Questo il messaggio con il quale l'INAIL conferma l'invio del DURC esclusivamente per PEC a partire dal 02/09/2013.
Oggetto:
DURC. Recapito esclusivamente via PEC. Rilascio versione 4.0.1.27.
Lo
sviluppo e la diffusione dei servizi telematici, stabilita dalle
disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD),
ha lo scopo di velocizzare, semplificare e migliorare i rapporti tra la
Pubblica amministrazione e le imprese, oltreché naturalmente di ridurre
il costo dei servizi erogati (1) .
In attuazione delle predette
disposizioni è stato anche fissato il termine (2) per l'adozione
esclusiva delle modalità telematiche nelle comunicazioni con le imprese,
stabilendo altresì che le pubbliche amministrazioni non possono
accettare o effettuare in forma cartacea le predette comunicazioni e
che, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di
comunicazione telematica, le comunicazioni in parola avvengono mediante
l’utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC) (3).
Contestualmente,
il Legislatore ha anche definito l'obbligo per le imprese di dotarsi di
PEC, quale indirizzo pubblico informatico di riferimento per ciascuna
di esse ed ha sancito che l’utilizzo della PEC deve essere previsto
anche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni.
Con
effetto dal 1 luglio 2013 il processo di adeguamento verso l’utilizzo
generalizzato della PEC è giunto a completamento. Infatti, da tale data,
ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.L. 179/2012, l'obbligo di
comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese, già in
vigore dal 29 novembre 2011 per le società, è stato esteso anche alle
imprese individuali.
L’utilizzo della PEC, come mezzo di
comunicazione nei rapporti tra le Pubbliche amministrazioni e le
imprese, è stato da ultimo ribadito nel recentissimo “decreto del fare”,
laddove si prevede, in tema di verifica per il rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva (DURC), che in caso di mancanza dei
requisiti per il rilascio di tale documento, l’invito all’interessato a
regolarizzare la propria posizione deve essere effettuato mediante PEC
Pertanto,
in attuazione del quadro normativo sopra delineato, si è stabilito che
anche la trasmissione dei DURC deve avvenire esclusivamente tramite lo
strumento della PEC (4).
Ciò presuppone l'obbligatorietà,
all'atto dell'inserimento della domanda attraverso l’apposito servizio
on-line, della valorizzazione del campo relativo all'indirizzo PEC al
quale il Documento, sulla base dell’indicazione effettuata dal
richiedente, verrà trasmesso.
Pertanto, come già preannunciato con l’avviso pubblicato nel sito
www.sportellounicoprevidenziale.it, il 3 luglio u.s.,
dal
2 settembre 2013 il sistema informatico non consentirà più l'inoltro
della richiesta di DURC se non è indicato, nel modulo telematico di
richiesta, l'indirizzo PEC della Stazione appaltante/Amministrazione
procedente, delle SOA e delle imprese.
I DURC richiesti dalla
stessa data saranno recapitati esclusivamente tramite PEC agli indirizzi
indicati dagli utenti nella richiesta stessa.Le modalità di compilazione sono descritte nei "
manuali per la compilazione di una richiesta di DURC da ricevere tramite PEC" che saranno pubblicati nel predetto sito dello
“Sportello unico previdenziale”.
Per
i DURC richiesti dalle Stazioni appaltanti e dalle Amministrazioni
procedenti, il certificato sarà recapitato anche all’impresa, nel caso
in cui nel modulo telematico di richiesta sia stata indicata la PEC
dell’azienda.
Si precisa che il termine per l’utilizzo esclusivo
della PEC per il recapito del DURC è stato fissato e reso operativo in
accordo con l’INPS e le Casse Edili, sentito il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
Nell’invitare le Unità territoriali a
fornire il massimo supporto agli utenti, si ricorda che per l’assistenza
è disponibile il Contact center multicanale (CCM) che fornirà, come di
consueto, tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso il
numero verde gratuito
803.164, da telefono fisso, e il numero
06.164.164 per chiamate da telefono mobile (servizio a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).
Si
ricorda, inoltre, che è a disposizione degli utenti esterni anche il
servizio "Assistenza" (disponibile nella home page dello Sportello Unico
Previdenziale) per richiedere informazioni e supporto sull'utilizzo del
servizio online nonchè per approfondimenti normativi e procedurali.
p. IL DIRETTORE CENTRALE RISCHI
IL DIRIGENTE VICARIO
Dott. Alfredo. NICIFERO
p. IL DIRETTORE CENTRALE POC
IL DIRIGENTE VICARIO
Dott. Carlo BIASCO
1)
L'articolo 5-bis del CAD (D. L.vo n. 82/2005), introdotto dal decreto
legislativo n. 235/2010, ha stabilito che la presentazione di istanze,
dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a
fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene
esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione e che con le medesime modalità le amministrazioni
pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei
confronti delle imprese.
2) Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 22 luglio 2011, in attuazione dell’ art. 5 bis del CAD, il
predetto termine è stato fissato al 1° luglio 2013.
3) Artt. 48 e 65, comma 1, lettera c-bis del D. L.vo n. 82/2005.
4) Art. 31, comma 8 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.