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mercoledì 16 gennaio 2013


ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI
(L.493/99) 

Anno 2013

Chi si deve assicurare
Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
Come ci si assicura
Prima iscrizione
Ritirare il bollettino di pagamento (intestato ad INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 - 00144 Roma) presso gli Uffici Postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria (Donne Europee Federcasalinghe, Moica e Scale Ugl). Compilare il bollettino facendo attenzione ad inserire esattamente i dati e soprattutto il codice fiscale.
Versare l'importo di € 12,91 presso gli uffici Postali alla data di maturazione dei requisiti assicurativi.
Tale importo (o premio) non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.

Rinnovo iscrizione
Coloro che si sono già iscritti negli anni passati riceveranno, entro la fine di ogni anno, una lettera dell’INAIL con il bollettino precompilato contenente anche i dati dell’assicurato e l’importo da versare entro il 31 gennaio. Se tale termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Coloro che, per eventuali disguidi, non dovessero ricevere la suddetta documentazione a domicilio, dovranno utilizzare lo specifico bollettino di c/c n.30621049  di € 12,91 intestato ad INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 - 00144 Roma, reperibile presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria. Il bollettino dovrà essere compilato facendo attenzione ad inserire esattamente i dati e soprattutto il codice fiscale.
Richiesta online del bollettino di pagamentoÈ possibile richiedere il bollettino online. Tale funzione potrà essere utilizzata sia da coloro che non hanno ricevuto il bollettino di pagamento al proprio domicilio o lo hanno smarrito e sia da coloro che devono effettuare la prima iscrizione. Per poter procedere con la richiesta è necessaria la registrazione al portale INAIL indicando il profilo "Cittadino". Per ulteriori informazioni sulla richiesta online del bollettino è possibile consultare il manuale appositamente predisposto.
Pagamento del premio onlineÈ possibile effettuare il pagamento del premio assicurativo online attraverso il servizio di c/c online (home banking) e, per i titolari di carta di credito VISA o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta, anche sul portale www.inail.it.
Pagamento del premio tramite bonifico bancarioIl pagamento del premio può essere effettuato anche tramite bonifico bancario indicando il codice IBAN n. IT90D0760103200000030625008, presente anche sul bollettino precompilato. Nella causale del bonifico è necessario indicare il codice fiscale della casalinga/o, l'anno di competenza del premio, il codice utente, il nome e il cognome della casalinga/o.

Coloro, che si iscrivono per la prima volta all'assicurazione e vogliono pagare il premio tramite bonifico bancario devono indicare lo stesso codice IBAN e nella causale del bonifico il codice fiscale della casalinga/o, l'anno di competenza del premio, il nome e il cognome della casalinga/o e l'indirizzo.
Soggetti che non devono pagare il premio
Il premio è a carico dello Stato se l'assicurato per l'anno precedente ha un reddito che non supera i 4.648,11 Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro.
I soggetti per i quali il pagamento del premio è a carico dello Stato:
  • in caso di prima iscrizione devono compilare il modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero. Il modello di autocertificazione (in formato pdf) è anche reperibile presso le Associazioni delle casalinghe, i Patronati, le Sedi INAIL e, una volta compilato, può essere consegnato agli stessi.
  • per gli anni successivi alla prima iscrizione:
    • se rientrano nei limiti di reddito restano automaticamente assicurati senza effettuare nessuna comunicazione
    • se superano i limiti di reddito devono pagare il premio di 12,91 euro entro il 31 gennaio
    • se perdono anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione devono chiedere la cancellazione utilizzando l'apposito modello (.doc 30 kb).
Ulteriori informazioni possono essere richieste:
  • Chiamando il numero verde 803.164
  • Sul portale internet www.inail.it
  • Presso tutte le Sedi INAIL
  • Presso le Associazioni delle Casalinghe (DonnEuropee Federcasalinghe 06-68806804; Movimento Italiano Casalinghe/MOICA 030-2006951 dal lun. al ven. dalle ore 9.30 alle ore 12.00; Sindacato Casalinghe Lavoratrici Europee-SCALE UGL 06-32482242 - lun. mer. ven. dalle ore 15.00 alle ore 16.30) ed i Patronati.
  • Fonte www.inail.it 

Bando INAIL per la sicurezza nei luoghi di lavoro: dal 15 gennaio la possibilità di caricare le domande on line



l'INAIL ha pubblicato il nuovo bando volto a sostenere le imprese che intendono investire per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con una dotazione finanziaria superiore a155 milioni di Euro.

INTERVENTI FINANZIABILI

1. Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (ad esempio ambienti di lavoro, impianti, macchinari, ecc.);

2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (ad esempio D.Lgs 231/01, OHSAS 18001, SA8000, ecc.).

Le domande possono riguardare solo una delle due tipologie di intervento sopraindicate.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda sul territorio nazionale.

AGEVOLAZIONI OTTENIBILI

L'agevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto pari al 50%, dei costi ammissibili sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto.

In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 100.000,00.

NOVITA'

Il bando introduce un'importante novità: gli investimenti potranno essere realizzati al 15 marzo 2013. In questo modo non sarà più necessario attendere la comunicazione di esito positivo per poter avviare i lavori e le attività.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande avverrà con modalità "valutativa a sportello" secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Condizione indispensabile per poter accedere al bando è il superamento di un punteggio soglia che potrà essere verificato, on line sul sito dell’INAIL, a partire dal 15 gennaio 2013.


martedì 15 gennaio 2013

Redditometro e giurisprudenza

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23554/2012 depositata il 20 dicembre 2012, ha stabilito che il nuovo redditometro, così come quello precedente , è da annoverare tra le presunzioni semplici, quindi non si inverte in nessuna maniera l’ordine probatorio nei riguardi del contribuente. 

La Corte, nelle sue conclusioni a favore del contribuente, ha  spiegato che “l’accertamento sintetico disciplinato dall’articolo 38 Dpr n. 600/1973, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dall’articolo 22 del Dl 78/2010 tende a determinare, attraverso l’utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo del contribuente mediante i cosiddetti elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale”.

La Cassazione, con queste parole, indicala reale valenza del nuovo accertamento sintetico e, nella fattispecie, del nuovo redditometro.  Dichiarazioni che sono una novità assoluta  visto che in merito al vecchio redditometro la Cassazione aveva sempre affermato che si tratta di una presunzione legale relativa, che inverte l’onere probatorio e lo scarica sul contribuente. Anche la  maggior parte delle sentenze della Corte, non solo erano contrarie al contribuente, ma si chiudevano con una  clausola classica, dichiarando che il contribuente non aveva dimostrato che il proprio reddito non esiste o esiste in misura minore a quella fissata dal redditometro.
Quella sotto riportata è la sentenza della Cassazione.


REPUBBLICA ITALIANA Ud. 10/07/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 8162/2007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente -
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere -
DoLL. VIRGILIO Biagio – Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere -
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8162/2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -

contro
O.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VILLANI Maurizio con studio in LECCE VIALE CAVOUR 56, (avviso postale), giusta delega a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 99/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di MESSINA, depositata il 26/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2012 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
O.G. propose ricorso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Messina avverso un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva provveduto a rettificare induttivamente e sinteticamente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, il reddito dichiarato dallo stesso contribuente per l’anno di imposta 1988 sostenendo che – avendo egli aderito al c.d. “concordato di massa” regolato dal D.L. n. 564 del 1994, art. 3, convertito in L. n. 656 del 1994, l’Ufficio, in presenza di siffatta definizione agevolata, non avrebbe potuto procedere all’esame dei suoi conti correnti bancari ed a compiere accertamenti in via induttiva con metodo sintetico.
Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate che si opponeva alle domande, l’adita Commissione provinciale accoglieva il ricorso e l’appello, successivamente promosso dall’Ufficio, veniva respinto.
In particolare, i giudici del gravame, rilevato che l’accertamento si era perfezionato con l’adesione del contribuente alla proposta di concordato dell’Ufficio e che il D.L. n. 564 del 1994, art. 3, conv. dalla L. n. 656 del 1994 e modificato dalla L. n. 427 del 1995, aveva eliso la possibilita’ dell’Ufficio di revocarlo o modificarlo al di fuori delle ipotesi in cui fossero stati indicati fatti precisi previa notifica di appositi avvisi, riteneva che l’intervenuta definizione agevolata dell’accertamento con adesione impedisse la possibilita’ per l’Ufficio di effettuare per lo stesso periodo d’imposta l’accertamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi da 4 a 7, con riguardo all’ammontare dei redditi (d’impresa, di lavoro autonomo o di partecipazione) del contribuente, tanto piu’ che con apposito provvedimento legislativo erano stati fatti salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 15.12.1995; ragion per cui appariva evidente, nel caso di specie, in cui l’avviso di accertamento era stato notificato il 17 dicembre 1996, l’illegittimita’ dell’accertamento, dovendosi escludere un’indefinita soggezione del contribuente all’azione esecutiva del Fisco. Per sopperire a tale effetto l’Ufficio avrebbe dovuto procedere alla notifica della cartella entro l’anno 1995, assumendo i termini posti dalla legge per l’esercizio dei poteri impositivi natura perentoria e vincolante, ala stregua dell’orientamento sul punto consolidato della giurisprudenza di legittimita’.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Agenzia rileva, con la prima doglianza, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.L. n. 564 del 1994, art. 3, nonche’ violazione del D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, sostenendo che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere applicabile il concordato di massa regolato dal D.L. n. 564 del 1994, art. 3, ai casi di accertamento da redditometro relativo a redditi di capitale, riguardando detta forma di definizione dei rapporti fra fisco e contribuente i soli redditi di lavoro autonomo e di impresa e non gli altri redditi comunque accertabili, tanto evincendosi dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, secondo il quale i redditi derivati da redditometro erano inquadrabili in via presuntiva tra quelli da capitali.
Con la seconda censura l’Ufficio contesta la decisione impugnata per avere ritenuto di fare applicazione del D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, comma 15, disposizione che non era stata nemmeno invocata dal ricorrente con motivi aggiunti e che non poteva operare per il passato essendo entrata in vigore dopo la notifica dell’avviso di accertamento avvenuta nel Natale del 1996.
Aggiungeva, ancora, che una lettura coordinata delle diverse disposizioni inserite nell’art. 9 bis ult. cit. avrebbe dovuto indurre a confermare l’impossibilita’ di un’applicazione retroattiva della disposizione che non prorogava, peraltro, un condono o una sanatoria scaduta o in scadenza limitandosi a riaprire i termini di un anno e cinque mesi.
Con il controricorso O.G. ha dedotto l’inammissibilita’ del ricorso per la mancata formulazione dei quesiti di diritto da parte della ricorrente ed in ogni caso l’infondatezza delle doglianze, pure eccependo la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 342 c.p.c., in quanto la decisione impugnata aveva omesso di valutare che per gli anni 1989 e 1990 le CTP di Messina aveva accolto i ricorsi prodotti avverso gli accertamenti sintetici dallo stesso contribuente, desistendo poi l’Ufficio da ogni appello avverso tali pronunzie.
Occorre preliminarmente rilevare la piena ammissibilita’ dei motivi di ricorso proposti dall’Agenzia ad onta di quanto prospettato dal controricorrente, non trovando applicazione l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.L. n. 40 del 2006, applicabile alle sentenze di appello pubblicate in epoca successiva al 2 aprile 2006, circostanza non ricorrente nel caso di specie, ove la decisione impugnata e’ stata resa in data 26 gennaio 2006.
Tanto premesso, le doglianze prospettate dall’Agenzia, non sono fondate e vanno per l’effetto disattese. Per una piu’ chiara comprensione della vicenda e per consentire la sussunzione della fattispecie nel quadro normativo di riferimento occorre chiarire, con riguardo all’accertamento sintetico da redditometro operato dall’Ufficio nei confronti del contribuente, che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nella versione applicabile alla fattispecie qui all’esame della Corte – in vigore prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 78 del 2005, stabiliva che “L’Ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, puo’, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertatale si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita’ in base alle quali l’ufficio puo’ determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita’ contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu’ periodi d’imposta”. Il settimo comma dello stesso articolo aggiunge, poi, che “Agli effetti dell’imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente e’ considerato reddito di capitale salva la facolta’ del contribuente di provarne l’ppartenenza ad altre categorie di redditi”.
Occorre ancora ricordare che ai sensi del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 bis, comma 1, convertito nella L. 30 novembre 1994, n. 656, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale” “…Ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore la rettifica delle dichiarazioni puo’ essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti”. Il comma 2 dello stesso articolo aggiunge poi che “La definizione non e1 ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell’ufficio e’ configurabile l’obbligo di denunzia all’autorita’ giudiziaria per i reati di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, artt. da 1 a 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l’azione penale”.
Secondo il comma 3 della stessa disposizione “La definizione ha per oggetto l’esistenza, la stima, l’inerenza e l’imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l’imposta sul valore aggiunto”. Il successivo comma 5 della stesso art. 2 bis, quindi, aggiunge che ”L’accertamento definito con adesione non e’ soggetto ad impugnazione, non e’ integrabile o modificabile da parte dell’ufficio e non rileva a fini extratributari”.
Il comma 8 prevede, infine, che “i contribuenti che aderiscono all’accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all’esercizio oggetto dell’accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA”.
Orbene, l’Agenzia muove dal convincimento che sarebbe esente dal c.d. concordato di massa disciplinato dal sopra ricordato D.L. n. 564 del 1994, l’accertamento sintetico realizzato mediante c.d. redditometro ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, determinando tale accertamento l’emersione di redditi di capitali diversi da quelli derivanti da lavoro autonomo e da impresa.
La tesi e’ infondata. Il comma 7, art. 38, gia’ richiamato si limita a porre una presunzione semplice e non a delimitare l’ambito oggettivo dell’accertamento sintetico.
In definitiva, tale presunzione non sembra potere incidere sulle finalita’ dell’accertamento sintetico, ne’ tanto meno puo’ avere la capacita’ di delimitare l’effetto preclusivo prodotto dall’accertamento con adesione disciplinato dalla normativa piu’ sopra ricordata e dal D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, comma 15, convertito in L. n. 140 del 1997 – a tenore del quale “L’intervenuta definizione dell’accertamento con adesione per gli anni pregressi inibisce la possibilita’ per l’ufficio di effettuare per lo stesso periodo d’imposta l’accertamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi dal 4 al 7, e successive modificazioni e integrazioni”.
D’altra parte, proprio l’accertamento sintetico disciplinato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, gia’ nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, convertito in L. n. 122 del 2010, tende a determinare, attraverso l’utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente mediante i c.d. elementi indicativi di capacita’ contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicita’ biennale.
Passando al secondo motivo lo stesso, che in relazione al quesito di diritto non puo’ essere interpretato che nel senso della prospettata violazione di legge senza che possa ritenersi rivolto ad evidenziare un vizio di extrapetizione da parte del giudice di secondo grado (peraltro infondato in relazione a quanto dedotto dal controricorrente a pag. 2 e 3 del controricorso in ordine all’esplicito richiamo del D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, comma 15, in dal ricorso introduttivo ed a quanto risulta dalla pag. 2 della sentenza impugnata, ove si da atto della posizione dell’Ufficio contraria all’applicazione retroattiva della L. n. 140 del 1997, art. 9 bis), occorre rammentare che questa Corte, a partire da Cass. n. 12785/06 – e di seguito con Cass. n. 1714/2007 e Cass. n. 1226/2007 - ha affermato il principio, che il Collegio condivide pienamente, secondo cui, in tema di condono fiscale, l’inibizione per l’ufficio tributario di procedere ad accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, commi dal 4 al 7, e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. accertamento sintetico), sancita dal D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, comma 15, convertito in L. n. 140 del 1997, si applica a tutte le definizioni dell’accertamento con adesione (c.d. accertamento con adesione per anni pregressi) poste in essere ai sensi del D.L. n. 564 del 1994, art. 3, convertito in L. n. 656 del 1994, e, quindi, anche a quelle intervenute, prima dell’emanazione del citato D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis e senza usufruire della proroga dell’originario termine di pagamento (del 15.12.1995), ivi prevista.
Non evincendosi dal proposto motivo di ricorso ragioni probanti per discostarsi dal superiore orientamento, avuto riguardo alla circostanza che il D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis si limita a disporre la proroga del termine di pagamento per il c.d. “concordato di massa” previsto dal D.L. n. 564 del 1994, art. 3 ma sempre con riferimento alle medesime dichiarazioni, presentate entro il 30 settembre 1994 ed alla palese irrazionalita’ di un’esclusione dell’ampliamento dei benefici scaturenti dal concordato ai soggetti che non avevano usufruito della proroga del termine di pagamento, ne consegue la piena legittimita’ della decisione impugnata.
L’esito del giudizio di Cassazione impone la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.500,00 oltre spese generali ed accessori come per legge in favore del controricorrente.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta, il 10 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2012
Come e' noto, l'art. 2 della L. n. 92/2012, ovvero la riforma del mercato del lavoro, ha istituito, con decorrenza 1o gennaio 2013, la nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI). Con il messaggio n. 760 di ieri, 14 gennaio 2013, l'INPS, in qualita' di ente erogatore della prestazione in argomento, ha comunicato il rilascio dei servizi telematici per la presentazione delle domande di indennita' ASpI, Mini ASpI e Mini ASpI 2012, fornendo anche le relative istruzioni operative

Messaggio n. 760 del 14-01-2013

OGGETTO: Servizi telematici per la presentazione di domande di indennità di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e mini-ASpI 2012.

SOMMARIO

1.  Premessa
2.  Presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e
mini-ASpI 2012 da cittadino via web
3.  Presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e
mini-ASpI 2012 dal Patronato in modalità online e offline
4.  Presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e
mini-ASpI 2012 da Contact Center
5.  Gestione e monitoraggio delle domande di indennità di disoccupazione ASpI,
mini-ASpI e mini-ASpI 2012  pervenute


1. Premessa
Con riferimento all’art.2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 che istituisce a decorrere dal 1gennaio 2013 l’Assicurazione Sociale per l’Impiego e facendo seguito alla circolare n. 142 del
18/12/2012 relativa all’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI ed al messaggio n.
20774 del 17/12/2012 relativo all’indennità di disoccupazione mini-ASpI 2012, vengono
rilasciati i servizi telematici per la presentazione  delle domande di indennità di disoccupazione
ASpI, mini-ASpI e mini-ASpI 2012.
In base a quanto stabilito dalla sopracitata legge, la presentazione delle  domande di indennità
dovrà avvenire esclusivamente per via telematica. Pertanto, considerato anche quanto disposto
dalle circolari n. 169 del 31.12.2010 e n. 110 del 30 agosto 2011 attuative rispettivamente
 delle determinazioni del Presidente dell’Istituto n° 75 del 30 luglio 2010 e n° 277 del 24
giugno 2011 che dispongono l’estensione e il potenziamento dei servizi telematici offerti
dall’INPS ai cittadini e che prevedono  l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la
presentazione delle domande  di prestazioni e di servizi, la presentazione delle suddette
indennità di disoccupazione dovrà avvenire in modo esclusivo attraverso uno dei seguenti
canali:WEB  -  servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il
portale dell’Istituto;
 Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 – con il supporto
dei servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto;
Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

2. Presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ASpI, miniASpI e mini-ASpI 2012 da parte del cittadino via web

Il servizio d'invio delle domande di indennità di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e mini-ASpI
2012 è disponibile dal portale Internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente
percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a
sostegno del reddito – ASPI, Disoccupazione, Mobilità e Trattamenti speciali edili – Indennità
ASpI.
Il PIN con cui viene effettuata l’autenticazione al servizio deve essere di tipo “dispositivo”. Per
le modalità di richiesta e rilascio del PIN “dispositivo” si rinvia alle disposizioni contenute nella
circolare n.50 del  15/03/2011.
Le richieste inviate con PIN non “dispositivo” saranno comunque trasmesse e protocollate,
risultando utili ai fini del rispetto del termine di presentazione ma non potranno essere definite
 fino a quando il PIN non assumerà caratteristiche “dispositive”.
Ai cittadini che invieranno telematicamente una richiesta con PIN non “dispositivo”, sia in fase
di avvio della compilazione della domanda, sia dopo l’invio verrà segnalata la necessità di
rendere “dispositivo” il proprio PIN affinché la richiesta inoltrata possa essere definita dalla
competente Sede INPS.
Il servizio prevede il prelievo automatico delle informazioni anagrafiche del richiedente,
utilizzando i dati già in possesso dell’Istituto, e il completamento della domanda da parte del
cittadino.
Il servizio è articolato in varie sezioni:
Sezione anagrafica: visualizzai dati anagrafici registrati negli archivi dell’Istituto con la
possibilità per il cittadino di variare il domicilio;Sezione altri recapiti: consente la compilazione dei dati relativi ai recapiti telefonici ed
e-mail del lavoratore;
Sezione ultima posizione lavorativa: consente di inserire o modificare i dati relativi
all’ultimo rapporto di lavoro;
Sezione dati domanda: consente di acquisire i dati della domanda e cioè l’evento da
comunicare ed il periodo a cui si riferisce (ultimo rapporto di lavoro e data di cessazione);
Sezione dichiarazioni: consente di effettuare in maniera guidata dichiarazioni in merito
a situazioni relative all’assicurato che hanno riflessi sulla prestazione;
Sezione relativa all’attestazione dello status di disoccupato;
Sezione riepilogo dati e invio della domanda:  consente, una volta completata la
domanda, di salvarla ed inviarla tramite il pulsante conferma. Una volta che la
comunicazione sia stata inviata, il richiedente potrà stampare sia la ricevuta di
presentazione, che la domanda stessa per verificare la correttezza dei dati immessi.
Le istruzioni dettagliate al riguardo sono contenute nel manuale accessibile direttamente dalla
procedura e scaricabile tramite apposito pulsante collocato nella parte superiore di ogni
schermata dell’applicazione.

3.      Presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ASpI,
mini-ASpI e mini-ASpI 2012 da Patronato in modalità online e offline
Acquisizione in modalità online


L’applicazione descritta nella sezione precedente viene resa disponibile anche per i Patronati
sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Servizi on line à Per
tipologia di utente: Patronati àServizi per i patronati à Servizi  à Autenticazione con PIN à
“Disoccupazione e Mobilità”. Per l’invio di una domanda di indennità di disoccupazione ASpI,
mini-ASpI e mini-ASpI 2012 il Patronato deve essere in possesso della delega del lavoratore
patrocinato opportunamente registrata nel menù “Gestione” presente tra i servizi per il
Patronato.
Acquisizione in modalità offline
I Patronati dispongono oltre che della modalità online di presentazione telematica delle
domande, anche dei servizi che permettono la compilazione offline di dette richieste e il
successivo invio dei lotti di domande all’INPS.
Pertanto anche il programma di acquisizione offline è stato aggiornato per consentire l’invio
delle domande di indennità di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e mini-ASpI 2012, dal 1 gennaio
2013.Gli operatori degli Enti di Patronato, una volta installata l’applicazione, potranno:
acquisire e consultare le domande di  indennità di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e miniASpI 2012, ed eventualmente le richieste di ANF_Prest contestuali e di detrazioni
d’imposta;
collegarsi dal proprio browser Internet al sito INPS per inviare all’Istituto il messaggio
telematico contenente la domanda, ottenendo in risposta una ricevuta di accettazione
della stessa. La domanda sarà poi automaticamente inoltrata alla sede INPS competente;
consultare in qualsiasi momento la lista delle pratiche inviate all’Istituto.
A differenza del programma già in uso dagli enti di Patronato è prevista l’acquisizione anche
dei seguenti dati:
indirizzo e-mail dell’assicurato
indicazione delle nuove qualifiche ‘Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro
subordinato (L)’ e ‘Personale artistico con rapporto di lavoro  subordinato (T)’
Data di ‘avvio attività autonoma/parasubordinata’ con indicazione del reddito presunto.

4.      Presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ASpI,
mini-ASpI e mini-ASpI 2012 da Contact Center


Il servizio di acquisizione delle domande di indennità di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e
mini-ASpI 2012da Contact Center multicanale Inps-Inail è disponibile anche per i lavoratori in
possesso di PIN telefonando al numero verde 803 164.
Per la presentazione della domanda di prestazione attraverso questa modalità è necessario che
il cittadino sia munito di PIN dispositivo.
Nel caso in cui il cittadino non sia dotato di PIN dispositivo la domanda sarà considerata valida
ai fini del rispetto del termine di presentazione. Contestualmente il cittadino verrà invitato a
convertire il PIN  in dispositivo secondo le indicazioni fornite nella Circ. n.50 del 15 marzo
2011.
Nel caso in cui il cittadino sia totalmente sprovvisto di PIN, l’operatore del Contact Center
fornirà tutte le istruzioni necessarie per il completamento della domanda di indennità di
disoccupazione ASpI, MiniASpI o MiniASpI 2012

5.   Gestione e monitoraggio delle domande di indennità di disoccupazione
ASpI, mini-ASpI e mini-ASpI 2012 pervenute.


L’acquisizione delle domande telematiche di indennità di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e
mini-ASpI 2012 dovrà avvenire attraverso le consuete modalità, tramite procedura DSwebArchivi centrali, disponibile attraverso il percorso: Processi - Prestazioni a sostegno del Reddito
– Disoccupazione non agricola e,  selezionando il menù Domande Internet.
Selezionando il link  Domande ASpI,  MiniASpI e MiniASpI 2012 da Sportello virtuale, sarà
inoltre possibile consultare le domande acquisite in modalità online dal cittadino,  dagli
operatori di Contact Center e dai Patronati.
Invece attraverso il link  Domande ASpI,  MiniASpI e MiniASpI 2012 da Patronato con
acquisizione offline, sarà possibile consultare le domande acquisite in modalità offline dai
Patronati.Accedendo a questi link sarà anche possibile consultare e stampare la lista delle domande
indennità di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e mini-ASpI 2012 pervenute da Web; nonché
caricare in procedura le domande di  indennità di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e mini-ASpI
2012 in modalità ‘manuale’, ossia selezionando le domande di interesse, oppure ‘automatica

lunedì 14 gennaio 2013

Dalla Regione Toscana una “dote” per favorire l’assunzione dei lavoratori licenziati

Una “dote” per i lavoratori licenziati, proprio come quella che un tempo si assegnava alle future spose. Solo che, invece che al matrimonio, in questo caso si punta a favorire la riassunzione di lavoratori o lavoratrici espulsi dal processo produttivo a causa della crisi. L’assessore alle attività produttive lavoro e formazione ha motivato la novità spiegando che, a fronte di una crisi che purtroppo non è ancora finita e di un 2013 che si prospetta ancora difficile, si è pensato ad arricchire la strumentazione già esistente con una misura ulteriore, un pacchetto completo ed integrato, che coniuga il tradizionale meccanismo degli incentivi, agli interventi sulla leva fiscale e comprende anche l’ambito formativo.

Una vera e propria dote, insomma, finanziata con consistenti risorse, per rendere davvero appetibile per le aziende l’assunzione di lavoratori e lavoratrici in mobilità o licenziati e dare a questi una nuova opportunità di entrare nel mercato del lavoro. La dote è stata inserita nella delibera, approvata dalla giunta regionale il 17 dicembre 2012, all’interno degli interventi a sostegno dell’occupazione che sono stati rifinanziati per il 2013. Il bando, di cui la dote costituisce la principale novità ma che come si è detto comprende l’intero ventaglio degli interventi a sostegno dell’occupazione, sarà pubblicato a breve. Le risorse disponibili sono complessivamente 13 milioni di euro.

La dote In dettaglio, la dote consiste in un pacchetto integrato di agevolazioni per favorire il reingresso nel mercato del lavoro di lavoratori e lavoratrici in mobilità e licenziati, che comprende: l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato full time o part time pari rispettivamente a 8.000 e 4.000 euro; un voucher formativo aziendale per qualificare o riqualificare le persone assunte, fino ad un massimo di 3.000 euro; la possibilità di usufruire della deduzione dalla base imponibile dell’Irap delle spese sostenute per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato nell’anno 2013, come previsto dalla Finanziaria regionale 2013 approvata a fine dicembre.

 Le altre iniziative messe in campo dalla Regione si pongono, anche per quest’anno, il duplice obiettivo di mantenere la tenuta sociale, sostenere il reddito dei lavoratori e nel contempo di creare le premesse per una nuova crescita. Fra le priorità, il tema dei giovani e dell’occupazione giovanile. I filoni sui quali agiscono sono la legge per l’imprenditoria giovanile e femminile; le iniziative a favore dei soggetti svantaggiati (donne over 40; lavoratori over 50; disabili; svantaggiati); le misure a sostegno dell’occupazione.

 A questi si devono aggiungere i tirocini formativi, il fondo per l’anticipo della Cassa integrazione ai lavoratori senza stipendio da almeno due mesi, il fondo di garanzia per i lavoratori atipici, l’integrazione al reddito dei lavoratori con contratto di solidarietà. Contratti di solidarietà Una delle misure più utilizzate e mostratesi efficaci è l’integrazione al reddito dei lavoratori con contratto di solidarietà: viene richiesta dall’azienda per i suoi dipendenti direttamente alla Regione. Nel 2012 sono state liquidate domande di contributo per circa 2500 lavoratori per un totale di circa oltre 3 milioni di euro. L’integrazione della Regione consente ai lavoratori di compensare la ridotta retribuzione conseguente alla riduzione dell’orario. Per il 2013 le risorse stanziate sono state elevate a 6 milioni di euro. Fare impresa La nuova legge 21, quella su imprenditoria giovanile e femminile, inserita nel progetto Giovanisì, è entrata in vigore nel 2011. Mette a disposizione di giovani fino a 40 anni, donne (senza limiti di età), lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali tre possibili strumenti: garanzie su finanziamenti bancari, contributi per la riduzione dei tassi di interesse, assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale dell’impresa per le società costituite da giovani e a carattere innovativo). A fine novembre le domande presentate sono state 1037, per oltre 71 milioni di euro di finanziamenti richiesti. Misure per l’occupazione Il settore lavoro gestisce una serie di aiuti a favore di imprese a sostegno dell’occupazione.

Nel 2011 sono state incentivate 2200 assunzioni. A settembre 2012 erano state ammesse complessivamente oltre 600 domande, per circa 1.050 lavoratori in totale e risorse per circa 5,4 milioni. Si tratta di contributi per l’assunzione, a tempo indeterminato, di donne sopra i 30 anni, disoccupate o inoccupate; per assunzioni a tempo indeterminato o determinato di giovani laureati; di dottori di ricerca; di lavoratori provenienti dalle liste di mobilità; per la stabilizzazione di lavoratori, da contratto a tempo determinato a indeterminato. E ancora, sono previsti contributi per coloro che hanno perso il lavoro a non più di 5 anni dalla pensione (anche in questo caso con una maggiorazione per le donne). Le risorse stanziate per il 2013 ammontano a 13 milioni di euro. Inserimento svantaggiati

Il nuovo bando è uscito a giugno 2012 con l’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro donne disoccupate over 40, disoccupati over 50, disabili, soggetti svantaggiati come ex detenuti, alcolisti, malati psichici, ecc. L’entità del contributo è commisurata alla durata del contratto di assunzione (minimo per contratti di almeno 3 mesi, massimo per i tempi indeterminati). Le risorse sono in tutto quasi 6 milioni di euro. Da giugno a novembre sono state presentate 160 domande per circa 200 lavoratori. Tirocini In Toscana la retribuzione dei tirocini formativi è legge. La misura, anch’essa nell’ambito del progetto Giovanisì, che punta a contrastare lo sfruttamento dei giovani e a riportare lo strumento al suo valore formativo, conta su circa 10 milioni per il 2012-13, prevede il cofinanziamento da parte della Regione per 300 euro, il resto a carico dell’azienda. C’è anche un contributo per le imprese che assumono stabilmente i tirocinanti dai 18 ai 30 anni. A fine settembre 2012 i tirocini approvati sono stati 3951 per quasi 6 milioni di spesa. Le richieste di contributo per assunzioni a tempo indeterminato sono state 68. Cassa integrazione e mobilità in deroga Da maggio 2009 la Regione con il servizio lavoro, gestisce direttamente le domande di cassa integrazione in deroga. Ad oggi sono pervenute 44.724 richieste di autorizzazione, per 68.135 lavoratori coinvolti e oltre 76 milioni di ore.

domenica 13 gennaio 2013

In Gazzetta Ufficiale gli studi di settore delle attività professionali Pubblicato il decreto del Ministero delle Economie e Finanze con l’approvazione degli studi di settore di alcune attività

E’ stato pubblicato sul supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze con l’approvazione degli studi di settore relativi alle seguenti attività: comparto delle manifatture, comparto dei servizi, comparto del commercio ed attività professionali. Per quanto riguardo lo studio di settore delle attività professionali, si legge nel decreto che l’applicazione dello studio di settore attribuisce ai contribuenti un “compenso potenziale”. Tale compenso viene stimato tenendo conto sia di variabili contabili sia di variabili strutturali che influenzano il risultato economico del soggetto esercente attività professionale anche con riferimento al contesto territoriale in cui lo stesso opera. L’applicazione dello studio consente, inoltre, di valutare la coerenza e la normalità economica del professionista in relazione al settore economico di appartenenza.

L’evoluzione dello studio di settore è finalizzata a cogliere eventuali cambiamenti strutturali, modifiche dei modelli organizzativi e variazioni di mercato all’interno del settore economico e presuppone un’attività di analisi e ricerca economica, che viene condotta attingendo a fonti informative pubbliche e non pubbliche. Lo studio di settore è articolato in 4 fasi: Analisi Discriminante; Analisi della Coerenza; Analisi della Normalità Economica; Analisi della Congruità. Durante l’analisi discriminante i professionisti sono stati suddivisi in gruppi omogenei determinando una regola di classificazione in grado di definire l’appartenenza di ciascun soggetto ai gruppi omogenei individuati. Con l’analisi della coerenza il professionista è stato valutato sulla base di specifici indicatori economici, calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili e/o strutturali contenute nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza sono stati Resa oraria per addetto e Incidenza delle spese sui compensi. L’analisi della normalità economica invece è mirata ad individuare la correttezza dei dati dichiarati. A tal fine, per ogni singolo soggetto vengono calcolati indicatori economico-contabili da confrontare con i valori di riferimento che individuano le condizioni di normalità economica. Gli indicatori utilizzati sono stati Rendimento orario professionisti e Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi. Infine con l’analisi della congruità per ciascun contribuente è stato calcolato il “compenso puntuale” come somma dei prodotti fra le variabili individuate ai fini della definizione della funzione di compenso ed i relativi coefficienti, considerando anche le probabilità di appartenenza ai gruppi omogenei.
Tratto da leggioggi.it
 sotto il link per scaricare la copia della Gazzetta Ufficiale
http://www.gazzettaufficiale.it/static/20121231_303_SS_019.pdf

venerdì 11 gennaio 2013

Questo il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate in merito all'utilizzo di CIVIS per le società di capitali per l'invio della documentazione controlli formali Unico.

COMUNICATO STAMPA

Controlli formali alle società di capitali Inviare la documentazione è più facile con Civis I documenti richiesti alle società di capitali a seguito di un controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973) possono essere da oggi inviati tramite Civis, il canale online dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo servizio di trasmissione dei documenti riguarderà in prima battuta le richieste di documentazione relative alle dichiarazioni Unico SC 2010. Come accedere al servizio - Per trasmettere i documenti si deve accedere al canale Civis, dedicato agli utenti registrati ai servizi telematici, dal sito www.agenziaentrate.it. Il sistema guiderà l’utente passo dopo passo nella procedura: una volta effettuato il login, occorrerà inserire i dati identificativi della comunicazione a cui si riferisce la documentazione da inviare.
Sarà il sistema stesso a indicare all’utente dove trovare le informazioni richieste all’interno della comunicazione. Come trasmettere i documenti - I documenti da trasmettere devono essere contenuti in file denominati secondo l’elenco di voci di spesa riportate nella comunicazione ricevuta. I file devono essere in formato pdf/A o tiff e non devono superare la dimensione massima di 5 Mb. Nel caso di un file di dimensione maggiore occorrerà suddividerlo in più file da inviare uno per volta. L’utilizzo di CIVIS, in questa fase iniziale, riguarda la trasmissione dei documenti da parte del contribuente o dell’intermediario; la lavorazione della pratica e le comunicazioni successive verranno curate dall’ufficio competente secondo le consuete modalità.

mercoledì 5 ottobre 2011

Liberi professionisti soggetti ad IRAP

Corte di cassazione - sentenza n. 19688 del 27 settembre 2011 - Mini-organizzazioni con l'Irap I liberi professionisti pagano l'Irap anche se la loro organizzazione è di «modesta entità». Insomma, con la sentenza n. 19688 del 27 settembre 2011, la Corte di cassazione fa vacillare il concetto giurisprudenziale di autonoma organizzazione sancendo che un professionista, che non sia dipendente o collaboratore, è soggetto al prelievo fiscale anche se la sua »struttura è minimale». Insomma, la sezione tributaria ha accolto il ricorso che l'amministrazione finanziaria ha presentato contro la decisione della Ctr del Lazio di accordare il rimborso dell'imposta a due commercialisti e a un avvocato perché, pur essendo liberi professionisti, erano titolari di un «assetto organizzativo di rilievo minimale». Ecco il motivo presentato dal fisco. «L'Agenzia», si legge in sentenza, «lamenta la violazione di norme di legge, poiché il giudice di appello non considerava che i contribuenti sono dei liberi professionisti, che perciò operano con autonoma organizzazione e quindi non in maniera subordinata o di collaborazione, né saltuaria od occasionale, bensì con struttura propria, ancorché di modesta entità, tale da costituire la base reale dell'imposizione specifica e ciò anche prescindendo dal reddito finale». Un motivo, questo, pienamente condivisibile secondo Piazza Cavour, che, senza smontare ufficialmente il principio sancito finora sull'autonoma organizzazione ma, anzi, ribadendolo (almeno sulla carta), ha messo nero su bianco che «la doglianza va condivisa». Infatti, la Commissione tributaria regionale «osservava che non era dato riscontrare la presenza di un'autonoma organizzazione nei confronti dei professionisti di che trattasi, posto che invece si trattava di attività svolta con un assetto organizzativo di rilievo minimale, che quindi non consentiva di ravvisare gli elementi sufficienti per farne scaturire la tassazione, anche perché l'elemento organizzativo di regola non è riscontrabile nell'attività di lavoro autonomo». Fonte Fiscosoft.it getbox! Not seeing a widget? (More info)

martedì 13 settembre 2011

Certificati telematici di malattia

INPS Circolare 09/09/2011, n. 117 L'Inps, dopo aver riepilogato il quadro normativo vigente in materia di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia dei lavoratori dei settori privato e pubblico da parte dei medici, conferma che è onere del lavoratore controllare l'esattezza dei dati indicati sul certificato medico e che, qualora la stampa del certificato non sia possibile, il medico deve rilasciare il numero di protocollo, che dovrà essere fornito dal lavoratore del settore privato al proprio datore di lavoro nel caso in cui costui ne faccia richiesta. L'invio delle attestazioni di malattia al datore di lavoro, anche per il tramite dei propri intermediari, come individuati dall'art. 1, commi 1 e 4 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, è stato esteso anche agli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo - limitatamente all'attività di assistenza svolta in favore di tali datori di lavoro – ai seguenti soggetti: agrotecnici; periti agrari; dottori agronomi e dottori forestali. Tutti gli intermediari abilitatati avranno a disposizione, nelle prossime settimane, una nuova funzionalità per la ricerca degli attestati di malattia mediante il codice fiscale e numero di protocollo, disponibile nel menu della consultazione on line degli attestati di malattia. Quest'ultima funzionalità è anche disponibile attraverso il canale Contact Center dell'INPS (803.164). Essi potranno anche richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia attraverso il sistema di invio con PEC o con accesso tramite PIN. Fonte Il sole 24 ore

lunedì 12 settembre 2011

Tirocini formativi

I tirocini formativi iniziati dopo la Manovra bis devono rispettare i nuovi requisiti di legge INAIL Nota 08/09/2011 L'INAIL riepilogando la nuova disciplina prevista dall'art. 11 del DL 138/2011 per i tirocini formativi e di orientamento, ha precisato che gli stessi devono rispondere ai nuovi requisiti individuati dalla Manovra bis, se attivati dopo il 13 agosto u.s. In particolare i tirocini non curriculari sono subordinati alle seguenti condizioni: sono destinati solo ai giovani neo-diplomati e neo-laureati (soggetti con diploma della scuola dell'obbligo, con diploma di scuola superiore o con diploma professionale, con laurea breve o laurea normale); devono essere promossi non oltre 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio e non possono durare più di 6 mesi, comprese le deroghe. I tirocini attivati prima della predetta data di entrata in vigore del DL 138/2011 continueranno, fino a scadenza, ad essere sottoposti alla normativa previgente. La nota ricorda che il soggetto promotore è tenuto a produrre apposita denuncia dei lavori dei partecipanti al tirocinio nei termini previsti dalle disposizioni vigenti. Invece in tema di imponibile per il calcolo del premio assicurativo, trova applicazione la retribuzione convenzionale annua pari al minimale di rendita e per l'aspetto classificativo, la voce di tariffa 0611. L'INAIL, coglie l'occasione anche per evidenziare che i tirocini formativi e di orientamento devono essere tenuti distinti dai periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore, anch'essi oggetto di revisione da parte dell'art. 3, c.5 della Manovra bis. Fonte Il sole 24 ore

venerdì 29 luglio 2011

Congedi, aspettative e permessi: pubblicato il decreto di riordino



DLgs 18/07/2011 n.119

In Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2011, n. 173

In attuazione di quanto disposto dall'art. 23 della legge n. 183/2010 (cd Collegato Lavoro), è stato emanata la norma volta al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi. Una delle principali novità è contenuta nell'art. 2, che modifica l'art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001, rendendo possibile per la lavoratrice - a seguito di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità - la ripresa l'attività lavorativa con un preavviso minimo di 10 giorni al datore e previa certificazione del medico specialista del SSN o con esso convenzionato e del medico competente. Da segnalare anche la possibilità, per ogni minore con grave handicap, della madre o, in alternativa, del padre, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a 3 anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

sabato 2 luglio 2011

Contratti e rappresentanza, accordo Confindustria Cgil-Cisl-Uil



Storica svolta nelle relazioni industriali

Raggiunto il 28 giugno 2011, l'accordo unitario tra Confindustria e sindacati, su Rappresentatività sindacale e validità dei contratti, i punti dell'intesa.

L'accordo interconfederale tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si propone di definire le regole in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di rilanciare il sistema delle relazioni industriali, restituendo al contratto collettivo nazionale il suo ruolo centrale.

Il contratto collettivo nazionale ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici normativi comuni a tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sull'intero territorio nazionale. La contrattazione aziendale si esercita invece nelle materie delegate dal contratto nazionale di lavoro di categoria o dalla legge.

Se un accordo aziendale è approvato dalla maggioranza delle rappresentanze sindacali unitarie, oppure delle rappresentanze sindacali aziendali, le norme sono efficaci per tutto il personale in forza dell'azienda e vincolano tutte le organizzazioni sindacali che hanno firmato l'intesa. Nel caso degli accordi siglati dalle sole Rsa è previsto un referendum abrogativo.

I contratti aziendali definiscono le clausole di tregua sindacale per garantire l'esigibilità delle intese. L'effetto è vincolante per le organizzazioni sindacali che hanno firmato l'intesa ma non per i singoli lavoratori.

Sulla rappresentatività delle sigle sindacali la regola introdotta si basa su regole tra deleghe e voti. Il numero delle deleghe viene certificato dall'Inps tramite la procedura Uniemens e trasmesso al Cnel, che dovrà confrontarlo con i voti delle Rsu. Per la legittimazione a negoziare è necessario che il dato di rappresentatività per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori.

venerdì 17 giugno 2011

Omissioni contributive e avvisi con titolo esecutivo: istruzioni Inps



INPS Messaggio 14/06/2011, n. 12782

Gestione Artigiani e Commercianti - L'Inps (messaggio 10 giugno 2011, n. 12702), dopo aver illustrato con la circolare 30 dicembre 2010, n. 168 le novità introdotte dall'art. 30 del D.L. n. 78/2010 in tema di riscossione dei crediti dell'Istituto, informa che, a partire da venerdì 17 giugno, verranno avviate le elaborazioni centralizzate al termine delle quali verranno formati gli avvisi di addebito con valore di titolo esecutivo. Entro la predetta data, le sedi dovranno provvedere: 1) alla tempestiva gestione dei versamenti riciclati; 2) alla trasmissione al sistema centrale di tutti i versamenti presenti in archivio; 3) completare lavorazioni degli importi a credito oggetto di compensazione/reintroito nonché quelle di riclassificazione dei crediti, ad es. a seguito di dilazioni revocate e/o respinte, di definizione di pratiche al legale etc. ; 4) verificare il corretto inserimento in archivio delle sospensioni per eventi calamitosi e delle domande di rateazione amministrative.

Gestione Aziende che operano con il sistema UniEmens - L'Inps (messaggio 14 giugno 2011, n. 12782), dopo aver fornito con il messaggio n. 11240 del 20 maggio 2011 le prime istruzioni operative sulla gestione dei crediti in vista della formazione dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, informa che, a partire da lunedì 20 giugno, verranno avviate le elaborazioni centralizzate al termine delle quali verranno formati gli avvisi di addebito. Entro tale data, le sedi Inps dovranno ultimare tutte le attività di gestione degli archivi che evidenziano versamenti e crediti che possono comportare una variazione della posizione debitoria relativa ai periodi oggetto di formazione dell'avviso stesso. Per la gestione dei versamenti interessati da storni contabili è necessario che i crediti, in attesa della definizione del processo di gestione del flusso contabile, siano temporaneamente sospesi attraverso l'apposizione del CSL "8314". Analogamente, i crediti oggetto di attività istruttoria amministrativa correlata a comunicazioni trasmesse dall'azienda successivamente alla notifica dell'avviso bonario, dovranno essere oggetto di temporanea sospensione e di successiva tempestiva definizione con contestuale riscontro, in caso di esito negativo, all'azienda medesima e/o all'intermediario istituzionale. La comunicazione dovrà avvenire attraverso il link “Contatti” del Fascicolo Elettronico Aziende. Resteranno esclusi dalla successiva formazione degli avvisi di addebito solo i crediti inseriti in rateazioni attive. Pertanto, dovrà essere effettuata la verifica mensile della sussistenza della regolarità contributiva e del versamento delle rate accordate che costituiscono condizione per il permanere della rateazione.
Fonte Guida al Lavoro Il Sole 24 ore

Certificati medici online proroga al 13 Settembre



La proroga ministeriale sui certificati medici è ufficiale. L'addio definitivo al cartaceo per i datori di lavoro privati scatterà il 13 settembre: il nuovo sistema non partirà più, come inizialmente previsto da palazzo Vidoni, domani, 18 giugno.
il ministero ha precisato che l'entrata a regime delle nuove disposizioni contenute nella circolare n. 4, firmata il 18 marzo scorso dai ministri Brunetta e Sacconi, sarà il 13 settembre, cioè al termine del periodo transitorio di tre mesi che ha preso avvio lunedì scorso, giorno della pubblicazione del documento sulla «Gazzetta Ufficiale».
Di seguito pubblico il testo della circolare 18/03/2001 n.4 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

1. Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia.
In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e'
inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria che la rilascia all'INPS, secondo le modalita' stabilite
per la trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di
malattia dal decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, del 26 febbraio 2010.
Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono
immediatamente inoltrate per via telematica dal predetto Istituto al
datore di lavoro pubblico o privato interessato.

2. Oneri e vantaggi per il lavoratore.
E' cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico
curante la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice
fiscale, comunicando eventualmente l'indirizzo di reperibilita' da
inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del
domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di
lavoro.
Il lavoratore richiede inoltre al medico il numero di protocollo
identificativo del certificato inviato per via telematica. In
aggiunta, puo' chiedere copia cartacea del certificato e
dell'attestato di malattia, redatti secondo il fac-simile di cui agli
allegati A e B del citato decreto del Ministero della salute del 26
febbraio 2010, ovvero, anche in alternativa, puo' chiedere al medico
di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria
casella di posta elettronica.
L'invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa
l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia,
ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R, al proprio datore di
lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della
malattia. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare
tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo
di reperibilita', qualora diverso dalla residenza o domicilio
abituale, per i successivi controlli medico fiscali. Parimenti e'
fatto obbligo al lavoratore del settore privato di fornire, qualora
espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di
protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli
dal medico.
L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le
attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. In
particolare, il lavoratore puo' prendere visione, ed eventualmente
stampare, un proprio attestato di malattia accedendo al sito web
dell'INPS (www.inps.it) tramite il proprio codice fiscale e il numero
di protocollo del certificato fornitogli dal medico. Inoltre,
registrandosi preventivamente al sito dell'INPS, il lavoratore puo'
prendere visione di tutti i propri certificati e relativi attestati
di malattia, ovvero chiederne l'invio automatico alla propria casella
di posta elettronica certificata. I servizi a disposizione dei
lavoratori sono descritti nelle Circolari I.N.P.S. n. 60 del 16
aprile 2010 e n. 164 del 28 dicembre 2010.
Per concludere, si precisa che nel caso in cui il medico non
proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio
perche' impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione
telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia
in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio
datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia
all'INPS, secondo le modalita' tradizionali. A fini di monitoraggio,
come indicato dalla circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010,
il datore di lavoro pubblico segnala via PEC, entro 48 ore, alla
azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto
certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalita'
telematica.

3. Trasmissione dell'attestato di malattia dall'INPS al datore di
lavoro.
L'INPS mette immediatamente a disposizione dei datori di lavoro
pubblici e privati le attestazioni di malattia relative ai
certificati ricevuti, secondo le seguenti modalita':
1. mediante accesso diretto al sistema I.N.P.S. tramite apposite
credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo, come
descritto nella Circolare I.N.P.S. n. 60 del 16 aprile 2010;
2. mediante invio alla casella di posta elettronica certificata
indicata dal datore di lavoro, come descritto nella Circolare
I.N.P.S. n. 119 del 7 settembre 2010.
Si ritiene opportuno precisare che i datori di lavoro privati
possono avvalersi dei servizi resi disponibili dall'INPS anche per
tramite dei propri intermediari, come individuati dall'art. 1, commi
1 e 4 della legge 11 gennaio 1979, n.12.
Onde assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si
ritiene opportuno precisare che, tenuto conto dell'esigenza di
garantire l'adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema, per
tre mesi successivi alla data di pubblicazione della presente
circolare, e' riconosciuta comunque la possibilita' per il datore di
lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l'invio,
secondo le modalita' attualmente vigenti, della copia cartacea
dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento
dell'invio telematico della certificazione di malattia, ovvero
successivamente scaricata dal lavoratore dal sito dell'INPS, grazie
ai servizi resi disponibili dall'Istituto e descritti al paragrafo 2.
Nel predetto periodo transitorio, al fine di valutare l'idoneita'
per l'entrata a regime del sistema sulla base dello stato di
attuazione e del grado di implementazione, anche con riferimento ai
riflessi di natura contrattuale e lavoristica, e' costituito, presso
il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, un comitato tecnico di monitoraggio, composto
da rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS e delle confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
medici di medicina generale comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale.
Al termine del periodo transitorio, il datore di lavoro privato non
potra' piu' richiedere al proprio lavoratore l'invio della copia
cartacea dell'attestazione di malattia, ma dovra' prendere visione
delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi
esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'INPS. E' in ogni
caso riconosciuta, per il datore di lavoro del settore privato, la
possibilita' di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il
numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via
telematica dal medico.
Si rammenta infine che l'adesione da parte dei datori di lavoro
privati ai servizi messi a disposizione dall'INPS per trasmissione
telematica delle attestazioni di malattia consentira' di usufruire
del nuovo servizio messo a disposizione dall'Istituto per la
richiesta di visite fiscali online, gia' in fase di sperimentazione e
di prossimo rilascio, con evidenti benefici attesi sia in termini di
ottimizzazione delle risorse che di efficacia ed efficienza del
processo.

4. Raccomandazioni finali.
Si invitano i destinatari della presente Circolare a voler dare
ampia diffusione dei contenuti della stessa. In particolar modo si
chiede al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome,
alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di
volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.

lunedì 6 giugno 2011

Permessi per assistenza a soggetti disabili: nuova revisione della modulistica



INPS Messaggio 01/06/2011, n. 12000

Le recenti modifiche apportate dal Collegato lavoro alla disciplina in materia di godimento dei permessi legati alla legge 104/1992 ed alla fruizione del congedo straordinario previsto dal D.Lgs. 151/2001, hanno comportato la necessità di operare una revisione dell'intera modulistica in uso; l'Istituto ha diffuso i nuovi modelli con il messaggio n. 12000 del 1° giugno 2011. Sul sito www.inps.it, sezione “moduli”, l'Istituto propone i nuovi modelli di domanda relativi ai permessi per assistenza alle persone con disabilità, che hanno tenuto conto delle variazioni normative intervenute negli ultimi mesi. In particolare, i precedenti modelli SR07- Hand1( Domanda di permessi per l'assistenza a figli o affidati minorenni in condizione di disabilità grave) e SR08-Hand2 (Domanda di permessi per l'assistenza a familiari in condizione di disabilità grave) sono stati accorpati nell'unico modello SR08 Hand 2 (domanda di permessi per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità) e hanno formato oggetto di revisione, inoltre, i modelli:
- SR09, Hand 3 (Domanda di permessi per lavoratore disabile in situazione di gravità);
- SR10, Hand 4 (Domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati disabili in situazione di gravità);
- SR11, Hand 5 (Domanda di congedo straordinario per assistere il fratello o la sorella disabile in situazione di gravità);
- SR64 Hand 6 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge disabile in situazione di gravità);
- SR86. Hand 7 (Domanda di congedo straordinario per assistere il genitore disabile in situazione di gravità).
da Guidaallavoro IlSole 24 ore.

venerdì 20 maggio 2011

Diritto alla retribuzione per il tempo tuta



Sentenza 08/04/2011 n. 8063 Corte di Cassazione

Nella vicenda in esame il ricorrente, insieme ad altri tredici lavoratori, aveva chiesto al Tribunale di Genova la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni spettanti a titolo di compenso per lavoro straordinario per i cd. “tempi di percorrenza” e per i cd. “tempi di vestizione”, cioè dei tempi necessari per arrivare dai tre cancelli di accesso allo stabilimento fino ai singoli reparti ove erano collocati i terminali marca tempo, nonché dei tempi minimi necessari per indossare gli indumenti di lavoro.
L'adìto Tribunale, nel decidere il caso in esame, ha interpretato gli articoli del CCNL metalmeccanici applicato al rapporto di lavoro, nel senso che essi non escludevano questi tempi dal computo dell'orario di lavoro retribuito; di conseguenza il Tribunale ha dichiarato nulle tali clausole contrattuali nella parte in cui non consideravano, come orario di lavoro da retribuire, i periodi di tempo minimi, ivi compresi quelli per la vestizione, necessari per arrivare dal varco di accesso dello stabilimento alle effettive posizioni di lavoro e viceversa, ivi compreso il tempo per effettuare la doccia a fine giornata.
Tale sentenza veniva confermata anche in grado di appello.
La Corte di Cassazione, alla quale la società si era rivolta al fine di ottenere la riforma della decisione d'appello, ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza formatasi in tema di retribuibilità del tempo necessario ad indossare gli strumenti di lavoro, statuendo che «ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito» (Cfr. ex plurimis, Cass. 19273/2006).
Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che la sentenza impugnata avesse dichiarato la nullità dell'art. 5 del CCNL applicato, nella parte in cui disponeva che «sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione», senza chiedersi – come sarebbe stato invece necessario - se tale risultato avrebbe potuto essere evitato attribuendo a tali clausole una diversa interpretazione: se, cioè, in analogia a quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte con riferimento alla disciplina legale dell'orario di lavoro presa in considerazione, siano da ricomprendere nella nozione di lavoro “effettivo”, come tale da retribuire, anche le attività preparatorie allo svolgimento dell'attività lavorativa, sempre che siano etero dirette dal datore di lavoro. È poi indubbio che analogo criterio interpretativo andrebbe adottato anche in presenza di operazioni successive alla prestazione quando rivestano le medesime caratteristiche di quelle preparatorie.
La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso proposto dalla società, ritenendo che nel caso in esame vi fosse difformità tra il contenuto della normativa legale e quello della disciplina collettiva in questione, rimettendo la causa al giudice a quo perché, esclusa la nullità delle clausole contrattuali in oggetto, procedesse in via preliminare alla loro interpretazione.
Tratto da Guida al Lavoro Il sole 24 ore.

giovedì 21 aprile 2011

Arriva la Pec dedicata alle compensazioni Iva. In una circolare le risposte ai quesiti degli operatori



L’Agenzia attiva un nuovo canale per dialogare con contribuenti e professionisti in tema di compensazioni Iva e risponde ai quesiti degli operatori, con la circolare n. 16/E del 19 aprile 2011 sciogliendo i dubbi e fornendo tutte le indicazioni per riparare a errori e dimenticanze.
Come dialogare con l’Agenzia - I contribuenti e i professionisti abilitati, dotati di posta elettronica certificata, possono scrivere a dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it per ricevere assistenza sulle compensazioni Iva. In particolare, il canale è a disposizione per chiedere chiarimenti sullo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti Iva e segnalare l’avvenuta regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti utilizzi in compensazione.

La rete d’impresa . A maggio debuttano gli sgravi per fare sistema



A maggio parte il contratto di rete con l’invio, da parte delle imprese che intendono accedere all’agevolazione, introdotta con l’articolo 42 del Dl 78/2010, della comunicazione dei dati richiesti per fruire dei vantaggi fiscali. I modelli da compilare, con relativi tempi e modalità, sono stati approvati con due provvedimenti firmati dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ufficializzano l’invito rivolto alle imprese a fare sistema. Un ulteriore provvedimento regola invece termini, modi e contenuto della trasmissione telematica dei dati relativi alle imprese per le quali è stata rilasciata l’asseverazione del programma comune di rete da parte degli appositi organismi. I primi chiarimenti su come le imprese possono accedere all’agevolazione collegata ai contratti di rete sono contenuti nella circolare n. 15/E del 14 aprile 2011.
Termini e criteri per “fare rete” – Per usufruire dell’agevolazione sono previste tre comunicazioni. La prima, per la comunicazione dei dati necessari alla fruizione dei vantaggi fiscali – mod. RETI – dovrà essere inviata dalle imprese appartenenti alle reti d’impresa, dal 2 al 23 maggio 2011, 2012 e 2013 relativamente ai periodi d’imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012. La trasmissione telematica deve essere effettuata utilizzando il software “AGEVOLAZIONERETI” (disponibile dal prossimo 20 aprile).
La seconda, con la quale è comunicata l’idoneità dell’organismo ad asseverare, cioè validare, un determinato programma di rete, sarà inviata all’Agenzia delle Entrate dalle rispettive Confederazioni di rappresentanza datoriale, rappresentative a livello nazionale.
Infine, è prevista una terza comunicazione, concernente i dati delle imprese nei cui confronti è rilasciata l’asseverazione del programma comune di rete, che deve essere inviata telematicamente, via Entratel o Fisconline, entro il mese di aprile dell’anno successivo all’avvenuta asseverazione, utilizzando anche i software di controllo messi a disposizione dall’Agenzia.
I piccoli diventano grandi, grazie alle reti d’impresa – L’obiettivo dei contratti di rete è di sostenere le attività imprenditoriali. Potenziando e incentivando specifiche forme di collaborazione reciproca tra le imprese in ambiti diversi e in vista della realizzazione di progetti comuni. A questo fine, la norma ha previsto un’agevolazione ad hoc, che prevede la sospensione dell’imposta sulla quota degli utili dell’esercizio che le imprese, che sottoscrivono un contratto di rete, scelgono di destinare a un’apposita riserva, destinandoli al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all’affare).
Il plafond in favore delle reti è di 48milioni di euro. Nel dettaglio, 20milioni per l’anno 2011, annualità d’esordio dell’incentivo, e 14milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Comunque, in relazione a ogni singola impresa, l’importo di utili che non concorre alla formazione del reddito non può superare il limite di 1milione di euro.