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giovedì 21 ottobre 2010

Parliamo di risparmio e di investimenti



Se domandate a molti risparmiatori perché investono in obbligazioni, la maggioranza risponderà che lo fa per la maggiore sicurezza che queste offrono e per ricevere un reddito periodico. Molti ritengono infatti le obbligazioni un investimento sicuro per le loro caratteristiche contrattuali: una cedola/tasso d’interesse prefissato (o comunque predeterminato in base ad una formula) ed una data di scadenza in cui sarà restituito il capitale investito (1).
Ritenendo che le condizioni macroeconomiche possano peggiorare ulteriormente, negli ultimi mesi i risparmiatori si sono rivolti in maniera massiccia verso i fondi e gli ETF obbligazionari, senza tuttavia considerare un fattore essenziale: i fondi obbligazionari sono un animale completamente diverso da una singola obbligazione. Innanzitutto, poiché il fondo investe in dozzine e a volte centinaia di titoli, in quanto investitore nel fondo non avete un tasso di interesse ed una scadenza certi, ma piuttosto un tasso d’interesse medio ed una scadenza media di tutti i titoli in portafoglio.
Questa può sembrare una sottigliezza, ma diventa un fattore importante quando i tassi d’interesse cambiano. Come tutti sanno, quando i tassi salgono il valore delle obbligazioni diminuisce. Se possedete un singolo titolo, vedrete la differenza di prezzo nel rendiconto inviato dalla vostra banca, ma continuerete a ricevere sempre la stessa cedola e sapete che se tenete il titolo fino a scadenza riavrete il vostro capitale alla data promessa.
Se invece possedete un fondo obbligazionario ed i tassi aumentano, la storia si complica. Come per il singolo titolo, il valore del fondo diminuirà, ma non sapete esattamente quale cedola/interesse riceverete né quando riavrete il vostro capitale (questo in realtà avviene solo vendendo le vostre quote, in quanto il fondo non ha una scadenza naturale e la vita residua dei titoli in portafoglio non diminuisce con il passare del tempo).
È questa possibile riduzione del valore del fondo che molti investitori tendono a dimenticare. La chiave per interpretare l’impatto di tassi in aumento è di controllare la duration del fondo, che è una misura della sensitività di un titolo ai movimenti nei tassi. Molti di coloro che investono in attività ritenute sicure non si aspettano di vedere il proprio fondo obbligazionario scendere del 5% o del 10%; ma questa è una possibilità reale, e nemmeno tanto remota.
Con i rendimenti degli investimenti monetari prossimi allo zero ed i timori sulla tenuta delle azioni, molti si sono rivolti ai fondi obbligazionari per avere rendimenti decenti e sicurezza. Il problema è che per ottenere un rendimento superiore occorre investire in titoli con scadenze più lunghe; una scadenza più lunga significa una maggiore duration; ed una maggiore duration significa maggiore sensitività ai movimenti dei tassi.
Anche se non vogliamo fare nessuna previsione sull’aumento immediato dei tassi (è comunque difficile prevedere una loro diminuzione nel medio termine), un consiglio per chiunque sia interessato ad investire in fondi o ETF obbligazionari è di controllare bene quale tipo di investimenti il fondo ha nel proprio portafoglio.
Il concetto di rendimento a scadenza
Un’altra asserzione che spesso sentiamo è che le obbligazioni, se mantenute fino alla scadenza ed assumendo che non vi sia default, garantiscono un certo rendimento. Questa affermazione, tipicamente fatta da chi propone uno specifico investimento, è semplicemente inesatta.
Le obbligazioni garantiscono contrattualmente il pagamento di una cedola periodica, fissata a priori o variabile a seconda dell’evoluzione di altri fattori, ed il rimborso del capitale a scadenza. Il mancato pagamento di una cedola costituisce un evento di default per l’emittente (diversamente dai dividendi azionari). Ma anche se tenute fino alla scadenza, le obbligazioni NON garantiscono un rendimento predeterminato, nemmeno quelle a tasso fisso.
Quando si acquista un’obbligazione all’emissione o sul mercato secondario, il prezzo pagato (comprese le commissioni), la cedola e la data di scadenza determinano il cosiddetto “tasso di rendimento a scadenza” (nella terminologia finanziaria: yield to maturity o YTM). Questo YTM, per sua costruzione, non dipende da rating, scadenza, cedola o altri fattori; pertanto permette un confronto rapido tra titoli con caratteristiche diverse.
Ad esempio, il BTP 4,5% con scadenza 1 febbraio 2020, al prezzo corrente di 107,20 ha uno YTM del 3,73%, mentre il BTAN francese 4,5% con scadenza 12 luglio 2013 al prezzo di 109,32 ha uno YTM di 1,43%.
Ma il rendimento totale annuo che l’investitore otterrà alla scadenza non sarà mai lo YTM, se non per caso! Questo perché la formula dello YTM assume che tutte le cedole pagate nel corso della vita dell’obbligazione siano reinvestite fino alla scadenza. Poiché l’andamento futuro dei tassi d’interesse non è noto a priori, la formula assume implicitamente che le cedole siano reinvestite nel titolo stesso, cioè allo stesso YTM.
Lo YTM è pertanto soltanto una proiezione futura del rendimento atteso. In pratica, è difficile ottenere un rendimento totale uguale allo YTM: se le cedole pagate sono depositate in un conto che paga un tasso d’interesse più basso, il rendimento totale alla scadenza sarà più basso dello YTM (ma se i tassi salgono durante questo periodo, il rendimento a scadenza potrà essere più alto); se gli interessi ricevuti sono spesi anziché reinvestiti, il rendimento finale sarà ancora inferiore; infine bisogna considerare l’impatto delle tasse sulle cedole, in quanto potrebbe non essere possibile reinvestire tutto il capitale ricevuto.
Un’ultima annotazione: per gli zero-coupon bonds lo YTM è invece uguale al rendimento totale a scadenza, proprio perché l’obbligazione non paga cedole che quindi non devono essere reinvestite.

(1) I concetti di "rischio" e "sicurezza" meriterebbero un maggiore approfondimento che tuttavia esula dagli scopi di questo articolo.

di Matteo Lombardo Consulente Finanziario Indipendente che offre servizi di advisory di portafoglio ed analisi di strumenti finanziari incentrati sulla pura consulenza in assenza di conflitto di interessi. Per maggiori informazioni: www.kcapitalgroup.com
http://investire.aduc.it/articolo/investimenti+obbligazionari+alcune+considerazioni_18265.php

mercoledì 20 ottobre 2010

Senza raccomandata è nulla la notifica alla convivente



Dopo la modifica del D.L. n. 223/2006

È nulla l’iscrizione a ruolo che scaturisce da un avviso di accertamento notificato al coniuge convivente del destinatario, se l’agente notificatore non ha dato notizia, a mezzo raccomandata, dell’avvenuta notificazione dell’atto.

Lo ha chiarito la Commissione tributaria provinciale di Novara con sentenza n. 35/06/10. La CTP, in particolare, ha accolto il ricorso del contribuente che sosteneva di ignorare l’esistenza dell’avviso di accertamento e chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento impugnata rispetto all’iscrizione a ruolo effettuata dall’Ufficio per mancata avvenuta notifica dell’atto presupposto.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva affermando che la notifica era regolarmente avvenuta, con consegna dell’atto alla convivente del destinatario.

La CTP tuttavia ricorda che il D.L. n. 223/2006 ha modificato l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973:

«se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo lettera raccomandata» Precedentemente alla modifica apportata dal D.L. n. 223/2006, quindi, l'agente notificatore, in caso di assenza del destinatario dell'atto, effettuava la notifica nei confronti dei soggetti legittimati a riceverla ex art. 139 c.p.c. Successivamente alla modifica del c.d. decreto Bersani, l'agente notificatore dà notizia dell'atto, a mezzo raccomandata, dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso.

Nella fattispecie, il messo notificatore non ha osservato la norma: il fatto di non aver inviato la raccomandata al contribuente ha leso il suo diritto di difesa e la notifica va considerata nulla.
(Sentenza Commissione tributaria provinciale NOVARA 28/06/2010, n. 35)
da www.ipsoa.it

Approvato definitivamente il collegato lavoro

Concluso l'iter parlamentare
DDL lavoro, il sì definitivo della Camera
Con 310 voti favorevoli sono stati, 204 i contrari e tre astenuti è stato definitivamente approvato il disegno di legge collegato sul lavoro.

Il provvedimento, composto da 50 articoli, reca deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

(Atto Camera dei deputati 19/10/2010, n. 1441-quater -F)
questo il link per testo completo definitivo
http://www.consulentidellavoro.it/pdf/collegato_lavoro.pdf

mercoledì 29 settembre 2010

La Corte di Cassazione interviene sul tempo tuta per i dipendenti



Con il termine “tempo tuta” si identifica il tempo impiegato dal lavoratore per indossare e svestire gli abiti da lavoro. La Corte di Cassazione ha affermato che tale tempo, necessario per indossare gli abiti di servizio, sulla base di una specifica indicazione del datore di lavoro, costituisce tempo di lavoro retribuito (sentenza n. 19358 del 10/09/2010).

Nel rapporto di lavoro, sottolinea la suprema Corte, deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104 seconda comma Codice Civile) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria.
Di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva.

Fatto
Un gruppo di dipendenti ha convenuto in giudizio il datore di lavoro chiedendo l'equivalente di venti minuti di retribuzione giornaliera per 45 settimane, a fronte del cd “ tempo tuta”.
Secondo le disposizioni datoriali, per entrare nel perimetro aziendale, i dipendenti dovevano transitare per un tornello apribile mediante tesserino magnetico di riconoscimento, indi percorrere cento metri ed accedere allo spogliatoio, ivi indossare gli indumenti di lavoro forniti dall'azienda, effettuare una seconda timbratura del tesserino prima dell'inizio del lavoro; al termine, dovevano effettuare una terza timbratura, accedere allo spogliatoio per lasciare gli abiti di servizio, passare una quarta volta il tesserino al tornello e uscire.
L’azienda ha eccepito che nel corso delle operazioni suddette i lavoratori rimanevano comunque liberi di disporre del proprio tempo e non erano sottoposti al potere datoriale; soltanto con l’inizio effettivo del turno di lavoro essi erano sottoposti agli ordini ed alle indicazioni dei superiori gerarchici. Dunque non poteva ravvisarsi nel cd. “tempo tuta” il sinallagma contrattuale che determina il diritto alla retribuzione.

Il giudice di prime cure ha stabilito che il tempo necessario per la vestizione non costituisce tempo di lavoro retribuito.
La Corte di Appello ha invece riconosciuto, nella misura equitativamente determinata del 50 per cento, il diritto dei dipendenti alla retribuzione per il cd. “tempo tuta”, non essendo possibile determinare con certezza il tempo effettivamente impiegato dai lavoratori per le sole operazioni di vestizione.

Decisione

La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello, osservando che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza: “Ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività, lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito” (Cass. n. 15734/2003).
Il principio è stato confermato da una recente pronuncia (Cass. sentenza n. 15492/2009), secondo la quale: “sono da ricomprendere nelle ore di lavoro effettivo, come tali da retribuire, anche le attività preparatorie o successive allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché eterodirette dal datore di lavoro, fra le quali deve ricomprendersi anche il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale, qualora il datore di lavoro ne disciplini il tempo ed il luogo di esecuzione. Né può ritenersi incompatibile con tale interpretazione la norma del contrattuale secondo la quale "le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto", posto che tale clausola non ha una funzione prescrittiva, ma ha natura meramente ordinatoria e regolativa, ed è destinata a cedere a fronte dell'eventuale ricomprensione nell'orario di lavoro di operazioni preparatorie e/o integrative della, prestazione lavorativa che siano, rispettivamente, anteriori o posteriori alla timbratura dell'orologio marcatempo”.
Sentenza tratta dalla rivista "Pianeta lavoro previdenza"

martedì 28 settembre 2010

Cambiano le finestre di accesso alla pensione



INPS, i correttivi alla previdenza
Decorrenze dei trattamenti pensionistici, ricongiunzione, fondi speciali di previdenza, verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, facoltà per i pensionati a basso reddito di dilazionare determinati versamenti, invalidita’ civile, l'INPS riepiloga i contenuti della manovra correttiva.

L'INPS fa presente che il 30 luglio 2010 è entrata in vigore la legge n. 122/2010 che ha convertito il decreto legge n. 78/2010.

L’art. 12 (commi da 1 a 6) della predetta legge ha introdotto, dal 1° gennaio 2011, una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità, lasciando impregiudicati i requisiti di accesso ai predetti trattamenti pensionistici. Le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007.

Destinatari della nuova disciplina sono dal 1° gennaio 2011:

a) i lavoratori e le lavoratrici del “settore privato” che maturano il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni, per gli uomini, o a 60 anni per le donne, ovvero che maturano i previsti requisiti per l’accesso al pensionamento con età inferiori ai sensi dell’allegato art. 1, comma 6, della legge n. 243/2004.

b) i lavoratori del “settore pubblico” che maturano il diritto all’accesso al pensionamento con i medesimi requisiti esposti nel precedente punto a).

c) le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell’età pensionabile di cui all’art. 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78).

d) i lavoratori e le lavoratrici iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e a fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, che maturano il diritto al pensionamento secondo le regole generali vigenti nei propri ordinamenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, tali soggetti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia (art. 12, comma 1 e 2) secondo quanto segue:

a) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi;

b) coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

I trattamenti in parola decorrono ovviamente dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi. Stante il tenore letterale della legge, i trattamenti pensionistici a carico della gestione separata seguono la disciplina in materia di decorrenze prevista per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, senza che abbia più rilevanza, al riguardo, l’iscrizione o non iscrizione, al momento del pensionamento ad altra forma pensionistica obbligatoria.

L'INPS segnala che, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, l’operazione di ricongiunzione nel FPLD dalle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell’AGO avverrà a titolo oneroso, alle medesime condizioni fissate dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 della stessa legge n. 29/1979, conformemente a quelle già previste dall’articolo 1, comma 4, per la ricongiunzione nel FPLD dei periodi di contribuzione maturati nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi ART/COM e CD/CM.

L’articolo 38, commi 7 e 8, della legge n. 122/2010, prevede interventi a favore dei pensionati con reddito da pensione inferiore ai 18 mila euro. Gli interventi sono indirizzati a dilazionare determinati versamenti rendendoli meno onerosi per gli interessati.
(Circolare INPS 24/09/2010, n. 126)

Imposta sostitutiva del 10 per cento su retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro straordinario



Agenzia Entrate Circolare 47/E del 27/09/2010

Con la risoluzione 83/2010 l’Agenzia delle Entrate ha precisato, tra l’altro, che
il regime agevolativo consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%,
prevista dall’articolo 2 del DL n. 93 del 2008, deve ritenersi applicabile anche con
riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che queste siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si precisa che la recente
risoluzione non ha inteso ricondurre nell’ambito dell’agevolazione il lavoro
straordinario in quanto tale ma ha inteso chiarire che risulta agevolabile il lavoro
straordinario in quanto correlato a parametri di produttività.
Le prestazioni lavorative rese oltre l’ordinario orario di lavoro sono state
agevolabili senza ulteriori condizioni soltanto per l’anno 2008, in base alla originariaformulazione dell’articolo 2 del DL n. 93 del 2008.
Negli anni 2009 e 2010 le disposizioni che prevedevano la detassazione degli
straordinari non sono state prorogate e, pertanto, l’imposta sostitutiva non può
applicarsi alle ipotesi di straordinario che non sia possibile ricondurre tra i premi diproduttività.
In base alla normativa vigente lo straordinario agevolabile è, quindi, solo quello
per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività. Il
vincolo può sussistere sia nell’ipotesi di straordinario cosiddetto “forfetizzato,” reso dai dipendenti che non sono vincolati dall’orario di lavoro, sia per le altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro. Analogo criterio risulta valido per ricondurre nel beneficio fiscale le prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche.
In merito alla “prova” della correlazione tra straordinario e parametri di
produttività si richiama quanto precisato nella circolare n. 49 del 2008 in relazione alle altre fattispecie agevolabili sulla base di parametri di produttività per le quali è stato affermato che tale correlazione deve essere documentata dall’impresa, ad esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta.
E’ necessario quindi che anche il nesso tra il lavoro straordinario (o
supplementare o reso in funzione di clausola elastica) e gli incrementi di produttività,trovi riscontro in una documentazione proveniente dall’impresa che può consistere inuna dichiarazione con la quale l’impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività eredditività legati all’andamento economico della impresa.
Si precisa, infine, che anche l’agevolazione delle retribuzioni relative alle
prestazioni di lavoro notturno e di lavoro organizzato su turni è subordinata al
perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazionedell’impresa.

martedì 21 settembre 2010

L'INPS recupera la 14ma mensilità indebita del 2008



Da settembre a dicembre 2010
Pensioni sotto la lente dell'INPS. A luglio è stata effettuata la verifica dei requisiti per avere diritto alla somma aggiuntiva, con il confronto fra l’importo erogato, sulla base dei redditi presunti, e l’importo effettivamente spettante, sulla base dei redditi consolidati del 2008.

A favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni, titolari di uno o più trattamenti pensionistici è prevista la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

La somma aggiuntiva è determinata in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.

Tale somma aggiuntiva è stata corrisposta, per l’anno 2008, unitamente alla rata di luglio, secondo gli importi riepilogati nella seguente tabella.

Lavoratori dipendentiLavoratori autonomiSomma aggiuntiva anno 2008Limite di reddito Anni di contribuzioneImportoTM annuo x 1,5Limite massimo Fino a 15Fino a 18 € 336,00€ 8.640,84€ 8.976,84 Sopra 15 fino a 25Sopra 18 fino a 28€ 420,00€ 8.640,84€ 9.060,84 Oltre 25 Oltre 28€ 504,00€ 8.640,84 € 9.144,84

Agli interessati era stata contestualmente inviata una comunicazione, nella quale si faceva riserva di verificare il diritto e la misura del beneficio concesso, sulla scorta dei redditi definitivi dell’anno 2008.

La verifica in argomento ha riguardato le pensioni, in essere al momento della lavorazione, i cui titolari avevano usufruito della 14.a mensilità nell’anno 2008. Con l’elaborazione, effettuata nel corso del mese di luglio 2010, è stato effettuato il confronto fra l’importo erogato, sulla base dei redditi presunti, e l’importo effettivamente spettante, sulla base dei redditi consolidati del 2008.

l recupero dell’intera somma aggiuntiva ovvero del maggior importo corrisposto viene effettuato a partire dalla rata di settembre a quella di dicembre 2010.
(Messaggio INPS 16/09/2010, n. 23402)

Esenzione canone RAI, per gli over 75 la scadenza è il 30 novembre



Come ottenere l’esenzione e richiedere il rimborso

La legge Finanziaria 2008 ha abolito il pagamento del canone RAI per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni; l’agevolazione si applica con riferimento ai canoni dovuti a decorrere dall’anno 2008. Al contribuente che, pur dotato dei requisiti necessari per fruire dell’esenzione, ha effettuato il versamento del canone, è riconosciuto il diritto di recuperare gli importi versati presentando istanza di rimborso.
Con la circolare n. 46/E/2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine ai criteri e alle modalità da osservare ai fini dell’applicazione del beneficio.

I requisiti
Colui che richiede l’agevolazione deve:
-aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno );
-non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge (che siano titolari di un reddito proprio, precisa la circolare n. 46/E/2010);
-possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente a 516,46 euro per 13 mensilità. A tal proposito, precisa il documento di prassi, il limite di reddito, pari a (516,45 euro x 13 mensilità =) 6.713,98 euro, è dato dalla somma del reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione e al coniuge convivente dello stesso e deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

Calcolo del reddito
Il reddito che rileva, ai fini della fruizione dell’agevolazione, è dato dalla somma:
-del reddito imponibile (cioè al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente (per chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD);
-dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta (quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti);
-delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
-dai redditi di fonte estera non tassati in Italia.Sono invece esclusi dal calcolo:
-i redditi esenti da IRPEF (pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
-il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
-i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
-altri redditi assoggettati a tassazione separata.

Come ottenere l’esenzione
Gli interessati devono compilare ed inviare (rivolgendosi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate) il di esenzione: si tratta di una dichiarazione sostitutiva (accompagnata da documento di identità) che prova il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La dichiarazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata entro il 30 aprile di ciascun anno, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio; coloro che intendono fruire dell’esenzione per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno dovranno presentarla entro il 31 luglio (per il 2010, entro il prossimo 30 novembre).

Per le annualità successive, i contribuenti potranno continuare ad avvalersi dell’agevolazione senza dover presentare nuove dichiarazioni. Chi, invece, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la dichiarazione entro 60 giorni.

Come ottenere il rimborso
Coloro che hanno pagato il canone di abbonamento relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 pur essendo in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione, possono chiederne il rimborso inoltrando istanza in carta libera, utilizzando l'.
Con la richiesta di rimborso deve essere consegnata o spedita anche la dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione relativamente al canone pagato.

Sanzioni
Gli abusi sono puniti con una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.000 euro per ogni annualità, oltre al pagamento del canone evaso e degli interessi maturati. In caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000.
(Circolare Agenzia delle Entrate 20/09/2010, n. 46/E)

venerdì 10 settembre 2010

Assemblea sindacale e limiti temporali



Sentenza 22/07/2010 n. 17217 Corte di Cassazione

In tema di diritto dei lavoratori a riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro, il limite temporale di dieci ore annue retribuite, previsto dall'art. 20, primo comma, della legge n. 300 del 1970 con salvezza delle migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, va riferito alla generalità dei lavoratori dell'unità produttiva e non ai singoli lavoratori, e nella suddivisione del monte ore tra organizzazioni e rappresentanze sindacali trova applicazione il criterio della prevenzione nelle convocazioni, dovendo escludersi che l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 (che ha riservato sette ore annuali di assemblea retribuita alle RSU e le ulteriori tre ore ai sindacati stipulanti il c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva) abbia attribuito il monte ore complessivo a ciascuna organizzazione sindacale.

mercoledì 8 settembre 2010

Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo



IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a
ruolo.
1.1 A decorrere dal 1° ottobre 2010, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,7567% in ragione annuale.
1.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Motivazioni
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, e dopo aver interpellato la Banca d’Italia, con provvedimento del 4 settembre 2009, è stata fissata, con effetto dal 1°ottobre 2009, al 6,8358 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso
di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota n. 327293 del 23 aprile 2010, ha stimato al 4,7567% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2009-31.12.2009.
Tenuto conto, quindi, della flessione registrata nell’anno 2009 dei tassi bancari attivi, si ritiene congruo ridurre al 5,7567% l’attuale misura degli interessi di mora.
Il tasso è stato individuato applicando la maggiorazione di un punto percentuale alla
media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla Banca d’Italia.
Tale maggiorazione si ritiene necessaria per differenziare, in ragione della condotta
del contribuente, le misure del tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo.
Infatti, il decreto ministeriale 21 maggio 2009, di razionalizzazione della misura
degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi, prevede un tasso di interesse del 4,5% annuo per la rateazione e la sospensione della riscossione mediante ruolo.
Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 1°ottobre 2010, al
5,7567 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Riferimenti normativi
a)Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1, art. 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1)
b)Disciplina degli interessi di mora
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30)
Provvedimento Direttoriale 4 settembre 2009
c)Disposizioni relative all’individuazione della competenza ad adottare gli atti della pubblica amministrazione
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 4, 14 e 16)

lunedì 6 settembre 2010

Cartelle sotto controllo con la delega al professionista



Da Equitalia una nuova modalità di utilizzo dell'estratto conto on line

Con il nuovo sistema di gestione deleghe, gli intermediari abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate potranno tenere sotto controllo direttamente dal computer la situazione dei loro assistiti.

La nuova modalità di accesso all’estratto conto – si legge nel comunicato stampa diffuso oggi da Equitalia - rientra nella strategia di ampliamento dei servizi ai contribuenti che punta sulla operatività on line come ulteriore canale di contatto in aggiunta agli sportelli.

In particolare, il contribuente, già in possesso delle credenziali di accesso all’estratto conto, può conferire fino a un massimo di due deleghe per la consultazione della propria situazione a intermediari abilitati ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate attraverso la funzione “Deleghe”, presente nel menu interno del servizio estratto conto.

Il contribuente dovrà inserire il codice fiscale dell’intermediario e cliccare su “Delega”.

Tutti i professionisti delegati che già utilizzano i servizi online dell’Agenzia delle Entrate possono utilizzare le stesse credenziali anche per consultare la posizione dei propri assistiti con Equitalia. Il professionista delegato può consultare immediatamente i dati del cliente selezionando il codice fiscale o la partita IVA d’interesse tra quelli dei deleganti che il sistema mette automaticamente a disposizione.

La prima volta che opera in qualità di delegato, il professionista deve preliminarmente leggere e accettare il regolamento del servizio.

La delega ha una durata di due anni, si rinnova automaticamente ed è revocabile sempre attraverso il servizio web in qualsiasi momento.
(Comunicato stampa 03/09/2010 - Equitalia)

giovedì 2 settembre 2010

Servono elementi concreti per supportare l’accertamento



Gli studi di settore sono solo il presupposto

E’ illegittimo l’accertamento fondato esclusivamente sui dati parametrici ricavati dallo studio di settore, specificamente contestati dai contribuenti e non altrimenti asseverati dall’Amministrazione finanziaria con elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18941 del 2010, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della CTR, favorevole alla società contribuente in considerazione della non perfetta rispondenza tra l’attività esercitata dalla stessa società (operante nel settore tessile a Prato) e quella presa in considerazione dallo studio di settore, e delle difficoltà delle aziende di tessuti della zona.

In proposito, le Sezioni Unite della Cassazione hanno già affermato che le risultanze degli studi di settore - non costituendo fatto concreto noto e certo, specificamente inerente al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità l’entità del suo reddito, ma rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni - rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, ma (ove siano contestati sulla base di allegazioni specifiche) sono inidonei a supportare l’accertamento medesimo, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa che devono essere provati e non semplicemente enunciati nella motivazione dell’accertamento.
(Cassazione civile Ordinanza, Sez. Trib., 31/08/2010, n. 18941)
fonte www.ipsoa.it

venerdì 27 agosto 2010

TRIBUTI - IVA - RIMBORSO - RIMESSIONE, IN VIA PREGIUDIZIALE, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE



La Corte ha rimesso, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, le seguenti questioni interpretative:
se i principi di effettività, di non discriminazione e di neutralità fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ostino ad una disciplina o prassi nazionale che ricostruiscono il diritto del cessionario/committente al rimborso dell’i.v.a. pagata a torto come indebito oggettivo di diritto comune, a differenza di quello esercitato dal debitore principale (cedente o prestatore del servizio) con un limite temporale, per il primo, assai più lungo di quello posto al secondo, sì che la domanda del primo, esercitata quando il termine per il secondo è da tempo scaduto, possa dar luogo a condanna al rimborso di quest’ultimo senza che lo stesso possa più chiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria; tutto ciò senza la previsione di alcuno strumento di collegamento, atto a prevenire conflitti o contrasti, tra i procedimenti instaurati o da instaurarsi dinanzi alle diverse giurisdizioni;
se, a prescindere dall’ipotesi precedente, siano compatibili con i già riferiti principi, una prassi o giurisprudenza nazionale che consentano l’emanazione di una sentenza di rimborso a carico del cedente/prestatore del servizio a favore del cessionario/committente, il quale non aveva esercitato l’azione di rimborso dinanzi ad altro giudice nei termini a lui imposti, in affidamento di un’interpretazione giurisprudenziale, seguita dalla prassi amministrativa, secondo cui l’operazione era soggetta ad i.v.a..

Ordinanza interlocutoria n. 18721 del 17 agosto 2010
per il testo completo link: http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SezioniSemplici.asp?ID=12#

mercoledì 4 agosto 2010

Più incentivi per far crescere l'occupazione femminile



La Regione ha stabilito di attivare nuovi interventi volti a sostenere l'accesso delle donne al mercato del lavoro e la loro permanenza, nell’ambito del Patto regionale per l'occupazione femminile, rifinanziato per il biennio 2010 e 2011 con 2 milioni e 700 mila euro, in aggiunta ai 6 milioni già stanziati per il periodo 2008-2009.

La dinamica, già debole, dell’occupazione femminile risulta infatti penalizzata dalla crisi con un calo delle assunzioni del 3,9% nel primo trimestre 2010 (contro una crescita del 7% delle assunzioni maschili) e una perdita di oltre 3 punti percentuali del tasso di occupazione rispetto al dato del corrispondente trimestre 2009.

Le criticità interessano però non solo la quantità, ma anche la qualità del lavoro delle donne, impiegate più frequentemente con contratti di lavoro precari e peggio retribuite rispetto ai colleghi uomini.
Il patto regionale intende affrontare questi problemi attraverso interventi, articolati a livello territoriale, sui seguenti temi:

Sostegno all'occupazione delle donne over 30: saranno concessi incentivi fino a 6.000 euro ai datori di lavoro che assumano, a tempo pieno o parziale, donne di età superiore ai 30 anni;
Formazione per donne svantaggiate nel mercato del lavoro: saranno erogati contributi per favorire la qualificazione di donne sopra i 45 anni, madri, in mobilità, disabili;
Maggiori opportunità di ricorso al part time volontario: incentivi alle imprese che, parallelamente all'assunzione di nuovo personale, favoriscano le donne che vogliano usufruire del part time volontario;
Favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: interventi per incentivare le aziende a sviluppare modelli organizzativi che consentano una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
Sostegno all'imprenditorialità: provvedimenti, tra cui una legge regionale, volti ad agevolare la nascita di attività imprenditoriali femminili;
Inserimento delle donne immigrate: realizzazione di un progetto pilota finalizzato a riconoscere le competenze delle donne immigrate, così da facilitarne l'ingresso nel mercato del lavoro.

giovedì 29 luglio 2010

Bonifici detraibili, le regole delle Entrate per la ritenuta del 10%



Nessuna sanzione in caso di violazione

La ritenuta d'acconto del 10%, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico, deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20%. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 40/E pubblicata oggi.

A seguito dell'emanazione - prima - dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010 e - successivamente - del provvedimento n. 94288 del 30 giugno scorso, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla ritenuta d'acconto del 10% da effettuare sui bonifici disposti per spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico.

In particolare, banche e Poste Italiane S.p.A. dovranno:
-operare, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti, le ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
-effettuare il relativo versamento utilizzando il modello F24;
-rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
-indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.Con la circolare n. 40/E/2010, si precisa che i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione d’imposta del 36%, prevista per le ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi, o della detrazione d’imposta del 55%, prevista per gli interventi di risparmio energetico realizzati su edifici esistenti, sono comprensivi del corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni e della relativa imposta sul valore aggiunto addebitata in via di rivalsa dal beneficiario del bonifico.

La base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve, però, comprendere l’IVA; altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta. Ne deriva che la misura dell’aliquota IVA può variare in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico. Tuttavia, il soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’IVA compreso nell’importo del bonifico, informazione che, anche se richiesta all’ordinante il bonifico, comporterebbe un notevole aggravio nella procedura di accreditamento e sarebbe senz’altro soggetta a margini di imprecisione. Pertanto, - si legge nel documento di prassi - l’IVA verrà applicata con l’aliquota più elevata. Conseguentemente, la ritenuta d’acconto del 10% dovrà essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20%.

Inoltre, qualora le somme oggetto di bonifico siano già sottoposte a ritenuta, per evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% ex art. 25 D.L. n. 78/2010.

Pertanto, i sostituti d’imposta che, per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR n. 600/1973. Nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF, la ritenuta del 10% operata dalla banca o da Poste SPA sulle somme loro accreditate potrà essere scomputata dalla stessa imposta sostitutiva.

Infine, l'Agenzia entrate fornisce un'ulteriore ed importante precisazione: in sede di prima applicazione della disposizione introdotta dal D.L. n. 78/2010 non verranno irrogate sanzioni laddove si riscontrano violazioni della norma, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente.
(Circolare Agenzia delle Entrate 28/07/2010, n. 40/E)
Fonte www.ipsoa.it

mercoledì 28 luglio 2010

Miniproroga per le scadenze di Agosto

Pubblichiamo il testo del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che proroga al 20 agosto le scadenze fiscali che cadono dal 1 al 20 del mese. Il provvedimento per il rinvio dei termini è in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale».

ARTICOLO 1
1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2010, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, concernente il differimento, per l'anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore nonché il differimento del termine per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010.

martedì 20 luglio 2010

Studi di settore, il mero richiamo ai parametri non ferma l'accertamento



Salvo il diritto alla difesa del contribuente

L'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente - nonostante il rituale invito - ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, che - con l'ordinanza n. 15909 depositata lo scorso 6 luglio - ha accolto il ricorso proposto dall'Agenzia entrate contro la sentenza di secondo: i giudici di seconde cure, nel respingere l'appello dell'Amministrazione finanziaria, hanno affermato che il richiamo sic et simpliciter ai parametri non è sufficiente a motivare l'accertamento, in quanto, non risultando nell'atto indicato il motivo dello scostamento contabile, il contribuente sarebbe leso nel proprio diritto di difesa.

Al riguardo, l'Agenzia ritiene che la CTR avrebbe erroneamente annullato l'accertamento del maggior reddito non ritenendo sufficiente il richiamo ai "parametri" nè necessaria alcuna prova contraria del contribuente debitamente invitato in via amministrativa a contraddire con l'ufficio tributario.

Tale tesi viene confermata dalla S.C., secondo cui "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. Tuttavia, l'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito".
(Cassazione civile Ordinanza, Sez. Trib., 06/07/2010, n. 15909)
Fonte www.ipsoa.it

lunedì 12 luglio 2010

Gestione delle comunicazioni di assunzione nel periodo feriale



Assunzioni con fax se il consulente del lavoro e' in ferie o ha lo studio chiuso
Lo prevede la circolare 20/08 del Ministero del lavoro.


Con l'istituzione del Libro unico viene abolita la maxisanzione per il lavoro sommerso nei casi in cui l'impresa che si è affidata a consulenti del lavoro si trovi nell'impossibilità di effettuare la Comunicazione obbligatoria mediante il modello telematico (UniLav), per esempio in coincidenza con le ferie o, comunque, con la chiusura dello studio del consulente esterno.
Ciò a condizione però che il datore di lavoro abbia proceduto all'invio della comunicazione preventiva a mezzo fax e mediante il modello «UniUrg», abilitato alla nuova funzionalità (mentre prima era operativo soltanto per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici ministeriali).
In tale ipotesi il datore di lavoro dovrà documentare agli ispettori l'affidamento degli adempimenti al professionista esterno e la chiusura dello studio, mentre per il professionista resta l'obbligo di inviare la Co nel primo giorno utile successivo dopo la riapertura dell'ufficio.
Si tratta di un intervento richiesto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine e contenuto a pagina 15 della circolare n.20/08.

sabato 10 luglio 2010

La super Banca è ora realtà



Primo consiglio d’amministrazione per la Bientina-Valdinievole
BIENTINA. La fusione tra Banca di Credito Cooperativo di Bientina e Credito Cooperativo Valdinievole, deliberata dalle rispettive assemblee lo scorso 30 aprile, è finalmente operativa. Il primo consiglio di amministrazione svoltosi mercoledì scorso ha avuto come principale argomento all’ordine del giorno la cooptazione dei quattro componenti eletti dall’assemblea della ex Banca di Bientina.
Si allarga quindi a 11 componenti il consiglio di amministrazione che resterà in carica fino alle prossime elezioni di maggio 2011, con due vicepresidenti che coadiuveranno il lavoro del presidente Pieri. Ecco la composizione del nuovo Cda: Valentino Pieri, 65 anni, commerciante, residente a Montecatini Terme, presidente; Ezio Tonfoni, 66 anni, residente a Montecatini, vicepresidente vicario; Giuseppe Brini, 61 anni, originario di Bientina ma da anni residente a Pontedera, vicepresidente; Stefano Silvestri, 62 anni, titolare di uno studio fotografico a Montecatini Terme; Alessandro Giorgetti Giannessi, 80 anni, residente a Massa e Cozzile, ex dirigente della Società Autostrade e vera memoria storica della banca, essendo uno dei soci fondatori del Credito Valdinevole; Paolo Galligani, 60 anni, ex di sindaco Bientina; Giovandomenico Caridi, 45 anni, imprenditore pisano con attività prevalente nel settore edile; Piergiovanni Buonamici, 52 anni, medico cardiologo all’ospedale di Careggi a Firenze; Franco Bianchi, 54 anni, residente a Bientina, dirigente della società Soft Italia Spa; Dino Sottani, 64 anni, residente a Buggiano, ex dipendente dell’Agenzia delle Entrate di Pistoia; Piero Marchetti, 71 anni, imprenditore, socio della ditta Verinlegno Spa di Massa e Cozzile.
Quattordici filiali su un territorio che abbraccia ben cinque province e circa 160 dipendenti rappresentano la struttura operativa della nuova banca. «Grande è l’impegno con cui stiamo affrontando questo momento di transizione - afferma il direttore generale Leonardo Quiriconi - per unificare sistemi e procedure, modalità di approccio al lavoro e al mercato in generale. Sono certo che da questa esperienza, grazie a uno staff professionale e motivato, sapremo costruire un istituto così solido e propositivo da far ben presto dimenticare le difficoltà affrontate dalla ex Banca di Bientina in questi ultimi anni».
I dati complessivi aggiornati al 31 maggio presentano numeri di particolare rilievo: impieghi lordi per 538.300.617 euro; raccolta diretta per 616.374.961 euro; raccolta indiretta per 128.735 euro.
«Una banca - affermano i dirigenti - nata con le migliori premesse, pronta a confermare il proprio stile fatto di trasparenza, correttezza e affidabilità, a dare sostegno alle famiglie e a tutto il territorio».
da il Tirreno del 10/07/2010

venerdì 9 luglio 2010

Disabili, tutela ampia per permessi e congedi



Prevale l'esigenza di assistenza
La fruizione dei permessi mensili va possibilmente programmata ma l’esigenza di tutela ed assistenza del disabile prevale comunque e, inoltre, è possibile fruire del congedo straordinario per assistere il disabile anche se lo stesso presta attività lavorativa.

Ai sensi dell’art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile anche frazionabili in ore, retribuiti, coperti da contribuzione figurativa e fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

L’art. 20 della Legge n. 53/2000 ha stabilito che i permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992, spettano anche nel caso in cui non via sia convivenza col disabile purché lo stesso sia assistito con continuità ed esclusività.

Una questione in materia che è sempre più spesso dibattuta, a causa della mancanza di specifica disciplina normativa, è quella relativa alle modalità di fruizione dei permessi mensili ed al preavviso dovuto al datore di lavoro e l’interpello n. 31/2010 del Ministero del Lavoro interviene sull’argomento su richiesta dell’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori fornendo alcune precisazioni. Innanzitutto la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva afferma il necessario contemperamento del diritto all’assistenza del disabile con il buon andamento dell’attività imprenditoriale; infatti per il Ministero, si deve ritenere possibile una programmazione dei permessi con cadenza settimanale o mensile, quando:

- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;

- purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad avere un’effettiva assistenza;

- purché si seguano criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze. In questo contesto è importante che la suddetta predeterminazione dei criteri garantisca il mantenimento della capacità produttiva dell’impresa e non ne comprometta il buon andamento ed a tal fine, i dipendenti dovrebbero rispettare i medesimi criteri nel momento in cui abbiano necessità di modificare la giornata di fruizione dei permessi.

Tuttavia, come la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva specifica, vista la ratio della normativa, le esigenze di assistenza e di tutela del disabile prevalgono sempre sulle esigenze imprenditoriali. Ed anche nell’altro argomento trattato dall’interpello n. 30/2010, e relativo al congedo straordinario per assistenza ai disabili, disciplinato dall’art. 42, comma 5 della Legge n. 53/2000, prevalgono le esigenze di assistenza e tutela del disabile.

La risposta è sollecitata dall’Istituto Nazionale di Statistica, alla luce della circolare INPS n. 34 del 15 marzo 2001, la quale aveva affermato l’esclusione del beneficio in questione, nel caso in cui il portatore di handicap da assistere, prestasse a sua volta attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto. In realtà, come correttamente il Ministero del Lavoro specifica, non può essere conforme allo spirito della normativa porre un limite alla fruizione del congedo da parte di chi deve assistere un disabile, anche perché l’assistenza può consistere in attività collaterali ed ausiliare rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa del disabile.

Stante quanto sopra, conclude l’interpello, il diritto alla fruizione del congedo ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 non può essere escluso a priori nei casi di svolgimento di attività lavorativa del disabile, per il medesimo periodo. A questo punto, con riferimento proprio a questa ultima conclusione ci si dovrebbe aspettare un’apertura dell’INPS in materia che, in pratica, dovrebbe cambiare il suo precedente orientamento. D’altra parte, l’INPDAP, già nel 2002, con la circolare n. 2 del 10 gennaio 2002, non aveva posto lo stesso limite dell’INPS, ed oggi, soprattutto alla luce dell’interpello in commento, non è certamente ancora ammissibile un diverso trattamento per i disabili a seconda che chi li assista sia un dipendente privato o pubblico.
(Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 06/07/2010, n. 30)
Fonte www.ipsoa.it

venerdì 2 luglio 2010

Titolo edilizio rilasciato a terzi, termine per l'impugnazione



Decorre con il completamento dei lavori

Il termine per l'impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi comincia a decorrere solo quando vi siano elementi univoci, da cui si possa evincere la sua effettiva conoscenza in relazione alle essenziali caratteristiche dell'opera, rilevanti per la verifica di conformità della disciplina urbanistica.

Il termine de quo - in assenza di altri elementi da cui si possa evincere la previa conoscenza dell'atto - decorre, dunque, non con l'inizio dei lavori, ma con il loro completamento, tranne quando si deduca l'inedificabilità dell'area, nel qual caso è sufficiente la conoscenza dell'iniziativa in corso.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale nel processo amministrativo opera il divieto dello ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c..
Il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello riguarda, dunque, anche le prove cc.dd. precostituite, quali i documenti, la cui produzione è subordinata, al pari delle prove cc.dd. costituende, alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile, che abbia impedito alla parte di esibirli in primo grado, ovvero alla valutazione della loro indispensabilità.

Nel caso di specie è l'indispensabilità dei documenti a consentirne la produzione, dovendosi tale requisito ritenere integrato, ogniqualvolta il nuovo mezzo istruttorio assuma un'influenza causale determinante sull'esito del giudizio, nel senso che esso sia idoneo a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi, in modo da condurre ad un accertamento in fatto che denoti l'ingiustizia della prima decisione e ne rovesci le statuizioni.
La ratio dell'art. 345, comma 3, c.p.c., laddove prevede, in deroga al divieto dei nova in appello, l'ammissibilità delle prove indispensabili, esprime l'esigenza di garantire, per quanto possibile, l'aderenza della decisione di gravame alla verità sostanziale, in esplicazione del principio del giusto processo, sancito dall'art. 111, comma 1, Cost., la cui attuazione esige anche, se non in primo luogo, la tendenziale aderenza del risultato del processo alla verità sostanziale (in punto di fatto) e al diritto oggettivo sostanziale (in punto di diritto).

Se, poi, si considera che nel caso di specie le prove si riferiscono a fatti posti a base di un'eccezione - l'irricevibilità del ricorso per tardività - rilevabile anche d'ufficio e proponibile per la prima volta - a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c. - anche in grado d'appello, le prove a suffragio dei fatti posti a fondamento di siffatta eccezione ben potevano essere fornite per la prima volta in tale grado di giudizio, non avendo senso, a pena d'incorrere in una vera e propria contradictio in adiecto, ammettere la proponibilità di un'eccezione e nel contempo vietarne la prova dei fatti costitutivi.
(Sentenza Consiglio di Stato 27/05/2010, n. 3378)

Fonte: www.ipsoa.it

martedì 29 giugno 2010

Dal Consiglio dei Ministri del 25/06/2010



Processo amministrativo, via libera alla riforma
Nella seduta odierna, il Governo ha approvato un decreto legislativo per la codificazione del processo amministrativo, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69/2009. Una riforma codicistica di portata storica, la cui entrata in vigore è prevista per il 16 settembre 2010.

Si tratta - si legge nel comunicato stampa di fine seduta - di un complesso lavoro di riforma della materia, volto a riordinare la normativa adeguandola ai moderni principi processuali di snellezza, garanzia della ragionevole durata del processo, concentrazione ed effettività della tutela, piena attuazione del contraddittorio, anche con specifico riguardo alla fase cautelare.

Una riforma codicistica di portata storica: il processo amministrativo è stato finora regolato da leggi risalenti anche al secolo scorso (R.D. n. 642/1907, R.D. n. 1054/1924, legge n. 1034/1971, legge n. 205/2000) e da una molteplicità di norme settoriali contenute in numerose leggi speciali.

La codificazione del processo amministrativo – la prima dalla nascita del diritto amministrativo moderno – ha l’obiettivo di far corrispondere la normativa alle rilevanti e recenti evoluzioni giurisprudenziali, a partire dal riconoscimento della risarcibilità della lesione degli interessi legittimi.

Altre novità dal CdM

È stato approvato un emendamento per il rinvio dei versamenti contributivi nelle zone terremotate dell’Abruzzo.

Il Consiglio ha inoltre approvato:
-un decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69/2009 in materia di ordinamento del notariato, prevede disposizioni di dettaglio per consentire ai notai, coerentemente con quanto disciplinato dal Codice dell’amministrazione digitale, di redigere atti pubblici in formato elettronico, nonché di sottoscrivere i medesimi atti e le scritture private utilizzando la firma digitale, salvaguardando nel contempo le garanzie di sicurezza e conservazione del documento negoziale proprie degli atti notarili;
-un decreto legislativo che apporta modifiche alle Parti I, II e V del Codice dell’Ambiente per coniugare l’interesse pubblico per la tutela dell’ambiente con l’interesse allo sviluppo economico del Paese;
-uno schema di decreto legislativo per l’attuazione della decisione quadro n. 2008/99/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento, nell’ambito dei Paesi UE, delle sentenze penali che irrogano pene detentive o altre misure privative della libertà personale; il provvedimento snellisce la procedura di trasferimento delle persone condannate da uno Stato all’altro, consentendo di ridurre il numero dei cittadini UE detenuti presso le carceri italiane e favorendo il reinserimento sociale delle persone condannate nello Stato di cittadinanza;
-un decreto-legge recante interventi urgenti in materia di trasmissione, distribuzione e produzione dell’energia che rivestono carattere strategico nazionale;
-un regolamento di esecuzione del 6° censimento generale dell’agricoltura, finalizzato ad acquisire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico nazionale, regionale e locale, ad assolvere agli obblighi di rilevazione fissati da norme europee e a consentire l’aggiornamento e la validazione del registro statistico delle aziende agricole realizzato dall’ISTAT.
(Comunicato stampa Consiglio dei ministri 24/06/2010, n. 98)
25/06/2010

mercoledì 23 giugno 2010

Prorogata la moratoria per le pmi fino al 31 gennaio 2011



Accordo di proroga tra Mef, Abi e associazioni rappresentative delle imprese

Prorogati i termini per la moratoria dei debiti delle PMI. Alle imprese verranno concessi altri sette mesi per la presentazione della domanda per accedere alla procedura. Saranno ammesse alla sospensione soltanto le operazioni che non sono state già oggetto di moratoria.
La moratoria sui debiti bancari, in scadenza il 30 giugno 2010, è stata prorogata di altri sette mesi.
Le PMI avranno così tempo fino al 31 gennaio 2011 per chiedere la sospensione dei debiti.
È quanto stabilisce l’accordo di proroga raggiunto lo scorso 15 giugno tra Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), Associazione Bancaria Italiana (Abi) e associazioni rappresentative delle imprese.
La proroga, si legge nel comunicato del Mef n. 92 del 15 giugno 2010, viene incontro all'esigenza di rendere pienamente operativa la sospensione dei finanziamenti e delle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica deliberata da numerosi enti pubblici, ammessa solamente dallo scorso 23 dicembre.
L'accordo di proroga prevede che restino invariate le condizioni di accesso fissate dall'Avviso comune sottoscritto tra le parti il 3 agosto 2009 (successivamente integrate dall’addendum del 23 dicembre 2009) e che possano essere accolte solo le operazioni che non siano già oggetto di moratoria. Ciò significa che possono essere ammesse non sono le imprese che finora non hanno ancora utilizzato la moratoria ma anche le aziende che vi sono già ricorse e ora vogliono beneficiarne per nuove operazioni.
L’iniziativa è rivolta alle piccole e medie imprese, che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti dimensionali fissati dall’art. 2 del DM 18 aprile 2005:
- fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, ovvero attivo patrimoniale non eccedente i 43 milioni di euro;
-numero di lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e non, inferiore alle 250 unità.
Tali parametri dovranno essere riscontrati esclusivamente sulla base del bilancio civilistico e sono riferiti alla singola impresa, indipendentemente dalla circostanza dell’eventuale appartenenza ad un gruppo residente nel territorio dello Stato, ovvero estero con stabile organizzazione in Italia.
Per accedere all’iniziativa le imprese devono:
-presentare una situazione economica e finanziaria tale da provare la continuità aziendale, nonostante la temporanea difficoltà ascrivibile all’attuale fase congiunturale negativa;
-non avere rate scadute, anche se parzialmente adempiute, da oltre 180 giorni dalla data della presentazione della domanda.
In particolare, è necessario che tali imprese:
-avessero, alla data del 30 settembre 2008, esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis”;
-non abbiano, alla data di presentazione della domanda di sospensione dei debiti, posizioni classificate come “ristrutturate”, “in sofferenza” o procedure esecutive in corso.
Le misure di sostegno a favore delle PMI previste dall’accordo siglato il 3 agosto 2009 consistono nelle seguenti fattispecie:
-sospensione, sino a 12 mesi, del pagamento della quota capitale dei mutui passivi a medio e lungo termine (cioè con durata superiore a 18 mesi), in essere al 3 agosto 2009 (data della firma dell’“Avviso comune”). Possono essere oggetto di sospensione le rate dei mutui in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda. Come chiarito dall’Addendum sottoscritto il 23 dicembre 2009, tale operazione potrà essere applicata anche mutui, di durata superiore a 18 mesi, assistiti di cambiali. Al termine del periodo di sospensione, riprenderà pieno vigore il piano di ammortamento, con conseguente proroga della durata del finanziamento per un periodo corrispondente a quello di sospensione, alle condizioni originariamente pattuite; a tal proposito l’ABI ha chiarito che “è come se il piano di ammortamento originario “slittasse” in avanti, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l’importo delle quote capitali fissate contrattualmente”;
-sospensione per 12 mesi (per operazioni di leasing immobiliare) oppure 6 mesi (nel caso di leasing mobiliare) del pagamento della quota capitale dei canoni di locazione finanziaria;
-estensione fino a 270 giorni delle scadenze del debito bancario a breve termine, con particolare riguardo alle operazioni di anticipazioni su crediti certi ed esigibili (salvo buon fine, factoring, anticipi su fatture, ecc.), comprese quelle concesse entro la data di scadenza della presentazione della domanda.

Il citato Addendum integra inoltre l’elenco delle misure che le banche possono assumere a vantaggio delle imprese in temporanea difficoltà finanziaria, aggiungendo la fattispecie dell’allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito a breve termine stipulato ai sensi dell’articolo 43 del D.Lgs.1° settembre 1993, n. 385 (credito agrario di conduzione), perfezionato con o senza cambiali.

Ai fini dell’ammissibilità dell’operazione si deve trattare di prestito in essere al 23 dicembre 2009 e non ancora scaduto al momento della presentazione dalla domanda.
Nel caso in cui l’operazione di credito sia stata perfezionata con sottoscrizione da parte del debitore di cambiali agrarie, l’allungamento della scadenza del credito dovrà essere attuato mediante la proroga della scadenza della cambiale.
Un’ulteriore novità apportata dall’Addendum è l’estensione dell’ambito di applicazione dei benefici ai finanziamenti con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale (in precedenza esclusi), a condizione che:
-l’ammissione ai benefici della sospensione/allungamento dei pagamenti sia stata deliberata con proprio atto vincolante dall’Ente erogante l’agevolazione;
-il piano originario di erogazione dei contributi pubblici, non debba essere modificato per effetto della sospensione/allungamento.

Come dimostrano i dati diffusi dall’Abi e dal Mef, la moratoria nel corso di questi mesi ha rappresentato uno dei principali strumenti di sostegno alle imprese.

Al 30 aprile 2010, infatti, le domande di sospensione presentate alle banche sono state circa 185 mila (+ 15 mila rispetto al 30 marzo) per un debito residuo pari a più di 55 miliardi di euro.
Tenendo conto dei tempi di istruttoria (circa 30 giorni), sono già state accolte fino ad aprile quasi 142 mila domande per circa 10 miliardi di euro di mutui e leasing sospesi (500 milioni in più rispetto a marzo).
Tratto da www. Ipsoa.it

martedì 15 giugno 2010

L’EFFICACIA PROBATORIA DEGLI STUDI DI SETTORE




IL QUESITO
Si chiede di conoscere quale sia allo stato della giurisprudenza l’efficacia degli studi di settore nell’accertamento tributario.
***
Premessa
Si osserva che l’accertamento basato sugli studi di settore è regolato principalmente
dalle seguenti disposizioni normative: articolo 62-sexies, comma 3, D.L. n.331/1993;
articolo 10 legge 8 maggio 1998, n.146; articolo 39 d.p.r. n.600/1973; articolo 54
d.p.r. n.633/1972.
L’accertamento da studi risulta inquadrabile fra gli accertamenti parziali di cui
all’articolo 39 comma 1 lettera d) del D.P.R. n.600/1973. Il citato articolo 39 in
materia di accertamento delle imposte sui redditi, nonché l’articolo 54 del D.P.R. n.
633 in materia di iva, prevedono espressamente che “l'esistenza di attività non
dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di
presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.”.
L’articolo 62 sexies del D.L. 331/1993 da cui prende le mosse l’accertamento da
studi, dispone che “gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62-bis del presente decreto.”.
La non congruità dei ricavi
Dal dettato normativo non si desume che la non congruità dei ricavi rispetto a quelli
che emergono dallo studio di settore costituisce presunzione legale al fine
dell’accertamento, posto che se così fosse il legislatore lo avrebbe esplicitamente
previsto. Ne si può ritenere che il mero scostamento dei ricavi indicati nelle scritture contabili rispetto a quelli presunti dallo studio di settore possa costituire per l’amministrazione finanziaria il raggiungimento dei requisiti di qualificazione della presunzione ed elevarla al rango di presunzione semplice qualificata.
Si tenga conto, altresì, che l’Amministrazione Finanziaria affinché possa procedere
all’accertamento deve dimostrare:
 l’esistenza di gravi incongruenze fra i dati dichiarati dal contribuente e quelli
desumibili dagli studi;
 la circostanza che lo studio risulti fondatamente applicabile al contribuente
sottoposto a verifica.
Si dovrà, quindi, avere riguardo al contesto in cui il contribuente opera, alle modalità di svolgimento dell’attività e ad altri elementi utili alla corretta identificazione economica del contribuente.
Lo studio di settore rappresenta certamente l’evidenza di una situazione di possibile
anomalia della posizione del contribuente, ma non giustifica di per se un
accertamento senza la presenza di ulteriori elementi concordanti nell’evidenziare una
potenziale evasione da parte del contribuente.
Ciò in quanto l’amministrazione non può “catastizzare”, il contribuente mediante
l’adozione di strumenti statistici che, per quanto affinati o affinabili, non possono mai rappresentare con precisione la situazione soggettiva del singolo contribuente.
La svolta della Cassazione a Sezioni Unite
Le recenti decisioni della Corte di Cassazione a Sezioni Riunite, n. 26635, n. 26636,
n. 26637 e n. 26638, tutte depositate il 18 dicembre 2009, vanno nella direzione della tutela del contribuente e la stessa Agenzia delle Entrate, con circolare n. 19 del 14 aprile 2010, è stata costretta ad confermare che lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto ai ricavi rivenienti dall’applicazione dello studio di settore non giustifica di per sé l’emissione dell’avviso di accertamento da parte dell’Ufficio.
La Cassazione ha sancito che gli studi di settore legittimano l’avvio di una procedura finalizzata all’analisi della situazione del contribuente per consentire, in contraddittorio con il contribuente medesimo, le eventuali correzioni al dato statistico onde fotografare con veridicità la specifica realtà economica della singola impresa o professionista.
Occorre, dunque, necessariamente convocare il contribuente per instaurare un
contraddittorio. E’ quindi viziato l’accertamento basato sugli studi di settore senza il confronto Ufficio-contribuente, ma anche senza l’adeguata esposizione dei motivi che hanno portato l’Ufficio a non tenere conto di quanto argomentato dal
contribuente in occasione del contraddittorio. Talchè, l’Agenzia, con la citata
circolare n. 19/2010 ha invitato gli Uffici ad abbandonare eventuali contenziosi se nel giudizio di primo grado è stato eccepita da parte del contribuente la mancata
convocazione per il contraddittorio.
Ciò detto, secondo l’Agenzia l’assenza del contribuente al pur convocato
contradditorio, legittimerebbe l’accertamento basato esclusivamente sulle risultanze
degli studi, considerato che la Corte avrebbe considerato tale inerzia sufficiente a far sussistere, a carico del contribuente, i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui agli articoli 39, comma 1, lettera d) e 54, rispettivamente del DPR n. 600 del 1973 e del DPR n. 633 del 1972.
Al riguardo, non si condividono tali conclusioni posto che non si rinviene alcun
passaggio nelle sentenze della suprema Corte che autorizzi la predetta affermazione
dell’Agenzia. Vero è, invece, che l’Ufficio, anche nell’ipotesi in cui il contribuente non si presenti al contraddittorio, ha comunque l’onere, sulla base degli elementi a propria disposizione, di verificare e provare che le risultanze dello studio di settore sono coerenti in relazione alla specifica situazione del contribuente.
Per tale motivo, una volta ricevuto l’avviso di accertamento è importante che il
contribuente valuti se l’Ufficio ha ottemperato o meno a tale onere, eccependo
l’eventuale negligenza dell’Ufficio nel ricorso introduttivo alla Commissione Tributaria Provinciale. Da parte propria il contribuente ha l’onere, anche mediante l’utilizzo di presunzioni semplici, di rappresentare le motivazioni che escludono l’impresa dall’area dei soggetti a cui applicare lo standard che emerge dallo studio. Tale difesa, come chiarito dalla Suprema Corte, può essere svolta dal contribuente anche solo in Commissione tributaria e non necessariamente in sede di contraddittorio con l’Ufficio.
E’, tuttavia, da suggerire con fermezza l’opportunità che il contribuente già in
contraddittorio fornisca ogni elemento utile per correggere il risultato dello studio di settore.
L’Agenzia nella propria Circolare chiarisce che l’avviso di accertamento non deve
necessariamente contenere gli esisti del contraddittorio (motivazioni, giustificazioni, risposte, etc.) poiché è sufficiente che ciò risulti dal verbale consegnato al contribuente.
Anche questa affermazione non sembra condivisibile, posto che la Corte di
Cassazione ha stabilito che tali elementi devono risultare dall’avviso di accertamento.
Ne consegue che nell’ipotesi in cui l’avviso di accertamento non dovesse contenere
gli elementi di cui trattasi, è opportuno nel ricorso introdotto eccepire tale circostanza chiedendo la pronuncia di nullità dell’avviso.
E’ importante sottolineare che le eccezioni non sollevate nel primo grado di giudizio, ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, restano precluse nel grado di appello, ferma restando la più ampia facoltà di prova – in relazione alla sussistenza di tali eccezioni/rilievi – riconosciuta al contribuente, anche a mezzo di presunzioni semplici. Nel processo tributario , infatti, le eccezioni, vale a dire “lo strumento processuale con il quale si faccia valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa fiscale” (cfr. Cass. n. 22010 del 13 ottobre 2006; n. 10112 dell’11 luglio 2002), se non sono rilevabili d’ufficio, non possono essere proposte per la prima volta in appello.
RIFERIMENTI NORMATIVI
articolo 62-sexies, comma 3, D.L. n.331/1993;
articolo 10 legge 8 maggio 1998, n.146;
articolo 39 d.p.r. n.600/1973;
articolo 54 d.p.r. n.633/1972.
RIFERIMENTI DI PRASSI
Circolare Agenzia entrate n. 19 del 14 aprile 2010.
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI
Corte di Cassazione a Sezioni Riunite, n. 26635, n. 26636, n. 26637 e n. 26638 tutte
depositate il 18 dicembre 2009.
Parere delle Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
n. 17 del 10/06/2010

lunedì 14 giugno 2010

UNICO trova la proroga



Firmato il D.P.C.M. di rinvio dei termini di versamento

Ufficializzato lo slittamento dei termini dal 16 giugno al 6 luglio 2010, senza alcun pagamento aggiuntivo, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore; per CAF e professionisti abilitati slitta al 12 luglio 2010 la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati. Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle finanze con comunicato stampa diffuso venerdì scorso.

La proroga, contenuta in un il 10 giugno scorso, è stata stabilita anche tenendo conto della contingente situazione economica, che ha comportato la revisione degli studi di settore conseguente alle richieste delle categorie interessate.

Il D.P.C.M. prevede - a favore degli stessi soggetti - la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2010, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.

A favore dei CAF e dei professionisti abilitati è infine previsto un differimento - dal 30 giugno al 12 luglio 2010 - per la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati. Un differimento, quest’ultimo, concesso tenendo conto del ritardo, segnalato dagli intermediari fiscali, nella consegna dei CUD 2010 da parte dei sostituti d'imposta.
(Comunicato stampa Ministero economia e finanze 11/06/2010, n. 91)
14/06/2010