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venerdì 11 febbraio 2011

Nuove aliquote contributive artigiani e commercianti per l'anno 2011



1.Premessa.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, per il corrente anno 2011, restano confermate nella misura pari al 20,00% prevista dall’art. 1, comma 768 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2011, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 19-ter, comma 2, del d.l. 28 novembre 2008 n. 185 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2), fino al 31 dicembre 2013.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per l'anno 2011, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.552,00.
Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2011 (€ 44,49) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
20,00%
20,09%
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
17,00%
17,09%

La riduzione contributiva al 17,00% (artigiani) e al 17,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così determinato:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
2.917,84 (2.910,40 IVS + 7,44 maternità)
2.930,94 (2923,50 IVS+ 7,44 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
2.481,28 ( 2.473,84 IVS + 7,44 maternità)
2.494,38( 2.486,94 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
243,15( 242,53 IVS + 0,62 maternità)
244,24 ( 243,62 IVS + 0,62 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
206,77 (206,15 IVS + 0,62 maternità)
207,86 (207,24 IVS + 0,62 maternità)

Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

3 – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2011 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2010 per la quota eccedente il predetto minimale di €. 14.552,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di €.43.042,00.
Per i redditi superiori a € 43.042,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

Soggetti
scaglione di reddito
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
fino 43.042,00
20,00%
20,09%
da 43.042,01
21,00%
21,09%
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
fino 43.042,00
17,00%
17,09%
da 43.042,01
18,00%
18,09%

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2011 (si veda in proposito il seguente punto 4).

4 – Massimale imponibile di reddito annuo.

Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2011 pari a € 43.042,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2011, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 71.737,00(€ 43.042,00 più € 28.695,00 ).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.

I predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2011, ad € 93.622,00 e tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue :

lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
14.634,35 (43.042,00*20,00% +28.695,00 * 21%)
14.698,91 (43.042,00* 20,09% + 28.695,00 * 21,09%)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
12.482,24 (43.042,00*17,00.% + 28.695,00 * 18,00%)
12.546,80 (43.042,00 * 17,09% +28.695,00 * 18,09%)

5 – Contribuzione a saldo
Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

a)è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);

b)è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2011, ai redditi 2011, da denunciare al fisco nel 2012).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2011, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Con riferimento all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

6 – Imprese con collaboratori

Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente maniera:
a)imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 50-bis c.c.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917);
b)aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233).

7 – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

8 – Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2011 e 16 febbraio 2012, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011.
Circolare Inps n. 34 del 10/02/2011

RiOL per la trasmissione telematica dei ricorsi all'INPS



Dal 21 febbraio, ma previsto un regime transitori
L’INPS, con circolare n. 32 del 10 febbraio 2011, comunica che dal 21 febbraio 2011, anche i ricorsi amministrativi dovranno essere presentati utilizzando il il canale telematico con la procedura Ricorsi On Line .
Continua il processo che porterà all’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni e servizi all’INPS. Infatti, dal 21 febbraio 2011 anche i ricorsi amministrativi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie dovranno essere presentati:

- direttamente dal cittadino, dotato di PIN, tramite accesso al sito internet dell’Istituto attraverso il seguente percorso:

www.inps.it
Servizi online
per tipologia di utente
cittadino
ricorsi on-line.

- tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’art. 1, L. n. 12/1979, attraverso i servizi telematici dell’Istituto, da loro utilizzati, attraverso il seguente percorso:

www.inps.it
servizi online;
per tipologia di utente;
aziende, consulenti e professionisti;
ricorsi on-line.

Per gli avvocati, è stata inserita la specifica profilazione ed il Pin dovrà essere richiesto all’Istituto; una volta ottenuto il Pin il percorso da seguire è identico a quello utilizzato dal cittadino ma l’Avvocato sarà riconosciuto come procuratore del ricorrente e quindi abilitato alla trasmissione dei ricorsi per conto dei propri clienti.
La procedura rilasciata in produzione è denominata “Ricorsi On Line” (“RiOL”) ed è, per l’appunto, disponibile nell’area dedicata ai servizi online del portale web www.inps.it. Nell’apposita sezione è disponibile il manuale di riferimento per l’applicazione che comunque è allegato anche alla circolare n. 32/2011.

Ad ogni buon conto si precisa che, in via transitoria e per un periodo di 60 gg., sarà ancora possibile presentare i ricorsi con le consuete modalità dopodichè il canale telematico sarà l’unico utilizzabile.
(Circolare INPS 10/02/2011, n. 32
fonte www.ipsoa.it

giovedì 10 febbraio 2011

Gestione separata Inps Aliquote 2011



Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2011.

1) Aliquote contributive
Con circolare n. 8 del 17 gennaio 2008 sono stati illustrati gli effetti sulla contribuzione previsti dall’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha determinato il graduale incremento delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per gli iscritti alla Gestione separata fino all’anno 2010.
Per l’anno 2011 l’articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 aveva previsto, a decorrere dal 1°gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento, ma il comma 39 dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.220 (legge di stabilità 2011) ha abrogato il citato comma 10.
Pertanto nulla è innovato rispetto alle aliquote vigenti nel 2010.
Come negli anni precedenti, per gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale è dovuta l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia (vedi circolare n. 76 del 16/4/2007 e messaggio n. 12768 del 22/5/2007).

La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).
In conseguenza del quadro sopra riassunto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2011, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue:

Aliquote soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
26,72% (26,00%IVS + 0,72)
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
17,00%
2) Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.

Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).

Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011).

3) Massimale annuo di reddito
Le predette aliquote del 26,72 per cento e del 17,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2011 è pari a euro 93.622,00.

4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2011

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato).
Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2011 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2010 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2010.

5) Minimale per l’accredito contributivo
Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2011 detto minimale è pari ad euro 14.552,00.
Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 17 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.473,84, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 26,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3.888,29 (di cui 3.784,00 ai fini pensionistici).
Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).

6) Aliquote di computo
Per il 2011 le aliquote di computo restano confermate nella misura del 26 per cento e del 17 per cento, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.
Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007.

martedì 1 febbraio 2011

Massimali CIG anno 2011



Precisiamo che ad oggi (01/02/11) non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici.

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo calcolato il minimale giornaliero al valore di E. 44,49 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite di imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aggiornato ad E. 42.958,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.580,00 mensili. Ricord

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato calcolato ad E. 93.437,00 annuali.

E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato (ex-codice ‘M053’ sulle denunce mensili), passato a E. 1.943,05, per gli eventi relativi all’anno 2011.

MASSIMALI C.I.G. ANNO 2011
Sono stati aggiornati i massimali utilizzati per il calcolo della CIG relativamente all’anno 2011.
Ricordiamo che tali importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps.

Precisiamo che, ad oggi (01/02/11), non è stata ancora pubblicata la circolare Inps relativa ai minimali e massimali in vigore nell’anno 2011. Gli importi aggiornati sono quindi da considerare provvisori e soggetti a possibile variazione, in caso di differenze significative rispetto ai valori che verranno comunicati dall’Inps.
Gli importi da noi predisposti, in relazione all’anno 2011, sono i seguenti:
- limite di retribuzione per la scelta del massimale E. 1962,77
- massimale non edili E. 853,84 (1° scaglione) ed E. 1.026,24 (2° scaglione)
- massimale edili E. 1.024,61 (1° scaglione) ed E. 1.231,49 (2° scaglione)
Non appena l'INPS emettera l'apposita circolare ne verrà data informazione con la pubblicazione dell'apposito link per scaricarla.

Aggiornamento del 02/02/11 - L'INPS ha diramato la circolare 24 del 01/02/11 che è reperibile a questo link http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2024%20del%2001-02-2011.htm

martedì 25 gennaio 2011

Costi legati ad infortuni sul lavoro



La Contarp ha messo a punto uno strumento che permette alle imprese di quantificare i costi legati a un infortunio (sia indiretti che indiretti), consentendo all'e imprese di comprendere meglio l'impatto non solo sociale, ma anche economico, del fare prevenzione. Avviata una sperimentazione con la Confapi di Reggio Emilia

Quanto costa avere un'impresa carente dal punto di vista della prevenzione? Anche al di là dell'aspetto naturalmente primario dell'impatto sulla salute dei lavoratori, da un punto di vista economico - sul bilancio dell'attività, dunque - questa carenza in cosa si traduce? A cercare di fornire qualche valutazione in merito è stata la Contarp dell'INAIL (Consulenza tecnica per l'accertamento rischi e prevenzione) che, in collaborazione con la Consulenza statistico attuariale, ha portato a termine lo sviluppo di un software per il calcolo di questo tipo di costi aziendali. Lo strumento permette, così, alla singola azienda di quantificare i costi legati all'accadimento di un infortunio, calcolando sia quelli diretti che quelli indiretti. Inoltre consente di analizzare i costi assicurativi e quanto l'azienda investe in prevenzione.

Una sperimentazione di questo strumento è stata avviata di recente all'interno delle aziende associate alla Confapi di Reggio Emilia. Obiettivo dell'intervento, appunto, è analizzare, non solo dal punto di vista sociale, ma anche da quello economico i benefici che - da ogni punto di vista - possono derivare dall'investire sulla salute dei lavoratori. Gli infortuni e le malattie professionali possono, infatti, comportare costi rilevanti per le aziende. Ma se questa è una realtà indiscutibile - in particolare per le piccole imprese, dove il peso finanziario degli incidenti sul lavoro può essere considerevole - tuttavia spesso non è comunque facile convincere i responsabili decisionali di quanto condizioni lavorative più salubri siano "redditizie". Ecco, allora, che un modo efficace per cambiare la situazione può essere proprio quello di effettuare stime economico-finanziarie, in grado di fornire una visione realistica dei costi complessivi degli infortuni e insieme dei vantaggi derivanti dalla loro prevenzione.

Oltre a una stima più approfondita di tali fattori il software messo a punto dalla Contarp può anche fare una stima del risparmio economico che l'azienda potrebbe ottenere investendo in sicurezza. Il progetto, sottolineano i realizzatori "vuole essere uno strumento di ausilio ai datori di lavoro e al management aziendale per una più corretta conoscenza dei costi legati alla salute e sicurezza sul lavoro e vuole fornire anche una indicazione di massima delle somme a disposizione per il miglioramento delle condizione di lavoro, affinché sia da stimolo a raggiungere i bassi livelli infortunistici delle aziende (del medesimo settore e dimensione) che hanno deciso di integrare la politica della sicurezza sul lavoro nella loro politica aziendale".

lunedì 24 gennaio 2011

Assicurazione infortuni casalinghe



ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI (L.493/99)

Chi si deve assicurare
Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
Come ci si assicura
Prima iscrizione

Ritirare il bollettino di pagamento (intestato ad INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 - 00144 Roma) presso gli Uffici Postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria (Donne Europee Federcasalinghe, Moica e Scale Ugl). Compilare il bollettino facendo attenzione ad inserire esattamente i dati e soprattutto il codice fiscale.
Versare l'importo di € 12,91 presso gli uffici Postali alla data di maturazione dei requisiti assicurativi.
Tale importo (o premio) non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.
Rinnovo iscrizione
Coloro che si sono già iscritti negli anni passati riceveranno, entro la fine di ogni anno, una lettera dell’INAIL con il bollettino precompilato contenente anche i dati dell’assicurato e l’importo da versare entro il 31 gennaio. Se tale termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Coloro che, per eventuali disguidi, non dovessero ricevere la suddetta documentazione a domicilio, dovranno utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria e Patronati.
Pagamento del premio online
È possibile effettuare il pagamento del premio assicurativo online attraverso il servizio di c/c online (home banking) e, per i titolari di carta di credito VISA o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta, anche sul portale www.inail.it.
Richiesta online del bollettino di pagamento
È possibile richiedere il bollettino online. Tale funzione potrà essere utilizzata sia da coloro che non hanno ricevuto il bollettino di pagamento al proprio domicilio o lo hanno smarrito e sia da coloro che devono effettuare la prima iscrizione. Per poter procedere con la richiesta è necessaria la registrazione al portale INAIL indicando il profilo "Cittadino". Per ulteriori informazioni sulla richiesta online del bollettino è possibile consultare il manuale appositamente predisposto.
Soggetti che non devono pagare il premio
Il premio è a carico dello Stato se l'assicurato per l'anno precedente ha un reddito che non supera i 4.648,11 Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro.
I soggetti per i quali il pagamento del premio è a carico dello Stato:
in caso di prima iscrizione devono compilare il modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero. Il modello di autocertificazione (in formato pdf) è anche reperibile presso le Associazioni delle casalinghe, i Patronati, le Sedi INAIL e, una volta compilato, può essere consegnato agli stessi.
per gli anni successivi alla prima iscrizione:
se rientrano nei limiti di reddito restano automaticamente assicurati senza effettuare nessuna comunicazione se superano i limiti di reddito devono pagare il premio di 12,91 euro entro il 31 gennaio
se perdono anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione devono chiedere la cancellazione utilizzando l'apposito modello.

INAIL - OSCILLAZIONE TASSO PREMIO PER PREVENZIONE - Proroga al 28/02/2011



L'Inail ha prorogato al 28/02/11 il termine per la presentazione delle istanze per la riduzione del tasso di premio per l'anno 2011. Sotto è riportato il comunicato ufficiale.

Oggetto: Proroga del termine per la presentazione delle istanze ex art. 24 DM 12.12.2000.

In relazione alla prossima emanazione del decreto ministeriale che riscrive il testo dell'articolo 24 MAT come da delibera PRES-C.S. n. 79 del 21 aprile 2010, e tenuto conto delle sollecitazioni pervenute sia da tutte le parti sociali nonché dell'ordine del giorno promulgato dal CIV il 19 gennaio u.s., la data di presentazione delle istanze ex art. 24 MAT è prorogata sia per le istanze cartacee che per quelle che pervengono per via telematica, al 28 febbraio in coerenza con le emanande disposizioni.

Quanto precede servirà anche al fine di garantire una migliore gestione della fase transitoria.

L'Istituto si adopererà in ogni modo per far sì che da subito vengano applicate le nuove percentuali precostituendo per le Strutture Territoriali un applicativo che dal centro provvederà a sistemare tutte le domande alla data di entrata in vigore del nuovo decreto già accolte.

Le Strutture in indirizzo fino a nuova comunicazione da parte della scrivente continueranno ad evadere le istanze secondo la prassi consolidata.

mercoledì 19 gennaio 2011

La ritenuta del 10% sui bonifici relativi alle spese del 55% e del 36%



Il D.L. 78/2010 ha introdotto, con decorrenza 1 luglio 2010, l’applicazione di una ritenuta a titolo d’acconto del 10% da applicarsi ai bonifici bancari e postali che sono effettuati dai contribuenti e relativi alle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – 36% – e per gli interventi di risparmio energetico – 55%.

L’ambito oggettivo e le tipologie di pagamenti interessati sono stati stabiliti da uno specifico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 30 giugno 2010 che, all’art.2, prevede che le

Modello 730

Banche e le Poste Italiane spa, in veste di sostituto d’imposta debbano:
* versare la ritenuta applicata del 10%, mediante il codice tributo 1039;
* certificare al beneficiario l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro il termine previsto dall’art.4 c. 6-quater DPR 322/98 (28 febbraio dell’anno successivo);
* compilare il modello 770.
Pertanto, il beneficiario dei pagamenti, e cioè il soggetto che effettua i lavori o le prestazioni, all’atto del pagamento otterrà dalla banca l’accredito della somma fatturata al netto della ritenuta d’acconto del 10%. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo riceverà la certificazione della ritenuta, il cui importo potrà essere scomputato in sede di dichiarazione dei redditi e secondo il criterio di cassa.

È utile ricordare che, ai fini della detrazione, i soggetti obbligati al pagamento degli importi tramite bonifico bancario o postale sono le sole persone fisiche; i contribuenti titolari di reddito d’impresa sono esonerati dal pagamento con bonifico e, pertanto, nel caso venga utilizzato un metodo alternativo al bonifico per il saldo della prestazione, la ritenuta del 10% non è applicata.

Con la Circolare n. 40 del 28 luglio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha successivamente chiarito che:

* la ritenuta d’acconto del 10% deve essere calcolata dalla banca che riceve l’accredito della somma sull’importo imponibile della fattura;
* ai fini della determinazione dell’imponibile, l’importo accreditato, corrispondente al totale comprensivo di IVA della fattura, deve essere scorporato dell’aliquota IVA fissa del 20%;
* nel caso di importi dovuti dai condomini con applicazione della ritenuta del 4% o di corrispettivi dovuti a professionisti con applicazione della ritenuta del 20%, dovrà essere applicata esclusivamente la sola ritenuta del 10%, con lo scopo di evitare doppi prelievi alla fonte;
* la ritenuta del 10% deve essere applicata anche nel caso in cui il destinatario del bonifico abbia aderito a particolari regimi fiscali per i quali è prevista l’applicazione di imposte sostitutive.

Con la recente Risoluzione n. 3/E dello scorso 4 gennaio l’Agenzia delle Entrate afferma che, nel caso in cui tra le spese che danno diritto alla detrazione del 36% siano compresi anche oneri di urbanizzazione strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati sostenuti in favore di Comuni, a favore dei quali non è richiesto il pagamento mediante bonifico, al fine di evitare che gli stessi subiscano la ritenuta del 10%, sulla motivazione del bonifico l’ordinante deve indicare il Comune quale soggetto beneficiario e la causale del versamento. Non deve essere riportato il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni.
Nel caso in cui i Comuni abbiamo comunque subito la ritenuta d’acconto, la stessa potrà essere portata in compensazione di altri tributi o contributi dovuti, ovvero richiesta a rimborso mediante la presentazione di istanza all’Amministrazione finanziaria.
La successiva Risoluzione n. 4/E, sempre del 4 gennaio 2011, interviene in merito ai lavori di ampliamento previsti per il cosiddetto Piano Casa, introdotto dal D.L. 112/2008 al fine di garantire sul territorio nazionale i minimi livelli di fabbisogno abitativo. È previsto, infatti, che i Comuni concedano permessi per l’ampliamento di edifici abitativi fino al 20% del loro volume o superficie coperta, con la possibilità elevare la percentuale al 30% in caso di abbattimento e ricostruzione di edifici ante 1989 che devono essere adeguati alla normativa edilizia; la stessa percentuale è elevata al 35% se la ricostruzione avviene con tecniche di bioedilizia o con installazione di impianti ad energia rinnovabile.
L’Agenzia afferma che, ai fini fiscali, tali interventi di ampliamento vengono considerati come “nuova costruzione” e pertanto, come tali, ammessi al beneficio della detrazione fiscale del 36% e del 55%, alle condizioni richiamate dalle Circolari 57/1998, 36/2007 e 39/2010 in materia di detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie ed interventi per il recupero energetico.
Autrice: Rita Martin – Centro Studi Cgn

martedì 18 gennaio 2011

On line il CUD 2011



Da consegnare entro il 28 febbraio prossimo

Pronto il modello 2011 della Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, da consegnare al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) entro il prossimo 28 febbraio.

Tra le novità, nella parte dedicata ai dati fiscali trova spazio la misura contenuta nell’ultima Manovra correttiva (art. 33, D.L. n. 78/2010), che prevede l’applicazione dell’aliquota addizionale del 10% sui compensi erogati in forma di stock option che superano il triplo della parte fissa delle retribuzioni.

Introdotti anche nuovi campi dedicati alla tassazione del lavoro notturno; conferme anche per l’agevolazione fiscale dedicata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Nuovi codici

Entrano nel nuovo CUD:
-il codice BC, per le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di docenti e ricercatori;
-il codice BL, che indica le remunerazioni (e la relativa imposta) erogate sotto forma di stock option, soggette, per la parte che eccede il triplo della parte fissa delle retribuzioni, all’addizionale del 10%;
-il codice BS, che definisce l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF certificato nel CUD 2010 e non operato in seguito alla sospensione avvenuta per eventi eccezionali;
-- i codici BT, BU e BV per i lavoratori abruzzesi.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 17/01/2011, n. prot. 169232/2010)

giovedì 30 dicembre 2010

Dal primo gennaio 2011 il decreto Pisanu andrà in pensione



Nel decreto Milleproroghe sono contenute una serie di norme che superano le restrizioni per l'accesso a Internet da connessioni pubbliche introdotte nel 2005 Primo gennaio 2011.

E’ la data in cui l’Italia recupererà parte del gap tecnologico che in questi anni ha dovuto subire per una serie di leggi “ammazza Internet”. Prima fra tutte il decreto Pisanu, la legge che limitava l’accesso alla rete attraverso connessioni pubbliche.

Oggi, all’interno del decreto Milleproroghe, la Gazzetta ufficiale riporta le norme che superano e mandano in pensione la legge voluta nel 2005 dall’allora ministro dell’Interno Beppe Pisanu che, sull’onda degli attentati alla metropolitana di Londra, aveva fatto approvare una serie di misure capestro su Internet nel tentativo di combattere il terrorismo.

Dal 2011 saranno infatti aboliti quasi tutti gli obblighi per quegli esercizi commerciali che vorranno offrire un servizio pubblico di connessione alla rete, con o senza fili.

L’unica normativa del vecchio decreto che rimarrà in vigore è quella relativa agli Internet point propriamente detti (i negozi il cui “core” è di fornire esclusivamente o quasi la connessione). Dovranno infatti fare richiesta alla Questura della propria città per avere la licenza per erogare il servizio. Gli altri esercenti, quelli che forniscono l’accesso alla rete in via accessoria, dai bar agli hotel agli aeroporti, potranno fornire tranquillamente il servizio senza più dover sottostare alla serie di norme che erano previste dal decreto Pisanu. Non sarà più necessario chiedere i documenti d’identità degli internauti e soprattuto non sarà più obbligatorio dotarsi del costosissimo software per tracciare la navigazione dei clienti.
Fonte www.ilfattoquotidiano.it

giovedì 23 dicembre 2010

Operazioni rilevanti ai fini IVA over 3.000 euro



La comunicazione trova tempi e modalità
Pubblicato il provvedimento che dà attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotto dall’art. 21, D.L. n. 78/2010. Per il periodo d’imposta 2010, la soglia è innalzata a 25.000 euro e la comunicazione (da effettuare entro il termine più ampio del 31 ottobre 2011) è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.

In fase di prima applicazione, sono infatti escluse le operazioni IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011. Non rientrano nell’obbligo comunicativo nemmeno le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, non vanno comunicate le importazioni e le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza in Paesi black list; analogamente, non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

Al fine di garantire la graduale introduzione dell’obbligo comunicativo, per il periodo d’imposta 2010 la soglia è innalzata a 25.000 euro e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione. Viene anche ampliato - fino al 31 ottobre 2011 - il termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione.

Oggetto della comunicazione ed elementi da indicare

Vanno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore alla soglia di 3.000 euro, al netto dell’imposta applicata.

Tale limite è elevato a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all’obbligo di emissione della fattura.

Contratti collegati Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

Contratti di appalto e fornitura Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a 3.000 euro. Le informazioni da comunicare sono solo quelle essenziali per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni.

Termini per l’invio telematico

A regime, la comunicazione va effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline), avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 22/12/2010, n. prot. 2010/184182)
Fonte www.ipsoa.it

martedì 21 dicembre 2010

Impresa familiare, quali gli obblighi di sicurezza?



Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito agli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito agli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

All’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c., si applica quanto previsto dall’art. 21 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tuttavia, qualora i componenti dell’impresa dovessero assumere la veste di lavoratori subordinati, il titolare dell’impresa familiare - quale datore di lavoro - ha l’obbligo di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza di cui al T.U., fra cui l’obbligo di valutazione dei rischi, della redazione del DVR o dell’autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione, della sorveglianza sanitaria, ecc.
(Risposta Ministero lavoro e politiche sociali 29/11/2010)
fonte www.ipsoa.it

IVA IN REVERSE CHARGE



Pubblico la circolare Fondazione studi Consulenti del lavoro n. 16 del 16/12/2010 in relazione all'autorizzazione rilasciata dalla Comunità Europea all'applicazione da parte dell' Italia della morvativa Iva in reverse charge per computer e cellulari.
COMPONENTI PER COMPUTER E CELLULARI CON IVA IN REVERSE CHARGE
Il Consiglio Europeo con la pubblicazione della Decisione di Esecuzione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del giorno 22 novembre 2010 /710/UE ha reso operativa l’autorizzazione richiesta dall’Italia circa l’attuazione delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria del 2007, che ha modificato il sesto comma dell’articolo 17 del DPR 633/72.
Il via libera dalla Comunità Europea giunge a seguito della norma introdotta dal nostro legislatore che ha esteso l’applicazione del Reverse charge anche alle cessioni di computer e di telefoni radiomobili, subordinando, tuttavia, la decorrenza di tale disposizione alla preventiva autorizzazione del consiglio UE intervenuta con il consiglio Ecofin del 19 ottobre 2010 (prevista ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977).
L’intento del legislatore era ed è quello di ampliare la fascia dei beni e servizi da assoggettare al meccanismo, noto come “reverse charge”, funzionale alla lotta contro le frodi carosello e relative evasioni d’imposta.
Detta autorizzazione è giunta nel nostro sistema fiscale in controtendenza con la tanto auspicata semplificazione fiscale poiché essa è destinata a causare non pochi problemi in fase di concreta applicazione.
Anche altri paesi comunitari, tra cui Germania ed Austria, hanno ottenuto il via libera all’applicazione dell’inversione contabile ma con alcune deroghe che ne limitano l’applicazione alle cessioni di ammontare superiore a 5.000,00 euro, e nella sostanza alle transazioni all’ingrosso.
Il reverse charge, disciplinato dal quinto comma dell’articolo 17 del DRP 633/72, determina il trasferimento dell’obbligazioni tributarie ai fini della tassazione IVA dal cedente al cessionario.
L’applicazione del particolare sistema di tassazione IVA potrà trovare quindi applicazione, se e solo se, l’operazione è posta in essere tra soggetti passivi IVA.
Sarà quindi il cessionario dei beni, integrando la fattura di acquisto con l’imposta dovuta e registrando la stessa sia nel registro IVA acquisti che nel registro Iva Vendite, ad assoggettare l’operazione ad IVA.
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Pertanto, l’operazione soggetta all’inversione contabile, risulta neutrale ai fini impositivi, fatto salvo il caso in cui il cessionario debba applicare i limiti alla detrazione previsti dalle normative vigenti.
L’autorizzazione UE, estende quindi l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile anche alle cessioni, tra soggetti passivi IVA, di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, e di apparecchiature terminali radiomobili e dei loro componenti ed accessori.
Va sottolineato che l’attuazione della norma in argomento determinerà un aggravio degli adempimenti amministrativi con particolare riferimento agli operatori meno strutturati.
Si pensi al commerciante al dettaglio di apparecchi di telefonia mobile e personal computer che ad ogni acquisto di beni dovrà attuare tutti gli adempimenti amministrativi derivanti dall’applicazione dell’inversione contabile. L’applicazione del reverse charge è causa, in genere, di posizioni di credito IVA strutturate. In merito si segnala che per l’applicazione dell’inversione contabile, alle cessioni di componenti principali per computer e apparecchi di telefonia mobile non trovano applicazioni le particolari agevolazioni previste per il reverse charge dei subappalti in edilizia che consentono in particolare di richiedere il rimborso IVA infrannuale ovvero la compensazione del credito IVA infrannuale.
Tanto detto si ritiene opportuno delineare l’ambito oggettivo di riferimento individuando correttamente i beni destinatari della disposizione.
L’articolo 17 comma 6 lettere b) e c) del DPR 633/73 prevede che il reverse charge trovi applicazione per le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni e personal computer come pure dei loro componenti accessori.
Il provvedimento emesso dal Consiglio d’Europa ha autorizzato l’ITALIA ad estendere l’inversione contabile alle cessioni dei telefonini cellulari ed ai dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro integrazione nell’utilizzo del bene finito.
Emerge quindi un distinguo tra il contenuto del provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla U.E. e la norma interna laddove provvedimento UE sembra escludere i personal computer ed inoltre inserire gli apparecchi microchip e cpu (tali apparecchi sono in genere componenti dei computer ma in ogni caso suscettibili di cessioni autonome).
Si tratta quindi di comprendere quali possano essere le implicazioni operative di tale divergenza ed in particolare se tale difformità consentirà in ogni caso l’applicabilità della norma interna. La precisazione non è di poco conto perché nel caso in esame il provvedimento UE non è provvedimento attuativo ma autorizzatorio di una norma interna che dispone in modo esatto e definitivo.
Si segnala, a completamento della disamina, che il provvedimento UE contiene una disposizione che appare quale condizione sospensiva all’applicazione del reverse charge nelle cessioni dei beni in argomento laddove è precisato che l’ITALIA è tenuta in via preventiva ad adottare un sistema di controllo avente ad oggetto le cessioni in argomento finalizzato al monitoraggio di eventuali effetti distorsivi nell’applicazione della norma.
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A tal proposito, i rimedi previsti dal nostro legislatore in questo ambito di applicazione hanno senz’altro trovato un positivo riscontro in ambito comunitario ma con evidenti limitazioni e restrizioni per salvaguardare anche il temuto principio elusivo.
La norma, non prevedendo limiti, troverà applicazione ampia interessando tutti gli operatori appartenenti ai settori economici della telefonia e dei computer ma anche coloro che, pur non operando in modo professionale in tali settori, nell’ambito della propria attivita` d’impresa, arte o professione acquistano i beni in argomento.
L’impianto sanzionatorio è disciplinato dall’articolo 6 del D. Lgs. 471/97. Tale disposizione prevede che qualora il cedente assoggetti ad IVA erroneamente l’operazione in reverse charge, laddove provveda al regolare versamento della stessa, le parti dell’operazione sono in ogni caso solidalmente responsabili per il versamento della sanzione amministrativa pari al 3% dell’imposta assolta irregolarmente, ferma restando per il cessionario, nel caso di specie, il diritto alla detrazione della stessa.
Nel caso più grave di addebito irregolare dell’Iva in fattura con omissione del versamento da parte del cedente, la sanzione è applicata in misura dal 100% al 200% dell’imposta con un minimo di 268,00 euro, ferma restando la responsabilità solidale delle parti dell’operazione.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.56/e del 6 Marzo 2009 ha chiarito che il contribuente, in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, dovrà versare, ancorchè in misura ridotta, la sanzione pari al 100% dell’imposta se la stessa non è stata in alcun modo assolta, ovvero la sanzione del 3% se, invece, l’imposta è stata assolta ancorchè irregolarmente, salvaguardando il principio di neutralità fiscale in base al quale la detrazione dell’iva deve essere riconosciuta tutte le volte gli obblighi sostanziali sono stati soddisfatti.
Pertanto, con l’entrata in vigore della nuova disposizione di allargamento del reverse charge prevista con la pubblicazione del provvedimento del consiglio Ecofin del 19 ottobre scorso nella Gazzetta Ufficiale della comunità europea alcuni dubbi rimangono ancora da chiarire.
Inoltre, c’è da aggiungere che, le perplessità si qui argomentate si uniscono ad altre che riguardano la decorrenza, nel nostro paese, degli effetti della decisione pubblicata in gazzetta.
Infatti, così come nell’ordinamento interno, anche in quello comunitario vige il principio della certezza del diritto, secondo il quale gli atti delle istituzioni europee non solo devono essere chiari ma devono anche essere portati a conoscenza del soggetto interessato con mezzi idonei, in modo tale da permettere a quest’ultimo di valutare gli effetti prodotti dall’emanazione dell’atto.
Quello che si può definire principio della certezza del diritto è previsto dall'art. 5 della Legge n. 212 del 27 Luglio 2000 che dispone che l'Amministrazione Finanziaria deve garantire al contribuente la diffusione delle informazioni rilevanti, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.
Riguardo all’efficacia temporale del provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Europea, l’amministrazione finanziaria dovrà tener conto anche di quanto previsto dall’art. 3 dello statuto del contribuente che citiamo testualmente “ le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente a 60 gg. dalla data della loro entrata in vigore;
Pertanto è ragionevole attendersi che le nuove disposizioni decorreranno dalla data del 21 Gennaio 2011 e da tale data gli operatori dovranno, nel concreto, applicare il reverse charge alle cessioni dei componenti di computer e telefonia mobile.
In conclusione il meccanismo del reverse charge continua ad essere certamente uno strumento di contrasto alle frodi in materia di IVA ma, in questo caso, lascia altrettanti dubbi in sospeso riguardo agli effetti della norma ed alle complicazioni contabili che arrecherebbero ai destinatari ritenuti operatori marginali dei beni di consumo in questione, è quindi auspicabile un chiarimento dall’Amministrazione Finanziaria affinchè indichi le linee guide rispetto agli obblighi che investono un settore ritenuto di così largo consumo.

martedì 14 dicembre 2010

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO



Pubblicato il Bando Inail per gli incentivi per la sicurezza sul lavoro
ISI INAIL 2010 in attuazione dei DD.Lgs. 81/2008 e 106/2009, art. 11, comma 5.

1. OBIETTIVO
Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: possono essere presentati progetti di investimento, di formazione e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

2. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura dal 50% al 75% dei costi del progetto.
Il contributo è compreso tra un minimo di € 5.000 ed un massimo di € 100.000,00. Per le imprese individuali e per i progetti di formazione sono previsti limiti più bassi.
Per gli importi maggiori può essere richiesta un'anticipazione del 50%.

3. DESTINATARI
Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

4. RISORSE
Per l'anno 2010 l'INAIL ha stanziato 60 milioni di euro ripartiti in budget regionali.

5. MODALITA' E TEMPI
A partire dal 10 dicembre 2010, sul sito www.inail.it - Punto Cliente le imprese hanno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso la semplice compilazione di campi obbligati, di verificare la possibilità di presentare la domanda di contributo.
La domanda può essere presentata attraverso la procedura informatica a partire dalle ore 14,00 del 12 gennaio 2011 (apertura dello sportello).
Condizione per la presentazione della domanda è, oltre al possesso dei requisiti di ammissibilità, il raggiungimento di un punteggio soglia, determinato da diversi parametri: dimensione aziendale, rischiosità dell'attività di impresa, numero di destinatari, finalità ed efficacia dell'intervento, con un bonus in caso di collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione dell'intervento.
Lo sportello telematico riceve le domande in ordine di arrivo e chiuderà il 14 febbraio 2011. La chiusura potrebbe essere anticipata in caso di esaurimento dei fondi disponibili nel budget regionale.
Entro i 15 successivi all'invio telematico l'impresa deve far pervenire alla Sede INAIL competente la domanda cartacea debitamente sottoscritta, oltre alla documentazione prevista.
In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di un anno per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 60 giorni dalla rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, il contributo viene erogato.

Edilizia, confermata la riduzione contributiva per il 2010



Pubblicato il decreto

Per i datori di lavoro esercenti attività edile lo sconto contributivo si mantiene invariato per l'anno 2010.

A stabilirlo un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che conferma, per l'anno 2010, nella misura dell'11,50 per cento, la riduzione sulla contribuzione da versare.

I datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze. La riduzione si applica sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'INPS e ed all'INAIL per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali.
(Decreto 04/10/2010, G.U. 13/12/2010, n. 290)

mercoledì 24 novembre 2010

Aliquote ICI anno 2010



Si informa che l'IFEL (ex Anci) ad oggi non l'ha ancora pubblicato e che il file non è completo (totale comuni compresi nell'aggiornamento: 5201 su 8104).
Chiunque voglia essere essere informato sulle tariffe ICI applicate in quasi 3.000 comuni italiani non censite dall' IFEL devono andare a ricercare le stesse sui siti dei comuni. Questo a 23 giorni dalla scadenza (16/12/2010) del pagamento del saldo ICI per l'anno 2010. Se le prove del federalismo fiscale solo queste non ci resta che mettersi le mani nei capelli.

LEGGE N. 183/2000: VARIAZIONE DELLA MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI ISEE



A seguito delle modifiche al D.Lgs. n.109/98 introdotte dalla Legge n.183 del 4 novembre 2010, meglio conosciuta come "collegato al lavoro", in vigore dal 24 novembre 2010, cambiano le modalità di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Particolare novità riguarda la norma introdotta dalla lettera d) comma 14 dell’art. 34 della legge in oggetto la quale riporta che “al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali”.
Da ciò ne consegue che in base alle modifiche apportate, alle consuete modalità di determinazione del reddito complessivo bisognerà tenere conto anche dei seguenti redditi:

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED IMPRESA ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA O DEFINITIVA:

a. Regime agevolato per le nuove iniziative produttive:

- rigo RE21 modello Unico PF 2010 per i professionisti, se compilato RE22 codice 1 in colonna 1;
- rigo RG29 modello Unico PF 2010 per gli imprenditori, se compilato RG30 codice 1 in colonna 1;
b. Reddito degli esercenti arti e professioni o attività d'impresa (art. 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244, 24 dicembre 2007).
Sono i c.d. Contribuenti minimi - indicato nel quadro CM del modello Unico PF 2010 rigo 10 del quadro CM;
c. Reddito dei rivenditori a domicilio

Sono i c.d. venditori "porta a porta" titolari di Partita Iva, i cui redditi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo ai sensi del 6° comma, dell'art. 25bis, del D.P.R. 600/1973.

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA:
a. Redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta:

Compensi per lavori socialmente utili assoggettati a regime di tassazione agevolata, deve essere considerata ai fini ISEE la parte eccedente € 3098,74 (quota esente da norma); Il dato viene rilevato nel punto 99 del CUD/2010;
Redditi derivanti da prestazione di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1 gennaio 2007. Il dato viene rilevato nel punto 99 del CUD/2010.

Restano in ogni caso esclusi dalla determinazione del reddito complessivo i seguenti redditi:

Redditi esenti;

Redditi soggetti a tassazione separata (es. arretrati);
I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta quali: redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche (e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici) per un importo fino ad € 28.158,28 annui in quanto, pur rientrando nell’art. 67 del TUIR, sono inseriti nella lettera m) e non nelle lett. i) e l);
Gli incrementi di produttivita', innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita' e redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa fino ad un massimo di € 6.000 (*), ai sensi del decreto legge 185/2008, convertito in legge n. 2/2009. Tali redditi, non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo così come indicato al comma 2, art. 2 del D.L. 93/2008, convertito in legge n. 126/2008 e succ. modifiche.

(*) – Il limite di 3.000 Euro di cui al comma 2 dell’art. 2 del D.L. n. 93/2008 è stato innalzato ad Euro 6.000 con l’art. 5 del D.L. 185/2008.

Riteniamo che il limite massimo di Euro 6.000,00 è da considerarsi con riferimento al singolo percipiente non all’intero nucleo familiare identificato in sede di compilazione ISEE.
I redditi precedentemente indicati sono i principali redditi interessati dalla modifica normativa. Eventuali ulteriori redditi non inseriti nell’elenco suindicato ma che sono individuati nella lettera d), comma 14, dall’art. 34 della legge n°183 del 4/11/2010, dovranno essere sommati al reddito complessivo.
Fonte www.cgn.it

venerdì 5 novembre 2010

Lavoro: nuovi interventi per l'occupazione giovanile in apprendistato



Il Ministro del Lavoro e delle Politche Sociali, Maurizio Sacconi, e le Regioni, le Province Autonome e le parti sociali hanno raggiunto un accordo volto a rilanciare i contratti di apprendistato per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Obiettivo dell'intesa è restituire a tale forma contrattuale il contenuto formativo garantito dalle Regioni o in sussidiarietà dalle parti sociali e dagli enti bilaterali, combattendo parallelamente l’uso distorto del tirocinio e delle collaborazioni.

L’apprendistato, nelle sue tre tipologie (professionalizzante, per l’esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione) di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, rappresenta il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro secondo percorsi di qualità utili a valorizzare e accrescere le competenze delle persone e sostenere la produttività del lavoro.

Governo, Regioni, Provincie autonome e parti sociali, già nella intesa dello scorso 17 febbraio 2010, avavno convenuto di rilanciare il contratto di apprendistato con l’obiettivo di garantire un percorso di formazione a tutti gli apprendisti anche attraverso percorsi di formazione nei luoghi di lavoro.

Le stesse parti firmatarie della nuova intesa concordano e convengono:

di dare un nuovo impulso alla occupazione giovanile in apprendistato conferendo, per lavoratori e imprese, immediata certezza al quadro giuridico e istituzionale di riferimento attraverso una fase di transizione di dodici mesi, in attesa della definizione di una revisione e di un definitivo chiarimento della normativa vigente;
di definire:
- una mappatura condivisa della normativa concretamente applicabile Regione per Regione, settore per settore;
- le linee guida condivise per la riforma dell’apprendistato professionalizzante secondo la delega contenuta nella legge n. 247 del 2007 in corso di riattivazione nell’ambito del disegno di legge “c.d. collegato lavoro”, valorizzando la formazione aziendale di tipo formale, la risorsa della bilateralità, il ruolo dei fondi interprofessionali e la tracciabilità sul libretto formativo del cittadino;
- un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l’utilizzo distorto degli stessi tirocini formativi e di orientamento e di altre tipologie contrattuali (in particolare le collaborazioni coordinate e continuative) in concorrenza con il contratto di apprendistato;
di confermare che, in caso di imprese multi-localizzate, per l’attivazione dei contratti di apprendistato e per i tirocini formativi e di orientamento trova applicazione su tutto il territorio nazionale la sola regolamentazione della Regione dove l’impresa ha la propria sede legale.
Nella stessa sede è stato presentato alle parti sociali Cliclavoro, il nuovo portale del Ministero dedicato a chi cerca e a chi offre lavoro, insieme con la banca dati dei percettori di sostegno al reddito.

Intesa del 27 ottobre 2010 e dichiarazione ministro testo integrale - link http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20101027_Intesa_Apprendistato.htm

Dichiarazione del Ministro del 27 ottobre 2010

giovedì 4 novembre 2010

Industria e agricoltura, scatta la rivalutazione per le rendite INAIL



Dal 1° luglio 2010

Con due decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale sono state rivalutate le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2010 nei settori industria e agricoltura.

Per il settore industria la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 68,84 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2010, nella misura di euro 14.456,40 e di euro 26.847,60.

Per il settore agricoltura la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2010, in euro 21.818,23. La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera b), del citato testo unico, e' fissata dal 1° luglio 2010 in euro 14.456,40 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0075 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità Importi dal 1/07/2010 Industria Dal 50 al 59%267,12 Dal 60 al 79%374,76 Dall’80 all’89%695,78 Dal 90 al 100%1.071,93 100% + a.p.c. 1.548,57 Agricoltura dal 50 al 59%334,58 dal 60 al 79% 466,87 dall’80 al 89%801,50 dal 90 al 100%1.136,12 100% + a.p.c.1.612,13

L'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2010, è fissato in euro 475,99. Determinato in euro 1.907,24 l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2010.
(Decreto 21/07/2010 - Industria, G.U. 03/11/2010, n. 257)
da www.ipsoa.it

venerdì 29 ottobre 2010

Assunzione agevolata di disoccupati: in Gazzetta i decreti ministeriali DM 26/07/2010 n.53343-4



In Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2010, n. 253

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2010, n. 253 i due decreti del 26 luglio 2010 con i quali il Ministero del Lavoro dà il via libera agli incentivi previsti dalla legge Finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) a favore delle aziende (incluse le società cooperative con soci lavoratori subordinati) che assumono nel 2010 lavoratori titolari di indennità di disoccupazione ordinaria e speciale edile, con particolare riguardo ai lavoratori con più di 50 anni di età e almeno 35 anni di contributi versati.

mercoledì 27 ottobre 2010

INAIL - OSCILLAZIONE TASSO PREMIO PER PREVENZIONE (art. 24 M.A.T.)



Dopo il primo biennio di attività

Dal 2000 l’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008).
A cosa serve
L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.
La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al:
* 5% per le aziende di rilevanti dimensioni (numero di lavoratori anno superiore a 500);
* 10 % per le altre aziende (numero di lavoratori anno inferiore a 500).
Chi può beneficiarne
Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sez. A del modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori.
Come ottenere la riduzione
L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il 31 gennaio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL.
Il modello è disponibile presso tutte le Sedi INAIL insieme alla relativa Istruzioni per la compilazione.
La domanda può essere presentata on line alla sezione Punto Cliente
Valutazione e decisione
L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
Applicazione della riduzione
La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Esempio
La richiesta di riduzione per l’anno 2010 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2008. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell’anno 2009.
La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2010 ed è applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2010 (autoliquidazione 2011).
Requisiti
Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
L'oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" previsti dal D.M. 24 Ottobre 2007. Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
* applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
* inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24/10/2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");
* il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

Previdenza complementare in unica soluzione: quali tasse?



Somma erogata dal fondo pensione all'ex dirigente ENEl

Nella sentenza n. 18056/2010, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della tassazione di una somma corrispondente alla capitalizzazione di una pensione periodica integrativa, corrisposta in unica soluzione da un fondo pensione al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Nella sentenza n. 18056 del 2010, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della tassazione di una somma corrispondente alla capitalizzazione di una pensione periodica integrativa, corrisposta in unica soluzione da un fondo pensione al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il caso di specie riguarda l’individuazione del regime fiscale cui assoggettare una somma in forma di capitale erogata nel gennaio 2001, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, da un fondo pensione a un ex dirigente, iscritto alla forma pensionistica complementare in epoca anteriore al 1993.

La Corte di Cassazione ritiene che sia applicabile la disciplina dettata per tutti i redditi comunque dipendenti dal rapporto di lavoro - articoli 46 (ora 49), comma 2, lettera a), e 48 (ora 51), comma 2, TUIR, come modificato dagli articoli 3, D.Lgs. n. 314/1997, 4, D.Lgs. n. 56/1998 e 10, D.Lgs. n. 47/2000 - in particolare l’imposizione del trattamento di fine rapporto ex art. 13 e seguenti, legge n. 124/1993 (Cass. n. 27928/2009).

Si tratta, infatti, di prestazioni che trovano la propria ragione giustificativa nel rapporto di lavoro (Cass. n. 868/2010, n. 11156/2010, n. 11157/2010, n. 11159/2010, n. 11161/2010): il capitale forfettariamente corrisposto in unica soluzione rappresenta “reddito della stessa categoria della pensione integrativa di cui costituisce la capitalizzazione” (Cass. n. 11161/2010).

Le somme de quibus sono soggette alla disciplina vigente quando è sorto il diritto a percepire l’indennità relativa, vale a dire agli articoli 16 (ora 17), comma 1, lettera a), TUIR (come integrato dall’art. 32, D.L. n. 41/1995 ed emendato dall’art. 10, D.Lgs. n. 47 del 2000), e 17 (ora 19) TUIR (come modificato dall’art. 11, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 47 del 2000), trattandosi, nella specie, di un iscritto alla forma pensionistica complementare in epoca anteriore al 1993 (Cass. n. 27928/2009).

Il momento di imposizione coincide con quello di effettiva percezione.

In base alle modifiche introdotte al TUIR con il citato D.Lgs. n. 47 del 2000 (soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2004 ad opera dell’art. 1, D.Lgs. n. 344 del 2003), le somme corrisposte dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003 sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti dell’art. 17 (ora 19), comma 1, TUIR (Cass. n. 13274/2005, n. 8200/2007, n. 868/2010, n. 2921/2010).

A tale conclusione non osta né che la somma sia erogata in unica soluzione anziché in rate mensili, né che essa venga elargita da soggetto terzo anziché dal datore di lavoro, “non rimanendo a tale stregua comunque eliso il nesso genetico con il rapporto di lavoro che ha originato il trattamento previdenziale”, essendo volta ad estinguere, immediatamente e a costi ridotti, il credito dell’avente diritto.
(Sentenza Cassazione civile 04/08/2010, n. 18056)
da www.ipsoa.it

giovedì 21 ottobre 2010

Parliamo di risparmio e di investimenti



Se domandate a molti risparmiatori perché investono in obbligazioni, la maggioranza risponderà che lo fa per la maggiore sicurezza che queste offrono e per ricevere un reddito periodico. Molti ritengono infatti le obbligazioni un investimento sicuro per le loro caratteristiche contrattuali: una cedola/tasso d’interesse prefissato (o comunque predeterminato in base ad una formula) ed una data di scadenza in cui sarà restituito il capitale investito (1).
Ritenendo che le condizioni macroeconomiche possano peggiorare ulteriormente, negli ultimi mesi i risparmiatori si sono rivolti in maniera massiccia verso i fondi e gli ETF obbligazionari, senza tuttavia considerare un fattore essenziale: i fondi obbligazionari sono un animale completamente diverso da una singola obbligazione. Innanzitutto, poiché il fondo investe in dozzine e a volte centinaia di titoli, in quanto investitore nel fondo non avete un tasso di interesse ed una scadenza certi, ma piuttosto un tasso d’interesse medio ed una scadenza media di tutti i titoli in portafoglio.
Questa può sembrare una sottigliezza, ma diventa un fattore importante quando i tassi d’interesse cambiano. Come tutti sanno, quando i tassi salgono il valore delle obbligazioni diminuisce. Se possedete un singolo titolo, vedrete la differenza di prezzo nel rendiconto inviato dalla vostra banca, ma continuerete a ricevere sempre la stessa cedola e sapete che se tenete il titolo fino a scadenza riavrete il vostro capitale alla data promessa.
Se invece possedete un fondo obbligazionario ed i tassi aumentano, la storia si complica. Come per il singolo titolo, il valore del fondo diminuirà, ma non sapete esattamente quale cedola/interesse riceverete né quando riavrete il vostro capitale (questo in realtà avviene solo vendendo le vostre quote, in quanto il fondo non ha una scadenza naturale e la vita residua dei titoli in portafoglio non diminuisce con il passare del tempo).
È questa possibile riduzione del valore del fondo che molti investitori tendono a dimenticare. La chiave per interpretare l’impatto di tassi in aumento è di controllare la duration del fondo, che è una misura della sensitività di un titolo ai movimenti nei tassi. Molti di coloro che investono in attività ritenute sicure non si aspettano di vedere il proprio fondo obbligazionario scendere del 5% o del 10%; ma questa è una possibilità reale, e nemmeno tanto remota.
Con i rendimenti degli investimenti monetari prossimi allo zero ed i timori sulla tenuta delle azioni, molti si sono rivolti ai fondi obbligazionari per avere rendimenti decenti e sicurezza. Il problema è che per ottenere un rendimento superiore occorre investire in titoli con scadenze più lunghe; una scadenza più lunga significa una maggiore duration; ed una maggiore duration significa maggiore sensitività ai movimenti dei tassi.
Anche se non vogliamo fare nessuna previsione sull’aumento immediato dei tassi (è comunque difficile prevedere una loro diminuzione nel medio termine), un consiglio per chiunque sia interessato ad investire in fondi o ETF obbligazionari è di controllare bene quale tipo di investimenti il fondo ha nel proprio portafoglio.
Il concetto di rendimento a scadenza
Un’altra asserzione che spesso sentiamo è che le obbligazioni, se mantenute fino alla scadenza ed assumendo che non vi sia default, garantiscono un certo rendimento. Questa affermazione, tipicamente fatta da chi propone uno specifico investimento, è semplicemente inesatta.
Le obbligazioni garantiscono contrattualmente il pagamento di una cedola periodica, fissata a priori o variabile a seconda dell’evoluzione di altri fattori, ed il rimborso del capitale a scadenza. Il mancato pagamento di una cedola costituisce un evento di default per l’emittente (diversamente dai dividendi azionari). Ma anche se tenute fino alla scadenza, le obbligazioni NON garantiscono un rendimento predeterminato, nemmeno quelle a tasso fisso.
Quando si acquista un’obbligazione all’emissione o sul mercato secondario, il prezzo pagato (comprese le commissioni), la cedola e la data di scadenza determinano il cosiddetto “tasso di rendimento a scadenza” (nella terminologia finanziaria: yield to maturity o YTM). Questo YTM, per sua costruzione, non dipende da rating, scadenza, cedola o altri fattori; pertanto permette un confronto rapido tra titoli con caratteristiche diverse.
Ad esempio, il BTP 4,5% con scadenza 1 febbraio 2020, al prezzo corrente di 107,20 ha uno YTM del 3,73%, mentre il BTAN francese 4,5% con scadenza 12 luglio 2013 al prezzo di 109,32 ha uno YTM di 1,43%.
Ma il rendimento totale annuo che l’investitore otterrà alla scadenza non sarà mai lo YTM, se non per caso! Questo perché la formula dello YTM assume che tutte le cedole pagate nel corso della vita dell’obbligazione siano reinvestite fino alla scadenza. Poiché l’andamento futuro dei tassi d’interesse non è noto a priori, la formula assume implicitamente che le cedole siano reinvestite nel titolo stesso, cioè allo stesso YTM.
Lo YTM è pertanto soltanto una proiezione futura del rendimento atteso. In pratica, è difficile ottenere un rendimento totale uguale allo YTM: se le cedole pagate sono depositate in un conto che paga un tasso d’interesse più basso, il rendimento totale alla scadenza sarà più basso dello YTM (ma se i tassi salgono durante questo periodo, il rendimento a scadenza potrà essere più alto); se gli interessi ricevuti sono spesi anziché reinvestiti, il rendimento finale sarà ancora inferiore; infine bisogna considerare l’impatto delle tasse sulle cedole, in quanto potrebbe non essere possibile reinvestire tutto il capitale ricevuto.
Un’ultima annotazione: per gli zero-coupon bonds lo YTM è invece uguale al rendimento totale a scadenza, proprio perché l’obbligazione non paga cedole che quindi non devono essere reinvestite.

(1) I concetti di "rischio" e "sicurezza" meriterebbero un maggiore approfondimento che tuttavia esula dagli scopi di questo articolo.

di Matteo Lombardo Consulente Finanziario Indipendente che offre servizi di advisory di portafoglio ed analisi di strumenti finanziari incentrati sulla pura consulenza in assenza di conflitto di interessi. Per maggiori informazioni: www.kcapitalgroup.com
http://investire.aduc.it/articolo/investimenti+obbligazionari+alcune+considerazioni_18265.php

mercoledì 20 ottobre 2010

Senza raccomandata è nulla la notifica alla convivente



Dopo la modifica del D.L. n. 223/2006

È nulla l’iscrizione a ruolo che scaturisce da un avviso di accertamento notificato al coniuge convivente del destinatario, se l’agente notificatore non ha dato notizia, a mezzo raccomandata, dell’avvenuta notificazione dell’atto.

Lo ha chiarito la Commissione tributaria provinciale di Novara con sentenza n. 35/06/10. La CTP, in particolare, ha accolto il ricorso del contribuente che sosteneva di ignorare l’esistenza dell’avviso di accertamento e chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento impugnata rispetto all’iscrizione a ruolo effettuata dall’Ufficio per mancata avvenuta notifica dell’atto presupposto.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva affermando che la notifica era regolarmente avvenuta, con consegna dell’atto alla convivente del destinatario.

La CTP tuttavia ricorda che il D.L. n. 223/2006 ha modificato l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973:

«se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo lettera raccomandata» Precedentemente alla modifica apportata dal D.L. n. 223/2006, quindi, l'agente notificatore, in caso di assenza del destinatario dell'atto, effettuava la notifica nei confronti dei soggetti legittimati a riceverla ex art. 139 c.p.c. Successivamente alla modifica del c.d. decreto Bersani, l'agente notificatore dà notizia dell'atto, a mezzo raccomandata, dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso.

Nella fattispecie, il messo notificatore non ha osservato la norma: il fatto di non aver inviato la raccomandata al contribuente ha leso il suo diritto di difesa e la notifica va considerata nulla.
(Sentenza Commissione tributaria provinciale NOVARA 28/06/2010, n. 35)
da www.ipsoa.it

Approvato definitivamente il collegato lavoro

Concluso l'iter parlamentare
DDL lavoro, il sì definitivo della Camera
Con 310 voti favorevoli sono stati, 204 i contrari e tre astenuti è stato definitivamente approvato il disegno di legge collegato sul lavoro.

Il provvedimento, composto da 50 articoli, reca deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

(Atto Camera dei deputati 19/10/2010, n. 1441-quater -F)
questo il link per testo completo definitivo
http://www.consulentidellavoro.it/pdf/collegato_lavoro.pdf

mercoledì 29 settembre 2010

La Corte di Cassazione interviene sul tempo tuta per i dipendenti



Con il termine “tempo tuta” si identifica il tempo impiegato dal lavoratore per indossare e svestire gli abiti da lavoro. La Corte di Cassazione ha affermato che tale tempo, necessario per indossare gli abiti di servizio, sulla base di una specifica indicazione del datore di lavoro, costituisce tempo di lavoro retribuito (sentenza n. 19358 del 10/09/2010).

Nel rapporto di lavoro, sottolinea la suprema Corte, deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104 seconda comma Codice Civile) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria.
Di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva.

Fatto
Un gruppo di dipendenti ha convenuto in giudizio il datore di lavoro chiedendo l'equivalente di venti minuti di retribuzione giornaliera per 45 settimane, a fronte del cd “ tempo tuta”.
Secondo le disposizioni datoriali, per entrare nel perimetro aziendale, i dipendenti dovevano transitare per un tornello apribile mediante tesserino magnetico di riconoscimento, indi percorrere cento metri ed accedere allo spogliatoio, ivi indossare gli indumenti di lavoro forniti dall'azienda, effettuare una seconda timbratura del tesserino prima dell'inizio del lavoro; al termine, dovevano effettuare una terza timbratura, accedere allo spogliatoio per lasciare gli abiti di servizio, passare una quarta volta il tesserino al tornello e uscire.
L’azienda ha eccepito che nel corso delle operazioni suddette i lavoratori rimanevano comunque liberi di disporre del proprio tempo e non erano sottoposti al potere datoriale; soltanto con l’inizio effettivo del turno di lavoro essi erano sottoposti agli ordini ed alle indicazioni dei superiori gerarchici. Dunque non poteva ravvisarsi nel cd. “tempo tuta” il sinallagma contrattuale che determina il diritto alla retribuzione.

Il giudice di prime cure ha stabilito che il tempo necessario per la vestizione non costituisce tempo di lavoro retribuito.
La Corte di Appello ha invece riconosciuto, nella misura equitativamente determinata del 50 per cento, il diritto dei dipendenti alla retribuzione per il cd. “tempo tuta”, non essendo possibile determinare con certezza il tempo effettivamente impiegato dai lavoratori per le sole operazioni di vestizione.

Decisione

La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello, osservando che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza: “Ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività, lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito” (Cass. n. 15734/2003).
Il principio è stato confermato da una recente pronuncia (Cass. sentenza n. 15492/2009), secondo la quale: “sono da ricomprendere nelle ore di lavoro effettivo, come tali da retribuire, anche le attività preparatorie o successive allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché eterodirette dal datore di lavoro, fra le quali deve ricomprendersi anche il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale, qualora il datore di lavoro ne disciplini il tempo ed il luogo di esecuzione. Né può ritenersi incompatibile con tale interpretazione la norma del contrattuale secondo la quale "le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto", posto che tale clausola non ha una funzione prescrittiva, ma ha natura meramente ordinatoria e regolativa, ed è destinata a cedere a fronte dell'eventuale ricomprensione nell'orario di lavoro di operazioni preparatorie e/o integrative della, prestazione lavorativa che siano, rispettivamente, anteriori o posteriori alla timbratura dell'orologio marcatempo”.
Sentenza tratta dalla rivista "Pianeta lavoro previdenza"