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lunedì 1 giugno 2009

Pubblicato in G.U. (n. 119 del 25/05/09) il decreto per la PEC ai cittadini



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009
Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta
elettronica certificata assegnata ai cittadini. (09A05855)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e, in
particolare, gli articoli 1, 6 e 48;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio
2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
PEC, a norma dell'art. 27 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione le tecnologie 2
novembre 2005, «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e
la validazione, anche temporale, della posta elettronica
certificata»;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure
urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa
e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico
nazionale»;
Visto, in particolare, l'art. 16-bis del medesimo decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale per favorire la
realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni ai cittadini che ne fanno richiesta
e' attribuita una casella di posta elettronica certificata il cui
utilizzo abbia effetto equivalente, ove necessario, alla
notificazione per mezzo della posta;
Visto, inoltre, il comma 6 del medesimo art. 16-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che prevede che ogni
amministrazione pubblica utilizzi unicamente la posta elettronica
certificata con effetto equivalente, ove necessario, alla
notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le
notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di
altra amministrazione pubblica;
Visto, altresi', il comma 7 del citato art. 16-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano
definite le modalita' di rilascio e di uso della casella di posta
elettronica certificata assegnata ai cittadini, con particolare
riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonche' le modalita'
di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica,
anche utilizzando strumenti di finanza di progetto;
Visto che il citato comma 7 dell'art. 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 2, prevede che con il medesimo decreto di cui al
comma 7 siano stabilite anche le modalita' di attuazione di quanto
previsto al comma 6, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio delle stesse amministrazioni pubbliche;
Visto che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 8, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, agli oneri derivanti dall'attuazione del
citato comma 5, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse
finanziarie assegnate, ai sensi dell'art. 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese» con decreto dei Ministri delle attivita' produttive e per
l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il proprio decreto 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in
materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza
portafoglio, Renato Brunetta;
Ritenuto di dover individuare le modalita' di rilascio e di
utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai
sensi dell'art. 16-bis, commi 5, 6 e 7 del citato decreto-legge n.
185 del 2008;
Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive
modificazioni, nella seduta del 29 aprile 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalita' di rilascio e di
utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai
cittadini ai sensi dell'art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, di seguito: «PEC», con particolare riguardo
alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005, nonche' le modalita' di attivazione del servizio
mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti
di finanza di progetto.
Art. 2.
Modalita' di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino

1. Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un
indirizzo di PEC.
2. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la
predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino.
3. Le modalita' di richiesta, di attivazione, di utilizzo e di
recesso dal servizio di PEC sono definite nell'allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3.
Utilizzo della PEC per il cittadino

1. La PEC consente l'invio di documenti informatici per via
telematica la cui trasmissione avviene ai sensi degli articoli 6 e 48
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con
gli effetti di cui all'art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185.
2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo
valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le
pubbliche amministrazioni, e' quello espressamente rilasciato ai
sensi dell'art. 2, comma 1.
3. Le modalita' e le procedure tecniche relative alla
conoscibilita' dell'atto saranno precisate nell'ambito delle
specifiche del servizio.
4. La volonta' del cittadino espressa ai sensi dell'art. 2, comma
1, rappresenta la esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da
parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli
atti che lo riguardano.
Art. 4.
Modalita' di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, istituiscono una casella
di PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al
CNIPA che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via
telematica.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'adempiere a quanto previsto
dall'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
includono gli estremi di eventuali pagamenti per ogni singolo
procedimento.
3. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le pubbliche amministrazioni rendono disponibili sul
loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di
informazione idonea a consentire l'inoltro di istanze da parte dei
cittadini titolari di PEC, inclusi i tempi previsti per l'
espletamento della procedura.
4. Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini
inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC
costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma
1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche
amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale
ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo.
Art. 5.
Procedura di scelta dell'affidatario

1. Per l'individuazione dell'affidatario, anche costituito in
associazione temporanea d'impresa o consorzio, del servizio di PEC ai
cittadini, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie avvia le procedure di evidenza
pubblica, anche utilizzando gli strumenti di finanza di progetto ai
sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
2. Nella procedura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
definisce le caratteristiche tecniche del servizio, i livelli di
servizio garantiti, gli obblighi, anche informativi, dell'affidatario
nonche' gli ulteriori servizi da mettere a disposizione, anche con
specifico riferimento alle categorie a rischio di esclusione ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Art. 6.
Monitoraggio del servizio PEC

1. L'affidatario del servizio fornisce alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie e alle pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza
di ciascuna di esse, elementi quantitativi e qualitativi relativi
alle pubbliche amministrazioni adempienti ed a quelle non adempienti,
nonche' ogni altro elemento atto a verificare l'effettiva
funzionalita', anche con riferimento ai tempi di espletamento delle
procedure del servizio di PEC.
2. Tali elementi sono presi in considerazione ai fini della
valutazione dei risultati conseguiti dalle pubbliche amministrazioni
in base alle norme vigenti in materia.
Art. 7.
Accessibilita' degli indirizzi di PEC ai cittadini

1. L'affidatario del servizio di PEC ai cittadini di cui all'art.
6, comma 1, rende consultabili alle pubbliche amministrazioni, in via
telematica, gli indirizzi di PEC di cui al presente decreto, nel
rispetto dei criteri di qualita' e sicurezza ed interoperabilita'
definiti dal CNIPA e nel rispetto della disciplina in materia di
tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
Art. 8.
Diffusione e pubblicita' dell'iniziativa

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie cura la realizzazione di campagne di
comunicazione volte a diffondere e pubblicizzare i contenuti
dell'iniziativa e le modalita' di rilascio e di uso della casella di
PEC ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio
di esclusione ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 82 del
2005.
Art. 9.
Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti

1. I pubblici dipendenti, all'atto dell'assegnazione di una casella
di PEC da parte dell'amministrazione di appartenenza, possono optare
per l'utilizzo della stessa ai fini di cui all'art. 16-bis, comma 6,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
2. Per adempire alle finalita' di cui all'art. 16-bis, comma 6, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, le pubbliche amministrazioni
ovvero altri soggetti pubblici da loro delegati o le loro
associazioni rappresentative, mediante convenzione stipulata
direttamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o con l'affidatario
del servizio, definiscono le modalita', nel rispetto della normativa
vigente, con le quali viene attribuita la casella di PEC ai propri
dipendenti.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2009

Il Ministro delegato
per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta

Allegato A
MODALITA' PER LA RICHIESTA, L'ATTIVAZIONE, L'UTILIZZO E IL RECESSO
DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER I CITTADINI

Modalita' di richiesta del servizio.
Qualunque cittadino italiano maggiorenne, compresi i cittadini
residenti all'estero, puo' chiedere l'attivazione di un'utenza
personale di posta elettronica certificata accedendo al sito dedicato
al servizio di posta elettronica certificata per i cittadini (di
seguito sito).
Sul sito sono evidenziate:
le regole per l'attivazione e l'utilizzo del servizio da parte
del cittadino;
i requisiti tecnici per l'accesso al servizio;
le buone prassi per l'utilizzo del servizio in condizioni di
massima sicurezza;
i manuali d'uso di riferimento
.
Sul sito e' altresi' disponibile tutta la documentazione inerente
le caratteristiche del servizio reso, gli obblighi contrattuali
dell'affidatario del servizio e la normativa di riferimento.
Per effettuare la richiesta il cittadino inserisce in appositi
campi i propri dati anagrafici comprensivi del codice fiscale; deve
inoltre scegliere la password ovvero idonei sistemi di accesso sicuro
al servizio. Il sistema verifica la coerenza dei dati, sulla base
delle informazioni fornite.
La richiesta si perfeziona con l'attivazione mediante esplicita
operazione con cui il cittadino dichiara di avere preso visione delle
condizioni indicate e di averle espressamente accettate. La
registrazione di tale operazione, confermata dalla successiva
attivazione dell'utenza, costituisce evidenza, valida ai fini di
legge, della volonta' del cittadino di aderire alle condizioni d'uso
del servizio di posta elettronica certificata.
La fase di richiesta si conclude con la comunicazione del suo
esito e, se positivo, con l'indicazione delle modalita' di
attivazione.
Attivazione del servizio.
L'attivazione dell'utenza di posta elettronica certificata per i
cittadini ha luogo presso uffici pubblici o aperti al pubblico
largamente diffusi sul territorio e dotati di connessione telematica,
la cui tipologia e localizzazione e' resa pubblica attraverso mezzi
di comunicazione di massa. L'elenco di tali uffici e' inoltre
reperibile sul sito di richiesta del servizio.
I cittadini possono recarsi presso gli uffici abilitati
all'attivazione a partire dalla data comunicata dal sito all'atto
della registrazione entro e non oltre tre mesi a partire da tale
data, muniti di un documento di riconoscimento valido e del documento
recante il codice fiscale.
L'ufficio abilitato effettua la verifica della correttezza dei
dati identificativi collegandosi al sito e, nel caso di verifica
positiva, provvede alla stampa della richiesta che viene firmata dal
richiedente dando cosi' luogo all'attivazione del servizio, anche
tramite la consegna delle credenziali di accesso al medesimo.
L'ufficio abilitato provvede inoltre ad informare il richiedente,
in modo compiuto e chiaro, sulle condizioni d'uso del servizio.
Utilizzo del servizio.
Il cittadino deve utilizzare il servizio attenendosi alle
modalita' operative ed alle regole indicate sul sito.
L'uso del servizio e' personale e riservato. Non e' consentito
accedere ad un'utenza per conto di terzi o cedere la propria utenza a
terzi.
La password per l'accesso al servizio deve essere mantenuta
segreta e modificata periodicamente seguendo le regole pubblicate sul
sito.
Il cittadino puo' richiedere, attraverso funzioni rese disponibili
dal sito, la notifica dell'avvenuta ricezione di un messaggio di
posta elettronica certificata, mediante comunicazione verso un altro
indirizzo di posta elettronica da lui prescelto. L'affidatario del
servizio puo' rendere disponibili, secondo regole predefinite,
funzionalita' addizionali utili per la gestione della corrispondenza,
quali la notifica tramite sms, l'invio di comunicazioni in formato
cartaceo, l'inoltro dei messaggi verso altre caselle di posta
elettronica, la conservazione delle e-mail a lungo periodo, ecc.
All'indirizzo di posta elettronica certificata del cittadino
possono essere associati uno o piu' recapiti a cui inviare le
comunicazioni in forma cartacea, nei casi previsti, nonche' numeri di
telefono sia fissi che mobili, numeri di fax, indirizzi di posta
elettronica ed ogni altro strumento utile per comunicazioni inerenti
il servizio. In caso di variazione, e' compito e responsabilita' del
cittadino aggiornare tali riferimenti, anche utilizzando gli appositi
servizi telematici di gestione del suo profilo personale.
Possono altresi' essere resi disponibili servizi di gestione del
fascicolo individuale digitale concernente gli atti amministrativi
relativi al rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione,
nonche' altri servizi idonei ad assicurare una migliore funzionalita'
della PEC. L'affidatario deve altresi' assicurare la gestione degli
elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata rendendone
disponibile la consultazione alle pubbliche amministrazioni.
L'affidatario deve mantenere traccia delle operazioni svolte sulla
casella elettronica certificata ed adotta inoltre le opportune
soluzioni tecniche organizzative che garantiscono la riservatezza, la
sicurezza e l'integrita' nel tempo delle informazioni.
Recesso dal servizio.
In qualunque momento il cittadino puo' comunicare la sua volonta'
di recedere dal servizio di posta elettronica certificata. La
comunicazione e' effettuata, previa autenticazione, tramite
un'apposita funzione del sito.
Il recesso comporta la cessazione del servizio e la conseguente
cancellazione dagli elenchi contenenti gli indirizzi di posta
elettronica certificata dei cittadini entro ventiquattro ore
dall'avvenuta comunicazione del recesso.
In conseguenza del recesso, le comunicazioni tra il cittadino e la
pubblica amministrazione si realizzano secondo le procedure
tradizionali.

martedì 19 maggio 2009

Proroga per la comunicazione obbligatoria infortuni



Il Ministero del Lavoro con circolare n .17 2009 stabilisce l'entrate in vigore della nuova comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera r, del dlgs n. 81/2008, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto interministeriale di prossima emanazione .

Il nuovo adempimento che sarebbe entrato in vigore dal prossimo 16 Maggio disciplina gli obblighi di datore di lavoro e dirigente, stabilendo che il datore di lavoro, che esercita le attività soggette alla tutela del Tu, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite, devono (tra l'altro) «comunicare all'Inail o all'Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni».

Completano la disciplina delle nuove informazioni che dovranno essere comunicate i commi 4 (Inail) e 7 (Ipsema) dell'articolo 9. Il comma 4, in particolare, dispone che l'Inail svolge, con finalità di ridurre il fenomeno
infortunistico e a integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tra l'altro il compito di raccogliere e registrare, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Il comma 7 dispone il medesimo obbligo a carico dell'Ipsema, con la stessa finalità di riduzione del
fenomeno infortunistico.
Fonte www.consulentilavoro.it

venerdì 8 maggio 2009

Scontrini fiscali senza nome medicinali lo ha stabilito il Garante per la Privacy



Niente più nomi dei medicinali sullo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie
I cittadini saranno più tutelati al momento della denuncia dei redditi


Lo scontrino fiscale, rilasciato dalle farmacie per poter dedurre e detrarre la spesa sanitaria nella dichiarazione dei redditi, non riporterà più in dettaglio lo specifico nome del farmaco acquistato. A partire dal prossimo anno basterà l'indicazione del codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale. I cittadini italiani potranno continuare a dedurre o detrarre i medicinali acquistati, ma saranno più tutelati. Quello che è conosciuto come lo "scontrino parlante" non "parlerà" dunque più.

Lo "scontrino parlante" che riporta in chiaro, oltre al codice fiscale dell'interessato, la denominazione del farmaco acquistato è in grado di rivelare informazioni sullo stato di salute e sulle patologie dei cittadini. Numerosi sono stati in questi mesi coloro che si sono rivolti al Garante per segnalare la lesione della loro riservatezza e dignità al momento di presentare la documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso Caf o il proprio commercialista.

L'attività istruttoria svolta dal Garante con l'Agenzia delle entrate e con i rappresentanti di Federfarma, la federazione più rappresentativa che raggruppa i farmacisti italiani, ha permesso di stabilire che il controllo sul farmaco venduto può essere effettuato attraverso l'utilizzo del "numero di autorizzazione all'immissione in commercio" (AIC) presente sulla confezione del farmaco. Il codice alfanumerico, rilevabile anche mediante lettura ottica, consente infatti di identificare in modo univoco ogni singola confezione farmaceutica venduta (dosaggio, somministrazione, presentazione etc.), al pari della specificazione in chiaro del nome del farmaco.

È stata in questo modo individuata una soluzione in grado di bilanciare il rispetto della dignità delle persone e l'interesse pubblico alla riduzione del rischio di indebite detrazioni e deduzioni fiscali.

Sulla base del provvedimento del Garante, entro tre mesi l'Agenzia delle entrate dovrà dunque fornire indicazioni per la modifica dello scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci, indicazioni alle quali le farmacie dovranno adeguarsi al massimo entro il 1° gennaio 2010.

martedì 5 maggio 2009

Modelli 730 conguagli da parte dei datori lavoro



Disposizioni riportate dalla Circolare 21E del 04/05/2009 diffusa dall'Agenzia delle Entrate

Modalità e termini conguaglio da parte datori lavoro
L’articolo 19 del decreto n.164 del 1999, così come modificato dall’articolo 42, comma 7-quinquies, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, stabilisce che i sostituti d’imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio. Si ricorda che, nella precedente formulazione la norma prevedeva che i conguagli fossero effettuati sulle retribuzioni erogate nel mese di luglio.
I sostituti d’imposta, per effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro trasmessi entro il 30 giugno 2009 dai CAF o dai professionisti abilitati.
Se il sostituto d’imposta riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede all’effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.
I sostituti d’imposta che partecipano alla procedura del flusso 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle entrate (v. punto 3.5) ricevono i risultati contabili, pervenuti dai CAF, mediante i Servizi Telematici.
I sostituti d’imposta devono, inoltre, tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2009.
E’ opportuno che i sostituti d’imposta verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF e ai professionisti abilitati quelli relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro. I sostituti d’imposta devono restituire sempre al CAF i 730-4 di soggetti per i quali non sono tenuti ad effettuare i conguagli, anche se sono pervenuti dall’Agenzia delle entrate tramite i Servizi Telematici.
Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli.
A norma di quanto disposto dall’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di dodici euro.
Tuttavia, danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito Irpef, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a dodici euro se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito ICI e risultanti nel prospetto di liquidazione mod. 730-3 se il sostituto d’imposta ha fornito assistenza diretta o nel risultato contabile mod. 730-4 nel caso l’assistenza sia stata prestata da un CAF o da un professionista abilitato.

Conguagli a credito
Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i dipendenti. Se anche quest’ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2009.
In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.
Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d’imposta deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell’Agenzia delle entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti.

Conguagli a debito
Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2009.
Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2009. Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto d’imposta ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.
Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta applica, oltre all’interesse dovuto per la rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.
Il sostituto d’imposta deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto da un CAF o da un professionista abilitato in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l’anno 2009 ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.
Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2009 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l’Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento.
L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi codici tributo se si utilizzano i modelli F24 o F24 EP (Enti Pubblici) o l’apposito capitolo se il versamento è effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.
Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2009, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.
I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

4.2 Situazioni particolari

Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione
Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l’ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2008 giugno 2009) ovvero l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.
In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2008 giugno 2009) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

lunedì 4 maggio 2009

Il verbale di primo accesso ispettivo



INPS Messaggio 27/04/2009, n. 9402

Dal 4 maggio 2009 diventa obbligatorio per tutto il personale ispettivo dell'Inps adottare il nuovo verbale di primo accesso concordato a livello ministeriale in base alle direttive ministeriali del 18 settembre 2008. Da tale data, perciò, il nuovo verbale deve essere consegnato in originale al datore di lavoro ispezionato quale indicazione delle operazioni compiute al momento dell'ingresso in azienda e durante l'espletamento delle prime attività di indagine.

mercoledì 29 aprile 2009

Bonus energia



PROROGA SCADENZA RICHIESTA BENEFICIO RETROATTIVO ANNO 2008

Con la delibera ARG/elt 49/09 l’Autorità per l’energia, sentito il Ministero per lo Sviluppo Economico, ha prorogato al 30 giugno la scadenza entro la quale presentare la domanda al proprio Comune di residenza (o ad un CAF con esso convenzionato) per richiedere i benefici con godimento anche retroattivo per l'anno 2008.

Per ulteriori informazioni: http://www.autorita.energia.it/com_stampa/09/090427.htm

lunedì 27 aprile 2009

Iva per cassa pubblicato il decreto



Pubblicato finalmente il tanto atteso decreto che rende operativa l'esigibilita' iva per cassa. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27/04/2009 è quindi operativo dal giorno successivo alla pubblicazione ovvero dal 28/04/2009

DECRETO 26 marzo 2009
Pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento
dell'effettiva riscossione del corrispettivo. (09A04628)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1.

Volume d'affari dei soggetti ammessi all'esigibilita' differita

1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio
di impresa, arte o professione da soggetti che nell'anno solare
precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita',
prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a
duecentomila euro, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile
all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene,
comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di
effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o
committente, prima del decorso di detto termine, sia stato
assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi
speciali di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ne' a
quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono
l'imposta mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione
contabile.
3. La fattura emessa in sede di applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1 reca l'annotazione che si tratta di operazione con
imposta ad esigibilita' differita, con l'indicazione dell'art. 7 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti cessano di avere
applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento
in cui e' superato il limite di duecentomila euro di volume d'affari.

Art. 2.

Adempimenti del cedente o prestatore

1. Per le operazioni di cui all'art. 1 il cedente o prestatore
adempie gli obblighi di cui al titolo secondo del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Le operazioni di cui all'art. 1 concorrono a formare il volume
d'affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione
della percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con
riferimento all'anno in cui l'operazione si intende effettuata.
3. Le operazioni di cui all'art. 1 sono computate nella
liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del
quale e' incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di un
anno dal momento di effettuazione dell'operazione previsto dall'art.
7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del
corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed e' computata nella
liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma
incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Art. 3.

Adempimenti del cessionario o committente

1. Il cessionario o committente delle operazioni di cui all'art. 1
ha diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, a partire dal momento in cui il corrispettivo di tali
operazioni e' stato pagato.
2. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del
corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo
al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma
pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Art. 4.

Effetti su altre operazioni ad esigibilita' differita

1. La disciplina contenuta nel presente decreto non si applica alle
operazioni di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 5.

Efficacia


1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
operazioni effettuate a decorrere dal giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2009
Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 44

venerdì 24 aprile 2009

Artigiani e Commercianti contributi INPS 2009



Le sedi Inps stanno inviando le lettere con gli importi da pagare per i contributi previdenziali IVS per artigiani e commercianti. Le rate trimestrali sono
artigiani da €. 713,86 e commercianti da €. 717,07 con scadenze 18/05 - 16/08 - 16/11/2009 e 16/02/2010

Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

Per l'anno 2009, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a €. 14.240,00.

Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2007 (€ 43,49) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

A) Artigiani
- 20,00% per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti di età superiore ai 21 anni;
- 17,00% per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni;

B) Commercianti
- 20,09% per i titolari di qualunque età e per i coadiutori di età superiore ai 21 anni;
- 17,09% per i coadiutori di età non superiore ai 21 anni.

Artigiani:

- € 2.855,44 annui per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti di età superiore ai 21 anni (di cui 2.848,00 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità).
- Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo totale rapportato a mese risulta pari a € 237,95.

- € 2.428,24 annui per i coadiuvanti di età inferiore ai 21 anni (di cui 2.420,80 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità).
- Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo totale, rapportato a mese, risulta pari a € 202,35.

Commercianti:

- € 2.868,26 annui per i titolari di qualunque età e per i coadiutori di età superiore ai 21 anni (di cui 2.860,82 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità).
- Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo totale rapportato a mese risulta pari a € 239,02.

- € 2.441,06 annui per i coadiutori di età inferiore ai 21 anni (di cui 2.433,62 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità).
- Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo totale, rapportato a mese, risulta pari a € 203,42.

Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2009 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (2) prodotti nel 2008 per la quota eccedente il predetto minimale di € 14.240,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 42.069,00.
Per i redditi superiori a € 42.069,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive,pertanto, risultano come segue:

A. Artigiani
- 20,00% del reddito da € 14.240,01 e fino € 42.069,00
- 21.00% del reddito da € 42.069,01 e fino al massimale di € 70.115,00

- (v. successivo punto 3).
Per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 17,00% e al 18,00%.

B. Commercianti
- 20,09% del reddito da € 14.240,01 e fino a € 42.069,00;
- 21,09% del reddito da € 42.069,01 e fino al massimale di € 70.115,00 .


Per i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 17,09% e al 18,09% . Il contributo in argomento - denominato contributo a conguaglio - sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2009 (si veda in proposito il seguente punto 4).
Consultare anche circolare Inps n. 16 del 11/02/2009

giovedì 23 aprile 2009

No alle impronte digitali per le presenze dei lavoratori



E' uno strumento troppo invasivo e sproporzionato

Le aziende non possono utilizzare sistemi di identificazione biometrica per controllare le presenze e gli orari di entrata e di uscita dei propri dipendenti se non vi sono particolari esigenze di sicurezza è un strumento troppo invasivo e sproporzionato. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali che ha vietato ad un'azienda l'ulteriore trattamento dei dati raccolti attraverso un sistema di rilevazione di impronte digitali che l'azienda aveva fatto installare, in alcune delle sue sedi allo scopo di poter corrispondere l'esatta retribuzione ordinaria e straordinaria ai propri lavoratori. Il caso era stato sollevato da uno dei dipendenti che si era rivolto al Garante chiedendo che fosse verificata la correttezza dell'installazione di un sistema di rilevazione degli orari di ingresso e di uscita basato sull'impiego delle impronte digitali.

Dai controlli effettuati e dalle dichiarazioni rese all'Autorità dalla società non sono state individuate ragioni specifiche in grado di giustificare l'adozione di questo sistema di riconoscimento. Nelle sedi in cui era stato installato l'impianto non era stata infatti segnalata alcuna particolare e comprovata esigenza di sicurezza, come, ad esempio, potrebbe verificarsi laddove vi siano aree aziendali "sensibili" che richiedono particolari modalità di accesso. Per di più, il sistema era stato installato senza che fosse stato raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o vi fosse l'autorizzazione del Ministero del lavoro: procedura che, prevista dallo Statuto dei lavoratori, va osservata, come stabilito da una recente sentenza della Cassazione, anche nel caso in cui le apparecchiature consentano di controllare la presenza sul luogo di lavoro dei dipendenti.

Richiamando quanto stabilito dal Codice privacy e dalle Linee guida in materia di lavoro privato del novembre 2006, l'Autorità ha dunque vietato all'azienda il trattamento di dati effettuato perché illegittimo e invasivo.

mercoledì 22 aprile 2009

Provvedimento Agenzia Entrate Protocollo n. 61886/2009



Rinviata al 6 Maggio la presentazione del formulario per accedere al credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 32277/2009 del 24 marzo 2009 è stato approvato il menzionato formulario, con la fissazione al 22 aprile 2009 del termine iniziale per la presentazione del formulario e al 22 maggio 2009 di quello finale per i progetti d’investimento già avviati al 29 novembre 2008.
Con il presente provvedimento si rinviano tali termini rispettivamente al 6 maggio 2009 ed al 5 giugno 2009.
Tale rinvio è accordato in considerazione di alcuni chiarimenti interpretativi forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare protocollo n. 46586 del 16 aprile 2009 relativa alle attività del tessile e della moda.
Le associazioni di categoria hanno, quindi, richiesto il rinvio in argomento al fine di consentire a tutti gli operatori interessati di disporre del tempo necessario ad acquisire gli elementi informativi per la compilazione del formulario.

Invio telematico pratica MUD 2009



Scade il prossimo 30 aprile il termine per la presentazione telematica del modello MUD 2009 da parte delle società interessate.

Il MUD 2009 (o 740 ecologico) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti pericolosi prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell’anno precedente la dichiarazione.

La Legge 70/1994 e successive, prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente per territorio.

In particolare, il D.P.C.M. 24/12/02, ha introdotto, in caso di compilazione informatica della comunicazione rifiuti, la possibilità di invio telematico del MUD 2009 utilizzando il certificato di firma digitale, in alternativa alla tradizionale modalità di invio dei dischetti tramite posta o tramite consegna diretta alla Camera di Commercio.

L’invio telematico del modello MUD 2009 si effettua attraverso il sito www.mudtelematico.it.

Il pagamento dei diritti dovuto per l’invio della pratica si effettua, invece, attraverso la voce “Adempimenti Ambientali” nella sezione “Altri Servizi” del sito Telemaco.
Fonte CAF CGN

martedì 21 aprile 2009

Crisi da sovraindebitamento



Il Senato ha recentemente approvato un disegno di legge attualmente alla Camera in sede di conversione (atto C 2364) che al capo II detta norme per il “procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento” .
In sostanza un debitore in stato di sovraindebitamento o che non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, può chiedere un accordo di ristrutturazione del proprio debito sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori.
Possano accedere a tale proposta:
1) chi non è assoggettato a procedure fallimentari
2) chi è percettore di reddito o è titolare anche in comunione di beni immobili, mobili e crediti.
3) chi non ha fatto ricorso nei precedenti 3 anni ad una procedura di composizione della crisi.

La procedura è pertanto aperta anche a singoli cittadini non percettore di reddito d’impresa o da lavoro autonomo. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni da parte del proponente all’accesso al mercato del credito al consumo all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

La proposta di ristrutturazione del debito deve essere approvata almeno con il consenso dei creditori che rappresentino almeno l’80% dei crediti.

Tale proposta è molto diversa dalla procedura dell’esdebitazione prevista in altri paesi, la quale consente una volta accettata, il pagamento anche parziale del debito, e la conseguente “riabilitazione” del debitore, anche se va detto che in un periodo di crisi economico-finanziaria come quella attuale una procedura di esdebitazione applicata su larga scala avrebbe sicuramente comportato dei problemi non indifferenti nel tessuto economico.

lunedì 20 aprile 2009

Sottoscritto l'accordo interconfederale sulla riforma degli assetti contrattuali



Siglata l'intesa sulla riforma:

La CISL, unitamente alla UIL ha sottoscritto in data odierna con la Confindustria l'Accordo interconfederale che dà attuazione all'Accordo - Quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio.
La CGIL presente all'incontro non ha sottoscritto l'accordo.
Con la firma dell'accordo attuativo il nuovo modello contrattuale entra pienamente in vigore e si potranno ora avviare le trattative contrattuali per i settori nei quali i contratti nel frattempo sono scaduti o sono prossimi alla scadenza.
Nell'accordo interconfederale vengono confermati i punti principali dell'accordo quadro, riprendendo gli aspetti specifici riguardanti i settori industriali, già condivisi nelle linee guida del 10 ottobre 2008.
In particolare: la durata triennale dei contratti, unificazione della parte economica e normativa; la piena legittimità della contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale, incentivata con la detassazione e la decontribuzione; un nuovo indicatore di inflazione (IPCA) più elevato e credibile del tasso di inflazione programmata fissato dal Governo; un meccanismo di un recupero certo, alla fine del triennio contrattuale degli scostamenti dell'inflazione, la copertura dei nuovi contratti dalla data di scadenza dei precedenti; la previsione nelle realtà dove la contrattazione di secondo livello non viene effettuata; lo sviluppo della bilateralità per migliorare le tutele a favore dei lavoratori; la definizione delle regole per la certificazione della rappresentanza delle OO.SS. per via negoziale.

Quanto prima verrà affidato dalle parti firmatarie l'incarico all'istituto terzo di elaborare entro il prossimo mese il nuovo indicatore IPCA per il triennio 2009 -2011.

L'accordo interconfederale sottoscritto sostituisce il precedente accordo del 23 luglio '93.

L'accordo disciplina anche la parte transitoria del passaggio dal vecchio accordo del '93 al nuovo modello contrattuale, prevedendo che:

le regole e le modalità del nuovo modello contrattuale si applicano a tutti i contratti collettivi nazionali di categoria e agli accordi di secondo livello, la cui scadenza biennale o quadriennale sia successiva alla data di entrata in vigore dell'accordo interconfederale stipulato oggi. I nuovi termini di presentazione delle piattaforme (6 mesi prima della scadenza) si applicheranno per i contratti in scadenza dal 1 novembre 2009, nel frattempo continueranno ad essere rispettati i tempi previsti dall'accordo del '93 (3 mesi prima della scadenza);
i contratti nazionali di lavoro scaduti prima dell'accordo interconfederale stipulato oggi, ma per i quali non abbia ancora avuto inizio il confronto negoziale per il rinnovo, applicheranno parimenti le regole e le modalità del nuovo modello contrattuale,
in sede di prima applicazione del nuovo modello contrattuale per ciascun nuovo contratto collettivo, ai fini dell'eventuale recupero degli spostamenti inflazionistici registrati nel biennio precedente verranno attuate le procedure previste nell'accordo del '93.
Un nuovo assetto contrattuale e il rafforzamento delle relazioni sindacali partecipative assumono un valore ancora maggiore in presenza della grave crisi economica ed occupazionale, di fronte alla quale è necessario, dopo aver ottenuto, con l'accordo Governo-Regioni, lo stanziamento molto significativo di 8 miliardi di euro per il 2009-2010, realizzare in tutte le Regioni gli accordi attuativi per estendere gli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori compresi quelli delle piccole aziende, gli apprendisti, i temporanei, gli interinali e i co.co.pro. e per gestire attraverso la cassa integrazione e i contratti di solidarietà la crisi senza che ci sia il ricorso ai licenziamenti.

sabato 18 aprile 2009

Videosorveglianza: no al controllo dei lavoratori



Ancora un principio adottato dal Garante della Privacy

Il principio vale anche per aree dove i dipendenti possono trovarsi saltuariamente
Non è lecito installare telecamere che possano controllare i lavoratori, anche in aree e locali dove si trovino saltuariamente. L'uso delle telecamere sui luoghi di lavoro deve rispettare in maniera rigorosa gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori, richiamati anche dal Codice della privacy.

Il principio è stato ribadito dal Garante al termine di un'operazione di controllo sull'utilizzo di apparati di videosorveglianza da parte di una cooperativa. L'Autorità ha disposto il blocco del trattamento effettuato mediante alcune videocamere poste in aree suscettibili di transito da parte dei lavoratori, come quelle di carico e scarico delle merci, i box informazioni e la zona circostante. Il sistema di videosorveglianza può, infatti, configurarsi come forma di controllo a distanza dell'attività lavorativa anche nel caso in cui i luoghi di lavoro siano frequentati anche solo temporaneamente dal personale.

A tale proposito, il Garante ha ricordato quanto a suo tempo stabilito dalla Cassazione, la quale aveva confermato che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa "non è escluso dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente".

venerdì 17 aprile 2009

Rapporto di lavoro e accesso ai dati



I lavoratori hanno diritto di conoscere tutti i dati personali che riguardano la gestione del rapporto di lavoro secondo le modalità previste dal Codice Privacy.

Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali decidendo sul ricorso proposto da un conducente di mezzi pubblici al quale era stata negata la possibilità di ottenere tutte le informazioni relative alla gestione del rapporto di lavoro, ed in particolare i dati sui turni di servizio giornalieri da lui effettuati nell'arco degli ultimi dieci anni. Tali dati, come dichiarato dallo stesso dipendente, sarebbero stati utili in un procedimento da promuovere innanzi al Giudice del lavoro. La società di trasporti si era però opposta alla richiesta, sostenendo che quelle informazioni non potevano essere considerati "dati personali" e che la loro ricerca, visto l'arco temporale esteso, sarebbe stata complessa. Aveva infine invocato il "temporaneo differimento dell'accesso" a questi dati, sostenendo che il loro rilascio al dipendente avrebbe pregiudicato il proprio esercizio del diritto di difesa qualora si fosse effettivamente instaurato un contenzioso.

Nell'accogliere il ricorso del dipendente, il Garante ha innanzitutto evidenziato che le informazioni relative all'ordinaria gestione del rapporto di lavoro costituiscono senza dubbio dati personali e, in quanto tali, possono essere legittimamente oggetto di richiesta di accesso da parte dell'interessato. Sulla base degli atti e di quanto stabilito dal Codice Privacy, l'Autorità non ha inoltre riscontrato ragioni idonee a giustificare un differimento dell'accesso poiché, non essendosi avviata alcuna controversia, non esisteva allo stato alcun pregiudizio concreto che avrebbe potuto condizionare o alterare l'esercizio del diritto di difesa da parte della società.

Il Garante ha quindi ordinato all'azienda di fornire la documentazione richiesta dal dipendente e ha posto a carico della stessa azienda le spese del procedimento.

mercoledì 15 aprile 2009

Principali novità nel calcolo imposte Unico 2009 società



Si ricorda, in estrema sintesi, le principali novità di cui tenere conto in sede di compilazione del quadro RF del Modello Unico in relazione alle società:

la nuova aliquota d’imposta è fissata al 27,5%;

la deducibilità degli interessi passivi è limitata al 30% del ROL;

non possono più essere operati ammortamenti accelerati o anticipati sui beni materiali;

la deduzione dei canoni di leasing, per i contratti stipulati a partire dal 2008, è subordinata alla condizione che la durata del contratto stesso non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento (per gli immobili, con un limite minimo di 11 anni e massimo di 18);

le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità;

non si possono effettuare deduzioni extracontabili di componenti negativi;

è possibile dedurre dal reddito d’impresa un importo pari al 10 per cento dell’IRAP forfettariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato (si veda in proposito la circolare Agenzia Entrate n. 16 del 14/04/2009);

si può effettuare la rivalutazione degli immobili posseduti alla data del 31 dicembre 2007, anche senza dare rilevanza fiscale ai maggiori valori.

martedì 14 aprile 2009

Convertito in legge il decreto sulle misure di sostegno alle imprese L. 09/04/2009 n.33




In Gazzetta ufficiale 11 aprile 2009, n. 85

Nell'ambito della legge che introduce nuove Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, segnaliamo le principali disposizioni in materia di lavoro e tutela dell'occupazione:
1) Le imprese, in caso di richiesta di CIGS, anche in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive al 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni;
2) Per gli interventi in deroga l'Inps anticipa il pagamento diretto sulla base degli accordi sindacali;
3) Alle imprese senza sospensioni che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali è concesso un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore;
4) per il 2009, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito;
5) le agevolazioni contributive previste per le imprese agricole situate nei territori montani e svantaggiati sono prorogate fino al 31 dicembre 2009;
6) viene differito dal 16 febbraio 2009 al 16 maggio 2009, il termine previsto per l'autoliquidazione dei premi assicurativi Inail per il settore dell'autotrasporto.
7)per le rivalutazioni di beni immobili l'aliquota è stata ridotta al 3% (in precedenza era il 7%)

venerdì 10 aprile 2009

Banca di Bientina in Gazzetta Ufficiale il decreto di commissariamento



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Gazzetta Ufficiale n. 82 del 08-04-2009 )


COMUNICATO
Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di
controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca di
Bientina - Credito cooperativo - Societa' cooperativa. (09A03832)

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 19
marzo 2009, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di
amministrazione e di controllo della Banca di Bientina - Credito
coopertivo - Societa' cooperativa, con sede in Bientina (Pisa), e ha
sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria
ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia.


BANCA D'ITALIA

COMUNICATO (Gazzetta Ufficiale 85 del 11-04-2009)

Nomina dei commissari straordinari, dei componenti del comitato di
sorveglianza e del Presidente del suddetto comitato, della Banca
di Bientina - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, in
Bientina. (09A04241)

La Banca d'Italia, con provvedimento del 20 marzo 2009, ha
nominato i sigg. rag. Antonio Potito De Magistris e dott. Bruno
Morelli Commissari straordinari e i sigg. dott. Gian Pietro Castaldi,
avv. Alessandro Portolano e prof. avv. Umberto Tombari componenti il
Comitato di sorveglianza della «Banca di Bientina - Credito
Cooperativo - Societa' cooperativa», con sede a Bientina (PI), posta
in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2009.
Si comunica altresi' che nella riunione del 23 marzo 2009, tenuta
dal Comitato di sorveglianza, il dott. Gian Pietro Castaldi e' stato
nominato Presidente del Comitato stesso.

giovedì 9 aprile 2009

Avvisi condominiali a prova di privacy



Nelle bacheche del palazzo o in altri luoghi aperti al pubblico non si possono apporre avvisi contenenti dati personali che rendano identificabile, anche indirettamente, un condomino.

Lo ha ribadito il Garante, nell'accogliere la segnalazione di un affittuario il quale lamentava una indebita diffusione di dati personali dovuta all'affissione di un avviso nella bacheca condominiale, in cui si dava notizia della prossima scadenza del suo contratto di locazione e della contestuale intimazione a lasciare l'immobile. Oltre al fatto che fossero stati diffusi nome, cognome e altri dati in grado di identificarlo l'interessato contestava anche il metodo utilizzato per dare la comunicazione agli altri condomini. A suo avviso, infatti, lo stesso risultato si sarebbe potuto raggiungere con modalità alternative, ad esempio con comunicazioni individuali lasciate nelle cassette per la posta. Dopo un primo intervento del Garante che aveva invitato il condominio ad adeguarsi alle prescrizioni già impartite in materia, in base alle quali si possono affiggere in spazi pubblici condominiali solo avvisi di carattere generale, finalizzati alla comunicazione di eventi di interesse comune, l'amministratore aveva risposto di aver sostituito il primo avviso con un secondo, di tenore analogo, ma privo di dati personali. Non soddisfatto il segnalante, faceva comunque notare che il nuovo avviso posto in bacheca conteneva ancora indicazioni (piano in cui si trova l'immobile, l'interno) in grado di identificarlo, seppur indirettamente.

L'Autorità ha dato ragione al locatario dell'appartamento e ha vietato, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, la diffusione bacheca o in altro luogo visibile a chiunque - dei dati personali riferiti, anche indirettamente, al segnalante.
Fonte www.garanteprivacy.it

mercoledì 8 aprile 2009

Novità modello Red conseguenti al decreto Milleproroghe


Circ. telem. 16 del 16.03.2009

iL decreto legge n. 207/2008 (c.d. Decreto Milleproroghe) convertito nella legge 27 febbraio 2009 n.14 ha introdotto un’importante novità in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali legate al reddito.

L’art.35, commi 8-13, stabilisce le modalità, soggetti, termini di verifica dei dati reddituali, nonché sospensioni, erogazione degli arretrati e ripristino delle prestazioni collegate al reddito.

Il comma 8 della sopracitata legge individua i soggetti interessati alla verifica reddituale, ovvero il beneficiario della prestazione collegata e il coniuge, nonché l’anno di riferimento (l’anno solare antecedente al 1 luglio di ciascun anno) e il termine per la corresponsione del relativo trattamento (fino al 30 giugno dell’anno successivo).

I commi 9 e 10 identificano la tipologia di redditi da comunicare all’ente erogatore della prestazione, sottolineando che in caso di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva, e non quello dell’anno solare precedente.

A seguito i commi 11 e 12 stabiliscono che i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito devono effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno. Trascorso tale termine ed in caso di omissione della presentazione della comunicazione reddituale, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, verrà sospesa l’erogazione della prestazione a partire dal rateo del mese di ottobre.

Al comma 13 viene previsto che in caso di omessa presentazione del modello RED entro il 30 giugno i pensionati potranno comunicare i dati reddituali entro il medesimo termine dell’anno successivo (esempio 30.06.2010), tale “ravvedimento” permetterà il ripristino della prestazione nel mese successivo alla comunicazione dei redditi e l’erogazione degli arretrati. Se invece tali redditi verranno presentati dopo il 30 giugno dell’anno successivo (esempio 30 giugno 2010) la prestazione verrà ripristinata dal mese successiva ma senza la corresponsione degli arretrati.

Fino ad oggi al pensionato che ometteva la presentazione del modello RED, non veniva immediatamente sospesa la prestazione collegata al reddito, i redditi venivano sollecitatati l’anno successivo con l’emissione di una richiesta RED con doppia annualità. Da quest’anno coloro che ometteranno di presentare la dichiarazione RED entro il 30.06.2009 a seguito di un ulteriore sollecito da parte dell’ente erogatore della prestazione, tale quota aggiuntiva verrà sospesa a partire dal rateo di ottobre.

Fonte Caf CGN

martedì 7 aprile 2009

Rapporto di lavoro e accesso ai dati




I lavoratori hanno diritto di conoscere tutti i dati personali che riguardano la gestione del rapporto di lavoro secondo le modalità previste dal Codice Privacy.
Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali decidendo sul ricorso proposto da un conducente di mezzi pubblici al quale era stata negata la possibilità di ottenere tutte le informazioni relative alla gestione del rapporto di lavoro, ed in particolare i dati sui turni di servizio giornalieri da lui effettuati nell'arco degli ultimi dieci anni. Tali dati, come dichiarato dallo stesso dipendente, sarebbero stati utili in un procedimento da promuovere innanzi al Giudice del lavoro. La società di trasporti si era però opposta alla richiesta, sostenendo che quelle informazioni non potevano essere considerati "dati personali" e che la loro ricerca, visto l'arco temporale esteso, sarebbe stata complessa. Aveva infine invocato il "temporaneo differimento dell'accesso" a questi dati, sostenendo che il loro rilascio al dipendente avrebbe pregiudicato il proprio esercizio del diritto di difesa qualora si fosse effettivamente instaurato un contenzioso.
Nell'accogliere il ricorso del dipendente, il Garante ha innanzitutto evidenziato che le informazioni relative all'ordinaria gestione del rapporto di lavoro costituiscono senza dubbio dati personali e, in quanto tali, possono essere legittimamente oggetto di richiesta di accesso da parte dell'interessato. Sulla base degli atti e di quanto stabilito dal Codice Privacy, l'Autorità non ha inoltre riscontrato ragioni idonee a giustificare un differimento dell'accesso poiché, non essendosi avviata alcuna controversia, non esisteva allo stato alcun pregiudizio concreto che avrebbe potuto condizionare o alterare l'esercizio del diritto di difesa da parte della società.
Il Garante ha quindi ordinato all'azienda di fornire la documentazione richiesta dal dipendente e ha posto a carico della stessa azienda le spese del procedimento.
Fonte www.garanteprivacy.it

Contributi colf scadenza 10/04/2009



Ricordiamo che il 10 Aprile scade il versamento del primo trimestre 2009 per i contributi dei collaboratori familiari
Riportiamo i contributi stabiliti per l’anno 2009 utilizzabili per il primo trimestre del 2009.

NUOVE TABELLE: ANNO 2009

Quote con assegni familiari

Contributi Colf Totale contr. orario (di cui contr. colf)

Prima fascia
Retribuzione oraria
FINO A 7,17 EURO L'ORA 1,33 (0,32)
DA EURO 7,17 A 8,75 1,50 (0,36)
OLTRE 8,75 1,83 (0,44)

RAPPORTI DI LAVORO OLTRE LE 24 ORE SETTIMANALI
Almeno 25 ore
Qualsiasi retribuzione 0,97 0,23

domenica 5 aprile 2009

venerdì 3 aprile 2009

Nuovi Importi premi INAIL artigiani anno 2009



Sono stati aggiornati gli importi dovuti per l'anno 2009 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dagli artigiani.
Soggetti interessati titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano
Sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – ed alla classe di rischioin cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della “Tariffa artigiani autonomi 2000” .
Questi premi annuali sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività, dall'inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo .
Si illustrano gli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l' anno 2009:
Anno 2009 Retribuzione minima giornaliera 43,49 Annuale 43,49 x 300 = 13.047,00

Classi di rischio Premi minimi annuali a persona
1 - 73,90
2 - 154,20
3 - 303,10
4 - 474,00
5 - 664,70
6 - 853,90
7 - 1.049,10
8 - 1.153,40
9 - 1.584,50

I dati sono riportati nella circolare INAIL n. 17 del 31/03/2009

Autocertificazione per benifici contributivi e normativi




I datori devono autocertificare entro il prossimo 30/04/2009 l’assenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali , definitivi per illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007 in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A al D.M. 24/10/2007 . Quanto sopra per poter godere di benefici relativi ad agevolazioni contributive e normative (basta avere in forza anche un solo apprendista per godere di una agevolazione contributiva).
Con la circolare 34/2008 il Ministero del Lavoro ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto a tale adempimento una sola volta, impegnandosi in seguito a comunicare le eventuali modifiche.
Lo stesso Ministero ha precisato che l’autocertificazione (il cui fac simile è allegato alla circolare 34/2008) può essere presentata dal legale rappresentante della società, oppure dal titolare della ditta individuale, tramite raccomandata A/R oppure per fax alla Direzione provinciale del lavoro competente.
Con un ulteriore circolare la n. 10/2009 sempre il ministero del lavoro ha precisato che la presentazione può avvenire anche per via telematica scaricando il modulo dal sito www.lavoro.org.it e firmandolo con firma digitale e allegando copia del documento d’identità del firmatario scannerizzato e inviato al seguente indirizzo di posta elettronica amministrazione-DURC@mailcert.lavoro.gov.it

mercoledì 1 aprile 2009

Bollettini versamento Ici e tributi locali



Ricambiano i bollettini di versamento dell'ICI che erano stati modificati circa un anno fa, a seguito dell'abolizione della caselle relative alla detrazione per l'abitazione principale.
Il provvedimento che rende attuativo i nuovi modelli già a partire dal prossimo 16/06/09 con il versamento della prima rata di acconto ICI è il Decreto 25/03/2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30/03/09.
E' stato approvato anche il bollettino per il pagamento dell'imposta comunale di scopo (ISCOP) decreto 25/03 pubblicato in Gazzetta in data 31/03/09 che per fortuna nessuno dei comuni a noi vicini ha ancora per il momento stabilito.

Con decreto 25/03/2009 inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 01/04/2009 è stato approvato il modello di bollettino di conto corrente postale, predisposto secondo le caratteristiche
tecniche rese note nella Gazzetta Ufficiale - Foglio Inserzioni - n. 115 del 19 maggio 2001, che deve essere utilizzato per il versamento dei tributi accertati, degli interessi, delle sanzioni, nonche' delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento
con adesione, a favore:
a) del comune o della provincia titolari della potesta' impositiva, nel caso di riscossione diretta del tributo ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Lo
stesso modello deve essere utilizzato nell'ipotesi in cui il comune o la provincia si avvalgano dei servizi accessori al conto corrente postale;
b) dell'agente della riscossione o del soggetto a cui l'ente locale, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha affidato la riscossione del tributo.