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venerdì 3 luglio 2009

INPS Messaggio 26/06/2009, n. 14449



Visite di controllo per i lavoratori senza indennità Inps

Nuone disposizioni e modalità introdotte da parte dell'INPS con il messaggio 14449 del 26/06/09 in materia di certificazioni di malattia da parte dei lavoratori.
In pratica in caso di assenza per malattia di lavoratori non aventi diritto all'indennità Inps (ad esempio assenze nei primi 3 giorni di comporto), il datore di lavoro deve:
- in sede di richiesta della visita di controllo, specificare se si tratti di un lavoratore avente diritto o meno all'indennità;
- richiedere preventivamente ed esplicitamente - nell'ipotesi di assenza al controllo domiciliare - l'effettuazione di visita ambulatoriale.
I datori di lavori dovranno attenersi alle nuove regole fin da subito.

Ravvedimento in materia di Irap



L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 43/E è tornata sul tema dell’IRAP e precisamente della possibilità di ravvedere gli omessi versamenti del tributo regionale.
La questione è iniziata alcuni anni fa con 2 provvedimenti (articolo 1 del decreto legge 106/2005 e articolo 1 del decreto legge n. 206/2006) che era stato sospeso in relazione al saldo 2004, acconto e saldo 2005 e acconto e saldo 2006.
Adesso con la risoluzione 43/E del 17.02.2009 è stato reistituito, a partire dal periodo d’imposta 2007, il ravvedimento operoso riferito alle violazioni commesse in materia di versamenti IRAP.
L’Agenzia delle Entrate spiega che:
L’istituto consente al contribuente che non ha effettuato, del tutto o in parte, il pagamento di un tributo, di sanare l’irregolarità, beneficiando della riduzione della sanzione a un dodicesimo della misura ordinaria (il 2,5% anziché il 30%).
La regolarizzazione si perfeziona se, entro 30 giorni dalla violazione, si provvede a versare contestualmente l’imposta omessa, la sanzione ridotta e gli interessi calcolati al tasso legale annuo del 3%, con maturazione giornaliera.

giovedì 2 luglio 2009

Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari



E' stato pubblicato in G.U del 01/07/2009 il D.L. n. 78 che all'art. 5 riporta come sotto pubblicato la norma relativa alla detassazione degli utili reinvestiti dall'impresa, cosi detta Tremonti ter La normativa entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e vale appunto per gli investimenti effettuati nel periodo 01/07/09 - 30/06/2010, ma con effetto economico solo a partire dagli acconti fiscali dovuti nelle dichiarazione del 2010 per lo stesso anno.

1. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010. 2. I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. 3. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

martedì 30 giugno 2009

INAIL Nota 24/06/2009 sui ricorsi per certificati variazione



Richiesta di pagamento dei premi Inail con certificato di variazione: ricorsi ammissibili ancora per 6 mesi
INAIL Nota 24/06/2009

Dovrebbe volgere al termine la diatriba fra Inail e contribuenti il relazione alla variazioni effettuate senza procedere prima alla diffida amministrativa. Inail e Ministero concordano un periodo di transizione di 6 mesi affinché l'Istituto assicurativo possa mettersi in regola.
Il Ministero del lavoro, con nota 7 aprile 2009, n. 4913, ribadiva la sua posizione, in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale: non è attivabile il procedimento contenzioso avverso il cosiddetto certificato di variazione con il quale l'Inail, preso atto delle risultanze degli accertamenti ispettivi, richiede al datore di lavoro il pagamento dei premi non versati.
Ora, per 6 mesi le Direzioni Provinciali del lavoro continueranno a pronunciarsi sui ricorsi amministrativi ex art. 16 Tu n. 1124/1965 anche in presenza di atti con forma diversa dalla diffida, quali i certificati di variazione.

giovedì 25 giugno 2009

Previdenza complementare




Riporto questo interessante scritto dell'ADUC associazione diritti utenti e consumatori, circa i pericoli che corrono i lavoratori dipendenti che saranno sollecitati a cambiamenti relativi alle scelte della destinazione del loro TFR.
Già la scelta dei fondi negoziali a mio parere non è una scelta giusta si veda su tutti l'interessante saggio di Beppe Scienza "La pensione tradita", mentre adesso dopo i 2 anni di permanenza nei fondi di previdenza complementare si prospettano nuove trappole a danno dei lavoratori


Il 30 Giugno 2009 scadranno i due anni di permanenza obbligatoria nella previdenza complementare e molte Banche e Compagnie Assicurative, per mezzo di promotori finanziari ed agenti, cercheranno in ogni modo di piazzare i propri prodotti (Fondi Aperti e PIP) tra i soggetti attualmente iscritti ai fondi Pensione Negoziali.
Anche se diversi sono i fattori da prendere in considerazione nella scelta di cambiare fondo, la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ha stabilito che un parametro fondamentale da considerare è rappresentato dai costi del prodotto che si va a sottoscrivere, sintetizzato dall'ISC (Indicatore Sintetico di Costo).
L'ISC misura l'incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale di un aderente tipo, trentenne, che effettui versamenti di 2.500 € annui ed ipotizzando un tasso di rendimento annuo degli investimenti del 4%.
E' opportuno sottolineare che differenze anche piccole di questo indicatore possono portare nel tempo a scostamenti rilevanti della posizione individuale maturata. Ad esempio un valore dell'indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell'1% la corrispondente riduzione di prestazione maturata è di circa il 20%.
Considerando dal calcolo dell'ISC sono escluse le commissioni di negoziazione e altre spese aventi carattere di eccezionalità o collegate ad eventi non prevedibili a priori, come le commissioni di incentivo (che peraltro sono sempre più frequenti), alla fine la riduzione della prestazione finale è anche maggiore di quella evidenziata.
I Fondi Pensione Negoziali presentano un indice sintetico di costo molto basso, attualmente pari allo 0,26% annuo su un orizzonte temporale di 35 anni di permanenza in quanto gli oneri presenti (spese di natura amministrativa e finanziaria) sono prelevati dal patrimonio con l'effetto di ridurre il valore della quota (NAV) incidendo in modo indiretto sull'aderente.
Nei Fondi Pensione Aperti invece coesistono oneri sia a carico dell'aderente (commissioni di adesione, switch ad altra linea o ad altro fondo) sia a carico del fondo (commissione di gestione, banca depositaria, stampa e relazioni periodiche). I primi vengono prelevati da versamenti e prelevamenti effettuati con effetto di ridurre il numero di quote in possesso del lavoratore. Per i secondi vale lo stesso discorso fatto precedentemente.
I costi medi generali dei FPA vanno dall’1,05% all’1,99% annuo mentre se si analizzano i dati suddivisi per tipologia di adesione e categoria, si evince che i FPA individuali sono molto più costosi dei collettivi e che gli azionari hanno degli oneri sensibilmente più elevati degli obbligazionari.
Per quanto riguarda infine i Piani Individuali Pensionistici, sono quelli che presentano l'incidenza di costo più elevata. I PIP per periodi di partecipazione di 2 anni sono caratterizzati in media da un livello dei costi di circa il 2,4% più alti dei fondi negoziali e +1,6% rispetto agli aperti, che su un orizzonte temporale di 35 anni si attesta rispettivamente a + 1,3% e + 0,5%.
Come già detto ciò equivale a un 10% di prestazione pensionistica in meno rispetto ai Fondi Aperti e almeno un 20% in meno rispetto ai Fondi Negoziali.
Spesso ai PIP corrispondono prodotti unit-linked legati all’investimento in fondi comuni: la duplicazione dei costi è quasi sempre inevitabile: l’incidenza dei costi è correlata alle politiche di investimento, quindi a linee di investimento a maggior contenuto azionario corrispondono costi più elevati.
Altro tema di fondamentale importanza nella scelta del prodotto previdenziale riguarda il contributo del datore di lavoro: come è noto, il lavoratore che aderisce ad un Fondo Pensione Negoziale, se l'accordo collettivo lo prevede, versando oltre al TFR anche il proprio contributo, beneficerà anche del contributo del datore di lavoro che corrisponde a circa il 15% in più di quanto viene accantonato dal lavoratore, ossia ad un 1% in più di contribuzione effettiva.
E' importante sottolineare che la contribuzione del datore di lavoro riguarda solo i Fondi Pensione Negoziali e non anche i FPA e i PIP (a meno che non vi siano accordi aziendali), quindi questi ultimi per poter retrocedere la stessa prestazione dei negoziali devono, attraverso la loro gestione, fornire un rendimento ben più alto dei primi, cosa che considerando i rendimenti storici ottenuti e i costi sopportati, di fatto non avviene.
La conclusione è che allo stato attuale non esistono motivi di convenienza finanziaria per trasferire la propria posizione da un Fondo Negoziale ad un Fondo Aperto o a un PIP.
Fonte www.ADUC.it - investire informati
Affarishop.com

giovedì 18 giugno 2009

Direttiva Equitalia per le compensazioni debiti cartelle di pagamento



Crediti d’imposta: nuove modalità per il pagamento con compensazione volontaria

Prende avvio la procedura di compensazione tra i debiti indicati nelle cartelle di
pagamento ed i crediti di imposta. Equitalia, infatti, per permettere ai
contribuenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo utilizzando crediti d’imposta di
cui gli stessi contribuenti risultano beneficiari, ha definito le procedure ed i
modelli di comunicazione delle proposte di compensazione.
In particolare, ricevuta da parte dell’Agenzia delle entrate l’informazione
dell’esistenza di un credito di imposta spettante a un soggetto che è anche
contemporaneamente debitore di somme iscritte a ruolo, l’agente della
riscossione, per gli importi corrispondenti, sospende le azioni di recupero e invia
una proposta di compensazione. Questa proposta riporta: il dettaglio delle
somme iscritte a ruolo con le principali informazioni sulle cartelle di pagamento,
la tipologia d’imposta oggetto di rimborso, i recapiti degli sportelli dell’agente a
cui inviare il modulo di adesione compilato e la specifica dei documenti da
allegare. Se la proposta viene accettata gli importi a debito e a credito si
compensano e l’agente invia al debitore la relativa quietanza. Nel caso in cui,
invece, non vi sia adesione alla proposta di compensazione, decorsi 80 giorni
dalla notifica della stessa, l’agente della riscossione riprende le azioni di
recupero nel frattempo sospese.

mercoledì 17 giugno 2009

Economia, il pacchetto anticrisi della Regione



Varati 11 provvedimenti per credito, mutui, ammortizzatori e formazione

Oltre 260 milioni di euro per il sostegno a lavoratori e imprese
La Regione si è mossa per tempo nell'affrontare la crisi, mettendo in campo una serie di misure straordinarie. La Regione ha fatto la sua parte, attendiamo adesso che anche il governo mantenga gli impegni presi. Di seguito, i dieci provvedimenti anticrisi varati dalla Regione.

1. Credito più facile per le imprese
A febbraio è stato creato un fondo di garanzia (48,5 milioni di cui 33 per le imprese che vogliono investire e 15,5 per fornire liquidità alle aziende che ne sono prive) per facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. A fornire le garanzie alle banche, gratuitamente, ci pensa Fidi Toscana, finanziaria della Regione.
Fino al 12 giugno erano 2.679 le domande arrivate a Fidi Toscana e 1.905 le pratiche istruite, per 515 milioni di euro di prestiti richiesti. Per 412 (pari a 101 milioni) è già avvenuta anche l'erogazione.
Su 1905 domande istruite, 1411 (per 414 milioni) riguardano imprese in cerca di liquidità e 491 (per 100 milioni) aziende che chiedono un prestito per investire.
Nel distretto pratese le richieste sono state 131 per 43 milioni: 112 (e 39 milioni) dalle aziende a corto di liquidità e 19 (4,1 milioni) dalle imprese che vogliono effettuare nuovi investimenti. Ventidue aziende, che avevano richiesto 8 milioni, hanno già ricevuto le risorse: una su tre le destinerà ad investimenti.

2. Se perdi il lavoro, la Regione ti aiuta: 376 domande in un mese
Il provvedimento era stato annunciato a dicembre e dal 4 maggio è operativo: 1650 euro per chi ha perso il lavoro e non può contare su alcun ammortizzatore sociale ed altri 1.650 euro a disposizione di chi, avendo perso il lavoro, ha difficoltà a pagare le rate del mutuo. Possono usufruirne tutti i lavoratori che nel 2008 hanno avuto un Isee non superiore a 12.500 euro.
Complessivamente la Regione ha stanziato 5 milioni di euro, pari a circa 3000 bonus. In un mese e dieci giorni sono arrivate ad Artea, l'agenzia incaricata dalla Regione di esaminare le pratiche, 376 domande. Nell'ultima settimana la media delle domande ricevute è di 15 al giorno.
Delle domande finora complessivamente pervenute ad Artea, 338 riguardano il bonus per l'integrazione al reddito e 77 il bonus per il mutuo. In 39 hanno richiesto l'uno e l'altro.
Su 376 richieste finora ne sono state esaminate 170. Le domande accolte e già pagate sono 15 – 9 per il bonus d'integrazione al reddito, 4 per il bonus sul mutuo, 2 con ambedue le richieste – ed altre 5 sono in procinto di esserlo: 20 domande per 36.300 euro di contributi. Per 88 domande è stata richiesta ulteriore documentazione: spesso c'era un Isee non aggiornato. Le domande respinte, delle 170 istruite, sono 62: il caso più diffuso riguarda lavoratori a tempo determinato che hanno perso il lavoro non perché sono stati licenziati o l'azienda ha chiuso, ma semplicemente perché non si sono visti rinnovare il contratto oppure perché lavoratori domestici o interinali o licenziati da meno di tre mesi.

3. Ammortizzatori sociali: dalla Regione 100 milioni
La Regione è intervenuta anche sul fronte degli ammortizzatori sociali in deroga, mettendo a disposizione, in due anni, oltre 100 milioni di euro che sono stati prelevati dal Fondo sociale europeo e destinati, in prima battuta, alle attività di formazione e riqualificazione. Questi 100 milioni toscani rappresentano una parte dei 2,5 miliardi di euro messi complessivamente a disposizione del governo dalle Regioni.

4. Bandi comunitari: 3,5 miliardi e mezzo di investimenti entro il 2010
La Regione a dicembre aveva preso l'impegno di accelerare la pubblicazione dei bandi sui fondi comunitari.
Entro fine legislatura saranno realizzati progetti per 3,5 miliardi: miglioreranno trasporti e strade e aiuteranno interventi su ambiente, welfare e cultura capaci di produrre nuovi posti di lavoro.

5. Estensione della cassa integrazione in deroga
Il 30 aprile Regione, sindacati e associazioni di categoria hanno firmato un accordo per estendere la cassa integrazione in deroga a tutti i settori produttivi. La Regione ha stanziato 60 milioni.

6. Anticipazione della cassa integrazione in deroga
Ci sono aziende che anziché licenziare scelgono la strada della cassa integrazione. Ma a volte sono talmente in difficoltà da non riuscire a pagare neppure quella ai propri dipendenti. In attesa del perfezionamento della pratiche di erogazione della Cassa integrazione straordinaria in deroga da parte dell'Inps la Regione, attraverso Fidi Toscana, ha stanziato un fondo di 800mila euro.

7. Contratti di solidarietà
Un milione di euro per incentivare nelle aziende in difficoltà i contratti di solidarietà, ovvero la modulazione degli orari di lavoro anziché licenziare i lavoratori: con danno per i lavoratori stessi, ma anche per le aziende che domani, quando la crisi sarà passata, dovranno formare da capo professionalità importanti. Lo stanziamento iniziale di 1 milione, se necessario, potrà, dopo giugno, essere incrementato.

8. Formare e riqualificare
Per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria o in mobilità la Regione ha stanziato 40 milioni di euro, destinati alla riqualificazione. Per le imprese in stato di crisi che vogliono investire nella formazione esiste anche un bando da 1,5 milioni.

9. Prestiti più facili
Ci sono gli atipici. Ci sono i tirocinanti e giovani professionisti. Per loro la Regione ha messo a disposizione fondi di garanzia specifici che li aiutino ad avere dalla banche un prestito.

10. Incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato
Un premio per le aziende che investono nel personale. Alle imprese che stabilizzano i lavoratori a tempo determinato o che assumono a tempo indeterminato lavoratori in mobilità la Regione, che ha stanziato 2,4 milioni, assegnerà un premio fino a 4.000 euro. Altri due fondi analoghi da 800 e 400 mila euro riguardano l'occupazione femminile i giovani laureati.

11. Lavoratori svantaggiati
Per i lavoratori delle fasce deboli – donne, over 50, giovani con carriere discontinue – c'è un progetto (Pari) che coinvolge da tempo tutte le province toscane. A disposizione ci sono 3 milioni di euro.

Interventi a favore imprese per fronteggiare la crisi economica



Beneficiari:
Imprese con sede nella Regione Toscana


Interventi a sostegno delle imprese:
1. Sospensione delle rate di mutuo
Accordo Regione-banche rivolto alle imprese con sede in Toscana
Sospensione della rata dei mutui, ecco come funziona
Previsto il rinvio della quota capitale anche per i contratti di leasing

Le imprese toscane in difficoltà e che non ce la fanno più a pagare il mutuo o il contratto di leasing possono tirare il fiato. Le rate potranno infatti essere spostate in avanti di un anno, con la sola maturazione degli interessi sul debito residuo.
Di fatto sarà come allungare di dodici mesi il mutuo, in attesa che il mercato si riprenda e gli affari portino nelle casse maggiore liquidità. L'accordo è stato firmato stamani dal presidente della Regione Toscana e da 15 banche oltre che da Fidi Toscana, la finanziaria regionale. Ecco in concreto cosa è previsto dall'intesa che avrà validità fino al 31 dicembre 2009, prorogabile nel caso in cui gli effetti della crisi continuassero a richiederlo. E' inoltre previsto un monitoraggio complessivo dell'azione congiunta Regione-banche al fine di valutarne l'efficacia sul sistema toscano delle imprese.

Il meccanismo della sospensione delle rate di mutuo
Le banche aderenti all'accordo, previa verifica del possesso dei requisiti e previo svolgimento di apposita istruttoria, si impegnano a riconoscere alle piccole e medie imprese toscane, che hanno attivo un mutuo ipotecario o chirografaro (senza garanzie reali) e che risultano in regola con i pagamenti, una sospensione delle rate in conto capitale con scadenza nei 12 mesi successivi a partire dall'accoglimento della richiesta. Nel periodo di sospensione maturano esclusivamente gli interessi del debito residuo, da addebitare preferibilmente alle successive scadenze e comunque con modalità concordate tra la banca e l'impresa.

La sospensione del canone di leasing
La sospensione del pagamento della quota capitale dei canoni in scadenza è prevista, a condizioni simili, anche per le imprese che hanno in bilancio operazioni di leasing strumentale o immobiliare. I n alternativa, sulla base delle proprie autonome valutazioni, le società di leasing si impegnano a rimodulare il contratto. Gli interventi potranno riguardare sia la temporalità che la struttura del piano finanziario attivo.

Gli impegni delle banche e delle società di leasing
Gli istituti di credito e le società di leasing che sottoscrivono l'accordo con la Regione si impegnano ad attivare rapidamente, e comunque entro il mese di settembre, le procedure e i prodotti necessari per la piena applicazione di quanto concordato con la firma di oggi. Per rispondere tempestivamente ai bisogni delle imprese le modalità e i tempi di verifica della domanda per la concessione della sospensione sono semplificati. Si impegnano infine a pubblicizzare questa misura alla clientela e a fornire alla propria rete commerciale un'informativa dettagliata degli impegni assunti.

Il ruolo di Fidi Toscana
A vantaggio delle imprese più piccole e finanziariamente sane Fidi Toscana può concedere garanzie sussidiarie, a seguito di svolgimento di apposita istruttoria.

Le banche aderenti
Cassa di Risparmio di Carrara Spa, Banco di Lucca Spa, Banca Popolare di Lajatico Scpa, Banca del Monte di Lucca Spa, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Soc.Coop., Banca Federico del Vecchio Spa, Banca di Credito Cooperativo di Fornacette Scpa, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, CariPrato Cassa di Risparmio di Prato Spa, Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, Cassa di risparmio di La Spezia, Banca CR Firenze Spa, MPS Leasing & Factoring Spa, Centro Leasing Banca Spa, Fidi Toscana.

Pensioni, da luglio le “quote” E da gennaio più leggere


Tra pochi giorni entreranno in vigore le quote previste dalla legge 247. Per andare in pensione si dovrà toccare “quota” 95: almeno 60 anni e 35 anni di contributi. E dall’inizio dell’anno prossimo entreranno in vigore i nuovi coefficienti per il calcolo della pensione. Riduzioni stimate tra il 6 e l’8 per cento. INTERATTIVO PENSIONE: CALCOLA QUANDO E QUANTO. TABELLA: i requisiti minimi

Mancano pochi giorni e per andare in pensione si dovranno rispettare le “quote”. Da luglio prenderà via il meccanismo delle quote per l’accesso al pensionamento di anzianità definito dalla legge 247 del 24 dicembre del 2007 che prevede la necessità di soddisfare il requisito relativo alla somma data dall’età anagrafica e dall’anzianità contributiva.

Le norme introdotte dalla legge Damiano prevedono che a partire dal primo giorno di luglio potranno andare in pensione coloro che hanno compiuto almeno 59 anni e abbiano 36 anni di contributi. Il meccanismo delle quote fa sì quindi che si potrà andare con 35 anni di contributi ma solo se si sono compiuti almeno i 60 anni d’età. Fino alla fine di giugno 2009, i requisiti minimi rimangono di 58 anni con 35 anni di contributi.

Le condizioni fissate a “quota” 95, qualora non vengano introdotte novità, saranno quelle che avranno validità anche per il 2010. A partire dal gennaio 2011 invece, per andare in pensione di anzianità, si dovrà toccare quota “96”: ovvero potrà andarci chi avrà compiuto 60 anni di età e avrà 36 anni di contributi o 61 anni con 35 anni di contributi. Di seguito la tabella con la somma di età anagrafica e anzianità contributiva e l’età anagrafica minima secondo la legge 247 (vedi tabella).

L’altra novità prenderà il via a gennaio 2010 quando entreranno in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione delle pensioni (vedi tabella). Ovvero quei parametri che vengono utilizzati per calcolare il valore della pensione. Secono le stime effettuate dal Nucleo valutazione spesa previdenziale la riduzione varrà, a seconda dell’età, tra il 6,38 per cento e l’8,41 per cento.

Per calcolare la data di pensionamento e l’importo della pensione netta annua (vedi dettaglio) è possibile utilizzare lo strumento del Calcola Pensione che dà la possibilità anche di scoprire quanto vale la pensione netta in termini percentuali rispetto all’ultimo stipendio netto.

Per utilizzare il calcolatore si dovrà specificare la data di nascita, il sesso, il codice di avviamento postale, la data di inizio di iscrizione alla previdenza obbligatoria, la categoria, la professione, e il reddito annuo. E' utile precisare che, per una corretta lettura delle previsioni, l'importo del reddito da lavoro dell'anno in corso va imputato al netto di tasse e contributi. Sarà inoltre sempre l'utente a definire l'ipotesi del percorso di carriera - assestato, medio o brillante - da qui alla data di pensionamento.
fonte http://miojob.repubblica.it

Decreto del 21/05/2009



(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15/06/2009)
Pubblicato il decreto che stabilisce le nuove misure degli interessi da corrispondere sia per la riscossione che per il rimborso dei tributi erariali. Il decreto. Le nuove normative sono in vigore dal 15/06/2009
Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei
tributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge n. 244 del 2007.

art. 1
Interesse per ritardato rimborso delle imposte
Testo: in vigore dal 15/06/2009
1. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per
rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dagli
articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 2 per cento
annuo e dell'1 per cento semestrale, a decorrere dal 1 gennaio 2010.
2. Gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore
aggiunto, previsti dagli articoli 38-bis e 38-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono dovuti
nella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1 gennaio 2010.
3. Gli interessi per i rimborsi dell'imposta di successione,
previsti dagli articoli 42, comma 3, e 37, comma 2, del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e delle imposte ipotecaria e
catastale, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347, sono dovuti nella misura dell'1 per cento, per
ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1 gennaio 2010.
4. Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e
imposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della
legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell'1 per
cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1 gennaio 2010.
art. 2
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo
Testo: in vigore dal 15/06/2009
1. A decorrere dal 1 ottobre 2009, gli interessi per ritardata
iscrizione a ruolo, previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura
del 4 per cento annuo, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima
data.
art. 3
Interessi per dilazione del pagamento
Testo: in vigore dal 15/06/2009
Gli interessi per dilazione del pagamento, previsti dall'art. 21
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, per le
dilazioni concesse a decorrere dal 1 ottobre 2009.
art. 4
Interessi per la sospensione amministrativa
Testo: in vigore dal 15/06/2009
1. Gli interessi per la sospensione amministrativa della
riscossione, previsti dall'art. 39 del decreto del Presidente della
Pagina 3
Servizio di documentazione tributaria
Decreto del 21/05/2009
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del
4,5 per cento annuo, a decorrere dal 1 ottobre 2009.
art. 5
Interessi per pagamenti rateali
Testo: in vigore dal 15/06/2009
1. Gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dall'art. 20 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono dovuti nella misura
del 4 per cento annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute
in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate dal 1 luglio
2009.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2010, sono dovuti gli interessi al
tasso del 3,5 per cento annuo per i pagamenti rateali previsti
dall'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462.
3. Sugli importi dilazionati, previsti dall'art. 38, comma 2, del
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono dovuti, per le
dilazioni concesse dal 1 gennaio 2010, gli interessi annui a scalare
nella misura del 3 per cento.
art. 6
Interessi per ritardato pagamento
Testo: in vigore dal 15/06/2009
1. A decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli interessi relativi alle
somme dovute ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, versate entro i termini
ivi previsti, sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5
per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito
di:
a) rinuncia all'impugnazione dell'accertamento, di cui all'art. 15
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate entro i
termini ivi previsti;
b) pagamento dell'imposta di registro, di donazione, ipotecaria e
catastale entro i termini previsti dagli articoli 54, comma 5, e 55,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131;
c) pagamento delle tasse sulle concessioni governative, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
delle tasse automobilistiche la cui gestione e' di competenza dello
Stato, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento;
d) accertamento con adesione di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate nei termini ivi previsti;
e) conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, versate nei termini ivi
previsti.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2010, sono stabiliti nella misura del
2,5 per cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle
somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte
ipotecarie e catastali, versate entro i termini previsti dall'art.
37, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Affarishop.com

lunedì 15 giugno 2009

Contributi alle imprese da parte CCIAA Lucca



Regolamento per la concessione di contributi alle imprese in conto interessi su micro finanziamenti
Finalità
Sostenere il mantenimento dei livelli occupazionali provinciali
Agevolare l’accesso al credito bancario delle imprese per supportare processi di innovazione.
Agevolare il miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale, l’internazionalizzazione, la sicurezza dei luoghi di lavoro, il supporto alle politiche commerciali, la razionalizzazione della struttura finanziaria.
Beneficiari
Imprese di tutti i settori, compresa l’agricoltura primaria, escluse quelle operanti nei settori della pesca e dell’ acquicoltura ( non ammesse agli aiuti De Minimis ai sensi dei Regolamenti CE 1998/2006 e CE 1535/2007 )
Imprese esercitate in forma individuale o di società, anche cooperative o consortili ed i consorzi
Requisiti
Fatturato al 31/12/2008 inferiore ad € 2.500.000,00.
Iscritte al Registro Imprese di Lucca, per sede o unità locale.
In regola con il pagamento del diritto annuale e con gli altri pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio ed a Lucca Promos scrl.
Imprese ammissibili ai sensi dei Regolamenti di esenzione De Minimis (CE 1998/2006 e CE 1535/2007).
Condizioni del Finanziamento bancario agevolato
• Prestito chirografario (senza garanzie reali): in forma tecniche del mutuo chirografario o del prestito rateale.
• Durata pari a 3 anni, di cui 1 di pre-ammortamento.
• Rimborso in 24 rate mensili posticipate a partire dal 13° mese dall’erogazione.
• Importo fino a € 20.000,00
• Tasso fisso per 3 anni: IRS 3Y + spread massimo di 1,25 punti.
• Rata mensile
• Nessuna spesa di istruttoria pratica
Caratteristiche dell’agevolazione
La Camera di Commercio concede un contributo in conto interessi come rimborso anticipato della quota interessi per il periodo di pre-ammortamento del finanziamento bancario accordato dalle Banche convenzionate in base alle condizioni previste agli art. 3 e 4 della Convenzione.

sabato 13 giugno 2009

ShowDocument - Condividere documenti online con i collaboratori



Il problema
Come realizzare conferenze online gratuite dove visualizzare documenti e navigare sul Web in modo sincronizzato
La soluzione
ShowDocument: servizio Web che consente di collaborare in tempo reale su documenti condivisi
Annotazioni sincronizzate
Tra le necessità più sentite in piccole e medie aziende e studi professionali c'è da tempo quella di condividere documenti per lavorare in team via Internet.
ShowDocument si propone come soluzione gratuita, che consente di creare conferenze online in cui condividere documenti con altri utenti, sfogliarli in modo sincronizzato e sfruttare una whiteboard, ovvero una lavagna virtuale dove inserire annotazioni e commenti che saranno visualizzati sui PC dei propri collaboratori.

L'editing dei documenti comprende strumenti come elaboratore testi ed evidenziatore, e i formati supportati includono documenti Word, Excel, PowerPoint, PDF, immagini nei principali formati grafici e OpenOffice. Inoltre, ShowDocument offre anche il cosiddetto co-browsing, ovvero la possibilità di navigare su Internet in modo sincronizzato tra più utenti. Ciò significa che un utente può navigare sul Web, ad esempio dirigendosi su un sito che contiene informazioni importanti su cui discutere, e tutti gli altri vedranno le pagine Web visitate dal primo utente in tempo reale, compresi i movimenti del mouse. Un servizio speciale, sempre gratuito, è poi offerto per Google Maps, con la possibilità di navigare nelle mappe in modo sincronizzato per mostrare agli altri utenti percorsi, località e immagini satellitari. Ancor più interessante, ShowDocument offre anche la possibilità di creare liberamente annotazioni e disegni sulle pagine Web visitate in co-browsing e sulle mappe di Google Maps. Altra possibilità è far vedere ad altri utenti contenuti multimediali Web a propria scelta, ad esempio un videotutorial preso dal sito di un software con cui si lavora o un filmato su YouTube, creando una sorta di “presentazione virtuale”.

ShowDocument è un servizio di tipo Web 2.0; non richiede installazione di alcun software o modulo. Da segnalare la presenza di un box per comunicare con i collaboratori tramite chat testuale, e l'originale visualizzazione dei cursori dei mouse di tutti gli utenti connessi, con i relativi nomi. L'unico limite di questo servizio gratuito è la durata massima di ciascuna sessione (un'ora), mentre 50 sono gli utenti che possono essere invitati; si può anche “passare il controllo” a un altro utente che diventa il presentatore.
Fonte Marco Milano PC Open
Affarishop.com

venerdì 12 giugno 2009

UNICO MINI





Scaduto il termine per la presentazione del 730 adesso per i contribenti in situazione semplificate c’è la possibilità di dichiarare i propri redditi con il nuovo modello messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate: UNICO MINI
Il modello conta solo 4 pagine e un numero rdottissimo di istruzione che semplificano la compilazione del modello.
Ma è rivolto solo a quei contribuenti con situazioni dichiarative non complesse, che non richiedono calcoli complicati. Si tratta, in sostanza, di soggetti che hanno percepito uno o più redditi derivanti da:
lavoro dipendente o pensione
terreni e fabbricati
attività commerciale o lavoro autonomo occasionali
e che vogliono usufruire delle detrazioni o deduzioni per gli oneri sostenuti e per carichi di famiglia e lavoro.
Infatti sono esclusi :
i titolari di partita Iva
coloro che presentano la dichiarazione per conto di altri (ad esempio, eredi o tutori)
chi ha variato il domicilio fiscale dal 1° novembre 2007
i contribuenti che intendo presentare una dichiarazione correttiva o integrativa
chi vuole la notifica degli atti a un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica.

Fonte Agenzia Entrate

martedì 9 giugno 2009

Camera di Commercio Pisa finanziamenti alle imprese




Intervento straordinario di un milione di euro a favore delle PMI

La Camera di Commercio ha stanziato 1.000.000 di Euro a favore della finanza aziendale, in particolare delle piccole imprese. Si tratta di risorse importanti che si aggiungono ai 926.900 euro già oggi disponibili destinati al sostegno dell’accesso al credito attraverso i Consorzi di garanzia fidi. La manovra si divide in due blocchi:
800.000 euro serviranno per incentivare gli investimenti attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di attrezzature, arredi, macchinari, software nuovi. La misura del contributo è del 10% con un massimale di 20.000 euro per ciascuna impresa. Nel caso di imprese giovanili o di imprese femminili l’ammontare del contributo è del 15%. "L’obiettivo di questo intervento – ha chiarito Pacini - è quello di mettere in moto la spesa per investimenti che gli imprenditori in questo periodo di rallentamento del sistema produttivo locale tendono a rinviare in attesa di una situazione più favorevole".
200.000 euro saranno utilizzati come contributo in conto interessi per le imprese che richiederanno finanziamenti fino ad un massimo di 20.000 euro ad una delle banche convenzionate con la Camera di Commercio.
Con la stipula delle convenzioni, le imprese potranno beneficiare di un finanziamento chirografario (cioè senza garanzie) da rimborsare in 4 anni con un anno di preammortamento, il primo, in cui gli interessi saranno a carico della Camera di Commercio. Le imprese rimborseranno il finanziamento con rate mensili posticipate a partire dal 13.mo mese di erogazione.
Il bando per accedere al contributo a fondo perduto sarà operativo dal primo giugno fino al 31 agosto 2009. Mentre per il provvedimento da 200.000 euro a favore del microcredito occorrerà attendere la formalizzazione degli accordi con gli istituti di credito aderenti.
Fonte Cciaa Pisa

lunedì 8 giugno 2009

Decolla il progetto Uniemens dell'Inps




Si pubblica il messaggio trasmesso da parte dell'INPS per il progetto Uniemens che a partire da Gennaio 2010 renderà obbligatoria la trasmissione di un unico flusso dati sia relativi ai dati retributivi (Emens) che contributivi (DM10)

Messaggio N. 011903 del 25/05/2009 14.16.53
Oggetto: Progetto UNIEMENS

Con il corrente mese di maggio il progetto UNIEMENS completa la fase
progettuale ed entra nella fase operativa.
Il progetto UNIEMENS ha come obiettivo l’unificazione dei flussi EMENS e DM10,
raccogliendo, a livello individuale per ogni lavoratore, le informazioni retributive e
contributive. Ciò oltre a dare adempimento alla norma istitutiva della
mensilizzazione (L.326/2003) che prevedeva la raccolta mensile “dei dati
retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi”, rappresenta
un’importante evoluzione del sistema in termini di semplificazione e di efficienza.
Già in questi anni il sistema EMENS ha raggiunto importanti risultati grazie alla
collaborazione di tutti i soggetti coinvolti: aziende, consulenti, associazioni,
software house. Oggi, in considerazione dei risultati conseguiti, si può affermare
che la mensilizzazione ha rappresentato un grande salto qualitativo nel colloquio e
nell’interazione tra Aziende e INPS, sia da un punto di vista tecnico che di
contenuti: con EMENS infatti si è passati da un sistema basato sulla “costruzione”
a posteriori della posizione assicurativa da parte delle aziende (mod. O1/M, CUD e
770), ad un altro sistema, caratterizzato dalla trasmissione telematica di
informazioni elementari presenti nelle procedure aziendali relative alle retribuzioni
individuali, elaborate ed aggregate nel conto assicurativo direttamente dalle
applicazioni INPS.
In particolare oggi con il sistema EMENS
• i conti assicurativi individuali risultano aggiornati con i dati dell’ultima busta
paga
• la liquidazione delle pensioni viene effettuata tempestivamente tenendo
conto delle ultime retribuzioni percepite senza necessità di ulteriori
dichiarazioni da parte del datore di lavoro
• la liquidazioni delle prestazioni di disoccupazione, di mobilità e CIGS a
pagamento diretto non necessita più di informazioni integrative da parte
delle aziende
• sono in corso di abolizione tutti i modelli di fine cessazione per i lavoratori
pensionandi delle aziende dei Fondi speciali di previdenza (categorie speciali
quali autoferrotranviari, elettrici, telefonici, personale di volo )
• vengono raccolte mensilmente tutte le informazioni relative alla
destinazione del TFR nonché alla contribuzione al Fondo di Tesoreria e a
FONDINPS che consentono la tenuta del conto individuale relativo al TFR
destinato ai predetti fondi.
Il sistema EMENS è quindi oggi maturo per affrontare l’ulteriore sfida:
l’unificazione dei flussi retributivi (EMENS) e con i flussi contributivi (DM10), per
dare origine al nuovo sistema UNIEMENS.
Con il sistema UNIEMENS
• Si riducono le informazioni, eliminando la duplicazione dei dati presenti nei
due flussi
• Si semplificano le informazioni, utilizzando i dati elementari individuali
presenti nelle procedure paghe
• Si elimina, sia per l’INPS che per le aziende, la necessità di verifiche di
congruità tra i dati retributivi e i dati contributivi (Confronto Cumuli)
• Si riducono e si semplificano le procedure aziendali di trasmissione,
gestione, di elaborazione e di controllo
• Aumentano le informazioni individuali a disposizione dell’INPS, per svolgere
compiutamente e tempestivamente le proprie funzioni istituzionali
Proprio per l’importanza in termini di semplificazione che il progetto UNIEMENS
riveste, è stato inserito, e ne rappresenta il modulo più consistente, nel “Piano
per la riduzione degli oneri amministrativi delle Imprese” presentato nelle scorse
settimane.
Il progetto UNIEMENS si articola in due fasi
• La prima fase prende avvio immediatamente e prevede l’unificazione dei
flussi EMENS e DM10 in un unico flusso “UNIEMENS aggregato” in quanto le
informazioni contributive (DM10) risultano ancora aggregate a livello
aziendale, ma inserite nella struttura EMENS congiuntamente agli altri dati
aziendali, già oggi presenti.
• La seconda fase , che inizierà con le denunce di competenza luglio 2009,
prevede l’effettiva unificazione delle informazioni in un unico flusso
“UNIEMENS individuale”, dove i dati relativi alla contribuzione ed alle
somme conguagliate (ANF, indennità malattia , maternità, CIG, ecc)
saranno indicati individualmente per ogni lavoratore.
La prima fase, UNIEMENS aggregato, può essere attuata senza alcun
cambiamento delle procedure aziendali, in quanto è il software di controllo messo
a disposizione dall’Istituto che si incarica di trasformare e unificare i flussi
originari EMENS e DM10 in un unico flusso UNIEMENS aggregato. In questa prima
fase è anche possibile, qualora lo impongano particolari esigenze organizzative
aziendali, gestire separatamente i dati retributivi e contributivi, generando
distintamente i due flussi UNIEMENS che conterranno l’uno i soli dati retributivi
(EMENS), l’altro i soli dati contributivi (DM10).
Nelle apposite aree del sito INTERNET dell’INPS è disponibile il nuovo software di
controllo UNIEMENS, con il relativo manuale operativo, ed è attiva la nuova
funzione di invio. Per il periodo iniziale inoltre, saranno ancora attive le
corrispondenti funzioni EMENS e DM10.
Nel corso del corrente mese sarà anche reso disponibile il documento tecnico
UNIEMENS vers.1.0 che conterrà le specifiche per la predisposizione del flusso
UNIEMENS individuale, per consentire ad aziende e software house di adeguare le
procedure paghe alle nuove modalità di compilazione, in tempo utile per l’avvio
del nuovo flusso a decorrere dalle denunce di competenza luglio 2009.
Le aziende e gli intermediari avranno comunque a disposizione tutto il secondo
semestre 2009 per transitare dal vecchio al nuovo sistema che andrà
compiutamente a regime dal 1° gennaio 2010.
Con apposito messaggio sarà data conferma della videoconferenza che si svolgerà
presumibilmente il giorno 9 giugno p.v., aperta anche alle rappresentanze del
mondo aziendale e professionale centrali e periferiche, per una illustrazione
complessiva del progetto e delle sue finalità e sarà comunicato il calendario degli
incontri formativi regionali tesi a fornire gli idonei strumenti al personale addetto
all’assistenza ed al rapporto con aziende e consulenti sul territorio, personale la
cui attività ha sempre rappresentato il miglior tramite per la diffusione dei
progetti innovativi e per una loro concreta e fattiva condivisione.

giovedì 4 giugno 2009

Reintegrazione posto lavoro



MENTANA-MATRIX: QUANDO UN LICENZIATO DEVE ESSERE
REINTEGRATO

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha dichiarato illegittimo il licenziamento del
giornalista Enrico Mentana ed ha ordinato la reintegrazione del medesimo nelle
mansioni di realizzatore e conduttore del programma Matrix, condannando altresì
l'azienda al risarcimento dei danni.
Il giornalista aveva presentato ricorso al Giudice del Lavoro, sostenendo di essere
stato illegittimamente licenziato dalla posizione di conduttore del programma
“Matrix”, per avere criticato la decisione editoriale di mantenere inalterata la
programmazione di Canale 5 in occasione della morte di Eluana Englaro.
In particolare, il giornalista ha sostenuto di essersi esclusivamente dimesso dalla
direzione editoriale di Mediaset, ma di essere stato illegittimamente “sollevato” dalla
diversa posizione di conduttore del predetto programma televisivo.
In attesa del deposito delle motivazioni della sentenza, può solo segnalarsi che, nel
valutare l’ordine di reintegra nella specifica posizione di conduttore del programma
“Matrix”, deve tenersi conto del consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo
cui la reintegrazione deve avvenire nello stesso posto occupato dal lavoratore al
momento del licenziamento, ma il datore di lavoro può adibire il lavoratore a
mansioni diverse, purché equivalenti dal punto di vista della professionalità (e,
dunque, nel caso in esame alla conduzione non del programma “Matrix”, ma ad uno
di pari rilievo).
fonte Consulentilavoro news

lunedì 1 giugno 2009

Pubblicato in G.U. (n. 119 del 25/05/09) il decreto per la PEC ai cittadini



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009
Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta
elettronica certificata assegnata ai cittadini. (09A05855)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e, in
particolare, gli articoli 1, 6 e 48;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio
2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
PEC, a norma dell'art. 27 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione le tecnologie 2
novembre 2005, «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e
la validazione, anche temporale, della posta elettronica
certificata»;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure
urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa
e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico
nazionale»;
Visto, in particolare, l'art. 16-bis del medesimo decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale per favorire la
realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni ai cittadini che ne fanno richiesta
e' attribuita una casella di posta elettronica certificata il cui
utilizzo abbia effetto equivalente, ove necessario, alla
notificazione per mezzo della posta;
Visto, inoltre, il comma 6 del medesimo art. 16-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che prevede che ogni
amministrazione pubblica utilizzi unicamente la posta elettronica
certificata con effetto equivalente, ove necessario, alla
notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le
notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di
altra amministrazione pubblica;
Visto, altresi', il comma 7 del citato art. 16-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano
definite le modalita' di rilascio e di uso della casella di posta
elettronica certificata assegnata ai cittadini, con particolare
riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonche' le modalita'
di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica,
anche utilizzando strumenti di finanza di progetto;
Visto che il citato comma 7 dell'art. 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 2, prevede che con il medesimo decreto di cui al
comma 7 siano stabilite anche le modalita' di attuazione di quanto
previsto al comma 6, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio delle stesse amministrazioni pubbliche;
Visto che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 8, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, agli oneri derivanti dall'attuazione del
citato comma 5, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse
finanziarie assegnate, ai sensi dell'art. 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese» con decreto dei Ministri delle attivita' produttive e per
l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il proprio decreto 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in
materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza
portafoglio, Renato Brunetta;
Ritenuto di dover individuare le modalita' di rilascio e di
utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai
sensi dell'art. 16-bis, commi 5, 6 e 7 del citato decreto-legge n.
185 del 2008;
Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive
modificazioni, nella seduta del 29 aprile 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalita' di rilascio e di
utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai
cittadini ai sensi dell'art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, di seguito: «PEC», con particolare riguardo
alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005, nonche' le modalita' di attivazione del servizio
mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti
di finanza di progetto.
Art. 2.
Modalita' di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino

1. Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un
indirizzo di PEC.
2. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la
predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino.
3. Le modalita' di richiesta, di attivazione, di utilizzo e di
recesso dal servizio di PEC sono definite nell'allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3.
Utilizzo della PEC per il cittadino

1. La PEC consente l'invio di documenti informatici per via
telematica la cui trasmissione avviene ai sensi degli articoli 6 e 48
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con
gli effetti di cui all'art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185.
2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo
valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le
pubbliche amministrazioni, e' quello espressamente rilasciato ai
sensi dell'art. 2, comma 1.
3. Le modalita' e le procedure tecniche relative alla
conoscibilita' dell'atto saranno precisate nell'ambito delle
specifiche del servizio.
4. La volonta' del cittadino espressa ai sensi dell'art. 2, comma
1, rappresenta la esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da
parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli
atti che lo riguardano.
Art. 4.
Modalita' di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, istituiscono una casella
di PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al
CNIPA che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via
telematica.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'adempiere a quanto previsto
dall'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
includono gli estremi di eventuali pagamenti per ogni singolo
procedimento.
3. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le pubbliche amministrazioni rendono disponibili sul
loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di
informazione idonea a consentire l'inoltro di istanze da parte dei
cittadini titolari di PEC, inclusi i tempi previsti per l'
espletamento della procedura.
4. Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini
inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC
costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma
1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche
amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale
ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo.
Art. 5.
Procedura di scelta dell'affidatario

1. Per l'individuazione dell'affidatario, anche costituito in
associazione temporanea d'impresa o consorzio, del servizio di PEC ai
cittadini, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie avvia le procedure di evidenza
pubblica, anche utilizzando gli strumenti di finanza di progetto ai
sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
2. Nella procedura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
definisce le caratteristiche tecniche del servizio, i livelli di
servizio garantiti, gli obblighi, anche informativi, dell'affidatario
nonche' gli ulteriori servizi da mettere a disposizione, anche con
specifico riferimento alle categorie a rischio di esclusione ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Art. 6.
Monitoraggio del servizio PEC

1. L'affidatario del servizio fornisce alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie e alle pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza
di ciascuna di esse, elementi quantitativi e qualitativi relativi
alle pubbliche amministrazioni adempienti ed a quelle non adempienti,
nonche' ogni altro elemento atto a verificare l'effettiva
funzionalita', anche con riferimento ai tempi di espletamento delle
procedure del servizio di PEC.
2. Tali elementi sono presi in considerazione ai fini della
valutazione dei risultati conseguiti dalle pubbliche amministrazioni
in base alle norme vigenti in materia.
Art. 7.
Accessibilita' degli indirizzi di PEC ai cittadini

1. L'affidatario del servizio di PEC ai cittadini di cui all'art.
6, comma 1, rende consultabili alle pubbliche amministrazioni, in via
telematica, gli indirizzi di PEC di cui al presente decreto, nel
rispetto dei criteri di qualita' e sicurezza ed interoperabilita'
definiti dal CNIPA e nel rispetto della disciplina in materia di
tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
Art. 8.
Diffusione e pubblicita' dell'iniziativa

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie cura la realizzazione di campagne di
comunicazione volte a diffondere e pubblicizzare i contenuti
dell'iniziativa e le modalita' di rilascio e di uso della casella di
PEC ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio
di esclusione ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 82 del
2005.
Art. 9.
Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti

1. I pubblici dipendenti, all'atto dell'assegnazione di una casella
di PEC da parte dell'amministrazione di appartenenza, possono optare
per l'utilizzo della stessa ai fini di cui all'art. 16-bis, comma 6,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
2. Per adempire alle finalita' di cui all'art. 16-bis, comma 6, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, le pubbliche amministrazioni
ovvero altri soggetti pubblici da loro delegati o le loro
associazioni rappresentative, mediante convenzione stipulata
direttamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o con l'affidatario
del servizio, definiscono le modalita', nel rispetto della normativa
vigente, con le quali viene attribuita la casella di PEC ai propri
dipendenti.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2009

Il Ministro delegato
per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta

Allegato A
MODALITA' PER LA RICHIESTA, L'ATTIVAZIONE, L'UTILIZZO E IL RECESSO
DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER I CITTADINI

Modalita' di richiesta del servizio.
Qualunque cittadino italiano maggiorenne, compresi i cittadini
residenti all'estero, puo' chiedere l'attivazione di un'utenza
personale di posta elettronica certificata accedendo al sito dedicato
al servizio di posta elettronica certificata per i cittadini (di
seguito sito).
Sul sito sono evidenziate:
le regole per l'attivazione e l'utilizzo del servizio da parte
del cittadino;
i requisiti tecnici per l'accesso al servizio;
le buone prassi per l'utilizzo del servizio in condizioni di
massima sicurezza;
i manuali d'uso di riferimento
.
Sul sito e' altresi' disponibile tutta la documentazione inerente
le caratteristiche del servizio reso, gli obblighi contrattuali
dell'affidatario del servizio e la normativa di riferimento.
Per effettuare la richiesta il cittadino inserisce in appositi
campi i propri dati anagrafici comprensivi del codice fiscale; deve
inoltre scegliere la password ovvero idonei sistemi di accesso sicuro
al servizio. Il sistema verifica la coerenza dei dati, sulla base
delle informazioni fornite.
La richiesta si perfeziona con l'attivazione mediante esplicita
operazione con cui il cittadino dichiara di avere preso visione delle
condizioni indicate e di averle espressamente accettate. La
registrazione di tale operazione, confermata dalla successiva
attivazione dell'utenza, costituisce evidenza, valida ai fini di
legge, della volonta' del cittadino di aderire alle condizioni d'uso
del servizio di posta elettronica certificata.
La fase di richiesta si conclude con la comunicazione del suo
esito e, se positivo, con l'indicazione delle modalita' di
attivazione.
Attivazione del servizio.
L'attivazione dell'utenza di posta elettronica certificata per i
cittadini ha luogo presso uffici pubblici o aperti al pubblico
largamente diffusi sul territorio e dotati di connessione telematica,
la cui tipologia e localizzazione e' resa pubblica attraverso mezzi
di comunicazione di massa. L'elenco di tali uffici e' inoltre
reperibile sul sito di richiesta del servizio.
I cittadini possono recarsi presso gli uffici abilitati
all'attivazione a partire dalla data comunicata dal sito all'atto
della registrazione entro e non oltre tre mesi a partire da tale
data, muniti di un documento di riconoscimento valido e del documento
recante il codice fiscale.
L'ufficio abilitato effettua la verifica della correttezza dei
dati identificativi collegandosi al sito e, nel caso di verifica
positiva, provvede alla stampa della richiesta che viene firmata dal
richiedente dando cosi' luogo all'attivazione del servizio, anche
tramite la consegna delle credenziali di accesso al medesimo.
L'ufficio abilitato provvede inoltre ad informare il richiedente,
in modo compiuto e chiaro, sulle condizioni d'uso del servizio.
Utilizzo del servizio.
Il cittadino deve utilizzare il servizio attenendosi alle
modalita' operative ed alle regole indicate sul sito.
L'uso del servizio e' personale e riservato. Non e' consentito
accedere ad un'utenza per conto di terzi o cedere la propria utenza a
terzi.
La password per l'accesso al servizio deve essere mantenuta
segreta e modificata periodicamente seguendo le regole pubblicate sul
sito.
Il cittadino puo' richiedere, attraverso funzioni rese disponibili
dal sito, la notifica dell'avvenuta ricezione di un messaggio di
posta elettronica certificata, mediante comunicazione verso un altro
indirizzo di posta elettronica da lui prescelto. L'affidatario del
servizio puo' rendere disponibili, secondo regole predefinite,
funzionalita' addizionali utili per la gestione della corrispondenza,
quali la notifica tramite sms, l'invio di comunicazioni in formato
cartaceo, l'inoltro dei messaggi verso altre caselle di posta
elettronica, la conservazione delle e-mail a lungo periodo, ecc.
All'indirizzo di posta elettronica certificata del cittadino
possono essere associati uno o piu' recapiti a cui inviare le
comunicazioni in forma cartacea, nei casi previsti, nonche' numeri di
telefono sia fissi che mobili, numeri di fax, indirizzi di posta
elettronica ed ogni altro strumento utile per comunicazioni inerenti
il servizio. In caso di variazione, e' compito e responsabilita' del
cittadino aggiornare tali riferimenti, anche utilizzando gli appositi
servizi telematici di gestione del suo profilo personale.
Possono altresi' essere resi disponibili servizi di gestione del
fascicolo individuale digitale concernente gli atti amministrativi
relativi al rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione,
nonche' altri servizi idonei ad assicurare una migliore funzionalita'
della PEC. L'affidatario deve altresi' assicurare la gestione degli
elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata rendendone
disponibile la consultazione alle pubbliche amministrazioni.
L'affidatario deve mantenere traccia delle operazioni svolte sulla
casella elettronica certificata ed adotta inoltre le opportune
soluzioni tecniche organizzative che garantiscono la riservatezza, la
sicurezza e l'integrita' nel tempo delle informazioni.
Recesso dal servizio.
In qualunque momento il cittadino puo' comunicare la sua volonta'
di recedere dal servizio di posta elettronica certificata. La
comunicazione e' effettuata, previa autenticazione, tramite
un'apposita funzione del sito.
Il recesso comporta la cessazione del servizio e la conseguente
cancellazione dagli elenchi contenenti gli indirizzi di posta
elettronica certificata dei cittadini entro ventiquattro ore
dall'avvenuta comunicazione del recesso.
In conseguenza del recesso, le comunicazioni tra il cittadino e la
pubblica amministrazione si realizzano secondo le procedure
tradizionali.

martedì 19 maggio 2009

Proroga per la comunicazione obbligatoria infortuni



Il Ministero del Lavoro con circolare n .17 2009 stabilisce l'entrate in vigore della nuova comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera r, del dlgs n. 81/2008, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto interministeriale di prossima emanazione .

Il nuovo adempimento che sarebbe entrato in vigore dal prossimo 16 Maggio disciplina gli obblighi di datore di lavoro e dirigente, stabilendo che il datore di lavoro, che esercita le attività soggette alla tutela del Tu, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite, devono (tra l'altro) «comunicare all'Inail o all'Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni».

Completano la disciplina delle nuove informazioni che dovranno essere comunicate i commi 4 (Inail) e 7 (Ipsema) dell'articolo 9. Il comma 4, in particolare, dispone che l'Inail svolge, con finalità di ridurre il fenomeno
infortunistico e a integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tra l'altro il compito di raccogliere e registrare, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Il comma 7 dispone il medesimo obbligo a carico dell'Ipsema, con la stessa finalità di riduzione del
fenomeno infortunistico.
Fonte www.consulentilavoro.it

venerdì 8 maggio 2009

Scontrini fiscali senza nome medicinali lo ha stabilito il Garante per la Privacy



Niente più nomi dei medicinali sullo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie
I cittadini saranno più tutelati al momento della denuncia dei redditi


Lo scontrino fiscale, rilasciato dalle farmacie per poter dedurre e detrarre la spesa sanitaria nella dichiarazione dei redditi, non riporterà più in dettaglio lo specifico nome del farmaco acquistato. A partire dal prossimo anno basterà l'indicazione del codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale. I cittadini italiani potranno continuare a dedurre o detrarre i medicinali acquistati, ma saranno più tutelati. Quello che è conosciuto come lo "scontrino parlante" non "parlerà" dunque più.

Lo "scontrino parlante" che riporta in chiaro, oltre al codice fiscale dell'interessato, la denominazione del farmaco acquistato è in grado di rivelare informazioni sullo stato di salute e sulle patologie dei cittadini. Numerosi sono stati in questi mesi coloro che si sono rivolti al Garante per segnalare la lesione della loro riservatezza e dignità al momento di presentare la documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso Caf o il proprio commercialista.

L'attività istruttoria svolta dal Garante con l'Agenzia delle entrate e con i rappresentanti di Federfarma, la federazione più rappresentativa che raggruppa i farmacisti italiani, ha permesso di stabilire che il controllo sul farmaco venduto può essere effettuato attraverso l'utilizzo del "numero di autorizzazione all'immissione in commercio" (AIC) presente sulla confezione del farmaco. Il codice alfanumerico, rilevabile anche mediante lettura ottica, consente infatti di identificare in modo univoco ogni singola confezione farmaceutica venduta (dosaggio, somministrazione, presentazione etc.), al pari della specificazione in chiaro del nome del farmaco.

È stata in questo modo individuata una soluzione in grado di bilanciare il rispetto della dignità delle persone e l'interesse pubblico alla riduzione del rischio di indebite detrazioni e deduzioni fiscali.

Sulla base del provvedimento del Garante, entro tre mesi l'Agenzia delle entrate dovrà dunque fornire indicazioni per la modifica dello scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci, indicazioni alle quali le farmacie dovranno adeguarsi al massimo entro il 1° gennaio 2010.

martedì 5 maggio 2009

Modelli 730 conguagli da parte dei datori lavoro



Disposizioni riportate dalla Circolare 21E del 04/05/2009 diffusa dall'Agenzia delle Entrate

Modalità e termini conguaglio da parte datori lavoro
L’articolo 19 del decreto n.164 del 1999, così come modificato dall’articolo 42, comma 7-quinquies, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, stabilisce che i sostituti d’imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio. Si ricorda che, nella precedente formulazione la norma prevedeva che i conguagli fossero effettuati sulle retribuzioni erogate nel mese di luglio.
I sostituti d’imposta, per effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro trasmessi entro il 30 giugno 2009 dai CAF o dai professionisti abilitati.
Se il sostituto d’imposta riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede all’effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.
I sostituti d’imposta che partecipano alla procedura del flusso 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle entrate (v. punto 3.5) ricevono i risultati contabili, pervenuti dai CAF, mediante i Servizi Telematici.
I sostituti d’imposta devono, inoltre, tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2009.
E’ opportuno che i sostituti d’imposta verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF e ai professionisti abilitati quelli relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro. I sostituti d’imposta devono restituire sempre al CAF i 730-4 di soggetti per i quali non sono tenuti ad effettuare i conguagli, anche se sono pervenuti dall’Agenzia delle entrate tramite i Servizi Telematici.
Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli.
A norma di quanto disposto dall’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di dodici euro.
Tuttavia, danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito Irpef, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a dodici euro se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito ICI e risultanti nel prospetto di liquidazione mod. 730-3 se il sostituto d’imposta ha fornito assistenza diretta o nel risultato contabile mod. 730-4 nel caso l’assistenza sia stata prestata da un CAF o da un professionista abilitato.

Conguagli a credito
Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i dipendenti. Se anche quest’ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2009.
In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.
Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d’imposta deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell’Agenzia delle entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti.

Conguagli a debito
Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2009.
Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2009. Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto d’imposta ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.
Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta applica, oltre all’interesse dovuto per la rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.
Il sostituto d’imposta deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto da un CAF o da un professionista abilitato in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l’anno 2009 ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.
Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2009 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l’Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento.
L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi codici tributo se si utilizzano i modelli F24 o F24 EP (Enti Pubblici) o l’apposito capitolo se il versamento è effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.
Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2009, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.
I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

4.2 Situazioni particolari

Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione
Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l’ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2008 giugno 2009) ovvero l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.
In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2008 giugno 2009) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

lunedì 4 maggio 2009

Il verbale di primo accesso ispettivo



INPS Messaggio 27/04/2009, n. 9402

Dal 4 maggio 2009 diventa obbligatorio per tutto il personale ispettivo dell'Inps adottare il nuovo verbale di primo accesso concordato a livello ministeriale in base alle direttive ministeriali del 18 settembre 2008. Da tale data, perciò, il nuovo verbale deve essere consegnato in originale al datore di lavoro ispezionato quale indicazione delle operazioni compiute al momento dell'ingresso in azienda e durante l'espletamento delle prime attività di indagine.