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mercoledì 23 giugno 2010

Prorogata la moratoria per le pmi fino al 31 gennaio 2011



Accordo di proroga tra Mef, Abi e associazioni rappresentative delle imprese

Prorogati i termini per la moratoria dei debiti delle PMI. Alle imprese verranno concessi altri sette mesi per la presentazione della domanda per accedere alla procedura. Saranno ammesse alla sospensione soltanto le operazioni che non sono state già oggetto di moratoria.
La moratoria sui debiti bancari, in scadenza il 30 giugno 2010, è stata prorogata di altri sette mesi.
Le PMI avranno così tempo fino al 31 gennaio 2011 per chiedere la sospensione dei debiti.
È quanto stabilisce l’accordo di proroga raggiunto lo scorso 15 giugno tra Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), Associazione Bancaria Italiana (Abi) e associazioni rappresentative delle imprese.
La proroga, si legge nel comunicato del Mef n. 92 del 15 giugno 2010, viene incontro all'esigenza di rendere pienamente operativa la sospensione dei finanziamenti e delle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica deliberata da numerosi enti pubblici, ammessa solamente dallo scorso 23 dicembre.
L'accordo di proroga prevede che restino invariate le condizioni di accesso fissate dall'Avviso comune sottoscritto tra le parti il 3 agosto 2009 (successivamente integrate dall’addendum del 23 dicembre 2009) e che possano essere accolte solo le operazioni che non siano già oggetto di moratoria. Ciò significa che possono essere ammesse non sono le imprese che finora non hanno ancora utilizzato la moratoria ma anche le aziende che vi sono già ricorse e ora vogliono beneficiarne per nuove operazioni.
L’iniziativa è rivolta alle piccole e medie imprese, che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti dimensionali fissati dall’art. 2 del DM 18 aprile 2005:
- fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, ovvero attivo patrimoniale non eccedente i 43 milioni di euro;
-numero di lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e non, inferiore alle 250 unità.
Tali parametri dovranno essere riscontrati esclusivamente sulla base del bilancio civilistico e sono riferiti alla singola impresa, indipendentemente dalla circostanza dell’eventuale appartenenza ad un gruppo residente nel territorio dello Stato, ovvero estero con stabile organizzazione in Italia.
Per accedere all’iniziativa le imprese devono:
-presentare una situazione economica e finanziaria tale da provare la continuità aziendale, nonostante la temporanea difficoltà ascrivibile all’attuale fase congiunturale negativa;
-non avere rate scadute, anche se parzialmente adempiute, da oltre 180 giorni dalla data della presentazione della domanda.
In particolare, è necessario che tali imprese:
-avessero, alla data del 30 settembre 2008, esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis”;
-non abbiano, alla data di presentazione della domanda di sospensione dei debiti, posizioni classificate come “ristrutturate”, “in sofferenza” o procedure esecutive in corso.
Le misure di sostegno a favore delle PMI previste dall’accordo siglato il 3 agosto 2009 consistono nelle seguenti fattispecie:
-sospensione, sino a 12 mesi, del pagamento della quota capitale dei mutui passivi a medio e lungo termine (cioè con durata superiore a 18 mesi), in essere al 3 agosto 2009 (data della firma dell’“Avviso comune”). Possono essere oggetto di sospensione le rate dei mutui in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda. Come chiarito dall’Addendum sottoscritto il 23 dicembre 2009, tale operazione potrà essere applicata anche mutui, di durata superiore a 18 mesi, assistiti di cambiali. Al termine del periodo di sospensione, riprenderà pieno vigore il piano di ammortamento, con conseguente proroga della durata del finanziamento per un periodo corrispondente a quello di sospensione, alle condizioni originariamente pattuite; a tal proposito l’ABI ha chiarito che “è come se il piano di ammortamento originario “slittasse” in avanti, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l’importo delle quote capitali fissate contrattualmente”;
-sospensione per 12 mesi (per operazioni di leasing immobiliare) oppure 6 mesi (nel caso di leasing mobiliare) del pagamento della quota capitale dei canoni di locazione finanziaria;
-estensione fino a 270 giorni delle scadenze del debito bancario a breve termine, con particolare riguardo alle operazioni di anticipazioni su crediti certi ed esigibili (salvo buon fine, factoring, anticipi su fatture, ecc.), comprese quelle concesse entro la data di scadenza della presentazione della domanda.

Il citato Addendum integra inoltre l’elenco delle misure che le banche possono assumere a vantaggio delle imprese in temporanea difficoltà finanziaria, aggiungendo la fattispecie dell’allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito a breve termine stipulato ai sensi dell’articolo 43 del D.Lgs.1° settembre 1993, n. 385 (credito agrario di conduzione), perfezionato con o senza cambiali.

Ai fini dell’ammissibilità dell’operazione si deve trattare di prestito in essere al 23 dicembre 2009 e non ancora scaduto al momento della presentazione dalla domanda.
Nel caso in cui l’operazione di credito sia stata perfezionata con sottoscrizione da parte del debitore di cambiali agrarie, l’allungamento della scadenza del credito dovrà essere attuato mediante la proroga della scadenza della cambiale.
Un’ulteriore novità apportata dall’Addendum è l’estensione dell’ambito di applicazione dei benefici ai finanziamenti con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale (in precedenza esclusi), a condizione che:
-l’ammissione ai benefici della sospensione/allungamento dei pagamenti sia stata deliberata con proprio atto vincolante dall’Ente erogante l’agevolazione;
-il piano originario di erogazione dei contributi pubblici, non debba essere modificato per effetto della sospensione/allungamento.

Come dimostrano i dati diffusi dall’Abi e dal Mef, la moratoria nel corso di questi mesi ha rappresentato uno dei principali strumenti di sostegno alle imprese.

Al 30 aprile 2010, infatti, le domande di sospensione presentate alle banche sono state circa 185 mila (+ 15 mila rispetto al 30 marzo) per un debito residuo pari a più di 55 miliardi di euro.
Tenendo conto dei tempi di istruttoria (circa 30 giorni), sono già state accolte fino ad aprile quasi 142 mila domande per circa 10 miliardi di euro di mutui e leasing sospesi (500 milioni in più rispetto a marzo).
Tratto da www. Ipsoa.it

martedì 15 giugno 2010

L’EFFICACIA PROBATORIA DEGLI STUDI DI SETTORE




IL QUESITO
Si chiede di conoscere quale sia allo stato della giurisprudenza l’efficacia degli studi di settore nell’accertamento tributario.
***
Premessa
Si osserva che l’accertamento basato sugli studi di settore è regolato principalmente
dalle seguenti disposizioni normative: articolo 62-sexies, comma 3, D.L. n.331/1993;
articolo 10 legge 8 maggio 1998, n.146; articolo 39 d.p.r. n.600/1973; articolo 54
d.p.r. n.633/1972.
L’accertamento da studi risulta inquadrabile fra gli accertamenti parziali di cui
all’articolo 39 comma 1 lettera d) del D.P.R. n.600/1973. Il citato articolo 39 in
materia di accertamento delle imposte sui redditi, nonché l’articolo 54 del D.P.R. n.
633 in materia di iva, prevedono espressamente che “l'esistenza di attività non
dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di
presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.”.
L’articolo 62 sexies del D.L. 331/1993 da cui prende le mosse l’accertamento da
studi, dispone che “gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62-bis del presente decreto.”.
La non congruità dei ricavi
Dal dettato normativo non si desume che la non congruità dei ricavi rispetto a quelli
che emergono dallo studio di settore costituisce presunzione legale al fine
dell’accertamento, posto che se così fosse il legislatore lo avrebbe esplicitamente
previsto. Ne si può ritenere che il mero scostamento dei ricavi indicati nelle scritture contabili rispetto a quelli presunti dallo studio di settore possa costituire per l’amministrazione finanziaria il raggiungimento dei requisiti di qualificazione della presunzione ed elevarla al rango di presunzione semplice qualificata.
Si tenga conto, altresì, che l’Amministrazione Finanziaria affinché possa procedere
all’accertamento deve dimostrare:
 l’esistenza di gravi incongruenze fra i dati dichiarati dal contribuente e quelli
desumibili dagli studi;
 la circostanza che lo studio risulti fondatamente applicabile al contribuente
sottoposto a verifica.
Si dovrà, quindi, avere riguardo al contesto in cui il contribuente opera, alle modalità di svolgimento dell’attività e ad altri elementi utili alla corretta identificazione economica del contribuente.
Lo studio di settore rappresenta certamente l’evidenza di una situazione di possibile
anomalia della posizione del contribuente, ma non giustifica di per se un
accertamento senza la presenza di ulteriori elementi concordanti nell’evidenziare una
potenziale evasione da parte del contribuente.
Ciò in quanto l’amministrazione non può “catastizzare”, il contribuente mediante
l’adozione di strumenti statistici che, per quanto affinati o affinabili, non possono mai rappresentare con precisione la situazione soggettiva del singolo contribuente.
La svolta della Cassazione a Sezioni Unite
Le recenti decisioni della Corte di Cassazione a Sezioni Riunite, n. 26635, n. 26636,
n. 26637 e n. 26638, tutte depositate il 18 dicembre 2009, vanno nella direzione della tutela del contribuente e la stessa Agenzia delle Entrate, con circolare n. 19 del 14 aprile 2010, è stata costretta ad confermare che lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto ai ricavi rivenienti dall’applicazione dello studio di settore non giustifica di per sé l’emissione dell’avviso di accertamento da parte dell’Ufficio.
La Cassazione ha sancito che gli studi di settore legittimano l’avvio di una procedura finalizzata all’analisi della situazione del contribuente per consentire, in contraddittorio con il contribuente medesimo, le eventuali correzioni al dato statistico onde fotografare con veridicità la specifica realtà economica della singola impresa o professionista.
Occorre, dunque, necessariamente convocare il contribuente per instaurare un
contraddittorio. E’ quindi viziato l’accertamento basato sugli studi di settore senza il confronto Ufficio-contribuente, ma anche senza l’adeguata esposizione dei motivi che hanno portato l’Ufficio a non tenere conto di quanto argomentato dal
contribuente in occasione del contraddittorio. Talchè, l’Agenzia, con la citata
circolare n. 19/2010 ha invitato gli Uffici ad abbandonare eventuali contenziosi se nel giudizio di primo grado è stato eccepita da parte del contribuente la mancata
convocazione per il contraddittorio.
Ciò detto, secondo l’Agenzia l’assenza del contribuente al pur convocato
contradditorio, legittimerebbe l’accertamento basato esclusivamente sulle risultanze
degli studi, considerato che la Corte avrebbe considerato tale inerzia sufficiente a far sussistere, a carico del contribuente, i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui agli articoli 39, comma 1, lettera d) e 54, rispettivamente del DPR n. 600 del 1973 e del DPR n. 633 del 1972.
Al riguardo, non si condividono tali conclusioni posto che non si rinviene alcun
passaggio nelle sentenze della suprema Corte che autorizzi la predetta affermazione
dell’Agenzia. Vero è, invece, che l’Ufficio, anche nell’ipotesi in cui il contribuente non si presenti al contraddittorio, ha comunque l’onere, sulla base degli elementi a propria disposizione, di verificare e provare che le risultanze dello studio di settore sono coerenti in relazione alla specifica situazione del contribuente.
Per tale motivo, una volta ricevuto l’avviso di accertamento è importante che il
contribuente valuti se l’Ufficio ha ottemperato o meno a tale onere, eccependo
l’eventuale negligenza dell’Ufficio nel ricorso introduttivo alla Commissione Tributaria Provinciale. Da parte propria il contribuente ha l’onere, anche mediante l’utilizzo di presunzioni semplici, di rappresentare le motivazioni che escludono l’impresa dall’area dei soggetti a cui applicare lo standard che emerge dallo studio. Tale difesa, come chiarito dalla Suprema Corte, può essere svolta dal contribuente anche solo in Commissione tributaria e non necessariamente in sede di contraddittorio con l’Ufficio.
E’, tuttavia, da suggerire con fermezza l’opportunità che il contribuente già in
contraddittorio fornisca ogni elemento utile per correggere il risultato dello studio di settore.
L’Agenzia nella propria Circolare chiarisce che l’avviso di accertamento non deve
necessariamente contenere gli esisti del contraddittorio (motivazioni, giustificazioni, risposte, etc.) poiché è sufficiente che ciò risulti dal verbale consegnato al contribuente.
Anche questa affermazione non sembra condivisibile, posto che la Corte di
Cassazione ha stabilito che tali elementi devono risultare dall’avviso di accertamento.
Ne consegue che nell’ipotesi in cui l’avviso di accertamento non dovesse contenere
gli elementi di cui trattasi, è opportuno nel ricorso introdotto eccepire tale circostanza chiedendo la pronuncia di nullità dell’avviso.
E’ importante sottolineare che le eccezioni non sollevate nel primo grado di giudizio, ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, restano precluse nel grado di appello, ferma restando la più ampia facoltà di prova – in relazione alla sussistenza di tali eccezioni/rilievi – riconosciuta al contribuente, anche a mezzo di presunzioni semplici. Nel processo tributario , infatti, le eccezioni, vale a dire “lo strumento processuale con il quale si faccia valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa fiscale” (cfr. Cass. n. 22010 del 13 ottobre 2006; n. 10112 dell’11 luglio 2002), se non sono rilevabili d’ufficio, non possono essere proposte per la prima volta in appello.
RIFERIMENTI NORMATIVI
articolo 62-sexies, comma 3, D.L. n.331/1993;
articolo 10 legge 8 maggio 1998, n.146;
articolo 39 d.p.r. n.600/1973;
articolo 54 d.p.r. n.633/1972.
RIFERIMENTI DI PRASSI
Circolare Agenzia entrate n. 19 del 14 aprile 2010.
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI
Corte di Cassazione a Sezioni Riunite, n. 26635, n. 26636, n. 26637 e n. 26638 tutte
depositate il 18 dicembre 2009.
Parere delle Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
n. 17 del 10/06/2010

lunedì 14 giugno 2010

UNICO trova la proroga



Firmato il D.P.C.M. di rinvio dei termini di versamento

Ufficializzato lo slittamento dei termini dal 16 giugno al 6 luglio 2010, senza alcun pagamento aggiuntivo, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore; per CAF e professionisti abilitati slitta al 12 luglio 2010 la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati. Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle finanze con comunicato stampa diffuso venerdì scorso.

La proroga, contenuta in un il 10 giugno scorso, è stata stabilita anche tenendo conto della contingente situazione economica, che ha comportato la revisione degli studi di settore conseguente alle richieste delle categorie interessate.

Il D.P.C.M. prevede - a favore degli stessi soggetti - la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2010, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.

A favore dei CAF e dei professionisti abilitati è infine previsto un differimento - dal 30 giugno al 12 luglio 2010 - per la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati. Un differimento, quest’ultimo, concesso tenendo conto del ritardo, segnalato dagli intermediari fiscali, nella consegna dei CUD 2010 da parte dei sostituti d'imposta.
(Comunicato stampa Ministero economia e finanze 11/06/2010, n. 91)
14/06/2010

venerdì 4 giugno 2010

Sotto controllo le compensazioni Iva



F24 senza errori? Il Fisco spiega come
Con la circolare n. 29/E diffusa ieri, l'Agenzia delle Entrate risponde a quesiti inerenti la corretta modalità di esposizione delle compensazioni di crediti Iva e la compilazione del modello di pagamento F24.

Controllo delle compensazioni IVA
In primo luogo, l'Agenzia delle entrate fa presente che l’art. 10 del D.L. n. 78/2009 ha previsto alcune limitazioni all’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti Iva annuale e trimestrali per importi superiori a 10.000 e 15.000 euro. Con il provvedimento n. 185430 del 21 dicembre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha inteso circoscrivere tali limitazioni alle compensazioni che “necessariamente” devono essere esposte nel modello F24, escludendo quelle utilizzate per i pagamenti Iva periodici, in acconto e a saldo. In particolare le compensazioni utilizzate per tali pagamenti non concorrono al raggiungimento dei limiti di compensabilità di 10.000 e 15.000 euro se e nella misura in cui la loro esposizione nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa di esercitare la “detrazione” prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, che può essere evidenziata all’interno della dichiarazione annuale (quadro VL del mod. Iva).

Pertanto, le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal decreto sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito.

Inoltre, relativamente al codice identificativo "62" - "Soggetto diverso dal fruitore del credito" - le Entrate chiariscono che esso va utilizzato soltanto nelle ipotesi in cui il credito utilizzato non risulti dalla dichiarazione dell'utilizzatore.

Invece, il codice identificativo "61" - "Soggetto aderente al consolidato" - va indicato anche quando il credito utilizzato dalla consolidante proviene (esclusivamente o prevalentemente) dalla posizione individuale della stessa consolidante.
Entrambi i codici i codici identificativi "61" e "62" vanno utilizzati dalla data di istituzione del 22 dicembre 2009, indipendentemente dall'anno di riferimento dei crediti compensati.

Compilazione del modello F24
Con la circolare n. 29/E/2010, l'Agenzia delle Entrate chiarisce anche che il codice identificativo "60" - "Garante/terzo datore" - va utilizzato esclusivamente per il pagamento, da parte del garante, dell'importo richiesto a seguito della decadenza dalla rateazione per insufficiente, omesso o tardivo pagamento anche di una sola rata.
Inoltre, a seguito della risoluzione n. 40/E del 18 maggio 2010, in caso di versamento rateizzato dell'Iva dovuta per adeguamento agli studi di settore (codice tributo 6494), deve essere compilato il campo "rateazione", indicando il numero della rata in pagamento e quello complessivo delle rate.

Infine, l'Agenzia entrate ricorda che i contribuenti che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, applicano l'imposta sostitutiva alle somme percepite per premi di produttività, possono effettuarne il versamento utilizzando, anche per i periodi d'imposta 2009 e 2010, il codice tributo "1816", già istituito per i compensi ricevuti, nel secondo semestre del 2008, a titolo di lavoro straordinario, supplementare e per incrementi di produttività.
(Circolare Agenzia delle Entrate 03/06/2010, n. 29/E)
Fonte www.ipsoa.it

giovedì 3 giugno 2010

La manovra correttiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale E' stato pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. del 31 maggio il D.L. 31 maggio 2010,



E' stato pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. del 31 maggio il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Il Consiglio dei Ministri aveva licenziato lo scorso 25 maggio 2010 la bozza del decreto legge. I principali interventi in materia di contrasto all'evasione fiscale sono di seguito riepilogate.

Art. 19
Aggiornamento del catasto
Entro il 31 dicembre 2010, i proprietari di immobili che non risultano al catasto devono presentare, ai fini fiscali, la dichiarazione di aggiornamento catastale. L’Agenzia del territorio renderà disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistica-edilizia.
Se non si procede alla regolarizzazione catastale, scatteranno i controlli incrociati tra l’Agenzia del Territorio e i Comuni.

Art. 20
Adeguamento delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
Al fine di adeguare le disposizioni nazionali a quelle comunitarie in materia di antiriciclaggio, le seguenti limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore sono adeguate dall’attuale importo di € 12.500 a quello di € 5.000:
a) è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 5.000;
b) gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore a € 5.000 devono recare l’indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
c) il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a € 5.000 può essere richiesto per iscritto dal cliente senza la clausola di non trasferibilità;
d) il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000;
e) i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000 devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad somma non eccedente.

Art. 21
Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità ed i termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di imposto non inferiore a € 3.000.

Art. 22
Adeguamento dell’accertamento sintetico
Alla luce delle modifiche apportate all’articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto in commento, l’ufficio può sempre procedere a determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o comunque esclusi dalla formazione del reddito imponibile.
La determinazione sintetica del reddito può essere fondata anche sul contenuto sintetico di elementi indicati dalla capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in base al nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza.
L’ufficio ha comunque l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o mediante dei rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.

Art. 23
Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi”
Sono specificamente considerate da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell’INPS le imprese che cessano la loro attività entro un anno dalla data di inizio.

Art. 24
Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistematica”
Deve essere una vigilanza sistematica per le imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale non determinata da compensi erogati agli amministratori e soci, per più di un periodo.

Art. 25
Contrasto di interessi
Dal 1° luglio 2010, le banche e le poste operano una ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici relativi alle spese che beneficiano del 36%.

Art. 26
Prezzi di trasferimento
In materia di documentazione dei prezzi di trasferimento viene previsto che in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’art. 110, co. 7 del TUIR, da cui deriva una maggiore imposta o un minor credito, la sanzione dal 100% al 200% del valore di queste ultime, non si applica se il contribuente nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, consegna la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità del valore normale ai prezzi di trasferimento praticati. Data documentazione sarà indicata in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente D.L.

Art. 27
Operazioni intracomunitarie
Nella dichiarazione di inizio attività occorre indicare per i soggetti che intendono effettuare operazioni intra comunitarie la volontà di effettuare le stesse. Per tali soggetti, entro 30 giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, l’ufficio può emettere un provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad effettuare le predette operazioni.

Art. 29
Concentrazione della riscossione nell’accertamento
Gli avvisi di accertamento notificati a partire dal 1° luglio 2010 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi diventano esecutivi all’atto della notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.

Art. 31
Preclusione auto compensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
Dal 1° gennaio 2011 la compensazione “orizzontale” dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, ai ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso si inosservanza di tale divieto si applica una sanzione pari al 50% di quanto indebitamento compensato.

Art. 32
Fondi immobiliari chiusi
Il D.L. introduce alcune regole specifiche per quanto riguarda le caratteristiche che deve avere il patrimonio del fondo d’investimento: il patrimonio autonomo deve essere raccolto mediante una o più emissione di quote tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento..
Le SGR che hanno istituito fondi privi di tali caratteristiche hanno due opzioni:
a) adeguarli. In tal caso, la SGR deve adottare le relative delibere, prelevando a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari all’8% della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009;
b) metterli in liquidazione. In tal caso, l’imposta sostitutiva è dovuta con aliquota del 12%.

Art. 33
Stock option ed emolumenti variabili
Sui compensi erogati a titolo di stock option che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10%.

Art. 34
Obbligo per i non residenti di indicare il codice fiscale
Gli atti ed i negozi degli operatori finanziari conclusi con clienti per conto proprio o per conto ed in nome i terzi, riguardanti l’apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo devono riportare il loro codice fiscale.

Art. 35
Accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato fiscale
Vengono definite le procedure per l’accertamento del reddito delle società che aderiscono al consolidato fiscale, disponendo che il controllo delle dichiarazioni presentate dalle società consolidate e dalla consolidante spetta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente alla data in cui le stesse sono state presentate
Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto partecipante al consolidato sono effettuate con atto unico, col quale è determinata la maggiore imposta, il cui pagamento estingue l’obbligazione sia se effettuato dalla consolidata sia dalla consolidante.

Art. 36
Disposizioni antifrode
Il Ministro dell’economia e delle finanze individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo ovvero di mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.
Gli enti e le persone soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231 /2007 si astengono dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei predetti Paesi.

Art. 38
Altre disposizioni in materia tributaria
Il comma 4 dispone che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi e a tal fine previsti dalla legge

Artt. 40-43
Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno
Le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono decidere con proprio provvedimento una riduzione delle aliquote IRAP, fino ad azzerarle.
Nel meridione possono essere istituite delle zone a burocrazia zero.

Art. 44
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero
Ai fini delle imposte sui redditi viene escluso dalla formazione del reddito il 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori non occasionalmente residenti all’estero, che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni consecutivi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. la svolgano in Italia per i 5 anni solari successivi.
fonte www. ipsoa.it

sabato 29 maggio 2010

Cambiano le soglie di reddito per ottenere l'assegno familiare




Al via la rivalutazione dei livelli di reddito familiare. In base ai nuovi valori, che si applicano nel periodo 1° Luglio 2010-30 giugno 2011, viene riconosciuto o meno l'assegno per il nucleo familiare. Questi livelli sono determinati annualmente, in linea con la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat. Le tabelle con le nuove soglie sono state pubblicate nella circolare Inps 69/2010 . Sempre l'Inps ha comunicato, con un messaggio interno (14454/2010), che martedì scatterà, per la gestione artigiani e commercianti, la formazione dei ruoli esattoriali per la rata in scadenza a febbraio 2010.
Dal 21 giugno, poi, è prevista l'emissione degli avvisi bonari per la rata in scadenza a maggio 2010. Infine, con messaggio 14480/2010, l'ente di previdenza ha chiarito che il lavoratore interessato a fruire dei permessi per assistere un portatore di handicap in situazione di gravità ricoverato a tempo pieno dovrà regolarmente proporre domanda prima del godimento del permesso.

martedì 25 maggio 2010

Rapporti di lavoro a tempo parziale nel settore edile – obbligo contributivo



Si pubblica la Circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro N. 8 del 24.05.2010 in materia di lavoro a tempo parziale in edilizia, emanata in relazione al rinnovo del CCNL di settore che prevede norme restrittive sull'utilizzo di personale part-time.

Generalità
La disciplina del rapporto a tempo parziale è contenuta nel decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, il quale è stato emanato in attuazione della Direttiva Comunità Europea 15 dicembre 1997, n.81/97, che recepisce L’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (si veda il Principio n. 3 della Commissione principi interpretativi delle norme in materia di lavoro).
L’articolo 9 del citato decreto legislativo disciplina gli ambiti previdenziali del rapporto a tempo parziale, stabilendo che la retribuzione minima oraria - da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale - si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
In altri termini un minimale contributivo orario è determinato mediante l’applicazione della seguente formula:
minimale giornaliero (art. 7, L. 638/83) X numero giorni di lavoro settimanali (pari a 6) diviso le ore normali settimanali previste dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno.
Il comma 4 del citato articolo 9 stabilisce che nei casi di rapporto a tempo parziale ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa “proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale”.
Settore edile – contribuzione virtuale
L’articolo 29 del decreto legge n. 244/1995 - convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1995, n. 341- stabilisce che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico e' assolto mediante accantonamento presso le casse edili.
Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 sono stati esclusi, in aggiunta, i seguenti eventi:
1) permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue;
2) eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della cassa integrazione guadagni per i periodi per i quali e' stata richiesta ed in pendenza di istanza di concessione;
3) periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate;
4) periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli Enti scuola edili, anche se indennizzati dagli Enti medesimi.
Agevolazioni contributive
L’articolo 1, comma 1175 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), stabilisce che “a decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il provvedimento, dunque, afferma il principio costituzionale in base al quale lo Stato riconosce le agevolazioni contributive ai datori di lavoro subordinandole al rispetto delle previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
E’ bene sottolineare che tale previsione non introduce una deroga ai principi di determinazione della base imponibile previdenziale, ma limita il suo intervento al solo riconoscimento dei benefici contributivi concessi dalle norme statali.
Contratto collettivo settore edile
Il contratto collettivo nazionale del settore Edilizia Industria, firmato il 18/06/2008, disciplina l’istituto del lavoro a tempo parziale con la finalità di contribuire alle attività di contrasto di fenomeni di improprio utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore.
L’articolo 78 del contratto stabilisce che:
“Fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato”.
La stessa norma contrattuale dispone inoltre che:
“Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa”.
Interpretazioni amministrative
In questo contesto giuridico, l’Inps con la circolare n. 6/2010 in chiave ispettiva, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina contributiva da applicare ai contratti a tempo parziale stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale fissato dal contratto collettivo del settore edile.
Al riguardo l’Istituto previdenziale afferma che “una volta raggiunta l’indicata percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell’impresa, o superato il limite pari al 30 per cento degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali”.
La circolare n. 6/2010, con riguardo alla contribuzione virtuale sopra descritta, afferma che “Considerato che, fra le predette esclusioni, non compare il caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si ritiene, in accordo col Ministero del lavoro, che l’istituto della contribuzione virtuale debba essere applicato anche al part-time in edilizia nel caso in cui la stipula di tale tipologia di rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente ….pertanto, per ogni rapporto stipulato in violazione di tale limite, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta l’applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale”.
Profili di criticità
L’interpretazione fornita dall’Istituto previdenziale non è coerente con il quadro giuridico di riferimento e con precedenti orientamenti forniti dallo stesso Istituto.
Preliminarmente occorre distinguere due profili; il primo, relativo agli effetti della violazione contrattuale richiamata ai fini dell’applicazione della contribuzione virtuale, il secondo relativo agli effetti della medesima violazione ai fini dei benefici normativi e contributivi.
Ai fini che qui interessano, appare opportuno analizzare il primo dei due profili sopra evidenziati.
Sul punto, l’Inps con la circolare n. 269/1995, con cui ha illustrato il criterio di applicazione della contribuzione virtuale con specifico riferimento ai rapporti a tempo parziale nel settore edile, ha affermato che per questa tipologia di rapporti “la contribuzione va assolta rispetto all'orario ridotto contrattualmente praticato senza dar luogo alla contribuzione virtuale”.
In altri termini, lo stesso Istituto previdenziale ha affermato che la contribuzione virtuale non può trovare applicazione nei rapporti a tempo parziale e ciò anche nel rispetto di un principio di non discriminazione e di riproporzionalità previdenziale presenti nel nostro ordinamento.
Peraltro, lo stesso Istituto previdenziale ha affrontato più recentemente con il messaggio n. 5143 del 14 febbraio 2005 il problema dell’ efficacia delle disposizioni limitative contenute nei contratti collettivi ai fini dell’applicazione degli obblighi previdenziali previsti da norme di legge (analizzando un’analoga previsione contenuta nel contratto collettivo nazionale del settore commercio).
In particolare, con il predetto messaggio è stato affrontato il tema dell’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali nei riguardi dei lavoratori a tempo parziale nel caso in cui un CCNL stabilisca un vincolo di orario minimo che le parti devono rispettare a livello di pattuizione individuale. Si tratta di fatto di limiti analoghi a quelli previsti per il contingentamento dei contratti a tempo parziale fissati dal CCNL del settore industria.
Sul punto, l’Inps – richiamando proprio l’articolo 9 del D.Lgs. n. 61/2000 - ha affermato che indipendentemente da quanto stabilito dal contratto collettivo di riferimento “i contributi previdenziali ed assistenziali devono essere calcolati….. tenendo conto dell’orario pattuito tra le parti nel contratto di lavoro a tempo parziale, anche se inferiore a quello minimo definito dal
CCNL di riferimento” e ciò, fissando un principio generale in base al quale i limiti della contrattazione collettiva (sia riferiti ad un numero di ore minimo del rapporto a tempo parziale sia riferiti alla percentuale massima di avvio dei rapporti) non possono incidere sulla determinazione della base imponibile della contribuzione previdenziale che deve rimanere ancorata “tenendo conto dell’orario pattuito tra le parti nel contratto di lavoro a tempo parziale”.
Peraltro, anche sotto un profilo sostanziale, le scelte interpretative dell’Inps portano ad una disparità di trattamento al verificarsi dei medesimi comportamenti. Infatti, se nel settore commercio venisse avviato un contratto a tempo parziale oltre i limiti fissati dal contratto collettivo, il lavoratore avrebbe una copertura previdenziale commisurata correttamente alla durata parziale della prestazione. Mentre, se l’analoga situazione avvenisse nel settore edile, il lavoratore avrebbe una copertura previdenziale commisurata ad una prestazione a tempo pieno anche svolgendo una prestazione a tempo parziale.
Peraltro, va anche analizzato che nessuna disposizione di legge limita, direttamente o indirettamente, il ricorso al part time, né attribuisce delega in tal senso alla contrattazione collettiva. Al contrario, il D.Lgs. n. 61/2000 recepisce la direttiva comunitaria che sostiene e promuove questa tipologia contrattuale, ponendo sullo stesso piano il lavoro a tempo pieno e a tempo parziale e non in rapporto regola-eccezione (come accade per il lavoro a termine).
In conclusione, relativamente ai rapporti di lavoro a tempo parziale avviati nell’edilizia, si ritiene che la contribuzione virtuale possa trovare legittima applicazione solo nell’eventualità in cui in sede ispettiva venisse concretamente accertato che il rapporto di lavoro avviato non corrisponda all’effettiva prestazione resa dal lavoratore.

venerdì 21 maggio 2010

Il restauro dei locali ferma l’accertamento da studi di settore



Scostamento motivato, non è gestione diseconomica

I lavori di ristrutturazione dei locali in cui si svolge l’attività commerciale impediscono una normale gestione dell’azienda: si tratta di una circostanza di cui non si può non tenere conto nel valutare se è motivato o meno lo scostamento tra i risultati dichiarati dal contribuente e le risultanze dello studio di settore.

Lo ha precisato la terza sezione della Commissione tributaria provinciale di Milano nell’accogliere il ricorso di un contribuente (con attività di ristorante, trattoria, pizzeria) cui l’Ufficio, a seguito dell’applicazione degli studi di settore, aveva accertato un maggior reddito imponibile e maggiori imposte IRPEF, IRAP, IVA e contributi INPS. Secondo l’Ufficio, i risultati dichiarati dal contribuente apparivano antieconomici, in quanto a fronte di ricavi visibilmente più bassi vi erano costi alti, molto simili a quelli dichiarati negli altri anni.

La CTP Milano ha tuttavia confermato l’operato del contribuente, che già in sede di contraddittorio aveva evidenziato che i ricavi dell’annualità accertata erano stati influenzati dai lavori di ristrutturazione che avevano interessato i locali ove veniva svolta l'attività commerciale: la situazione di restauro dei locali non ha di fatto consentito una normale gestione e, tale circostanza, va presa in considerazione ai fini di decidere.

Lo scostamento delle risultanze dello studio di settore risulta essere stato, a giudizio del Collegio, più che motivato, non integrando così lo stesso l'ipotesi di gestione diseconomica (fondamento dell'accertamento con il metodo dello studio di settore).

Di fronte alla contestazione di gestione diseconomica (differenza tra dichiarato e risultanze da studi di settore), la Corte di Cassazione ha esplicitato il principio che il fisco debba innanzitutto verificare se la condotta del contribuente sia effettivamente irrazionale. Nella fattispecie, affrontare un periodo di minor ricavi per migliorare, ristrutturare e adeguare i locali della propria azienda non dovrebbe potersi ritenere irrazionale, soprattutto quando porti ad un incremento di ricavi successivi.

Neppure dunque si può parlare di risultati abnormi o contrari al senso comune: il contribuente ha tenuto un comportamento più che razionale, credibile, non producente risultati contrari al senso comune, ma solo necessitato dalle reali condizioni di gestione dell'attività.
(Commissione tributaria provinciale Milano, Sentenza, Sez. III, 17/05/2010, n. 203)
tratto da www. ipsoa.it

giovedì 13 maggio 2010

Quando si possono chiedere le osservazioni alle organizzazioni sindacali?



Facoltà discrezionale del giudice di merito
La Corte di Cassazione stabilisce i presupposti per la richiesta di osservazioni scritte ed orali alle organizzazioni sindacali stipulanti un contratto collettivo, ma limita al solo primo grado di giudizio la facoltà del giudice di richiederle.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione afferma che, nel rito del lavoro, la facoltà di richiedere osservazioni scritte ed orali alle organizzazioni sindacali stipulanti un contratto collettivo può essere esercitata solo nel primo grado di giudizio e non anche in appello, e presuppone che la norma contrattuale presenti aspetti oscuri ed ambigui che le informazioni delle organizzazioni sindacali possano chiarire.

In senso opposto, in precedenza, la giurisprudenza ha sempre ammesso l'esercizio della facoltà in discorso in appello. Così, tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 5207 del 23 settembre 1988, ha ritenuto che, in tema d'interpretazione di dichiarazioni transattive, le informazioni ed osservazioni dei rappresentanti delle associazioni sindacali (la cui assunzione può avvenire anche in sede di appello, non applicandosi ad esse, che non sono mezzi di prova, il divieto di cui al secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ.), se sono utili per la ricostruzione della vicenda che ha portato al rilascio della dichiarazione, non possono risolversi in valutazioni interpretative riservate al giudice, il quale deve procedere direttamente alla interpretazione della volontà delle parti, anche in base al prioritario criterio ermeneutico dell'elemento letterale.

Sulla natura processuale del mezzo, e sulla non assimilabilità alle istanze istruttorie, Cass. Sez. L, Sentenza n. 6845 del 23 luglio 1994, secondo cui, nel rito del lavoro, la richiesta d'informazioni alle associazioni sindacali indicate dalle parti, pur non potendo essere annoverata tra i mezzi di prova, costituisce tuttavia un peculiare strumento processuale che consente al giudice di acquisire dati per una migliore valutazione della fattispecie sottoposta al suo esame, sicché dalle risultanze di tali informazioni il giudice può dedurre argomenti di prova da utilizzare per la formazione del proprio convincimento.

Per Cass. Sez. L, Sentenza n. 1318 del 15 febbraio 1985, nelle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, la parte che abbia preannunciato, con l'atto introduttivo del giudizio di appello, di volersi avvalere di informazioni degli istituti di patronato ed assistenza sociale, secondo la previsione dell'art. 446 cod. proc. civ., ma non abbia poi provveduto a far intervenire all'udienza di discussione alcun rappresentante di detti istituti, nè a produrre documenti scritti dai medesimi provenienti, non può dolersi della mancata adozione di provvedimenti per l'acquisizione d'ufficio di tali informazioni, ciò rientrando nei poteri discrezionali del giudice del merito, in base ad una valutazione di necessità legittimamente esprimibile, in senso negativo, anche per implicito.

Anche secondo Cass. Sez. L, Sentenza n. 1282 del 23 febbraio 1984 e Sez. L, Sentenza n. 2979 del 13 maggio 1982, poiché a norma dell'art. 446 cod. proc. civ. (nel nuovo testo fissato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533), gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio rendere informazioni ed osservazioni orali e scritte nella forma di cui all'art. 425 dello stesso codice, il giudice è tenuto a prendere in esame l'istanza ed ad indicare gli specifici motivi in base ai quali ritenga di disattenderla. Tuttavia, incombendo all'assistito l'onere di specificare la materia delle informazioni ed osservazioni, che il patronato da lui officiato intende rendere, per consentire all'altra parte ogni opportuno controllo e al giudice di valutare la loro rilevanza ai fini della decisione, nessun addebito può essere mosso al giudice di secondo grado per avere, soltanto per implicito, disattesa l'istanza formulata nel contesto dell'atto d'appello in modo del tutto generico.

Limiti diversi all'utilizzabilità dell'istituto sono stati stabiliti in passato da altre sentenze. Per Cass. Sez. L, Sentenza n. 2173 del 12 maggio 1989, in tema di controversie di lavoro, l'istanza della parte per l'acquisizione di informazioni delle associazioni sindacali - le quali, non hanno valore di prova, costituendo solo elementi utili ad un chiarimento dei termini della controversia - deve contenere l'esatta indicazione dell'associazione cui dette informazioni debbono essere richieste, essendo altresì necessario, qualora l'organizzazione sindacale non risponda per iscritto, che la persona incaricata di renderle oralmente in giudizio sia munita di titolo giustificativo del potere di rappresentanza della organizzazione stessa.

Secondo Cass., Sez. L, Sentenza n. 2200 del 2 marzo 1987, nel rito del lavoro, il lavoratore dipendente, ove convenga in giudizio il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento di pretese differenze retributive, assumendo l'applicabilità delle tariffe previste dalla contrattazione collettiva di categoria, non può adempiere all'onere probatorio al riguardo dell'adesione del datore di lavoro all'organizzazione sindacale firmataria di tale contratto mediante la richiesta (fatta dal giudice) di informazioni alle stesse associazioni sindacali (ex articoli 421 e 425 cod. proc. civ.), che non è preordinata all'accertamento di meri dati di fatto.

In ogni caso, è stato affermato in ordine alla sindacabilità delle scelte del giudice di merito, che la possibilità che ha il giudice, di richiedere informazioni e osservazioni, scritte o orali, alle associazioni sindacali, prevista dal secondo comma dell'art. 421 cod. proc. civ., costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio o mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6336 del 18 aprile 2003).
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Lav., 04/05/2010, n. 10711)
Fonte www. ipsoa.it

mercoledì 12 maggio 2010

Artigiani e commercianti, contributi fermi nel 2010



Scadenza 17 maggio 2010

Primo appuntamento Inps del 2010 per artigiani e commercianti. Entro il giorno 17 va versata la prima rata del contributo minimo.
Anche quest’anno contributi previdenziali bloccati per artigiani e commercianti.
L’Inps ha confermato che le aliquote sono rimaste ferme al 20% del reddito imponibile per cui pagheranno qualcosa in più (19 euro ) per effetto dell’aggiornamento del minimale soltanto coloro che non hanno redditi superiori a 14.334 euro .

Ma vediamo nei dettagli , a pochi giorni dalla scadenza della prima rata del 2010, quali sono le cifre effettivamente da pagare e le modalità di versamento.

BASE IMPONIBILE
Il contributo per la pensione si calcola applicando l’aliquota contributiva in vigore al totale dei redditi di impresa da denunciare ai fini IRPEF per l’anno in corso.
Ma poiché nessuno è in grado di sapere in anticipo quale sarà il reddito prodotto, il problema si risolve ricorrendo, come per le imposte dirette, a una base imponibile provvisoria data dal reddito dell'anno precedente.
I versamenti da effettuare alle varie scadenze sono quindi degli acconti basati sul reddito del 2009, ai quali seguirà un conguaglio nel giugno del 2011, quando si conoscerà il reddito effettivamente conseguito nel 2010.
I contributi previdenziali sono dovuti da tutti coloro che lavorano abitualmente nell'impresa.
E’ il caso di ricordare che per i soci di S.r.l la base imponibile è costituita dalla quota di partecipazione agli utili, prescindendo da eventuali accantonamenti a riserva o dalla loro effettiva distribuzione.

CONTRIBUTO MINIMO
Sul reddito imponibile il prelievo è pari al 20%, fermo restando che sarà dovuto comunque un contributo minimo .
Questo si ricava applicando le aliquote in vigore (20% per gli artigiani e 20,09% per i commercianti) a un minimale di reddito fissato in 14.334 euro nel 2010. I commercianti verseranno qualcosa in più (0,09%)per il finanziamento dell’assegno mensile erogato ai piccoli esercenti che cessano dall’attività prima del compimento dell’età pensionabile .
Di conseguenza il contributo minimo da versare nel 2010,comprensivo di una quota di 7,44 euro per la maternità, è di 2.874,24euro per gli artigiani e di 2.887,14 per i commercianti .
Tali importi sono ridotti rispettivamente a 2.444,22 e 2.457,12 per i collaboratori familiari fino a 21 anni, perché fino al mese del compimento dell’età beneficiano di una riduzione di tre punti dell’aliquota contributiva.
Per i periodi di attività inferiori all’anno ,i contributi sono rapportati a mese per cui gli importi minimi sono rispettivamente per di 239,52 euro per gli artigiani e di 240,60 o per i commercianti, ridotti a 203,69 e 204,76 per i rispettivi collaboratori sotto i 21 anni.

Il contributo minimo è dovuto da tutti gli iscritti anche se realizzano redditi inferiori al minimale .
Fanno eccezione gli affittacamere e gli agenti di assicurazione inquadrati nel contratto collettivo di categoria come produttori del 3°e 4° gruppo , ai quali è consentito versare il contributo sul reddito effettivamente conseguito.

OLTRE IL MINIMALE

Sulla quota di reddito eccedente il minimale di 14.334,00 euro, artigiani e commercianti devono versare rispettivamente un contributo del 20 e del 20,09%. L'aliquota sale ancora di un punto in percentuale sulla quota di reddito che supera il tetto di retribuzione pensionabile (42.364 euro nel 2010) .

Considerando anche questa maggiorazione , quest’anno avremo la seguente situazione:

---> fascia di reddito tra 14.334 e 42.364,00 euro: il contributo è del 20% per gli artigiani e del 20,09 % per i commercianti .

---> fascia di reddito tra 42.364,01e 70.607,00: il contributo è del 21 %per gli artigiani e del 21,09% per i commercianti.

DOPPIO MASSIMALE
L’importo di 70.607 euro costituisce il massimale imponibile, che si ricava maggiorando di 2/3 il tetto pensionabile di 42.364 euro.
Sulle quote di reddito eccedenti il massimale, non si versano pertanto contributi e non si maturano quote di pensione. E’ il caso di ricordare che il massimale è più alto ( 92.147 euro nel 2010) per gli artigiani e i commercianti ,che si sono iscritti all’Inps dopo il 31 dicembre 1995 e che in futuro avranno una pensione calcolata con il metodo contributivo. Non più agganciata quindi al valore dei redditi degli ultimi anni di attività ma alla massa dei versamenti effettuati nell’arco di tutta la vita lavorativa.

SCONTO PER I PENSIONATI
I pensionati che al compimento del 65° anno di età continuano a lavorare possono beneficare di uno sconto del 50% sui contributi da versare.
La riduzione non è automatica in quanto viene applicata solo se l’interessato presenta all’Inps un ‘apposita richiesta .
In questo caso alla cessazione dell’attività lavorativa il pensionato avrà diritto ad un supplemento che verrà calcolato ovviamente sulla base del contributo ridotto .

COME SI VERSA
Da quando è entrato a regime il sistema di pagamento unificato con il modello F24 ,il contributo minimo si versa in quattro rate trimestrali, che per l’anno 2010 scadono rispettivamente il 17 maggio (il giorno 16 cade di domenica) , il 16 agosto (prorogato di norma di qualche giorno con decreto ministeriale ), il 16 novembre e il 16 febbraio del 2011.
Mentre i contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale, relativi al saldo del 2009, al primo e al secondo acconto del 2010, vanno versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF .
Le aliquote sono ridotte di tre punti per i collaboratori familiari fino a 21 anni
tratto da www.ipsoa.it di Sergio D'Onofrio

lunedì 3 maggio 2010

Banca di Bientina, sì alla fusione



L’assemblea dei soci ha ratificato l’incorporazione col Credito Valdinievole

Venerdì scorso l’assemblea straordinaria dei soci del Credito Cooperativo Valdinievole riunita in sessione straordinaria ha approvato la fusione per incorporazione con la Banca di Bientina. Il presidente del Credito Valdinievole Valentino Pieri ha illustrato il percorso e i motivi che hanno portato a questa manovra, soffermandosi soprattutto sulle opportunità di sviluppo e crescita per entrambi i territori. La Banca di Bientina è reduce da un periodo non facile a causa di una serie di criticità su crediti che lo scorso anno l’hanno portata a essere commissariata da parte di Banca d’Italia. Anche i soci della stessa Banca di Bientina nel primo pomeriggio hanno a loro volta approvato la fusione.
Il 30 aprile è dunque la data che sancisce la nascita di una unica grande banca che opererà su cinque province e ben 38 comuni. «Il nuovo istituto - ha spiegato Pieri - prenderà il nome di Credito Valdinievole Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina, avrà un totale di 14 filiali (Montecatini, 3, Traversagna, Pieve a Nievole, Larciano, Cintolese, Masotti, Bientina, Montecalvoli, Altopascio, Pontedera, Navacchio e Montacchiello) oltre alle tesorerie dei Comuni di Montecarlo, Massa e Cozzile e Altopascio per un totale di circa 170 dipendenti. I soci saliranno quasi a 2.900 e la massa amministrata supererà 1 miliardo e 300 milioni di euro».
La volontà da parte di tutti è quella di creare da subito la migliore sinergia fra le due realtà appena unite, in modo da ottimizzare al massimo i benefici di questo rafforzamento per tutti i territori interessati.
da Il Tirreno del 03/05/2010

mercoledì 28 aprile 2010

TARSU: si applica in via automatica la tariffa previgente



Il Comune annulla la delibera che individua le nuove tariffe

Con la sentenza n. 8875 del 14 aprile 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso in cui il Consiglio Comunale annulli la delibera con cui sono state stabilite nuove tariffe per la tassa smaltimento dei rifiuti (TARSU) si deve automaticamente applicare la tariffa vigente in precedenza.

La questione affrontata dai giudici di legittimità nasce a seguito dell’impugnazione da parte di un contribuente della cartella di pagamento relativa alla TARSU per il 2001 nei confronti di un comune ligure e del concessionario per la riscossione; in particolare il contribuente chiedeva l'annullamento della cartella, sostenendo, tra l'altro, l'infondatezza della pretesa in quanto fondata su delibera consiliare di modifica al regolamento alla tassa e di Delibera di Giunta recante l'adozione delle tariffe per detto anno, annullate dal giudice amministrativo.

La Commissione Provinciale ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la cartella di pagamento avrebbe potuto essere impugnata per eventuali vizi propri, non per contestare la legittimità dell'imposizione tributaria.

Per converso la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto ammissibile il ricorso contro la cartella anche per vizi della presupposta iscrizione a ruolo; la CTR ha rilevato che, a seguito dell'annullamento delle predette delibere comunali da parte del giudice amministrativo, si configurava la non più opinabile inesistenza delle fonti amministrative dell'obbligazione tributaria, con conseguente radicale assenza di fondamento per l'esercizio del potere impositivo; tuttavia, ha ritenuto che l'imposta fosse dovuta, ma non in virtù e nella misura indicata in cartella, dovendosi (D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 69, comma 1) intendere prorogata la tariffa in precedenza approvata e non oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo.
Avverso questa sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione.

Le problematiche in materia di deliberazione delle tariffe

L’articolo 69 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede che entro il 31 dicembre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

Particolarmente rilevante è l'obbligo di motivazione imposto dall'articolo 69, in deroga al principio generale stabilito dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, che pur non lo prevede per gli atti normativi. Per costante giurisprudenza, infatti, è da ritenersi illegittima la determinazione delle tariffe del tributo in assenza di adeguata motivazione che dia atto delle scelte e delle soluzioni adottate in conseguenza delle attività economiche interessate, nell'ottica di una tendenziale copertura dei costi del servizio.

Non meno importante è il principio di correlatività tra rifiuti prodotti e tassa applicata, introdotto dall'articolo 65 del D.Lgs n. 507/1993. Poiché l'applicazione del criterio dell'effettività della produzione dei rifiuti si configura come derogatorio rispetto a quello presuntivo tradizionale, le istruzioni delle Finanze hanno sempre raccomandato "un'articolazione tariffaria che commisuri all'effettiva produzione di rifiuti tutti gli oneri del servizio".

Va anche osservato che, nonostante l'organo deliberante competente in materia non risulti espressamente indicato dal D.Lgs 507/1993 (l'articolo 69 si limita, infatti, a un generico riferimento al "Comune"), a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali, attuata con il D.Lgs 267/2000 (cd. TUEL), ha trovato definitiva soluzione la vexata quaestio relativa all'individuazione dell'organo comunale competente ad adottare i provvedimenti di determinazione delle aliquote (tariffe) dei tributi locali.

L’analisi della Corte di Cassazione

Nel caso di specie, i giudici di legittimità attesa la natura demolitoria delle pronunce di annullamento del giudice amministrativo, affermano che gli atti amministrativi annullati (nella specie le delibere comunali di approvazione del regolamento TARSU e della relativa tariffa) devono ritenersi espunti dalla realtà giuridica con efficacia ex tunc. Devono ritenersi, cioè, come mai venuti ad esistenza

In questo senso, può affermarsi che l'art. 69, comma 1, del citato decreto legislativo, trovi applicazione in siffatte ipotesi non già in via analogica, nè estensiva, ma in via diretta, atteso che, dopo la pronuncia demolitoria del giudice amministrativo, non vi è alcuna distinzione tra l'ipotesi di mancata deliberazione e l'ipotesi di illegittima deliberazione, e cioè tra l'ipotesi di mancato esercizio del potere pubblicistico attribuito dalla norma all'autorità amministrativa e l'ipotesi di illegittimo esercizio del medesimo.

In altri termini, secondo i giudici di legittimità, la norma de qua può essere direttamente "letta" in questo senso: "in caso di mancata valida deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso".
(Sentenza Cassazione civile 14/04/2010, n. 8875)
Fonte www.ipsoa.it

venerdì 23 aprile 2010

Lavoro, societa', ambiente, pene e sanzioni: approvata oggi in via definitiva dalla Camera la Legge Comunitaria 2009.



Approvazione definitiva

A seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame parlamentare, il disegno di legge comunitaria A.C. 2449-C del quale, dopo la conlcusione dell'esame in sede referente da parte della XIV Commissione, inizia il 19 aprile la discussione in Assemblea, consta ora di 56 articoli, suddivisi in tre Capi, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (10 direttive nell’Allegato A e 52 nell’Allegato B).

Il progetto di legge interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all’adeguamento dell’ordinamento nazionale mediante l’adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all’ordinamento comunitario.

Il Capo I reca disposizioni di carattere generale sui procedimenti per l’adempimento degli obblighi comunitari, mediante il conferimento di deleghe al Governo per il recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B entro il termine previsto da ciascuna direttiva, per l’adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da provvedimenti comunitari, e per l’adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie, adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento, con le norme vigenti nelle stesse materie.

Nel corso dell’esame al Senato sono stati approvati cinque articoli aggiuntivi recanti alcune modifiche alla legge n. 11/2005 in materia di informazione al Parlamento sul processo normativo comunitario e di verifica da parte delle Camere del rispetto del principio di sussidiarietà.

Il Capo II reca disposizioni particolari di adempimento per il recepimento di direttive e specifici principi e criteri di delega legislativa.

Si citano in particolare
>>> l'attuazione della direttiva 2008/46/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici),
>>> l’abrogazione della norma (articolo 14, comma 8, della legge 82/2006) che impone ai laboratori di analisi, che analizzano qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti previsti dalla stessa legge.

Ulteriori previsioni riguardano:
>>> la protezione delle acque dall’inquinamento derivante dalla produzione di deiezioni e lettiere avicole;
>>> gli obblighi di comunicazione in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007-2008;
>>> le disposizioni riguardanti gli allergeni alimentari;
>>> la delega al Governo per il riordino delle norme in materia di latte alimentare parzialmente o totalmente disidratato;
>>> il finanziamento della politica agricola comune;
>>> il rafforzamento della tutela delle produzioni vinicole di pregio che si fregiano di una DOC o IGP;
>>> la facoltà di vendere e somministrare bevande alcoliche in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie o di manifestazioni promozionali di prodotti tipici locali;
>>> le norme in materia di inquinamento acustico degli edifici;
>>> le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari.

Nel corso dell’esame al Senato sono stati inseriti diversi articoli aggiuntivi riguardanti, in particolare:
>>> l'attuazione delle direttive nel settore energetico ed in quello dei rifiuti,
>>> la tutela penale dell'ambiente,
>>> la regolamentazione nei sistemi di pagamento,
>>> la remunerazione degli amministratori di società quotate,
>>> il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura,
>>> il mercato interno dei servizi postali,
>>> la tutela della fauna selvatica,
>>> il riutilizzo di documenti nel settore pubblico,
>>> il riordino dell'Amministrazione degli Affari esteri.

Tra le modifiche apportate dalla XIV Commissione nel corso dell'esame in terza lettura si segnalano in particolare:
>>> la soppressione all'art. 25 della previsione che il trattamento economico omnicomprensivo degli amministratori di società quotate non possa superare il trattamento annuo lordo dei membri del Parlamento e quelle,
>>> all'art. 43, riguardanti la tutela della fauna selvatica e la disciplina dei calendari venatori Caccia .

Il Capo III reca prevede tre deleghe volte all’attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, riguardanti:
>>> la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
>>> la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
>> la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati ed alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

Nel corso dell’esame al Senato è stata inoltre inserita la delega per l’attuazione di una decisione quadro relativa alla lotta alla posizione della vittima nel procedimento penale.

* FONTE: Camera dei Deputati, Comunicato 22/4/2010

giovedì 15 aprile 2010

Cessioni immobiliari, stop al contenzioso



Non basta più la sola differenza tra prezzo dichiarato e valore normale

Per gli accertamenti in materia di IVA e di reddito d’impresa effettuati sulle cessioni immobiliari, gli uffici devono valutare l’abbandono dei contenziosi tributari se l’unico elemento di prova è lo scostamento del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale.

Questa è l’indicazione che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 18/E emanata ieri: l’art. 24 della legge Comunitaria 2008 (legge n. 88/2009) ha fatto venir meno la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di fondare la rettifica delle dichiarazioni sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato per la cessione di beni immobili e il relativo valore normale; nel recente documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate fornisce i necessari chiarimenti in merito alla decorrenza di tali modifiche e ai relativi effetti, al fine di garantire l’uniformità dell’attività degli uffici.

Per effetto della Comunitaria 2008, lo scostamento tra il corrispettivo dichiarato per le cessioni immobiliari e il loro valore normale non costituisce più una presunzione legale relativa (come stabiliva invece il D.L. n. 223/2006), bensì una presunzione semplice. Ciò anche con riferimento al passato: l’abrogazione della presunzione legale relativa a suo tempo introdotta dal decreto-legge Bersani produce effetti anche con riferimento al periodo pregresso.

Con la conseguenza che gli Uffici porteranno avanti il contenzioso in materia soltanto nel caso in cui gli accertamenti siano fondati - oltre che su questa presunzione semplice - anche su altri elementi quali un importo del mutuo superiore al valore della compravendita o un prezzo di vendita ricostruito attraverso le indagini finanziarie diverso rispetto a quello dichiarato.
(Circolare Agenzia delle Entrate 14/04/2010, n. 18/E)

martedì 6 aprile 2010

Taglia-burocrazia, si accorciano i tempi per la P.A.



Procedimenti amministrativi

Entro il 4 luglio 2010 - in adempimentoTaglia-burocrazia, si accorciano i tempi per la P.A. dell'articolo 7 della legge 69 del 2009 - tutte le pubbliche amministrazioni devo adeguare i termini dei propri procedimenti al tetto massimo di 90 giorni, oppure di 180 giorni, ma solo nel caso di procedimenti eccezionalmente complessi, quando emergono elementi di sostenibilita' organizzativa e di approfondita valutazione degli interessi pubblici in questione.
p>L'atto di indirizzo detta alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali le linee guida per l’attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con la finalità di fornire i criteri d’azione per la predisposizione degli schemi di regolamento per la rideterminazione dei termini procedimentali e per l’attuazione delle disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale e di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati da ciascun procedimento.

La legge n. 69 del 2009 apporta importanti modifiche alla legge n. 241 del 1990, per ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l’effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni.

Entro il 4 luglio 2010 – in adempimento dell'articolo 7 della legge 69 del 2009 – tutte le pubbliche amministrazioni devo adeguare i termini dei propri procedimenti al tetto massimo di 90 giorni, oppure di 180 giorni, ma solo nel caso di procedimenti eccezionalmente complessi, quando emergono elementi di sostenibilità organizzativa e di approfondita valutazione degli interessi pubblici in questione.

Le amministrazioni dello Stato, entro la scadenza di luglio, devono provvedere all'emanazione di nuovi regolamenti che elenchino tutti i procedimenti amministrativi di cui sono titolari e, per ciascuno di essi, indicare quali sono i termini di conclusione previsti.

La stessa norma del 2009, inoltre, prevede la responsabilità del dirigente nel caso di reiterata violazione dei termini e il risarcimento del danno ingiusto causato da un ritardo di natura dolosa o colposa.

In vista del raggiungimento di questo obiettivo, il Dipartimento della funzione pubblica ha messo a disposizione delle amministrazioni statali una procedura informatica per rendere più veloci e monitorabili l'aggiornamento dei termini dei procedimenti e per realizzare la banca dati nazionale dei procedimenti amministrativi statali.

I cittadini potranno accedere ai regolamenti adottati dalle amministrazioni che hanno utilizzato la procedura informatica.

FONTE: Ministero per la pubblica amministrazione e per l'innovazione
(Decreto 12/01/2010, G.U. 01/04/2010, n. 76)

lunedì 5 aprile 2010

Illegittimo l’accertamento basato unicamente sugli studi di settore



Lo studio di settore è un semplice parametro

L’accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore viola il principio di capacità contributiva: lo ha affermato la Commissione tributaria regionale di Roma, sezione staccata di Latina, con sentenza del 4 marzo scorso.

La sentenza in commento, avendo ad oggetto un argomento molto discusso quale per l’appunto gli studi di settore, ben si presta ad alcune riflessioni.

A tal fine, è, innanzitutto, opportuno rilevare la fonte normativa degli studi di settore, che va ricercata negli articoli 62-bis e 62-sexies, comma 3, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427). In particolare, l’art. 62-sexies, comma 3, del decreto citato, che rappresenta la norma di riferimento in tema di accertamento da studi di settore, stabilisce che gli accertamenti (analitici-induttivi) di cui agli articoli 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in tema di imposte dirette) e 54, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (in tema di IVA) “possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore”.

Secondo tale previsione normativa, dunque, lo studio di settore è investito semplicemente della funzione di agevolare l’espletamento da parte dell’Amministrazione finanziaria della funzione accertativa, permettendo alla stessa, in presenza di gravi incongruenze, di procedere ad accertamento analitico-induttivo.

Conseguentemente, quindi, lo studio di settore è soltanto un semplice e puro indice di riferimento per consentire all’Ufficio fiscale di adottare il particolare tipo di accertamento analitico-induttivo, nei casi e alle condizioni tassativamente previsti dagli artticoli 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973 e 54, D.P.R. n. 633/1972 (e successive modifiche ed integrazioni).

Lo stesso art. 62-sexies, comma 3, cit., difatti, richiede espressamente, per legittimare l’accertamento, che si verifichi una grave incongruenza tra i ricavi o i compensi dichiarati dal contribuente e quelli fondatamente desumibili “dagli” studi di settore.
Questo perché, se il legislatore avesse voluto attribuire a questi ultimi valore di presunzione legale relativa, avrebbe potuto semplicemente stabilire che gli accertamenti possono essere fondati “sugli” studi di settore.
Pertanto egli, non ritenendo sufficiente il risultato degli studi di settore come fatto noto per determinare acriticamente i risultati conseguiti dal contribuente, ha richiesto la presenza di “gravi incongruenze” tra questi ultimi e gli studi di settore.

Orbene, ciò premesso, è a questo punto opportuno rilevare che la sentenza in commento condivide pienamente quest’interpretazione che esclude la legittimità dell’accertamento basato unicamente sugli studi di settore.

A sostegno di tale tesi, difatti, in essa sono riportate, in primis, le indicazioni fornite sull’argomento dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008, secondo cui “la stima effettuata mediante gli indicatori di normalità economica in parola non legittima, pertanto, l'emissione di atti di accertamento automatici, esclusivamente basati sulla stima medesima”.

Ad ulteriore conferma di ciò, poi, è riportato un passo della sentenza n. 18983 del 10 settembre 2008 della Corte di Cassazione, secondo cui "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la procedura di determinazione induttiva dell'ammontare dei ricavi e dei compensi sulla base di coefficienti presuntivi […] consente all'Ufficio, ove occorra, di integrare o addirittura sostituire i detti coefficienti con elementi particolari, propri del contribuente sottoposto a verifica, con esclusione, quindi, di ogni automatismo dei coefficienti; ciò in quanto il principio della flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento nell’articolo 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica a prescindere dalla capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica…".
E’ in ragione di tali argomenti che, quindi, i giudici di merito condividono le motivazioni addotte in appello circa l’illegittimità di un avviso di accertamento che, basandosi esclusivamente sugli studi di settore, riteneva inammissibile che un’azienda dichiarasse un reddito inferiore di un proprio lavoratore dipendente.

Le stesse, in definitiva, sono pienamente condivisibili, poiché, in ragione di quanto enunciato, lo studio di settore è un semplice parametro. Esso, difatti, indirizza l’attività di selezione e controllo degli Uffici fiscali, i quali, tuttavia, se decidono di adottare il particolare tipo di accertamento analitico-induttivo, devono motivare adeguatamente e dimostrare le “gravi incongruenze” tra il reddito dichiarato e gli studi di settore, senza alcuna inversione dell’onere della prova da parte del contribuente, dato che si è in presenza di presunzioni semplici e non legali, successivamente, però, proprio perché lo studio di settore, di per sé, non determina alcun maggior reddito, per determinarlo e quantificarlo, essi devono servirsi di ulteriori elementi, del tutto mancanti nel caso de quo, al punto di legittimare l’annullamento del relativo accertamento.
(Commissione tributaria regionale Lazio, Sentenza, Sez. XXXIX, 04/03/2010, n. 287)
Fonte Il quotidiano Ipsoa www.ipsoa.it

venerdì 2 aprile 2010

Un sistema per CRM in azienda



Un CRM in sintesi è un sistema per la gestione delle relazioni con il cliente, ma in realtà è qualcosa di molto più complesso che attraversa in modo diretto e trasversale tutta l'azienda.
Il CRM (Customer Relationship Management) oramai ha assunto un ruolo fondamentale nellea ziende, le grandi compagnie sono disposte ad investire milioni di euro per dotarsi di sofisticati sistemi CRM, ma per quale motivo? Ed una Piccola o Media Impresa deve investire nel CRM? E quali sono i vantaggi che ha un'azienda nell'implementare un CRM?
Negli anni '20-'30 le aziende erano per lo più orientate alla produzione di massa, si pensi alla Ford "T". Negli anni '30-'50 vi fu un orientamento alla vendita dei prodotti (selling orientation): in presenza di una grande offerta di prodotti, le imprese per differenziarsi dovevano puntare sulla comunicazione e sulla capillarità dei punti vendita o nella vendita diretta. Dagli anni '50 agli anni
'90/2000 vi è stato un periodo in cui le aziende erano orientate al marketing (marketing orientation), ossia ci si accorse che prima di produrre un bene, era necessario capire se questo bene era necessario (o richiesto) dal mercato. Dagli anni '90 si parla di aziende orientate al cliente(customer orientation).
Ma cosa significa in concreto l'orientamento al cliente? I manager sempre più riconoscono che il vero capitale aziendale non consta solo nel prodotto/servizio offerto, o nel padroneggiare i canali di vendita, ma piuttosto nelle risorse definite "intangibili". In particolare questo valore risiede
nelle relazioni che l'impresa ha con i propri clienti, con i fornitori, con i partner e nella capacità di mettere a frutto questo capitale. Ecco quindi che le aziende si dotano di "strumenti" capaci di gestire questa relazione: Customer Relationship Management.
A cosa serve il CRM
IL CRM è uno dei tre software fondamentali di cui si dotano le aziende, insieme all'ERP(Enterprise Resource Planning) e SCM (Supply Chain Management). Nell'adozione di questi software le imprese compiono sforzi di non poco conto in termini di uomini, tempo e risorseeconomiche e spesso, "grazie" o per "colpa" dell'adozione di questi software, le imprese ripensano all'intera organizzazione aziendale.
Il CRM in modo particolare risulta trasversale a tutta l'azienda ed è molto più ostico da assimilare degli altri (nota: il concetto di "assimilazione" del software risulta molto importante soprattutto a fini del calcolo del ROI Return On Investment). Banalizzando un poco, i sistemi ERP "devono"
essere usati per tenere sotto controllo i costi, le entrate, le fatture e da sempre vi è un ufficio amministrazione in tutta l'azienda. I sistemi SCM se possibile sono ancora più facili da comprendere: servono per produrre di più e meglio.
Ma i sistemi CRM? A che servono? Come la buona gestione della relazione con i clienti aiuta a migliorare il valore dell'azienda? Esaminiamo il CRM nei suoi aspetti distintivi:
Approccio integrato: l'organizzazione dei processi aziendali, la struttura, le dinamiche aziendali sono fortemente plasmate ed integrate con i sistemi informativi a disposizione, per sviluppare politiche di gestione del cliente in fase di acquisizione (marketing) e gestione (post vendita).
Gestione del ciclo di vita del cliente: Il cliente nelle relazioni con l'impresa esprime delle necessità, siano esse vere o percepite, capendone il significato, analizzando l'evoluzione, comprendendo i bisogni, l'azienda può aumentare il valore di ogni cliente durante il suo ciclo di vita (Customer Lifetime Value): comprendendo i bisogni si possono proporre servizi sempre più specializzati e rispondenti alle necessità del cliente.
Conoscenza approfondita ed integrata dei clienti: Il semplice fatto di possedere dati non significa di per se avere informazioni, questo ovviamente è tanto più vero quanto l'informazione è intangibile, pertanto questa conoscenza prende forma da tutte le fonti dati presenti in azienda (call centre, anagrafiche, ordini, etc.) opportunamente elaborate e gestite. La comprensione dei clienti
deve essere tale da poter effettivamente incidere sui processi aziendali, pertanto queste informazioni devono essere in grado di incidere sui servizi offerti, sul miglioramento interno dei processi, cioè deve produrre un costante miglioramento dell'azienda.
Come si evidenzia il CRM non è tanto e solo un software aziendale necessario, ma un vero e proprio modello di business, che coinvolge certo i sistemi informativi, ma soprattutto l'organizzazione aziendale ed i suoi processi.
Quindi un sistema di CRM serve per aumentare le vendite ad un cliente esistente, facilitare nuovi contatti, conoscere meglio i propri clienti, per proporre sempre servizi adeguati.
Cosa fa un CRM
Oggi il CRM si estende in tutte le dimensioni dell'azienda, sia orizzontalmente, cioè in tutti i dipartimenti aziendali, che verticalmente, cioè è utilizzato da tutti i livelli aziendali, dal management al livello operativo. Questo è dovuto al fatto che il cliente è al centro dell'azienda anche quando questa non è propriamente customer oriented.
I sistemi CRM aiutano a sintetizzare i processi aziendali di vendita, di supporto e di marketing, attraverso tutti i canali di contatto. Questi processi, vengono integrati quanto più possibile in un "unicum" e vengono automatizzati al fine di minimizzare i tempi di percorrenza interna e dare le risposte che il cliente si aspetta nel minor tempo possibile.
In ultimo i sistemi CRM devono fornire conoscenza aziendale sul cliente per supportare decisioni di cambiamento dei processi e/o servizi
Articolo tratto da Riccardo Grassi www.pmi.it

Per un primo approccio ad un sistema informatico CRM si consiglia la procedura offerta gratuitamente sul web dal portale zoho www.zoho.com che fornisce un sistema utilizzabile in n. 3 postazioni ed integrabile con altri prodotti sempre gratuiti del portale.

giovedì 1 aprile 2010

Via libera alla fusione tra Bcc di Bientina e Credito Valdinievole



È arrivato l’ok di Bankitalia. Nasce un istituto con 2mila soci

BIENTINA. La Banca d’Italia ha detto sì. Saranno “celebrate” le nozze tra Credito Valdinievole e Banca di credito cooperativo di Bientina. L’ok è arrivato dall’organo di vigilanza sugli istituti di credito, anche se per rendere operativa la fusione per incorporazione ci sarà da aspettare la formalità delle rispettive assemblee dei soci, cui spetterà l’ultima parola. Le voci che si rincorrevano dalla fine del 2008 sul salvataggio di Bientina da parte del Credito Valdinievole hanno avuto un approdo concreto.
Le opportunità. Con la fusione per Bientina cessa il commissariamento disposto dalla Banca d’Italia nel marzo 2009, mentre per l’istituto montecatinese si apre l’opportunità di presentarsi in forze nel territorio pisano e della Valdera. Un’espansione naturale verso un’area dove non sono presenti altre banche di credito cooperativo. Un accordo non scritto tra gli istituti della federazione sconsiglia lo sconfinamento su mercati già presidiati da banche locali. E nel Pistoiese il Credito Valdinievole avrebbe trovato la presenza di altre realtà consolidate. Quindi, meglio guardare altrove su obiettivi messi bene in vista dagli organi di controllo.
I numeri di Bientina. Gli ultimi dati disponibili descrivono un istituto con oltre 1.800 soci, un capitale sociale di 4,9 milioni di euro e un patrimonio netto di 21,7 milioni di euro. A questi numeri vanno aggiunti sei sportelli (Bientina, Montecalvoli, Altopascio, Pontedera, a Cascine di Buti solo bancomat, Navacchio, Montacchiello e Montecarlo dove c’è lo sportello della tesoreria comunale) e una settantina di dipendenti. Ad indurre la Banca d’Italia a commissariare la banca, il secondo nella sua storia, fu soprattutto l’aumento dei crediti in sofferenza che a fine 2007 rispetto all’anno precedente erano cresciuti del 5,70%, passando da 6,9 milioni di euro a 7,3 milioni, rappresentando il 3,83% dei crediti verso la clientela, contro il 4,57% del precedente esercizio. Rischi vennero valutati anche sotto l’aspetto di sostanziose perdite di patrimonio. A metà febbraio del 2009 erano usciti allo scoperto, con esposti e denunce alla magistratura, circa 200 dei 1.800 soci per sottolineare la situazione di gravi sofferenze ed esposizioni per milioni di euro, e invocare chiarezza nei rapporti tra la banca e alcune società che facevano riferimento all’ex presidente del Pisa calcio, Leonardo Covarelli.
E quelli della Valdinievole. Conti in salute quelli del Credito Valdinievole. E con un bilancio del genere la fusione con i vicini di casa di Bientina è sembrato un passaggio più che sollecitato da federazione e Bankitalia. La raccolta è passata dai 310,379 milioni del 2007 ai 335,334 milioni del 2008 (+ 8,04%) e gli impieghi dai 258,664 milioni del 2007 ai 291,358 del 2008 (+ 12,64%). L’incidenza delle sofferenze nette sugli impieghi è allo 0,21% rispetto allo 0,46% dell’anno precedente. Il portafoglio di proprietà ammonta a 69,415 milioni. Il patrimonio di bilancio, comprensivo dell’utile destinato a riserve, passa da 43,674 a 46,569 milioni con un incremento del 6,6%. L’utile di esercizio ammonta ad oltre 3 milioni. Il matrimonio s’ha da fare.
Tratto da Il Tirreno del 01/04/2010