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giovedì 27 giugno 2013

Il nuovo decreto sul lavoro approvato dal CDM il 26/06/2013

Il presidente del Consiglio Letta lo ha presentato come “il decreto che favorirà 200mila assunzioni”. Ma sarà vero? A prima vista non pare proprio che sia un decreto atto a smuovere fortemente il mondo del lavoro. Il decreto lavoro approvato ieri in Consiglio dei ministri introduce una disciplina fortemente rinnovata, in particolare nel versante dei contratti atipici e nella loro possibilità di trasformazione in assunzionia tempo intederminato.
A questo proposito, è stato dato parere favorevole ai bonus assunzioni per giovani tra i 18 e 29 anni – da effettuare entro il 30 giugno 2015 – che ammonteranno a 650 euro mensili, per dodici mensilità qualora i giovani siano già stati inclusi nella macchina aziendale, o a 18 se provengono dall’esterno. In entrambi i casi, necessaria l’assunzione a tempo indeterminato. Requisiti capestro, arrivare dai sei mesi almeno di disoccupazione, vivere solo con un famigliare
a carico o non essere diplomato, che sembrano fatti apposta per limitare il numero dei potenziali benificiari.
Venendo, invece, ai contratti atipici, sono state fissate alcune novità in merito specialmente alla parte burocratica-amministrativa della gestione dei rapporti di lavoro, che vede, innanzitutto, l’introduzione del principio dell’acausalità, oltre ai primissimi contratti, anche per ogni altra possibilità concessa dai contratti collettivi, non solo nazionali. Così, viene abolito il divieto di proroga del primo rapporto in scadenza di tipo acausale. Sulle norme da recepire tramite accordi contrattuali non si va certamente verso la semplicitità, ma verso una nuova compliance.
Riguardo il reintegro del lavoratore, invece, il termine di intervallo viene portato da 60 a 90 giorni, come avvenuto con la legge Fornero, a 10 e 20, a seconda che i contratti siano inferiori o maggiori di sei mesi, eliminando di fatto una norma irragionovela che per un anno ha frenato tali assunzioni.
Novità interessanti anche per la tipologia di lavoro a chiamata, dove viene posto il tetto di 400 giornate di lavoro entro i 3 anni solari. Qualora il limite venga superato dal datore di lavoro, allora scatterà l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato. Sempre sul lavoro intermittente, viene allungata la durata fino a fine anno di quei contratti somministrati al 18 luglio scorso, cioè alla data di approvazione della legge Fornero.
Sul fronte degli ammortizzatori sociali, invece, è previsto che per quei lavoratori sottoposti a regime di Aspi,che vengano assunti a tempo indeterminato nel periodo di sussidio, venga concesso ai datori il 50% dell’indennità spettante al lavoratore.
Anche per gli apprendisti qualche piccola novità, che riguarda la necessità che la Conferenza Stato Regioni si attivi per semplificare le linee guida al fine di rendere più comodo lo svolgimento della formazione. Anche in questo caso si poteva fare molto di più su una tipologia quale l'apprendistato che fino agli anni anni 90 è stato un perno delle assunzioni di intere giovani generazioni.
Da ultimo, riguardo le dimissioni, la procedura di convalida o di risoluzione consensuale è estesa anche ai rapporti atipici e a progetto, oltre che ai contratti di associazione in partecipazione, che introduce nuovi appesantimenti burocratici alle aziente.

venerdì 21 giugno 2013



Dopo la circolare 26 del MEF dipartimento della ragioneria generale dello stato, anche l'INPS con il messaggio 9710 del 14/06/2013 sotto riportato interviene in materia di computo del reddito per il nucleo familiare.
In sostanza anche se i redditi dei fabbricati che sono assoggettai a IMU non fanno più parte del reddito complessivo, ai fini ANF questi vanno considerati ugualmente, e lo stesso dicasi per i terreni agricoli.


Oggetto: Assegno per il nucleo familiare. Modalità di computo del reddito del nucleo familiare.


Stanno pervenendo a questa Direzione centrale alcuni quesiti in materia di  Assegno per il Nucleo Familiare legati all’introduzione della nuova imposta IMU, operata a decorrere  dall’anno  2012 (art.13  D.L n. 201/ 2011) che ha comportato una diversa tassazione dei redditi di terreni e fabbricati.

In particolare viene  richiesto se, ai fini della determinazione del  diritto e della misura dell’ANF, detta innovazione impositiva comporti o meno una modifica degli attuali  criteri di computo dei redditi derivanti  da immobili e terreni e se i redditi in parola mantengano la natura di redditi assoggettabili all’IRPEF.  

 In proposito, fermo restando che ai fini dell’accertamento del diritto e della misura  dell’ANF occorre considerare il “reddito complessivo  assoggettabile all’Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva” ( art.2 c.9 L.153/88, circ. 12/90),  si ricorda che il reddito “assoggettabile” all’IRPEF non coincide necessariamente con il reddito effettivamente “assoggettato” all’imposta stessa.

Si ritiene, pertanto, che, ai sensi della disciplina dell’ANF, l’introduzione dell’imposizione  lMU non determini alcuna modifica della natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli stessi.

 Premesso quanto sopra, in merito alle richieste di  ANF per il periodo 1.7.2013/ 30.6.2014, i redditi derivanti da immobili e terreni relativi all'anno 2012, dovranno, quindi,  continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all‘IRPEF (Tab. A, colonna 2 del Mod. ANF /Dip).

martedì 18 giugno 2013

L'Inps ha emesso la cicolare 98 del 14/06/2013 relativamente agli avvisi bonari per artigiani commercianti. La circolare sotto riportata integralmente in relazione agli avvisi bonari conferma la completa eliminazione del cartaceo con adempimenti ulteriori a carico dei professionisti che dovranno monitarare un "cassetto presevidenziale" non ancora completamente funzionale.


OGGETTO: Gestione Artigiani e Commercianti - Avvisi Bonari.
SOMMARIO: Chiarimenti.

Con la circolare n. 168 del 30 dicembre 2010 è stato precisato al punto 3 che l’Istituto, ai
sensi dell’art. 24, comma 2, del D. Lgs. 26.02.1999, n. 46, prima di emettere l’avviso di
addebito, continuerà ad avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento al debitore mediante
avviso bonario.
In relazione a ciò si comunica che, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, si
è proceduto alla formazione degli avvisi bonari relativi alle rate in scadenza a novembre 2012
e febbraio 2013. Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicare gliestremi del modello F24 chiamando il call-center dell’Istituto per consentire un rapido
abbinamento del versamento. In caso di mancato pagamento l’importo dovuto verrà richiesto
tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
In riferimento a quanto indicato nel msg. 5769 del 02/04/2012, con il quale si informava della
messa in linea del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, si rende noto che a partire
dalla presente emissione di avvisi bonari, le comunicazioni aventi per oggetto il recupero della
contribuzione dovuta sul minimale di reddito e/o sanzioni, non saranno più inviate a mezzo
posta ma verranno messe a disposizione del contribuente sulla citata funzionalità informatica;
la visualizzazione della comunicazione potrà essere effettuata accedendo nel Cassetto e
selezionando dal “Menù” posto a sinistra dello schermo una delle seguenti opzioni:
Posizione assicurativa Avvisi Bonari;
Comunicazione bidirezionale Avvisi bonari.
Con la prima opzione si potranno visualizzare i dati utilizzati per la formazione dell’avviso
bonario, con la seconda verrà visualizzata la comunicazione che solitamente veniva spedita.

venerdì 31 maggio 2013

Unico 2013: c’è l’ufficialità della doppia proroga

De Camillis ha annunciato la proroga del modello Unico all’8 luglio


La proroga di Unico 2013 è praticamente cosa fatta; infatti proprio come l’anno scorso si assisterà al rinvio dei versamenti delle somme dovute a saldo e a titolo di primo acconto dal 17 giugno all’8 luglio prossimo senza alcunamaggiorazione e dal 9 luglio al 20 agosto 2013con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Dunque i ritardi accumulati dal software GE.RI.CO. hanno inciso più del previsto generando questo ritardo.
La doppia proroga delle scadenze di pagamento non concerne tuttavia l’intera platea dei contribuenti obbligati alla presentazione del modello Unico 2013, ma solamente le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali risultano elaborati gli studi di settore. A rendere ufficiale il rinvio delle scadenze di versamento è stata la risposta data ieri in commissione Finanze della Camera dal sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, Sabrina De Camillis, all’interrogazione parlamentare di Maurizio Bernardo (Pdl).
E’ all’esame dei competenti Uffici dell’Amministrazione Finanziaria uno schema di provvedimento, di contenuto analogo a quelli di proroga degli anni scorsi, in cui il termine di versamento delle imposte è prorogato al giorno 8 luglio 2013 (in luogo del 17 giugno), senza alcuna maggiorazione; per i versamenti effettuati dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013 è prevista, invece, una maggiorazione delle somme da versare pari allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo” si legge nel testo di risposta.
Nessuna proroga, invece, almeno al momento, per quanto riguarda i pagamenti dell’Imu che nonostante fossero materia esplicita dell’on. Bernardo non sono stati citati nella risposta data ieri dal sottosegretario De Camillis. In base alle delucidazioni date ieri e in attesa del previsto provvedimento di proroga si va sta delineando un calendario del tutto analogo a quello dello scorso anno con contribuenti e intermediari alle prese con i versamenti di Unico fino al 20 agosto.
Per quanto di competenza dell’Agenzia delle Entrate, si legge nel comunicato di risposta all’interrogazione parlamentare, rispettivamente alle questioni relative agli studi di settore, essa chiarisce che quest’anno la tempistica di approvazione degli studi di settore e del relativo software applicativo è stata anticipata rispetto agli anni passati. Gli studi di settore, prosegue il testo di risposta, sono stati approvati con decreto delministero dell’economia e delle finanze del 23 maggio 2013 e il software (Gerico) è stato pubblicato a partire dal 16 maggio nella versione di prova, in maniera tale da permettere agli intermediari di cominciare le attività di implementazione delle nuove procedure.
Bisogna, tuttavia, mettere in risalto che del decreto ministeriale si è avuto notizia solamente lunedì scorso e che la versione di prova del software Gerico diffusa il 16 maggio è quella denominata Beta, ossia per usare la medesima definizione contenuta sul sito delle Entrate ” non utilizzabile per i calcoli con valenza fiscale”.
Tratto da LeggiOggi.it
 

mercoledì 22 maggio 2013

TARES: pronto il bollettino di conto corrente per il pagamento


Con decreto del 14 maggio 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, ha approvato il modello di bollettino di conto corrente per il versamento del nuovo tributo comunale sui servizi e sui rifiuti.
I modelli di bollettino di conto corrente postale attraverso i quali si potrà procedere al pagamento del tributo introdotto dal decreto Salva Italia, sono riportati in due allegati al decreto.
Ai sensi dell’art. 14, D.L. n. 201/2011, così come recentemente modificato dal D.L. n. 35/2013, per il pagamento della TARES relativa alle prime due rate del 2013, i Comuni hanno l’obbligo di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati, già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA1 o della TIA2, ovvero di indicare le eventuali modalità alternative di pagamento.
Per il 2013, infatti, ai Comuni è lasciata la facoltà di definire la scadenza e il numero delle rate di versamento, che dovranno essere comunque pubblicate sul sito Internet dell’istituzione entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza prevista (cfr. S.Cinieri, “”, il Quotidiano IPSOA del 8 maggio 2013; G.Ielo, “”, il Quotidiano IPSOA del 12 aprile 2013).
In particolare, per l’annualità corrente, i modelli di bollettino istituiti dal decreto dovranno essere obbligatoriamente utilizzati per il versamento della maggiorazione standard riservata allo Stato (pari a 0,30 euro per metro quadro) e dell’ultima rata del tributo.
A partire dal 2014, invece, il pagamento sarà scadenzato in quattro rate trimestrali (gennaio, aprile, luglio e ottobre), ferma restando la facoltà di apportare variazioni lasciata ai comuni.
I contribuenti - precisa l’art. 4 del D.M. 14 maggio 2013 - sono tenuti ad effettuare il pagamento a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate. È inoltre consentito il versamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascuna annualità.
I contribuenti potranno effettuare il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione presso gli uffici postali, ovvero attraverso il servizio telematico gestito da Poste Italiane.
Il bollettino riporterà un numero di conto corrente univoco valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale (n. 1011136627) con l’intestazione obbligatoria “Pagamento TARES”. Su tale conto non è ammessa l’effettuazione di versamenti a mezzo bonifico.
Il comune, o il concessionario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, può procedere all’invio dei bollettini prestampati (Allegato 2), dettagliando gli importi del tributo, della tariffa e della maggiorazione, aggiungendo anche i dati identificativi del contribuente e il codice catastale del comune ove sono situati i locali e le aree scoperte assoggettate alla TARES, secondo le specifiche contenute nell’Allegato 1.
I contribuenti che non dovessero ricevere dal Comune la comunicazione di pagamento con il relativo bollettino precompilato, ovvero in caso di smarrimento dello stesso, potranno utilizzare un bollettino conforme a quello riportato in Allegato 3.
Fonte: www.ipsoa.it

martedì 2 aprile 2013

Benefici contributivi e assunzione ex dipendente

 La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 9 del 8 marzo 2013, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla disciplina delle agevolazioni contributive concesse, in presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui nuove assunzioni. In particolare, l’istante chiede se la disposizione normativa citata possa trovare applicazione nel caso in cui la nuova assunzione riguardi ex di pendenti della medesima impresa, in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale ovvero che abbiano esercitato il diritto di recesso da un rapporto di lavoro part-time.

 La risposta in sintesi:

"...Ciò premesso, in relazione all’ipotesi di assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione di personale si ritiene che, se in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna preclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio. Se quindi il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, non può ostare al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ai sensi dell’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato. In tal caso l’agevolazione contributiva deve essere quindi riconosciuta per intero e non va, invece, contratta cumulando i periodi agevolati precedenti.
In ordine alla possibilità per il datore di lavoro di usufruire delle agevolazioni in esame nel caso in cui assuma “nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato delle agevolazioni medesime” , nelle 3 fattispecie realizzatesi anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 92/2012, si ritiene che il beneficio debba essere riconosciuto solo per il periodo residuo rispetto al limite massimo di fruizione dei 36 mesi, ciò in quanto non vi è stata interruzione dello stato di disoccupazione.
Si evidenzia, tuttavia, che successivamente al 18 luglio 2012, la fattispecie da ultimo prospettata non risulta più configurabile alla luce dell’intervenuta abrogazione – ad opera dell’art. 4, comma 33, lett. c), L. n. 92/2012 – dell’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 181/2000 nella parte in cui prevedeva la “conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgi mento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”.
Per completezza si rappresenta che, a seguito della nuova formulazione dell’art. 4 sopra citato, la perdita dello stato di disoccupazione attualmente si verifica “ in caso di mancata presentazione senza giustificato moti vo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 del medesimo D.Lgs.”, ovvero “in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavo ro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, ex L. n.196/1997”. La disposizione normativa citata, così come modificata, prevede inoltre “la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi”.

Nuovi lavori - crowdsourcing

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 12 del 27 marzo 2013, ha risposto ad un quesito della Confindustria in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, concernente l’autorizzazione preventiva rilasciata alle Agenzie per il Lavoro, da questo Ministero, ai fini dell’espletamento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale. 
In particolare l’istante chiede se, ai sensi della citata disposizione, anche le società aventi ad  oggetto la gestione di siti internet mediante l’attività c.d. di crowdsourcing debbano richiedere la suddetta autorizzazione.

 La risposta in sintesi:

"...Conformemente alle osservazioni innanzi svolte ed in risposta al quesito avanzato si ritiene che non sia necessaria l’autorizzazione preventiva di cui agli artt. 4 e 6, D.Lgs. n. 276/2003 per lo svolgimento dell’attività di crowdsourcing qualora quest’ultima promuova la stipulazione di contratti di natura commerciale tra i quali la compravendita e l’appalto. 
Nelle ipotesi in cui l’attività di crowdsourcing involga, invece, la conclusione di contratti d’opera professionale ex art. 2222 c.c., appare necessario richiedere l’autorizzazione ai sensi della citate disposizioni normativa esclusivamente se dalla stipulazione di questi contratti consegua un’attività prolungata in favore del committente tale da configurare la costituzione di posizioni lavorative in seno alla sua organizzazione.”.

venerdì 22 marzo 2013

Interessante pronuncia da parte dell'INAIL in relazione ai casi di denuncie di malattie professionali intervenute dopo la cessazione dell'attività aziendale, in relazione all'aspetto sanzionatorio della mancata denuncia stessa. 

Direzione Centrale Prestazioni
Uff. I
Prot. n. 2290
Roma, 5 marzo 2013
ALLE UNITA' TERRITORIALI
Oggetto: Sanzione per omessa o tardiva denuncia di infortunio o malattia professionale.
Sono pervenute a questa Direzione richieste di parere in ordine all'applicabilità della sanzione in oggetto nei casi in cui sia decorso il periodo massimo di conservazione dei libri aziendali o sia intervenuta la cessazione dell'azienda.
In particolare, il problema è stato rappresentato con riferimento all'ipotesi di denuncia di malattia professionale in considerazione della possibilità della manifestazione della stessa a distanza di molto tempo dall'esposizione a rischio.
Al riguardo, premesso che per datore di lavoro si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa, si rileva che, ai fini dell'art. 53 t.u., datore di lavoro è il soggetto sul quale incombe l'obbligo di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali dei propri dipendenti.
Il suddetto art. 53 non prevede, quindi, una facoltà per il datore di lavoro circa la denuncia dell'infortunio o della malattia professionale che il lavoratore abbia a sua volta denunciato, ma prescrive un obbligo specifico di procedere alla comunicazione all'Inail entro termini prestabiliti.
Dal mancato adempimento degli obblighi suddetti deriva per il datore di lavoro l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 53 t.u. e s.m.i.
Ciò premesso, va chiarito che l'attualità del rapporto di lavoro non costituisce presupposto per l'applicazione del citato art. 53 con la conseguenza che gli obblighi previsti dalla predetta disposizione permangono anche in capo a colui che è stato in passato datore di lavoro del lavoratore e, tuttavia, tali obblighi non sono assoluti né illimitati.
Ne deriva che l'obbligo di denuncia presuppone la possibilità di adempiere e, pertanto, la sanzione può essere irrogata solo quando non vi sia, da parte del datore di lavoro, giustificato motivo per l'omissione o il ritardo.
Al riguardo, si specifica che le sanzioni possono essere irrogate in presenza di un comportamento colpevole e graduate in base all'entità della colpa stessa; nel nostro ordinamento, infatti, non è consentito applicare sanzioni prescindendo dal comportamento del soggetto che ha commesso la violazione1.
Va inoltre considerato che, per generale principio del nostro ordinamento, la causa di forza maggiore, qualora sia determinante, esclude la responsabilità2.
Sulla base dei suddetti principi, si ritiene, pertanto, che l'impossibilità di reperire la documentazione per il lungo lasso di tempo trascorso, comporta la non sanzionabilità dell'omessa o parziale denuncia del'evento lesivo. Ne consegue che nel caso in cui il datore di lavoro risponda alla richiesta dell'Istituto giustificando l'impedimento non si dovrà irrogare la sanzione.
Nell'ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro non fornisca alcuna giustificazione, la sanzione dovrà essere comminata dovendosi ravvisare in tale comportamento la negligenza quale presupposto sufficiente per configurare la colpa, condizione della sanzionabilità del comportamento stesso.
L’Inps ricorda che, con due distinte risposte a interpello, il Ministero ha fornito importanti precisazioni in merito al rilascio del documento unico di regolarità contributiva a favore delle imprese in concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale (interpello 21 dicembre 2012, n. 41) e con riguardo al rilascio del medesimo documento nel caso in cui la posizione personale del socio di una società di capitali non risulti regolare (interpello 24 gennaio 2013, n. 2).

giovedì 21 febbraio 2013


Da oggi i titolari di partita iva possono accedere alla propria posizione relativa agli studi di settore con accesso diretto al "cassetto fiscale". Di seguito il comunicato stampa dell'Agenzia Entrate.

COMUNICATO STAMPA 

Il Cassetto fiscale apre agli studi di settore 
Al via la nuova applicazione dedicata alle partite Iva 

Da oggi i titolari di partita Iva possono accedere alle informazioni relative alla propria
posizione rispetto agli studi di settore comodamente via web. E’ infatti disponibile una
nuova sezione del Cassetto fiscale, accessibile dall’area dedicata ai servizi online sul
sito internet www.agenziaentrate.it, grazie alla quale sono a portata di click le anomalie
telematiche relative al periodo d’imposta 2010, gli inviti e le comunicazioni di anomalie
da studi di settore inviate dall’Agenzia nel 2012,  oltre alle risposte fornite dai
contribuenti interessati e predisposte utilizzando lo specifico software.
Tutte le novità nel Cassetto – Il servizio che consente agli utenti Fisconline ed Entratel
di consultare le proprie informazioni fiscali si arricchisce di nuovi documenti relativi
agli studi di settore. In particolare, grazie alla  nuova procedura messa a punto
dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti potranno visualizzare:
• le anomalie evidenziate in sede di trasmissione della dichiarazione sulla
base dei controlli telematici tra Unico 2011 (periodo d’imposta 2010) e
Gerico 2011 (periodo d’imposta 2010);
• gli inviti a presentare il modello degli studi di settore, relativo al periodo
d’imposta 2010, trasmessi ai contribuenti che risultano non averlo validamente inviato;
• le comunicazioni delle anomalie presenti nei dati degli studi di settore
compilati per il periodo di imposta 2010, inviate quest’anno ai contribuenti
tramite raccomandata o agli intermediari tramite il canale Entratel, e le
relative risposte trasmesse dagli stessi utilizzando la procedura informatica dedicata.
Come visualizzare le informazioni sugli studi di settore – Per consultare il Cassetto
fiscale, e conoscere così la propria posizione ai fini degli studi di settore, basta
richiedere il pin e la password di accesso ai servizi online dell’Agenzia. Una volta
entrati nel Cassetto è sufficiente selezionare dal  menu a sinistra la voce “Studi di
settore”.

mercoledì 6 febbraio 2013

Ministero Lavoro - Interpello 8/2013  Detassazione incrementi produttività

Il Ministero del Lavoro è intervenuto con l'interpello di seguito pubblicato in materia di detassazione per somme percecipe per incrementi di produttività (premi, starordinari ecc). 
Per la validità di un accordo aziendale finalizzato ad ottenere la detassazione fiscale la rappresentanza qualificata deve riguardare i soli lavoratori e non anche la parte datoriale. Quest'ultima può procedere alla firma dell'accordo anche con la sola presenza dell'imprenditore o del professionista che l'assiste.

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – applicazione dell’istituto della detassazione anno 2012
rappresentatività sindacale.


Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello
per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione della
disposizione di cui all’art. 26 del D.L.  n. 98/2011 (conv. da L. n. 111/2011), concernente la
disciplina, per l’anno 2012, della tassazione agevolata correlata ad incrementi di produttività.
In particolare, l’istante chiede in che modo  debba intendersi la previsione normativa nella
parte in cui richiede che gli accordi o i contratti collettivi territoriali o aziendali, in attuazione dei
quali viene stabilita  l’erogazione delle somme in esame, siano sottoscritti da “associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei
Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue. 
Va anzitutto evidenziato che, ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 78/2010,  la disciplina della
tassazione agevolata per l’anno 2011 afferiva alle “somme erogate ai lavoratori dipendenti del
settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o
aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa, collegate a risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a
ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (…)”.
Diversamente, per l’anno 2012 con l’art. 26 del D.L. n. 98/2011 (conv. da L. n. 111/2011), il
Legislatore puntualizza il requisito della rappresentatività sindacale stabilendo espressamente che le
somme correlate ai suddetti incrementi di produttività siano oggetto di previsione negli “accordi o
contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni  dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. 2
Alla luce della nuova formulazione normativa va dunque evidenziata la necessità che gli
accordi in questione, ai fini della applicabilità del regime agevolativo,  siano sottoscritti da
associazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano
nazionale. In sostanza, in relazione agli accordi territoriali, entrambe le  parti devono essere in
possesso di tale requisito di rappresentatività.
La problematica appare invece più complessa  nell’ipotesi di accordi aziendali, in quanto
solo uno dei firmatari dell’accordo può considerarsi una “associazione” in rappresentanza di una
collettività di soggetti (i lavoratori).
Per la parte datoriale, pertanto, trattandosi  di accordo aziendale, non potrà che essere il
singolo datore di lavoro a stipulare l’accordo con le rappresentanze dei lavoratori che promanano da
organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale mentre, per le realtà
datoriali che non abbiano al proprio interno tali rappresentanze, tali accordi potranno essere
sottoscritti con le organizzazioni sindacali  territoriali in possesso del citato requisito di
rappresentatività.
05/02/2013

Oggetto : Bando INAIL 2012 - Incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro (ISI 2012)

E' stato pubblicato sulla G.U. il nuovo bando INAIL contenente il regolamento per l'assegnazione dei finanziamenti - a fondo perduto (155 milioni di €uro, ripartiti su budget regionali) - a favore delle imprese interessate a realizzare interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il contributo dell'INAIL – in conto capitale - copre il 50% delle spese ammesse e non può superare i 100.000 €uro.
Il contributo minimo erogabile è pari a €uro 5,000..
E' rivolto a tutte le imprese, anche individuali, iscritte alle CCIAA.
Può essere presentato un solo progetto, di un solo tipo, per una sola unità produttiva.
Si possono presentare solo progetti di investimento o di adozione di modelli organizzativi o di responsabilità sociale.
LA PROCEDURA
Le imprese interessate - dal 15 gennaio al 14marzo p.v. - possono operare on line sul portale INAIL, nell'area “punto cliente”, previa registrazione.
La stessa procedura consente di valutare – preventivamente – i requisiti aziendali, di inserire il progetto e le informazioni richieste, di salvare la domanda e di ricevere, infine, il codice identificativo che permetterà l'invio telematico alla data stabilita.
La data di effettivo invio della domanda telematica verrà comunicata dall'INAIL dopo il 08 aprile.
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Sul sito www.inail.it – punto cliente – è disponibile una procedura automatizzata che consente l'inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare simulazioni e modifiche, per verificare che i parametri, associati alle caratteristiche di ciascuna impresa, e il progetto, siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 120 (punteggio soglia).
I parametri da considerare per il raggiungimento del punteggio soglia sono : la dimensione dell'azienda, la rischiosità dell'attività di impresa, il numero dei destinatari, le finalità che si intendono perseguire, la tipologia e l'efficacia dell'intervento.
Al termine dell'inserimento della domanda, le imprese la cui domanda “salvata” ha raggiunto il punteggio soglia, riceveranno un codice che identificherà – in modo univoco – la domanda inserita a portale.
I CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Le domande – trasmesse telematicamente – saranno registrate nell'ordine cronologico di arrivo al sistema informatico dell'INAIL.
Detto elenco – cronologico - verrà successivamente pubblicato, distinto per regione, sul portale INAIL.
Saranno poi confermate le domande che avranno superato la verifica dei requisiti richiesti, fino a copertura totale delle risorse disponibili.
LE DOMANDE AMMESSE
Le imprese ammesse, comprese nell'elenco pubblicato – entro i successivi 30 giorni – dovranno confermare le domande salvate on line, inoltrando - via PEC – anche i documenti relativi al progetto e al possesso dei requisiti dichiarati.
Se ciò non avviene l'impresa non sarà ammessa.
LE VERIFICHE E LE MODALITA' DI EROGAZIONE
Le domande e la documentazione trasmessa saranno poi esaminate dagli uffici tecnici e amministrativi dell'INAIL per la verifica dei requisiti e l'ammissibilità del progetto.
Saranno ammesse al finanziamento solo le domande valutate con esito positivo.
Il contributo verrà erogato dopo la realizzazione del progetto, ma è possibile chiedere un'anticipazione del 50% per le domande i cui progetti superino €uro 30,000.
LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto realizzato.
Il finanziamento verrà poi erogato dall'INAIL, a esito positivo delle verifiche, entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione.
Fonte: Web www.myjob.pro - email info@myjob.pro

domenica 3 febbraio 2013

Accesso alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi maturati prima del dicembre 1992 Via libera del Ministro Fornero alla Circolare INPS 

Il Ministro Elsa Fornero ha dato il proprio ‘via libera’ a una circolare dell’INPS che chiarisce il quadro circa il mantenimento del diritto di alcune decine di migliaia di lavoratori ad accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti contributivi di 15 anni previsti dalla cosiddetta ‘riforma Amato’ del 1992. 

La circolare riguarda persone - in particolare donne - la cui vita lavorativa è stata caratterizzata da discontinuità (ad esempio lavoratori addetti a servizi domestici e familiari, lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo), che hanno maturato diversi anni di contribuzione prima del dicembre 1992, per poi uscire dal mercato del lavoro con la prospettiva di poter fruire della pensione di vecchiaia una volta raggiunto il necessario requisito anagrafico. 

In definitiva, con questo atto si conferma l’attenzione posta dal Ministero del Lavoro nei confronti delle esigenze di lavoratori a particolare rischio di disagio sociale. A conferma di ciò, il Ministro Fornero ha commentato: “Dopo aver salvaguardato 140 mila lavoratori, aver sciolto il nodo delle ricongiunzioni onerose sono soddisfatta di poter risolvere un problema che riguarda circa 65 mila persone, la maggior parte delle quali sono donne”.
Di seguito il testo della circolare.


Circolare INPS n. 16 del 01/02/2013

OGGETTO: Art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503:
deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione.

1.   PREMESSA
Come è noto, l’art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni,del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.
L’Istituto, con le circolari n. 35, n. 36 e n. 37 del 14.03.2012, ha fornito le istruzioni relative
all’applicazione delle nuove disposizioni di cui alla legge n. 214 del 2011, rispettivamente per
quanto riguarda l’Istituto, la Gestione ex Enpals e la Gestione ex Inpdap.
Nelle predette circolari, con particolare riferimento al requisito contributivo, è stato precisato
che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 24 della legge n. 214 del 2011, il diritto alla
pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Ciò posto, essendo pervenute al riguardo istanze di chiarimento da parte dei lavoratori
interessati e delle parti sociali, è emersa l’esigenza di approfondire se a seguito dell’entrata in
vigore della legge n. 214 del 2011, sia attualmente ancora operante la disciplina delle deroghe
di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di
requisito contributivo, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel
sistema retributivo e misto.
2.   Art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992
Con circolare INPS n. 65 del 1995,  sono state illustrate le disposizioni  introdotte dal d.lgs, n.
503 del 1992 (allegato 1) che, come è noto, ha elevato a decorrere dal 1° gennaio 1993, il
requisito contributivo minimo da 15 anni a 20 anni per il perfezionamento del diritto alla
pensione di vecchiaia.
Peraltro, l’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha individuato particolari categorie
di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all’elevazione del
requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di  un’anzianità
contributiva minima  di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell’età pensionabile prevista
per la generalità dei lavoratori.
Al punto 2.1 della citata circolare n. 65 del 1995 è stato precisato che possono accedere alla
pensione di vecchiaia, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni, le seguenti
categorie di lavoratori:
a) Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e
di contribuzione previsti dalla normativa previgente
I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di
assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall'elevazione
dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503).Ai fini
della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi,
volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1
gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si
collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.
b) Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre
1992
L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei
lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al
31 dicembre 1992. Per tali lavoratori rimangono pertanto confermati i requisiti previsti dalla
normativa previgente (articolo 2, comma 3, del decreto n.503).Per usufruire di tale deroga è necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.
c) Lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno
25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52
settimane nell'anno solare
L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei
lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e
risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a
52 settimane nell'anno solare (articolo 2, comma 4, del decreto n. 503). Il requisito dei 25
anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore
a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31
dicembre 1992. Per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata
inferiore  a 52 settimane nell'anno solare, a nulla rileva la circostanza che nell'anno solare nel
quale il lavoratore sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane sussista
anche contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero
di settimane tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia
raggiungere le 52 settimane.
La deroga in parola non opera nei confronti dei lavoratori occupati per l'intero anno ai quali
venga attribuito, per l'anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per
effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle
prestazioni pensionistiche.
d) Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di
assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa
Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa
e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1°  gennaio 1993
e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non
consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall'articolo 2 del
decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile, i requisiti stessi sono ridotti fino
al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.
In pratica il numero dei contributi richiesti par tali lavoratori è pari alla somma delle settimane
di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese
tra il 1°  gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile.
Tutto ciò premesso, in esito ad approfondimenti effettuati al riguardo di concerto con i
Ministeri vigilanti, si è pervenuti alla considerazione che le disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 3, del d.lgs. 503 del 1992 operano anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n
214 del 2011, in quanto dette norme non risultano espressamente abrogate dall’articolo 24 più
volte citato.
Si precisa inoltre che nei confronti delle suddette categorie di lavoratori trovano applicazione i
nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo
o misto di cui dall’art. 24 comma 6 della legge n. 214 del 2011(v. circolare n. 35 del 2012
punto 1.1.1. e n. 37 del 2012) nonché la disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici prevista dal D.L. n. 201 del 2011 (disapplicazione della c.d. finestra mobile).
2.1. Applicazione del’art.2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti fondo
speciale dipendenti della ferrovie dello stato italiane s.p.a.Le deroghe di cui all’ art. 2, comma 3, del Decreto legislativo n. 503/1992 non hanno mai
trovato applicazione nei confronti degli iscritti al Fondo speciale FS, secondo quanto stabilito
nel successivo art. 6, comma 1,.
Infatti, la normativa previgente alla data di entrata in vigore del citato Decreto, prevedeva, per
l’accesso alla pensione di vecchiaia, oltre al limite di età anagrafica, un requisito contributivo di
almeno 25 o 30 anni a seconda del profilo professionale rivestito.
2.2. Applicazione del’art.2, comma 3, lettera c, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti fondo di quiescenza poste.
Nei confronti degli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste che maturano i requisiti anagrafici
previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, comma 6, della legge 214 del 2011, a
decorrere dal 1 gennaio 2012 trova applicazione la deroga prevista dall’art. 2, comma 3,
lettera c) del decreto legislativo n. 503/1992 nei termini specificati al paragrafo 2 lettera d)
della presente circolare.
Pertanto, l’anzianità contributiva maturata entro il 31/12/1992 sommata a quella successiva a
tale data fino al compimento dell’età pensionabile consente l’accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia.
2.3. Applicazione dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992 per gli iscritti alla gestione ex Inpdap
L’art. 6, comma 1, del D.lgs. 503/92 dispone che: “per le forme di previdenza sostitutive ed
esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente
decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti,
se più elevati”.
Per quanto sopra ed in considerazione della necessità di procedere all’armonizzazione
applicativa delle regole sopra esposte nelle diverse gestioni previdenziali dell’Istituto, a
decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nel regime misto, maturano i
requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall’art. 24, comma 6, della legge n.
214/2011 le deroghe relative al requisito contributivo minimo previste dall’art. 2, comma 3,
lettere a) e c) del citato decreto legislativo n. 503/92 trovano applicazione per gli iscritti alla
gestione ex Inpdap nei termini specificati al paragrafo 2 lettere a) e d) della presente circolare.
2.2. Applicazione del’art.2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1993 per gli iscritti alla gestione ex enpals
I lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico iscritti alla gestione ex Enpals che:
1.  abbiano maturato al 31 Dicembre 1992 i requisiti di assicurazione e contribuzione vigenti
alla suddetta data per la pensione di vecchiaia;
2.  siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 31.12.1992;
3.  possano far valere al 31.12.1992 un periodo di assicurazione e contribuzione inferiore ai
15 anni previsti dalla previgente normativa tale che, anche se incrementata dei periodi
intercorrenti tra il 1°  gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il
pensionamento di vecchiaia, non  consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e
contributivi richiesti dall'articolo 2 del decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile
possono accede alla prestazione, con i requisiti assicurativi e contributivi di seguito riportati,
sempre che abbiano maturato i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nelsistema misto adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti dal D.M. 6 Dicembre
2011, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
REQUISITI VIGENTI AL 31.12.1992
a)   Lavoratori dello spettacolo
I lavoratori appartenenti alle categorie artistiche e tecniche indicate dal n.1 al n.14 dell’art.3
del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952,
n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di
vecchiaia, così come stabilito all’art.6 comma 1 del d.p.r. 31.12.1971 n.1420, quando siano
trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o accreditato e risultano versati o accreditati n.
900 contributi giornalieri dei quali almeno due terzi si devono riferire ad effettive prestazioni
nel campo dello spettacolo.
I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.15 al 23 del dell’art.3 del
D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952,
n.2388 e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il diritto alla pensione di
vecchiaia, così come stabilito dall’art.34 della legge 4. 4.1952 n.218 e dall’art.6 comma 1 del
d.p.r. 31.12.1971 n.1420, quando siano trascorsi 15 anni dal primo contributo versato o
accreditato e risultino versati almeno 2.700 contributi giornalieri.
b)   Sportivi Professionisti
Le categorie dei  sportivi professionisti collocate al n. 22 dell’elenco delle categorie assicurate
all’Enpals di cui all’art.3 del D.lgs. C.P.S, 16 luglio 1947 n. 708, nel testo modificato dalla
legge 29 novembre 1952, n.2388 e successive  modificazioni ed integrazioni, così come
stabilito dall’art.3 della legge 14 giugno 1973 n.366 e dall’art.9 della legge 23 marzo 1981
n.91 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia quando siano trascorsi 20 anni dalla data
del primo contributo versato o accreditato e risultino versati almeno 3.600 contributi giornalieri
con la qualifica di sportivo professionista, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria
nella gestione sportivi.
3.   Disciplina adeguamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi agli incrementi
della speranza di vita (decreto 6 dicembre 2011, G.U. n. 289 del 13-12-2011)
Si precisa  che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche nei confronti dei soggetti rientranti
nelle deroghe di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione
di vecchiaia nel sistema misto devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita
stabiliti con D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4.   Adempimenti delle Sedi con riferimento alle domande di pensione già presentate
Eventuali domande di pensione di vecchiaia presentate dai soggetti destinatari delle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. n. 503 del 1992 e in possesso dei requisiti
anagrafici introdotti dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, che risultino pendenti alla data
di pubblicazione della presente circolare, devono essere definite in conformità ai suddetti criteri
applicativi.
Del pari, devono essere definite in conformità alle presenti istruzioni le controversie giudiziarie
pendenti, per le quali dovrà essere richiesta la pronuncia di cessazione della materia del
contendere.
Alla luce dei predetti principi devono altresì essere riesaminate tutte le domande già respintedalle Sedi, anche nell’ipotesi in cui vi sia stata pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso
amministrativo, salvo sia intervenuta sul punto sentenza passata in giudicato.