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giovedì 3 marzo 2011

Dalla Camera sì al fisco municipale



Passa il quarto decreto attuativo
Con 314 voti a favore e 291 contro, la Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione presentata a seguito delle comunicazioni del Governo in relazione allo schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, sulla quale era stata posta la questione di fiducia.

Fiscalità immobiliare
Dal 2011 vengono attribuiti ai Comuni:
a)l’intero gettito dell’IRPEF sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario) e quello relativo alle imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare;
b)una quota (30%) del gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare;
c)una quota (21,7% nel 2011; 21,6% dal 2012) del gettito della cedolare secca sugli affitti.I gettiti affluiscono nel Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione dei gettiti stessi ai Comuni; due i criteri per la ripartizione:
-il 30% del Fondo, in base al numero dei residenti;
-(al netto di tale quota) l’ulteriore percentuale del 20% ai piccoli Comuni.Istituito anche un Fondo perequativo a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte da Comuni e Province.

Cedolare secca sugli affitti
I proprietari di immobili concessi in locazione possono optare dal 2011, in luogo dell’ordinaria tassazione IRPEF sui redditi dalla locazione, per un regime sostitutivo, che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti, con aliquote:
-del 21% per i contratti a canone libero;
-del 19% per quelli a canone concordato.In caso di contratto a canone concordato il locatore, se opta per la cedolare secca, non potrà richiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata del contratto.

Transazioni immobiliari
Cambiano le aliquote di tassazione (attualmente stabilite rispettivamente al 3 ed al 10%, comprese alcune imposte indirette che vengono eliminate) delle transazioni immobiliari:
-2% nel caso di prima casa di abitazione;
-9% nelle restanti ipotesi.Le nuove aliquote dell’imposta di registro sostituiscono - a decorrere dal 2014 (data di entrata in vigore delle stesse) - l’imposta di bollo e le imposte ipocatastali, nonché i tributi speciali e le tasse ipotecarie.

Compartecipazione al gettito IVA
Attribuita ai Comuni, dovrà essere determinata con apposito D.P.C.M. in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell’IRPEF. Sempre con D.P.C.M. verranno definiti i criteri di attribuzione del gettito ai singoli Comuni.

Contrasto all’evasione
Inasprite le sanzioni amministrative per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione concernenti gli immobili (comprese quelle in materia di canone di locazione nell’ambito della nuova disciplina sulla cedolare secca); viene ampliato anche l’ interscambio informativo sui dati catastali.

Incentivato anche il ruolo dei Comuni: ad essi è assegnata una quota pari al 50% del gettito derivante dalla loro attività di accertamento; la quota è assegnata, anche in via provvisoria, sulle somme riscosse a titolo non definitivo.

Addizionali all’IRPEF
I Comuni nei quali non risulti finora stabilita oltre la percentuale dello 0,4% (che comunque costituirà il limite massimo raggiungibile) potranno aumentare l’addizionale IRPEF. L’aumento non potrà in ogni caso eccedere lo 0,2% annuo.

Imposta di soggiorno
I Comuni capoluogo di provincia e le città turistiche e d’arte potranno istituire un’imposta fino a 5 euro per notte a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con destinazione del relativo gettito ad alcune specifiche finalità, tra cui quelle a favore del turismo.

IMU
L’imposta municipale propria è introdotta a decorrere dal 2014, in sostituzione (per la componente immobiliare) dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell’ICI. Presupposto è il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale, cui pertanto non si applica, incluse le pertinenze.

L’aliquota è stabilita nello 0, 76%, ridotta alla metà per gli immobili locati, con la facoltà per i Comuni di estendere in tutto o in parte tale riduzione anche agli immobili posseduti da soggetti cui si applichi l’IRES.
Ai Comuni è lasciata la possibilità di modificare l’aliquota di 0,3 punti percentuali, in aumento o in riduzione (fino a 0,2 punti nel caso della aliquota ridotta alla metà per gli immobili locati).
Sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti dalle Amministrazioni pubbliche, nonché alcune categorie di immobili già esentati ai sensi della normativa dell’ICI (fabbricati destinati ad usi culturali, all’esercizio del culto, utilizzati dalle società non profit, etc..).

Sempre a decorrere dal 2014, l’imposta municipale secondaria, da introdursi con deliberazione del consiglio comunale in sostituzione degli attuali tributi sull’occupazione di aree pubbliche, sulle affissioni e sull’installazione dei mezzi pubblicitari.

mercoledì 2 marzo 2011

31.03.2011: REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA



Il punto 19 dell'Allegato B al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), nell'ambito dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici, prevede che:

"Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari, redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:..."

Si ricorda quindi che anche quest'anno, entro il 31 marzo, è necessario provvedere alla redazione o all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (Dps), attribuendo allo stesso data certa (ad es. tramite marcatura temporale, autoprestazione presso gli uffici postali). Si ritiene peraltro che la redazione sia opportuna anche se non sussistono variazioni: in tal caso sarà sufficiente replicare il Dps redatto l'anno precedente, aggiornando solo la data certa.

giovedì 24 febbraio 2011

17 marzo 2011, festa nazionale a costo zero



Gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Il decreto legge n. 5 del 2011, pubblicato sulla G.U., per evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private prevede che per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre si applicano alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia.
(D.L. 22/02/2011, n. 5, G.U. 23/02/2011, n. 44)
fonte www.ipsoa.it

martedì 22 febbraio 2011

CUD 2011, Assonime commenta le novità



SCADE IL 28 febbraio 2011
Nella circolare n. 4 del 21 febbraio 2011, Assonime commenta le novità previste per il modello CUD 2011, che i sostituti d'imposta dovranno rilasciare al contribuente entro il prossimo 28 febbraio.

Le principali modifiche riguardano, in particolare:
1)l’introduzione di nuovi campi per la certificazione della detassazione degli emolumenti premianti corrisposti negli anni precedenti;
2)la previsione di appositi spazi per recepire le particolari disposizioni che hanno riguardato gli adempimenti fiscali dei lavoratori dipendenti abruzzesi.Inoltre nella parte B “Dati fiscali” del modello si dovrà tener conto di quanto segue:
1)in dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock option è stata prevista un’addizionale del 10% sui compensi corrisposti dai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che operano nel settore finanziario e che sono eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione erogata. Tale prelievo aggiuntivo trova applicazione sui compensi variabili corrisposti a decorrere dal 31 maggio 2010, ancorchè maturati negli anni precedenti;
2)i versamenti delle imposte sospese per eventi eccezionali, comprese le ritenute sospese, devono essere effettuati direttamente dal contribuente che ha usufruito dell’agevolazione;
3)per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore nell’anno 2009 a 35.000 euro viene prevista, in via sperimentale, una riduzione dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio per un importo massimo di 145.000 euro;
4)proroga della tassazione agevolata della retribuzione incentivante, al quale prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% sulle componenti variabili della retribuzione di lavoro dipendente corrisposte nel limite di 6.000 euro lordi ai dipendenti del settore privato. Il CUD 2011 prevede altresì la possibilità di assoggettare all'imposta sostitutiva anche gli elementi retributivi premianti corrisposti nel 2008 e 2009 che avevano scontato l’imposta ordinaria.
(Circolare Assonime 21/02/2011, n. 4)
fonte www.ipsoa.it

venerdì 18 febbraio 2011

17 marzo 2011: via libera del Consiglio dei ministri alla festività



Il Consiglio dei Ministri, in data 18.3.2010, ha emanato un decreto legge con il quale ha precisato che per la festività del 150° dell'Unità d'Italia troveranno applicazione gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività del 4 novembre (che solo per il 2011 non esplica i predetti effetti). Tale decisione è stata presa per non far gravare in termini di costi legati alla festività del 17 marzo il sistema produttivo.

martedì 15 febbraio 2011

Detassazione 2011: necessari gli accordi territoriali



Agenzia delle Entrate e Ministero Lavoro e Politiche sociali Circolare 14/02/2011, n. 3 /E

L'agenzia delle entrate e il Ministero del lavoro hanno siglato una circolare congiunta sull'applicazione della detassazione ai compensi erogati per incremento di produttività.
In particolare la facoltà concessa al dipendente di rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva vale anche per il 2011.
La circolare dettaglia quali sono le fonti contrattuali istitutive e individua i compensi in questione. Rientrano negli istituti retributivi agevolabili anche i ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un incremento di produttività.

venerdì 11 febbraio 2011

Nuove aliquote contributive artigiani e commercianti per l'anno 2011



1.Premessa.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, per il corrente anno 2011, restano confermate nella misura pari al 20,00% prevista dall’art. 1, comma 768 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2011, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 19-ter, comma 2, del d.l. 28 novembre 2008 n. 185 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2), fino al 31 dicembre 2013.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per l'anno 2011, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.552,00.
Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2011 (€ 44,49) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
20,00%
20,09%
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
17,00%
17,09%

La riduzione contributiva al 17,00% (artigiani) e al 17,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così determinato:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
2.917,84 (2.910,40 IVS + 7,44 maternità)
2.930,94 (2923,50 IVS+ 7,44 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
2.481,28 ( 2.473,84 IVS + 7,44 maternità)
2.494,38( 2.486,94 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
243,15( 242,53 IVS + 0,62 maternità)
244,24 ( 243,62 IVS + 0,62 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
206,77 (206,15 IVS + 0,62 maternità)
207,86 (207,24 IVS + 0,62 maternità)

Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

3 – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2011 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2010 per la quota eccedente il predetto minimale di €. 14.552,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di €.43.042,00.
Per i redditi superiori a € 43.042,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

Soggetti
scaglione di reddito
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
fino 43.042,00
20,00%
20,09%
da 43.042,01
21,00%
21,09%
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
fino 43.042,00
17,00%
17,09%
da 43.042,01
18,00%
18,09%

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2011 (si veda in proposito il seguente punto 4).

4 – Massimale imponibile di reddito annuo.

Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2011 pari a € 43.042,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2011, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 71.737,00(€ 43.042,00 più € 28.695,00 ).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.

I predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2011, ad € 93.622,00 e tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue :

lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
14.634,35 (43.042,00*20,00% +28.695,00 * 21%)
14.698,91 (43.042,00* 20,09% + 28.695,00 * 21,09%)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
12.482,24 (43.042,00*17,00.% + 28.695,00 * 18,00%)
12.546,80 (43.042,00 * 17,09% +28.695,00 * 18,09%)

5 – Contribuzione a saldo
Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

a)è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);

b)è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2011, ai redditi 2011, da denunciare al fisco nel 2012).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2011, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Con riferimento all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

6 – Imprese con collaboratori

Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente maniera:
a)imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 50-bis c.c.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917);
b)aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233).

7 – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

8 – Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2011 e 16 febbraio 2012, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011.
Circolare Inps n. 34 del 10/02/2011

RiOL per la trasmissione telematica dei ricorsi all'INPS



Dal 21 febbraio, ma previsto un regime transitori
L’INPS, con circolare n. 32 del 10 febbraio 2011, comunica che dal 21 febbraio 2011, anche i ricorsi amministrativi dovranno essere presentati utilizzando il il canale telematico con la procedura Ricorsi On Line .
Continua il processo che porterà all’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni e servizi all’INPS. Infatti, dal 21 febbraio 2011 anche i ricorsi amministrativi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie dovranno essere presentati:

- direttamente dal cittadino, dotato di PIN, tramite accesso al sito internet dell’Istituto attraverso il seguente percorso:

www.inps.it
Servizi online
per tipologia di utente
cittadino
ricorsi on-line.

- tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’art. 1, L. n. 12/1979, attraverso i servizi telematici dell’Istituto, da loro utilizzati, attraverso il seguente percorso:

www.inps.it
servizi online;
per tipologia di utente;
aziende, consulenti e professionisti;
ricorsi on-line.

Per gli avvocati, è stata inserita la specifica profilazione ed il Pin dovrà essere richiesto all’Istituto; una volta ottenuto il Pin il percorso da seguire è identico a quello utilizzato dal cittadino ma l’Avvocato sarà riconosciuto come procuratore del ricorrente e quindi abilitato alla trasmissione dei ricorsi per conto dei propri clienti.
La procedura rilasciata in produzione è denominata “Ricorsi On Line” (“RiOL”) ed è, per l’appunto, disponibile nell’area dedicata ai servizi online del portale web www.inps.it. Nell’apposita sezione è disponibile il manuale di riferimento per l’applicazione che comunque è allegato anche alla circolare n. 32/2011.

Ad ogni buon conto si precisa che, in via transitoria e per un periodo di 60 gg., sarà ancora possibile presentare i ricorsi con le consuete modalità dopodichè il canale telematico sarà l’unico utilizzabile.
(Circolare INPS 10/02/2011, n. 32
fonte www.ipsoa.it

giovedì 10 febbraio 2011

Gestione separata Inps Aliquote 2011



Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2011.

1) Aliquote contributive
Con circolare n. 8 del 17 gennaio 2008 sono stati illustrati gli effetti sulla contribuzione previsti dall’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha determinato il graduale incremento delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per gli iscritti alla Gestione separata fino all’anno 2010.
Per l’anno 2011 l’articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 aveva previsto, a decorrere dal 1°gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento, ma il comma 39 dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.220 (legge di stabilità 2011) ha abrogato il citato comma 10.
Pertanto nulla è innovato rispetto alle aliquote vigenti nel 2010.
Come negli anni precedenti, per gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale è dovuta l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia (vedi circolare n. 76 del 16/4/2007 e messaggio n. 12768 del 22/5/2007).

La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).
In conseguenza del quadro sopra riassunto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2011, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue:

Aliquote soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
26,72% (26,00%IVS + 0,72)
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
17,00%
2) Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.

Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).

Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011).

3) Massimale annuo di reddito
Le predette aliquote del 26,72 per cento e del 17,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2011 è pari a euro 93.622,00.

4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2011

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato).
Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2011 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2010 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2010.

5) Minimale per l’accredito contributivo
Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2011 detto minimale è pari ad euro 14.552,00.
Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 17 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.473,84, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 26,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3.888,29 (di cui 3.784,00 ai fini pensionistici).
Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).

6) Aliquote di computo
Per il 2011 le aliquote di computo restano confermate nella misura del 26 per cento e del 17 per cento, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.
Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007.

martedì 1 febbraio 2011

Massimali CIG anno 2011



Precisiamo che ad oggi (01/02/11) non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici.

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo calcolato il minimale giornaliero al valore di E. 44,49 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite di imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aggiornato ad E. 42.958,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.580,00 mensili. Ricord

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato calcolato ad E. 93.437,00 annuali.

E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato (ex-codice ‘M053’ sulle denunce mensili), passato a E. 1.943,05, per gli eventi relativi all’anno 2011.

MASSIMALI C.I.G. ANNO 2011
Sono stati aggiornati i massimali utilizzati per il calcolo della CIG relativamente all’anno 2011.
Ricordiamo che tali importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps.

Precisiamo che, ad oggi (01/02/11), non è stata ancora pubblicata la circolare Inps relativa ai minimali e massimali in vigore nell’anno 2011. Gli importi aggiornati sono quindi da considerare provvisori e soggetti a possibile variazione, in caso di differenze significative rispetto ai valori che verranno comunicati dall’Inps.
Gli importi da noi predisposti, in relazione all’anno 2011, sono i seguenti:
- limite di retribuzione per la scelta del massimale E. 1962,77
- massimale non edili E. 853,84 (1° scaglione) ed E. 1.026,24 (2° scaglione)
- massimale edili E. 1.024,61 (1° scaglione) ed E. 1.231,49 (2° scaglione)
Non appena l'INPS emettera l'apposita circolare ne verrà data informazione con la pubblicazione dell'apposito link per scaricarla.

Aggiornamento del 02/02/11 - L'INPS ha diramato la circolare 24 del 01/02/11 che è reperibile a questo link http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2024%20del%2001-02-2011.htm

martedì 25 gennaio 2011

Costi legati ad infortuni sul lavoro



La Contarp ha messo a punto uno strumento che permette alle imprese di quantificare i costi legati a un infortunio (sia indiretti che indiretti), consentendo all'e imprese di comprendere meglio l'impatto non solo sociale, ma anche economico, del fare prevenzione. Avviata una sperimentazione con la Confapi di Reggio Emilia

Quanto costa avere un'impresa carente dal punto di vista della prevenzione? Anche al di là dell'aspetto naturalmente primario dell'impatto sulla salute dei lavoratori, da un punto di vista economico - sul bilancio dell'attività, dunque - questa carenza in cosa si traduce? A cercare di fornire qualche valutazione in merito è stata la Contarp dell'INAIL (Consulenza tecnica per l'accertamento rischi e prevenzione) che, in collaborazione con la Consulenza statistico attuariale, ha portato a termine lo sviluppo di un software per il calcolo di questo tipo di costi aziendali. Lo strumento permette, così, alla singola azienda di quantificare i costi legati all'accadimento di un infortunio, calcolando sia quelli diretti che quelli indiretti. Inoltre consente di analizzare i costi assicurativi e quanto l'azienda investe in prevenzione.

Una sperimentazione di questo strumento è stata avviata di recente all'interno delle aziende associate alla Confapi di Reggio Emilia. Obiettivo dell'intervento, appunto, è analizzare, non solo dal punto di vista sociale, ma anche da quello economico i benefici che - da ogni punto di vista - possono derivare dall'investire sulla salute dei lavoratori. Gli infortuni e le malattie professionali possono, infatti, comportare costi rilevanti per le aziende. Ma se questa è una realtà indiscutibile - in particolare per le piccole imprese, dove il peso finanziario degli incidenti sul lavoro può essere considerevole - tuttavia spesso non è comunque facile convincere i responsabili decisionali di quanto condizioni lavorative più salubri siano "redditizie". Ecco, allora, che un modo efficace per cambiare la situazione può essere proprio quello di effettuare stime economico-finanziarie, in grado di fornire una visione realistica dei costi complessivi degli infortuni e insieme dei vantaggi derivanti dalla loro prevenzione.

Oltre a una stima più approfondita di tali fattori il software messo a punto dalla Contarp può anche fare una stima del risparmio economico che l'azienda potrebbe ottenere investendo in sicurezza. Il progetto, sottolineano i realizzatori "vuole essere uno strumento di ausilio ai datori di lavoro e al management aziendale per una più corretta conoscenza dei costi legati alla salute e sicurezza sul lavoro e vuole fornire anche una indicazione di massima delle somme a disposizione per il miglioramento delle condizione di lavoro, affinché sia da stimolo a raggiungere i bassi livelli infortunistici delle aziende (del medesimo settore e dimensione) che hanno deciso di integrare la politica della sicurezza sul lavoro nella loro politica aziendale".

lunedì 24 gennaio 2011

Assicurazione infortuni casalinghe



ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI (L.493/99)

Chi si deve assicurare
Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
Come ci si assicura
Prima iscrizione

Ritirare il bollettino di pagamento (intestato ad INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 - 00144 Roma) presso gli Uffici Postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria (Donne Europee Federcasalinghe, Moica e Scale Ugl). Compilare il bollettino facendo attenzione ad inserire esattamente i dati e soprattutto il codice fiscale.
Versare l'importo di € 12,91 presso gli uffici Postali alla data di maturazione dei requisiti assicurativi.
Tale importo (o premio) non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.
Rinnovo iscrizione
Coloro che si sono già iscritti negli anni passati riceveranno, entro la fine di ogni anno, una lettera dell’INAIL con il bollettino precompilato contenente anche i dati dell’assicurato e l’importo da versare entro il 31 gennaio. Se tale termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Coloro che, per eventuali disguidi, non dovessero ricevere la suddetta documentazione a domicilio, dovranno utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria e Patronati.
Pagamento del premio online
È possibile effettuare il pagamento del premio assicurativo online attraverso il servizio di c/c online (home banking) e, per i titolari di carta di credito VISA o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta, anche sul portale www.inail.it.
Richiesta online del bollettino di pagamento
È possibile richiedere il bollettino online. Tale funzione potrà essere utilizzata sia da coloro che non hanno ricevuto il bollettino di pagamento al proprio domicilio o lo hanno smarrito e sia da coloro che devono effettuare la prima iscrizione. Per poter procedere con la richiesta è necessaria la registrazione al portale INAIL indicando il profilo "Cittadino". Per ulteriori informazioni sulla richiesta online del bollettino è possibile consultare il manuale appositamente predisposto.
Soggetti che non devono pagare il premio
Il premio è a carico dello Stato se l'assicurato per l'anno precedente ha un reddito che non supera i 4.648,11 Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro.
I soggetti per i quali il pagamento del premio è a carico dello Stato:
in caso di prima iscrizione devono compilare il modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero. Il modello di autocertificazione (in formato pdf) è anche reperibile presso le Associazioni delle casalinghe, i Patronati, le Sedi INAIL e, una volta compilato, può essere consegnato agli stessi.
per gli anni successivi alla prima iscrizione:
se rientrano nei limiti di reddito restano automaticamente assicurati senza effettuare nessuna comunicazione se superano i limiti di reddito devono pagare il premio di 12,91 euro entro il 31 gennaio
se perdono anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione devono chiedere la cancellazione utilizzando l'apposito modello.

INAIL - OSCILLAZIONE TASSO PREMIO PER PREVENZIONE - Proroga al 28/02/2011



L'Inail ha prorogato al 28/02/11 il termine per la presentazione delle istanze per la riduzione del tasso di premio per l'anno 2011. Sotto è riportato il comunicato ufficiale.

Oggetto: Proroga del termine per la presentazione delle istanze ex art. 24 DM 12.12.2000.

In relazione alla prossima emanazione del decreto ministeriale che riscrive il testo dell'articolo 24 MAT come da delibera PRES-C.S. n. 79 del 21 aprile 2010, e tenuto conto delle sollecitazioni pervenute sia da tutte le parti sociali nonché dell'ordine del giorno promulgato dal CIV il 19 gennaio u.s., la data di presentazione delle istanze ex art. 24 MAT è prorogata sia per le istanze cartacee che per quelle che pervengono per via telematica, al 28 febbraio in coerenza con le emanande disposizioni.

Quanto precede servirà anche al fine di garantire una migliore gestione della fase transitoria.

L'Istituto si adopererà in ogni modo per far sì che da subito vengano applicate le nuove percentuali precostituendo per le Strutture Territoriali un applicativo che dal centro provvederà a sistemare tutte le domande alla data di entrata in vigore del nuovo decreto già accolte.

Le Strutture in indirizzo fino a nuova comunicazione da parte della scrivente continueranno ad evadere le istanze secondo la prassi consolidata.

mercoledì 19 gennaio 2011

La ritenuta del 10% sui bonifici relativi alle spese del 55% e del 36%



Il D.L. 78/2010 ha introdotto, con decorrenza 1 luglio 2010, l’applicazione di una ritenuta a titolo d’acconto del 10% da applicarsi ai bonifici bancari e postali che sono effettuati dai contribuenti e relativi alle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – 36% – e per gli interventi di risparmio energetico – 55%.

L’ambito oggettivo e le tipologie di pagamenti interessati sono stati stabiliti da uno specifico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 30 giugno 2010 che, all’art.2, prevede che le

Modello 730

Banche e le Poste Italiane spa, in veste di sostituto d’imposta debbano:
* versare la ritenuta applicata del 10%, mediante il codice tributo 1039;
* certificare al beneficiario l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro il termine previsto dall’art.4 c. 6-quater DPR 322/98 (28 febbraio dell’anno successivo);
* compilare il modello 770.
Pertanto, il beneficiario dei pagamenti, e cioè il soggetto che effettua i lavori o le prestazioni, all’atto del pagamento otterrà dalla banca l’accredito della somma fatturata al netto della ritenuta d’acconto del 10%. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo riceverà la certificazione della ritenuta, il cui importo potrà essere scomputato in sede di dichiarazione dei redditi e secondo il criterio di cassa.

È utile ricordare che, ai fini della detrazione, i soggetti obbligati al pagamento degli importi tramite bonifico bancario o postale sono le sole persone fisiche; i contribuenti titolari di reddito d’impresa sono esonerati dal pagamento con bonifico e, pertanto, nel caso venga utilizzato un metodo alternativo al bonifico per il saldo della prestazione, la ritenuta del 10% non è applicata.

Con la Circolare n. 40 del 28 luglio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha successivamente chiarito che:

* la ritenuta d’acconto del 10% deve essere calcolata dalla banca che riceve l’accredito della somma sull’importo imponibile della fattura;
* ai fini della determinazione dell’imponibile, l’importo accreditato, corrispondente al totale comprensivo di IVA della fattura, deve essere scorporato dell’aliquota IVA fissa del 20%;
* nel caso di importi dovuti dai condomini con applicazione della ritenuta del 4% o di corrispettivi dovuti a professionisti con applicazione della ritenuta del 20%, dovrà essere applicata esclusivamente la sola ritenuta del 10%, con lo scopo di evitare doppi prelievi alla fonte;
* la ritenuta del 10% deve essere applicata anche nel caso in cui il destinatario del bonifico abbia aderito a particolari regimi fiscali per i quali è prevista l’applicazione di imposte sostitutive.

Con la recente Risoluzione n. 3/E dello scorso 4 gennaio l’Agenzia delle Entrate afferma che, nel caso in cui tra le spese che danno diritto alla detrazione del 36% siano compresi anche oneri di urbanizzazione strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati sostenuti in favore di Comuni, a favore dei quali non è richiesto il pagamento mediante bonifico, al fine di evitare che gli stessi subiscano la ritenuta del 10%, sulla motivazione del bonifico l’ordinante deve indicare il Comune quale soggetto beneficiario e la causale del versamento. Non deve essere riportato il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni.
Nel caso in cui i Comuni abbiamo comunque subito la ritenuta d’acconto, la stessa potrà essere portata in compensazione di altri tributi o contributi dovuti, ovvero richiesta a rimborso mediante la presentazione di istanza all’Amministrazione finanziaria.
La successiva Risoluzione n. 4/E, sempre del 4 gennaio 2011, interviene in merito ai lavori di ampliamento previsti per il cosiddetto Piano Casa, introdotto dal D.L. 112/2008 al fine di garantire sul territorio nazionale i minimi livelli di fabbisogno abitativo. È previsto, infatti, che i Comuni concedano permessi per l’ampliamento di edifici abitativi fino al 20% del loro volume o superficie coperta, con la possibilità elevare la percentuale al 30% in caso di abbattimento e ricostruzione di edifici ante 1989 che devono essere adeguati alla normativa edilizia; la stessa percentuale è elevata al 35% se la ricostruzione avviene con tecniche di bioedilizia o con installazione di impianti ad energia rinnovabile.
L’Agenzia afferma che, ai fini fiscali, tali interventi di ampliamento vengono considerati come “nuova costruzione” e pertanto, come tali, ammessi al beneficio della detrazione fiscale del 36% e del 55%, alle condizioni richiamate dalle Circolari 57/1998, 36/2007 e 39/2010 in materia di detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie ed interventi per il recupero energetico.
Autrice: Rita Martin – Centro Studi Cgn

martedì 18 gennaio 2011

On line il CUD 2011



Da consegnare entro il 28 febbraio prossimo

Pronto il modello 2011 della Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, da consegnare al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) entro il prossimo 28 febbraio.

Tra le novità, nella parte dedicata ai dati fiscali trova spazio la misura contenuta nell’ultima Manovra correttiva (art. 33, D.L. n. 78/2010), che prevede l’applicazione dell’aliquota addizionale del 10% sui compensi erogati in forma di stock option che superano il triplo della parte fissa delle retribuzioni.

Introdotti anche nuovi campi dedicati alla tassazione del lavoro notturno; conferme anche per l’agevolazione fiscale dedicata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Nuovi codici

Entrano nel nuovo CUD:
-il codice BC, per le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di docenti e ricercatori;
-il codice BL, che indica le remunerazioni (e la relativa imposta) erogate sotto forma di stock option, soggette, per la parte che eccede il triplo della parte fissa delle retribuzioni, all’addizionale del 10%;
-il codice BS, che definisce l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF certificato nel CUD 2010 e non operato in seguito alla sospensione avvenuta per eventi eccezionali;
-- i codici BT, BU e BV per i lavoratori abruzzesi.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 17/01/2011, n. prot. 169232/2010)

giovedì 30 dicembre 2010

Dal primo gennaio 2011 il decreto Pisanu andrà in pensione



Nel decreto Milleproroghe sono contenute una serie di norme che superano le restrizioni per l'accesso a Internet da connessioni pubbliche introdotte nel 2005 Primo gennaio 2011.

E’ la data in cui l’Italia recupererà parte del gap tecnologico che in questi anni ha dovuto subire per una serie di leggi “ammazza Internet”. Prima fra tutte il decreto Pisanu, la legge che limitava l’accesso alla rete attraverso connessioni pubbliche.

Oggi, all’interno del decreto Milleproroghe, la Gazzetta ufficiale riporta le norme che superano e mandano in pensione la legge voluta nel 2005 dall’allora ministro dell’Interno Beppe Pisanu che, sull’onda degli attentati alla metropolitana di Londra, aveva fatto approvare una serie di misure capestro su Internet nel tentativo di combattere il terrorismo.

Dal 2011 saranno infatti aboliti quasi tutti gli obblighi per quegli esercizi commerciali che vorranno offrire un servizio pubblico di connessione alla rete, con o senza fili.

L’unica normativa del vecchio decreto che rimarrà in vigore è quella relativa agli Internet point propriamente detti (i negozi il cui “core” è di fornire esclusivamente o quasi la connessione). Dovranno infatti fare richiesta alla Questura della propria città per avere la licenza per erogare il servizio. Gli altri esercenti, quelli che forniscono l’accesso alla rete in via accessoria, dai bar agli hotel agli aeroporti, potranno fornire tranquillamente il servizio senza più dover sottostare alla serie di norme che erano previste dal decreto Pisanu. Non sarà più necessario chiedere i documenti d’identità degli internauti e soprattuto non sarà più obbligatorio dotarsi del costosissimo software per tracciare la navigazione dei clienti.
Fonte www.ilfattoquotidiano.it

giovedì 23 dicembre 2010

Operazioni rilevanti ai fini IVA over 3.000 euro



La comunicazione trova tempi e modalità
Pubblicato il provvedimento che dà attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotto dall’art. 21, D.L. n. 78/2010. Per il periodo d’imposta 2010, la soglia è innalzata a 25.000 euro e la comunicazione (da effettuare entro il termine più ampio del 31 ottobre 2011) è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.

In fase di prima applicazione, sono infatti escluse le operazioni IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011. Non rientrano nell’obbligo comunicativo nemmeno le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, non vanno comunicate le importazioni e le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza in Paesi black list; analogamente, non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

Al fine di garantire la graduale introduzione dell’obbligo comunicativo, per il periodo d’imposta 2010 la soglia è innalzata a 25.000 euro e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione. Viene anche ampliato - fino al 31 ottobre 2011 - il termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione.

Oggetto della comunicazione ed elementi da indicare

Vanno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore alla soglia di 3.000 euro, al netto dell’imposta applicata.

Tale limite è elevato a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all’obbligo di emissione della fattura.

Contratti collegati Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

Contratti di appalto e fornitura Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a 3.000 euro. Le informazioni da comunicare sono solo quelle essenziali per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni.

Termini per l’invio telematico

A regime, la comunicazione va effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline), avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 22/12/2010, n. prot. 2010/184182)
Fonte www.ipsoa.it

martedì 21 dicembre 2010

Impresa familiare, quali gli obblighi di sicurezza?



Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito agli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito agli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

All’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c., si applica quanto previsto dall’art. 21 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tuttavia, qualora i componenti dell’impresa dovessero assumere la veste di lavoratori subordinati, il titolare dell’impresa familiare - quale datore di lavoro - ha l’obbligo di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza di cui al T.U., fra cui l’obbligo di valutazione dei rischi, della redazione del DVR o dell’autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione, della sorveglianza sanitaria, ecc.
(Risposta Ministero lavoro e politiche sociali 29/11/2010)
fonte www.ipsoa.it

IVA IN REVERSE CHARGE



Pubblico la circolare Fondazione studi Consulenti del lavoro n. 16 del 16/12/2010 in relazione all'autorizzazione rilasciata dalla Comunità Europea all'applicazione da parte dell' Italia della morvativa Iva in reverse charge per computer e cellulari.
COMPONENTI PER COMPUTER E CELLULARI CON IVA IN REVERSE CHARGE
Il Consiglio Europeo con la pubblicazione della Decisione di Esecuzione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del giorno 22 novembre 2010 /710/UE ha reso operativa l’autorizzazione richiesta dall’Italia circa l’attuazione delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria del 2007, che ha modificato il sesto comma dell’articolo 17 del DPR 633/72.
Il via libera dalla Comunità Europea giunge a seguito della norma introdotta dal nostro legislatore che ha esteso l’applicazione del Reverse charge anche alle cessioni di computer e di telefoni radiomobili, subordinando, tuttavia, la decorrenza di tale disposizione alla preventiva autorizzazione del consiglio UE intervenuta con il consiglio Ecofin del 19 ottobre 2010 (prevista ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977).
L’intento del legislatore era ed è quello di ampliare la fascia dei beni e servizi da assoggettare al meccanismo, noto come “reverse charge”, funzionale alla lotta contro le frodi carosello e relative evasioni d’imposta.
Detta autorizzazione è giunta nel nostro sistema fiscale in controtendenza con la tanto auspicata semplificazione fiscale poiché essa è destinata a causare non pochi problemi in fase di concreta applicazione.
Anche altri paesi comunitari, tra cui Germania ed Austria, hanno ottenuto il via libera all’applicazione dell’inversione contabile ma con alcune deroghe che ne limitano l’applicazione alle cessioni di ammontare superiore a 5.000,00 euro, e nella sostanza alle transazioni all’ingrosso.
Il reverse charge, disciplinato dal quinto comma dell’articolo 17 del DRP 633/72, determina il trasferimento dell’obbligazioni tributarie ai fini della tassazione IVA dal cedente al cessionario.
L’applicazione del particolare sistema di tassazione IVA potrà trovare quindi applicazione, se e solo se, l’operazione è posta in essere tra soggetti passivi IVA.
Sarà quindi il cessionario dei beni, integrando la fattura di acquisto con l’imposta dovuta e registrando la stessa sia nel registro IVA acquisti che nel registro Iva Vendite, ad assoggettare l’operazione ad IVA.
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Pertanto, l’operazione soggetta all’inversione contabile, risulta neutrale ai fini impositivi, fatto salvo il caso in cui il cessionario debba applicare i limiti alla detrazione previsti dalle normative vigenti.
L’autorizzazione UE, estende quindi l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile anche alle cessioni, tra soggetti passivi IVA, di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, e di apparecchiature terminali radiomobili e dei loro componenti ed accessori.
Va sottolineato che l’attuazione della norma in argomento determinerà un aggravio degli adempimenti amministrativi con particolare riferimento agli operatori meno strutturati.
Si pensi al commerciante al dettaglio di apparecchi di telefonia mobile e personal computer che ad ogni acquisto di beni dovrà attuare tutti gli adempimenti amministrativi derivanti dall’applicazione dell’inversione contabile. L’applicazione del reverse charge è causa, in genere, di posizioni di credito IVA strutturate. In merito si segnala che per l’applicazione dell’inversione contabile, alle cessioni di componenti principali per computer e apparecchi di telefonia mobile non trovano applicazioni le particolari agevolazioni previste per il reverse charge dei subappalti in edilizia che consentono in particolare di richiedere il rimborso IVA infrannuale ovvero la compensazione del credito IVA infrannuale.
Tanto detto si ritiene opportuno delineare l’ambito oggettivo di riferimento individuando correttamente i beni destinatari della disposizione.
L’articolo 17 comma 6 lettere b) e c) del DPR 633/73 prevede che il reverse charge trovi applicazione per le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni e personal computer come pure dei loro componenti accessori.
Il provvedimento emesso dal Consiglio d’Europa ha autorizzato l’ITALIA ad estendere l’inversione contabile alle cessioni dei telefonini cellulari ed ai dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro integrazione nell’utilizzo del bene finito.
Emerge quindi un distinguo tra il contenuto del provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla U.E. e la norma interna laddove provvedimento UE sembra escludere i personal computer ed inoltre inserire gli apparecchi microchip e cpu (tali apparecchi sono in genere componenti dei computer ma in ogni caso suscettibili di cessioni autonome).
Si tratta quindi di comprendere quali possano essere le implicazioni operative di tale divergenza ed in particolare se tale difformità consentirà in ogni caso l’applicabilità della norma interna. La precisazione non è di poco conto perché nel caso in esame il provvedimento UE non è provvedimento attuativo ma autorizzatorio di una norma interna che dispone in modo esatto e definitivo.
Si segnala, a completamento della disamina, che il provvedimento UE contiene una disposizione che appare quale condizione sospensiva all’applicazione del reverse charge nelle cessioni dei beni in argomento laddove è precisato che l’ITALIA è tenuta in via preventiva ad adottare un sistema di controllo avente ad oggetto le cessioni in argomento finalizzato al monitoraggio di eventuali effetti distorsivi nell’applicazione della norma.
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A tal proposito, i rimedi previsti dal nostro legislatore in questo ambito di applicazione hanno senz’altro trovato un positivo riscontro in ambito comunitario ma con evidenti limitazioni e restrizioni per salvaguardare anche il temuto principio elusivo.
La norma, non prevedendo limiti, troverà applicazione ampia interessando tutti gli operatori appartenenti ai settori economici della telefonia e dei computer ma anche coloro che, pur non operando in modo professionale in tali settori, nell’ambito della propria attivita` d’impresa, arte o professione acquistano i beni in argomento.
L’impianto sanzionatorio è disciplinato dall’articolo 6 del D. Lgs. 471/97. Tale disposizione prevede che qualora il cedente assoggetti ad IVA erroneamente l’operazione in reverse charge, laddove provveda al regolare versamento della stessa, le parti dell’operazione sono in ogni caso solidalmente responsabili per il versamento della sanzione amministrativa pari al 3% dell’imposta assolta irregolarmente, ferma restando per il cessionario, nel caso di specie, il diritto alla detrazione della stessa.
Nel caso più grave di addebito irregolare dell’Iva in fattura con omissione del versamento da parte del cedente, la sanzione è applicata in misura dal 100% al 200% dell’imposta con un minimo di 268,00 euro, ferma restando la responsabilità solidale delle parti dell’operazione.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.56/e del 6 Marzo 2009 ha chiarito che il contribuente, in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, dovrà versare, ancorchè in misura ridotta, la sanzione pari al 100% dell’imposta se la stessa non è stata in alcun modo assolta, ovvero la sanzione del 3% se, invece, l’imposta è stata assolta ancorchè irregolarmente, salvaguardando il principio di neutralità fiscale in base al quale la detrazione dell’iva deve essere riconosciuta tutte le volte gli obblighi sostanziali sono stati soddisfatti.
Pertanto, con l’entrata in vigore della nuova disposizione di allargamento del reverse charge prevista con la pubblicazione del provvedimento del consiglio Ecofin del 19 ottobre scorso nella Gazzetta Ufficiale della comunità europea alcuni dubbi rimangono ancora da chiarire.
Inoltre, c’è da aggiungere che, le perplessità si qui argomentate si uniscono ad altre che riguardano la decorrenza, nel nostro paese, degli effetti della decisione pubblicata in gazzetta.
Infatti, così come nell’ordinamento interno, anche in quello comunitario vige il principio della certezza del diritto, secondo il quale gli atti delle istituzioni europee non solo devono essere chiari ma devono anche essere portati a conoscenza del soggetto interessato con mezzi idonei, in modo tale da permettere a quest’ultimo di valutare gli effetti prodotti dall’emanazione dell’atto.
Quello che si può definire principio della certezza del diritto è previsto dall'art. 5 della Legge n. 212 del 27 Luglio 2000 che dispone che l'Amministrazione Finanziaria deve garantire al contribuente la diffusione delle informazioni rilevanti, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.
Riguardo all’efficacia temporale del provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Europea, l’amministrazione finanziaria dovrà tener conto anche di quanto previsto dall’art. 3 dello statuto del contribuente che citiamo testualmente “ le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente a 60 gg. dalla data della loro entrata in vigore;
Pertanto è ragionevole attendersi che le nuove disposizioni decorreranno dalla data del 21 Gennaio 2011 e da tale data gli operatori dovranno, nel concreto, applicare il reverse charge alle cessioni dei componenti di computer e telefonia mobile.
In conclusione il meccanismo del reverse charge continua ad essere certamente uno strumento di contrasto alle frodi in materia di IVA ma, in questo caso, lascia altrettanti dubbi in sospeso riguardo agli effetti della norma ed alle complicazioni contabili che arrecherebbero ai destinatari ritenuti operatori marginali dei beni di consumo in questione, è quindi auspicabile un chiarimento dall’Amministrazione Finanziaria affinchè indichi le linee guide rispetto agli obblighi che investono un settore ritenuto di così largo consumo.

martedì 14 dicembre 2010

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO



Pubblicato il Bando Inail per gli incentivi per la sicurezza sul lavoro
ISI INAIL 2010 in attuazione dei DD.Lgs. 81/2008 e 106/2009, art. 11, comma 5.

1. OBIETTIVO
Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: possono essere presentati progetti di investimento, di formazione e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

2. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura dal 50% al 75% dei costi del progetto.
Il contributo è compreso tra un minimo di € 5.000 ed un massimo di € 100.000,00. Per le imprese individuali e per i progetti di formazione sono previsti limiti più bassi.
Per gli importi maggiori può essere richiesta un'anticipazione del 50%.

3. DESTINATARI
Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

4. RISORSE
Per l'anno 2010 l'INAIL ha stanziato 60 milioni di euro ripartiti in budget regionali.

5. MODALITA' E TEMPI
A partire dal 10 dicembre 2010, sul sito www.inail.it - Punto Cliente le imprese hanno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso la semplice compilazione di campi obbligati, di verificare la possibilità di presentare la domanda di contributo.
La domanda può essere presentata attraverso la procedura informatica a partire dalle ore 14,00 del 12 gennaio 2011 (apertura dello sportello).
Condizione per la presentazione della domanda è, oltre al possesso dei requisiti di ammissibilità, il raggiungimento di un punteggio soglia, determinato da diversi parametri: dimensione aziendale, rischiosità dell'attività di impresa, numero di destinatari, finalità ed efficacia dell'intervento, con un bonus in caso di collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione dell'intervento.
Lo sportello telematico riceve le domande in ordine di arrivo e chiuderà il 14 febbraio 2011. La chiusura potrebbe essere anticipata in caso di esaurimento dei fondi disponibili nel budget regionale.
Entro i 15 successivi all'invio telematico l'impresa deve far pervenire alla Sede INAIL competente la domanda cartacea debitamente sottoscritta, oltre alla documentazione prevista.
In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di un anno per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 60 giorni dalla rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, il contributo viene erogato.