una quota (21,7% nel 2011; 21,6% dal 2012) del gettito della cedolare secca sugli affitti.I gettiti affluiscono nel Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione dei gettiti stessi ai Comuni; due i criteri per la ripartizione:
-il 30% del Fondo, in base al numero dei residenti;
-(al netto di tale quota) l’ulteriore percentuale del 20% ai piccoli Comuni.Istituito anche un Fondo perequativo a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte da Comuni e Province.

Cedolare secca sugli affitti
I proprietari di immobili concessi in locazione possono optare dal 2011, in luogo dell’ordinaria tassazione IRPEF sui redditi dalla locazione, per un regime sostitutivo, che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti, con aliquote:
-del 21% per i contratti a canone libero;
-del 19% per quelli a canone concordato.In caso di contratto a canone concordato il locatore, se opta per la cedolare secca, non potrà richiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata del contratto.

Transazioni immobiliari
Cambiano le aliquote di tassazione (attualmente stabilite rispettivamente al 3 ed al 10%, comprese alcune imposte indirette che vengono eliminate) delle transazioni immobiliari:
-2% nel caso di prima casa di abitazione;
-9% nelle restanti ipotesi.Le nuove aliquote dell’imposta di registro sostituiscono - a decorrere dal 2014 (data di entrata in vigore delle stesse) - l’imposta di bollo e le imposte ipocatastali, nonché i tributi speciali e le tasse ipotecarie.

Compartecipazione al gettito IVA
Attribuita ai Comuni, dovrà essere determinata con apposito D.P.C.M. in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell’IRPEF. Sempre con D.P.C.M. verranno definiti i criteri di attribuzione del gettito ai singoli Comuni.

Contrasto all’evasione
Inasprite le sanzioni amministrative per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione concernenti gli immobili (comprese quelle in materia di canone di locazione nell’ambito della nuova disciplina sulla cedolare secca); viene ampliato anche l’ interscambio informativo sui dati catastali.

Incentivato anche il ruolo dei Comuni: ad essi è assegnata una quota pari al 50% del gettito derivante dalla loro attività di accertamento; la quota è assegnata, anche in via provvisoria, sulle somme riscosse a titolo non definitivo.

Addizionali all’IRPEF
I Comuni nei quali non risulti finora stabilita oltre la percentuale dello 0,4% (che comunque costituirà il limite massimo raggiungibile) potranno aumentare l’addizionale IRPEF. L’aumento non potrà in ogni caso eccedere lo 0,2% annuo.

Imposta di soggiorno
I Comuni capoluogo di provincia e le città turistiche e d’arte potranno istituire un’imposta fino a 5 euro per notte a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con destinazione del relativo gettito ad alcune specifiche finalità, tra cui quelle a favore del turismo.

IMU
L’imposta municipale propria è introdotta a decorrere dal 2014, in sostituzione (per la componente immobiliare) dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell’ICI. Presupposto è il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale, cui pertanto non si applica, incluse le pertinenze.

L’aliquota è stabilita nello 0, 76%, ridotta alla metà per gli immobili locati, con la facoltà per i Comuni di estendere in tutto o in parte tale riduzione anche agli immobili posseduti da soggetti cui si applichi l’IRES.
Ai Comuni è lasciata la possibilità di modificare l’aliquota di 0,3 punti percentuali, in aumento o in riduzione (fino a 0,2 punti nel caso della aliquota ridotta alla metà per gli immobili locati).
Sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti dalle Amministrazioni pubbliche, nonché alcune categorie di immobili già esentati ai sensi della normativa dell’ICI (fabbricati destinati ad usi culturali, all’esercizio del culto, utilizzati dalle società non profit, etc..).

Sempre a decorrere dal 2014, l’imposta municipale secondaria, da introdursi con deliberazione del consiglio comunale in sostituzione degli attuali tributi sull’occupazione di aree pubbliche, sulle affissioni e sull’installazione dei mezzi pubblicitari.

mercoledì 2 marzo 2011

31.03.2011: REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA



Il punto 19 dell'Allegato B al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), nell'ambito dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici, prevede che:

"Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari, redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:..."

Si ricorda quindi che anche quest'anno, entro il 31 marzo, è necessario provvedere alla redazione o all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (Dps), attribuendo allo stesso data certa (ad es. tramite marcatura temporale, autoprestazione presso gli uffici postali). Si ritiene peraltro che la redazione sia opportuna anche se non sussistono variazioni: in tal caso sarà sufficiente replicare il Dps redatto l'anno precedente, aggiornando solo la data certa.

giovedì 24 febbraio 2011

17 marzo 2011, festa nazionale a costo zero



Gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Il decreto legge n. 5 del 2011, pubblicato sulla G.U., per evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private prevede che per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre si applicano alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia.
(D.L. 22/02/2011, n. 5, G.U. 23/02/2011, n. 44)
fonte www.ipsoa.it

martedì 22 febbraio 2011

CUD 2011, Assonime commenta le novità



SCADE IL 28 febbraio 2011
Nella circolare n. 4 del 21 febbraio 2011, Assonime commenta le novità previste per il modello CUD 2011, che i sostituti d'imposta dovranno rilasciare al contribuente entro il prossimo 28 febbraio.

Le principali modifiche riguardano, in particolare:
1)l’introduzione di nuovi campi per la certificazione della detassazione degli emolumenti premianti corrisposti negli anni precedenti;
2)la previsione di appositi spazi per recepire le particolari disposizioni che hanno riguardato gli adempimenti fiscali dei lavoratori dipendenti abruzzesi.Inoltre nella parte B “Dati fiscali” del modello si dovrà tener conto di quanto segue:
1)in dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock option è stata prevista un’addizionale del 10% sui compensi corrisposti dai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che operano nel settore finanziario e che sono eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione erogata. Tale prelievo aggiuntivo trova applicazione sui compensi variabili corrisposti a decorrere dal 31 maggio 2010, ancorchè maturati negli anni precedenti;
2)i versamenti delle imposte sospese per eventi eccezionali, comprese le ritenute sospese, devono essere effettuati direttamente dal contribuente che ha usufruito dell’agevolazione;
3)per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore nell’anno 2009 a 35.000 euro viene prevista, in via sperimentale, una riduzione dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio per un importo massimo di 145.000 euro;
4)proroga della tassazione agevolata della retribuzione incentivante, al quale prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% sulle componenti variabili della retribuzione di lavoro dipendente corrisposte nel limite di 6.000 euro lordi ai dipendenti del settore privato. Il CUD 2011 prevede altresì la possibilità di assoggettare all'imposta sostitutiva anche gli elementi retributivi premianti corrisposti nel 2008 e 2009 che avevano scontato l’imposta ordinaria.
(Circolare Assonime 21/02/2011, n. 4)
fonte www.ipsoa.it

venerdì 18 febbraio 2011

17 marzo 2011: via libera del Consiglio dei ministri alla festività



Il Consiglio dei Ministri, in data 18.3.2010, ha emanato un decreto legge con il quale ha precisato che per la festività del 150° dell'Unità d'Italia troveranno applicazione gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività del 4 novembre (che solo per il 2011 non esplica i predetti effetti). Tale decisione è stata presa per non far gravare in termini di costi legati alla festività del 17 marzo il sistema produttivo.

martedì 15 febbraio 2011

Detassazione 2011: necessari gli accordi territoriali



Agenzia delle Entrate e Ministero Lavoro e Politiche sociali Circolare 14/02/2011, n. 3 /E

L'agenzia delle entrate e il Ministero del lavoro hanno siglato una circolare congiunta sull'applicazione della detassazione ai compensi erogati per incremento di produttività.
In particolare la facoltà concessa al dipendente di rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva vale anche per il 2011.
La circolare dettaglia quali sono le fonti contrattuali istitutive e individua i compensi in questione. Rientrano negli istituti retributivi agevolabili anche i ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un incremento di produttività.

venerdì 11 febbraio 2011

Nuove aliquote contributive artigiani e commercianti per l'anno 2011



1.Premessa.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, per il corrente anno 2011, restano confermate nella misura pari al 20,00% prevista dall’art. 1, comma 768 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2011, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 19-ter, comma 2, del d.l. 28 novembre 2008 n. 185 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2), fino al 31 dicembre 2013.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per l'anno 2011, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.552,00.
Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2011 (€ 44,49) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
20,00%
20,09%
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
17,00%
17,09%

La riduzione contributiva al 17,00% (artigiani) e al 17,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così determinato:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
2.917,84 (2.910,40 IVS + 7,44 maternità)
2.930,94 (2923,50 IVS+ 7,44 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
2.481,28 ( 2.473,84 IVS + 7,44 maternità)
2.494,38( 2.486,94 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
243,15( 242,53 IVS + 0,62 maternità)
244,24 ( 243,62 IVS + 0,62 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
206,77 (206,15 IVS + 0,62 maternità)
207,86 (207,24 IVS + 0,62 maternità)

Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

3 – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2011 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2010 per la quota eccedente il predetto minimale di €. 14.552,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di €.43.042,00.
Per i redditi superiori a € 43.042,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

Soggetti
scaglione di reddito
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
fino 43.042,00
20,00%
20,09%
da 43.042,01
21,00%
21,09%
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
fino 43.042,00
17,00%
17,09%
da 43.042,01
18,00%
18,09%

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2011 (si veda in proposito il seguente punto 4).

4 – Massimale imponibile di reddito annuo.

Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2011 pari a € 43.042,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2011, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 71.737,00(€ 43.042,00 più € 28.695,00 ).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.

I predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2011, ad € 93.622,00 e tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue :

lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
14.634,35 (43.042,00*20,00% +28.695,00 * 21%)
14.698,91 (43.042,00* 20,09% + 28.695,00 * 21,09%)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
12.482,24 (43.042,00*17,00.% + 28.695,00 * 18,00%)
12.546,80 (43.042,00 * 17,09% +28.695,00 * 18,09%)

5 – Contribuzione a saldo
Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

a)è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);

b)è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2011, ai redditi 2011, da denunciare al fisco nel 2012).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2011, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Con riferimento all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

6 – Imprese con collaboratori

Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente maniera:
a)imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 50-bis c.c.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917);
b)aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233).

7 – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

8 – Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2011 e 16 febbraio 2012, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011.
Circolare Inps n. 34 del 10/02/2011

RiOL per la trasmissione telematica dei ricorsi all'INPS



Dal 21 febbraio, ma previsto un regime transitori
L’INPS, con circolare n. 32 del 10 febbraio 2011, comunica che dal 21 febbraio 2011, anche i ricorsi amministrativi dovranno essere presentati utilizzando il il canale telematico con la procedura Ricorsi On Line .
Continua il processo che porterà all’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni e servizi all’INPS. Infatti, dal 21 febbraio 2011 anche i ricorsi amministrativi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie dovranno essere presentati:

- direttamente dal cittadino, dotato di PIN, tramite accesso al sito internet dell’Istituto attraverso il seguente percorso:

www.inps.it
Servizi online
per tipologia di utente
cittadino
ricorsi on-line.

- tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’art. 1, L. n. 12/1979, attraverso i servizi telematici dell’Istituto, da loro utilizzati, attraverso il seguente percorso:

www.inps.it
servizi online;
per tipologia di utente;
aziende, consulenti e professionisti;
ricorsi on-line.

Per gli avvocati, è stata inserita la specifica profilazione ed il Pin dovrà essere richiesto all’Istituto; una volta ottenuto il Pin il percorso da seguire è identico a quello utilizzato dal cittadino ma l’Avvocato sarà riconosciuto come procuratore del ricorrente e quindi abilitato alla trasmissione dei ricorsi per conto dei propri clienti.
La procedura rilasciata in produzione è denominata “Ricorsi On Line” (“RiOL”) ed è, per l’appunto, disponibile nell’area dedicata ai servizi online del portale web www.inps.it. Nell’apposita sezione è disponibile il manuale di riferimento per l’applicazione che comunque è allegato anche alla circolare n. 32/2011.

Ad ogni buon conto si precisa che, in via transitoria e per un periodo di 60 gg., sarà ancora possibile presentare i ricorsi con le consuete modalità dopodichè il canale telematico sarà l’unico utilizzabile.
(Circolare INPS 10/02/2011, n. 32
fonte www.ipsoa.it

giovedì 10 febbraio 2011

Gestione separata Inps Aliquote 2011



Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2011.

1) Aliquote contributive
Con circolare n. 8 del 17 gennaio 2008 sono stati illustrati gli effetti sulla contribuzione previsti dall’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha determinato il graduale incremento delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per gli iscritti alla Gestione separata fino all’anno 2010.
Per l’anno 2011 l’articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 aveva previsto, a decorrere dal 1°gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento, ma il comma 39 dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.220 (legge di stabilità 2011) ha abrogato il citato comma 10.
Pertanto nulla è innovato rispetto alle aliquote vigenti nel 2010.
Come negli anni precedenti, per gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale è dovuta l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia (vedi circolare n. 76 del 16/4/2007 e messaggio n. 12768 del 22/5/2007).

La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).
In conseguenza del quadro sopra riassunto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2011, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue:

Aliquote soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
26,72% (26,00%IVS + 0,72)
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
17,00%
2) Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.

Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).

Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011).

3) Massimale annuo di reddito
Le predette aliquote del 26,72 per cento e del 17,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2011 è pari a euro 93.622,00.

4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2011

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato).
Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2011 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2010 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2010.

5) Minimale per l’accredito contributivo
Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2011 detto minimale è pari ad euro 14.552,00.
Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 17 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.473,84, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 26,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3.888,29 (di cui 3.784,00 ai fini pensionistici).
Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).

6) Aliquote di computo
Per il 2011 le aliquote di computo restano confermate nella misura del 26 per cento e del 17 per cento, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.
Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007.

martedì 1 febbraio 2011

Massimali CIG anno 2011



Precisiamo che ad oggi (01/02/11) non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici.

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo calcolato il minimale giornaliero al valore di E. 44,49 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite di imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aggiornato ad E. 42.958,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.580,00 mensili. Ricord

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato calcolato ad E. 93.437,00 annuali.

E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato (ex-codice ‘M053’ sulle denunce mensili), passato a E. 1.943,05, per gli eventi relativi all’anno 2011.

MASSIMALI C.I.G. ANNO 2011
Sono stati aggiornati i massimali utilizzati per il calcolo della CIG relativamente all’anno 2011.
Ricordiamo che tali importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps.

Precisiamo che, ad oggi (01/02/11), non è stata ancora pubblicata la circolare Inps relativa ai minimali e massimali in vigore nell’anno 2011. Gli importi aggiornati sono quindi da considerare provvisori e soggetti a possibile variazione, in caso di differenze significative rispetto ai valori che verranno comunicati dall’Inps.
Gli importi da noi predisposti, in relazione all’anno 2011, sono i seguenti:
- limite di retribuzione per la scelta del massimale E. 1962,77
- massimale non edili E. 853,84 (1° scaglione) ed E. 1.026,24 (2° scaglione)
- massimale edili E. 1.024,61 (1° scaglione) ed E. 1.231,49 (2° scaglione)
Non appena l'INPS emettera l'apposita circolare ne verrà data informazione con la pubblicazione dell'apposito link per scaricarla.

Aggiornamento del 02/02/11 - L'INPS ha diramato la circolare 24 del 01/02/11 che è reperibile a questo link http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2024%20del%2001-02-2011.htm

martedì 25 gennaio 2011

Costi legati ad infortuni sul lavoro



La Contarp ha messo a punto uno strumento che permette alle imprese di quantificare i costi legati a un infortunio (sia indiretti che indiretti), consentendo all'e imprese di comprendere meglio l'impatto non solo sociale, ma anche economico, del fare prevenzione. Avviata una sperimentazione con la Confapi di Reggio Emilia

Quanto costa avere un'impresa carente dal punto di vista della prevenzione? Anche al di là dell'aspetto naturalmente primario dell'impatto sulla salute dei lavoratori, da un punto di vista economico - sul bilancio dell'attività, dunque - questa carenza in cosa si traduce? A cercare di fornire qualche valutazione in merito è stata la Contarp dell'INAIL (Consulenza tecnica per l'accertamento rischi e prevenzione) che, in collaborazione con la Consulenza statistico attuariale, ha portato a termine lo sviluppo di un software per il calcolo di questo tipo di costi aziendali. Lo strumento permette, così, alla singola azienda di quantificare i costi legati all'accadimento di un infortunio, calcolando sia quelli diretti che quelli indiretti. Inoltre consente di analizzare i costi assicurativi e quanto l'azienda investe in prevenzione.

Una sperimentazione di questo strumento è stata avviata di recente all'interno delle aziende associate alla Confapi di Reggio Emilia. Obiettivo dell'intervento, appunto, è analizzare, non solo dal punto di vista sociale, ma anche da quello economico i benefici che - da ogni punto di vista - possono derivare dall'investire sulla salute dei lavoratori. Gli infortuni e le malattie professionali possono, infatti, comportare costi rilevanti per le aziende. Ma se questa è una realtà indiscutibile - in particolare per le piccole imprese, dove il peso finanziario degli incidenti sul lavoro può essere considerevole - tuttavia spesso non è comunque facile convincere i responsabili decisionali di quanto condizioni lavorative più salubri siano "redditizie". Ecco, allora, che un modo efficace per cambiare la situazione può essere proprio quello di effettuare stime economico-finanziarie, in grado di fornire una visione realistica dei costi complessivi degli infortuni e insieme dei vantaggi derivanti dalla loro prevenzione.

Oltre a una stima più approfondita di tali fattori il software messo a punto dalla Contarp può anche fare una stima del risparmio economico che l'azienda potrebbe ottenere investendo in sicurezza. Il progetto, sottolineano i realizzatori "vuole essere uno strumento di ausilio ai datori di lavoro e al management aziendale per una più corretta conoscenza dei costi legati alla salute e sicurezza sul lavoro e vuole fornire anche una indicazione di massima delle somme a disposizione per il miglioramento delle condizione di lavoro, affinché sia da stimolo a raggiungere i bassi livelli infortunistici delle aziende (del medesimo settore e dimensione) che hanno deciso di integrare la politica della sicurezza sul lavoro nella loro politica aziendale".