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venerdì 27 settembre 2013

Iva aumento Si o aumento No

L'aumento dell'aliquota ordinaria Iva dal 21 al 22% già in programma per il prossimo 01/10 non è ancora ufficializzato e tutte le forze politiche si oppongono all'aumento stesso.

Ovviamente non si tiene in nessun conto le esigenze di aziende commercianti software house che nel caso l'aumento venga confermato devono provvedere ad applicare la nuova imposta, con le modifiche ai propri sistemi informatici, ed all'adeguenti dei prezzi in caso di vendite al dettaglio.


Il contribuente si deve adeguare in tempo reale, ma ovviamente la pubblica amministrazione se ne infischia salvo applicare le sanzioni del caso in caso di mancato adeguamento.

A quanto una PA al servizio dei cittadini e non il contrario ???





 L’incentivo all’esodo non è una pensione, avvertenze dall'INPS con messaggio 14894/2013


L’assegno che l’Inps eroga, previsto dalla riforma del lavoro per gestire gli esuberi di personale in azienda, senza intervento di risorse pubbliche, è da ritenersi come una prestazione a sostegno del reddito e non come trattamento pensionistico. Questo significa che non è reversibile ai superstiti, né attribuisce il diritto alle aggiunte di famiglia. A ripeterlo è l’Inpsstessa che torna a trattare la questione, già spiegata nella circolare 119 di agosto, con il recente messaggio 14894/2013, dove chiarisce che trattandosi di prestazione a sostegno del reddito appunto, in queste circostanze una seconda richiesta di ricongiunzione di periodi assicurativi non può essere accolta.
L’art.4, della legge n.92/2012, meglio nota come Riforma Fornero, stabilisce la facoltà, nei casi di eccedenza del personale, di stringere accordi tra i datori di lavoro che utilizzino in media più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.
Nella fattispecie, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’Inps la provvista finanziaria necessariaper l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo corrispondente al trattamento di pensione che toccherebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
I lavoratori interessati devono raggiungere i criteri minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, neiquattro anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro presenta domandaall’Inps insieme ad una fideiussione bancaria che assicuri la solvibilità nei riguardi degli obblighi.
Successivamente all’accettazione dell’accordo, il datore è obbligato a corrispondere ogni mese la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata. I lavoratori, invece, dovranno richiedere all’Inps l’accesso alla pensione vera e propria durante l’ultimo mese di erogazione della prestazione.
L’Inps, su richiesta di vari uffici periferici, che volevano chiarezza riguardo alla possibilità dei titolari della particolare prestazione di chiedere una seconda ricongiunzione di periodi assicurativi, ha evidenziato che questa possibilità è disciplinata dall’art.4 della legge n. 29/1979, la quale determina che questa richiesta può essere presentata in due momenti.
Il primo è quando il richiedente può far valere, successivamente alla prima domanda di ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Il secondo momento è quello all’atto del pensionamento; in questa circostanza la ricongiunzione può essere azionata solamente nella gestione nella quale era stata richiesta con la prima domanda.
Quindi, conclude il messaggio, una seconda domanda di ricongiunzione, in assenza del requisito dei dieci anni, può essere validamente soltanto contemporaneamente alla domanda di pensione e non al momento dell’accesso alla prestazione di sostegno al reddito.
tratto da LeggiOggi.it il quotidiano giuridico.

venerdì 20 settembre 2013

Mediazione obbligatoria al via oggi per i prossimi 4 anni


La mediazione è obbligatoria, dopo lo stopimposto dalla Corte Costituzionale (sentenza 272/2012), oggi riparte per i prossimi 4 anni anche se bisogna puntualizzare che non si potrà essere trascinati davanti ad un organismo lontano e il procedimento avrà una durata massima di 3 mesi, senza dimenticare che èobbligatoria la presenza di un avvocato che possa asseverare l’accordo come titolo esecutivo. In sostanza sono queste le novità principali che il decreto 69/2013 porta all’impianto del decreto legislativo 28/2010.
L’organismo di conciliazione non può essere scelto su tutto il territorio italiano; infatti è possibile rivolgersi solamente agli organismi di mediazione che abbiano sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Una volta che le parti hanno raggiunto l’accordo per dare inizio alla mediazione ci dovrà essere un incontro preliminare di programmazione e totalmente gratuito. Il mediatore in questa circostanza ha il compito di far confrontare le parti ed i loro legali per far cominciare la procedura di mediazione e se ottiene il via libera dei contendenti procede con lo svolgimento.
L’incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità per le mediazioni obbligatorie e deve tenersi entro 30 giorni dal deposito dell’istanza a costi massimi molto contenuti. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, infatti, la legge sostiene che la condizione si ritiene avverata se il primo incontro dinnanzi al mediatore si conclude senza l’accordo. Nel caso durante il primo incontro non si pervenga ad un accordo, nessun compenso, come detto, spetta all’organismo di mediazione.
Sono escluse dall’esercizio delle mediazione obbligatoria le controversie di responsabilità civile per sinistri (veicoli e natanti) invece diventano casi di conciliazione obbligatoria le controversie in ambito di risarcimento del danno causato da responsabilità sanitaria, mentre prima era solo medico.
Il giudice può ordinare, quindi non solamente proporre, alle parti di procedere con la mediazione; infatti, anche in sede di giudizio di appello, considerata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in questo caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.
Ricordiamo che gli avvocati iscritti all’albo diventano mediatori di diritto anche se dovranno essere adeguatamente formati in materia di mediazione e potenziare la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici finalizzati a conseguire questo obiettivo. Gli avvocati, come detto, assistono le parti per l’intera procedura di mediazione; questo è quanto prevede l’articolo 5 in materia di mediazione  obbligatoria e anche all’articolo 8, riguardante il procedimento. Al primo incontro, così come a quelli successivi, infatti, le parti devono essere seguite da un legale.
Se tutte le parti aderenti alla mediazione sono seguite da un avvocato, l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati devono attestare e certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale.
Tratto da LeggiOggi.it



venerdì 13 settembre 2013

Sorpresa

Dal decreto istruzione recentemente approvato spunta un nuovo aumento d'imposte. dal 1° Gennaio 2014 l'imposta fissa di registro passerà dalle attuali €. 168,00 a 200,00.

Il nuovo provvedimento interessa:
Gli attipubblici formati a partire dal 01/01/2014
Le donazioni fatte dal 01/01/2014
Le scritture private autenticate dal 01/01/2014
Le scritture private non autenticate presentate alla registrazione dal 01/01/2014
Le denuncie di contratti verbali presentati per la registrazione dal 01/01/2014
Le formalità di iscrizione e rinnovazione eseguite a decorrere dal 01/01/2014
Le domande di annotazione presentate a decorrere dal 01/01/2014.

giovedì 12 settembre 2013

 
Come chiedere un rimborso in modo semplice e immediato
Tutti i passi da seguire sul canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate
 
Un nuovo filmato per chiarire tutti i dubbi sui rimborsi. E’ infatti disponibile da oggi su“Entrate in video”, www.youtube.com/Entrateinvideo, una clip che illustra ai contribuenti come richiedere il rimborso delle imposte versate in misura maggiore rispetto a quanto dovuto. Il video è stato
realizzato a costo zero e risulta accessibile gratuitamente a tutti grazie all’utilizzo di sottotitoli in italiano e nelle principali lingue straniere. In continua crescita gli accessi al canale YouTube delle Entrate, che
attualmente conta oltre 2.000 iscritti e più di 500.000 visualizzazioni.
Chiedere e ottenere un rimborso: indicazioni chiare
e dirette – Nel video un funzionario dell’Agenzia spiega come comportarsi si a quando il rimborso risulta direttamente dalla dichiarazione dei redditi sia in tutte le altre ipotesi in cui è necessario presentare un’apposita domanda.
In caso di presentazione del modello Unico, il contribuente dovrà compilare il quadroRX per chiedere il rimborso. In alternativa potrà riportare il credito all’anno successivo oppure compensarlo con altre imposte. Chi presenta il 730, invece, potrà ricevere il rimborso direttamente in busta paga: a partire da luglio se è un lavoratore dipendente, dal mese di agosto o settembre se è un pensionato.
In tutti gli altri casi, basterà presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale (o, per le imposte indirette, all’ufficio dove è stato registrato l’atto o la dichiarazione di successione), un’istanza completa di tutta la documentazione utile a provare il diritto al rimborso.
Un occhio alle date e uno all’Iban –
Nel caso di rimborso chiesto tramite istanza, l’Agenzia ricorda di fare attenzione alle scadenze dei termini per la presentazione: entro
48 mesi per le ritenute e i versamenti diretti; entro 36 mesi dalla data del versamento per i rimborsi relativi alle imposte indirette. Per ric
evere in tempi brevi l’accredito della somma in totale sicurezza, inoltre, è importante co municare alle Entrate le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale
 
Comunicato stampa Agenzia Entrate del 02/09/2013

mercoledì 11 settembre 2013

Distacco dei lavoratori di aziende in contratto di rete

Nuovo impulso al contratto di rete e al distacco dei lavoratori non sempre accettato dagli organi di vilanza.
L’articolo 7 del decreto intro­duce mod­i­fiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92. Al comma 2 sono ripor­tate le mod­i­fiche al  decreto  leg­isla­tivo  10  set­tem­bre  2003,  n.  276,   come mod­i­fi­cato in par­ti­co­lare dalla legge 28 giugno  2012,  n.  92,
L’articolo 30 del decreto 276 detta le norme in mate­ria di dis­tacco cioè quando ” … un datore di  lavoro, per sod­dis­fare un pro­prio inter­esse, pone tem­po­ranea­mente uno o  piu’ lavo­ra­tori a dis­po­sizione di altro soggetto per l’esecuzione  di  una deter­mi­nata attivita’ lavo­ra­tiva.” (comma 1).
Viene quindi aggiunto il comma “4-ter :   Qualora il dis­tacco di per­son­ale avvenga tra  aziende  che abbiano sot­to­scritto un  con­tratto  di  rete  di  impresa  che  abbia validita’  ai  sensi  del  decreto-legge  10  feb­braio  2009,  n.  5, con­ver­tito, con mod­i­fi­cazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33, l’interesse della parte dis­tac­cante sorge  auto­mati­ca­mente  in  forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in mate­ria di mobilita’ dei lavo­ra­tori pre­viste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imp­rese e’ ammessa  la  coda­to­ri­alita’  dei  dipen­denti ingag­giati con regole  sta­bilite  attra­verso  il  con­tratto  di  rete stesso
 “La norma rende quindi pos­si­bile l’applicazione dell’istituto del dis­tacco tra i lavo­ra­tori imp­ie­gati presso aziende ader­enti ad una rete di imp­rese poiché essa sta­bilisce per legge che i datori di lavoro di imp­rese in rete hanno inter­esse al dis­tacco, senza pos­si­bil­ità di ulte­ri­ori con­tes­tazioni e dubbi”, stabilisce inoltre la "cogestione" del lavoratore la possibilità cioè che lo stesso possa essere assunto in più aziende.

martedì 3 settembre 2013

Questo il messaggio con il quale l'INAIL conferma l'invio del DURC esclusivamente per PEC a partire dal 02/09/2013.




Oggetto: DURC. Recapito esclusivamente via PEC. Rilascio versione 4.0.1.27.
Lo sviluppo e la diffusione dei servizi telematici, stabilita dalle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), ha lo scopo di velocizzare, semplificare e migliorare i rapporti tra la Pubblica amministrazione e le imprese, oltreché naturalmente di ridurre il costo dei servizi erogati (1) .

In attuazione delle predette disposizioni è stato anche fissato il termine (2) per l'adozione esclusiva delle modalità telematiche nelle comunicazioni con le imprese, stabilendo altresì che le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le predette comunicazioni e che, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni in parola avvengono mediante l’utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC) (3).

Contestualmente, il Legislatore ha anche definito l'obbligo per le imprese di dotarsi di PEC, quale indirizzo pubblico informatico di riferimento per ciascuna di esse ed ha sancito che l’utilizzo della PEC deve essere previsto anche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni.

Con effetto dal 1 luglio 2013 il processo di adeguamento verso l’utilizzo generalizzato della PEC è giunto a completamento. Infatti, da tale data, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.L. 179/2012, l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese, già in vigore dal 29 novembre 2011 per le società, è stato esteso anche alle imprese individuali.

L’utilizzo della PEC, come mezzo di comunicazione nei rapporti tra le Pubbliche amministrazioni e le imprese, è stato da ultimo ribadito nel recentissimo “decreto del fare”, laddove si prevede, in tema di verifica per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), che in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento, l’invito all’interessato a regolarizzare la propria posizione deve essere effettuato mediante PEC
Pertanto, in attuazione del quadro normativo sopra delineato, si è stabilito che anche la trasmissione dei DURC deve avvenire esclusivamente tramite lo strumento della PEC (4).

Ciò presuppone l'obbligatorietà, all'atto dell'inserimento della domanda attraverso l’apposito servizio on-line, della valorizzazione del campo relativo all'indirizzo PEC al quale il Documento, sulla base dell’indicazione effettuata dal richiedente, verrà trasmesso.

Pertanto, come già preannunciato con l’avviso pubblicato nel sito www.sportellounicoprevidenziale.it, il 3 luglio u.s., dal 2 settembre 2013 il sistema informatico non consentirà più l'inoltro della richiesta di DURC se non è indicato, nel modulo telematico di richiesta, l'indirizzo PEC della Stazione appaltante/Amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese.

I DURC richiesti dalla stessa data saranno recapitati esclusivamente tramite PEC agli indirizzi indicati dagli utenti nella richiesta stessa.

Le modalità di compilazione sono descritte nei "manuali per la compilazione di una richiesta di DURC da ricevere tramite PEC" che saranno pubblicati nel predetto sito dello “Sportello unico previdenziale”.
Per i DURC richiesti dalle Stazioni appaltanti e dalle Amministrazioni procedenti, il certificato sarà recapitato anche all’impresa, nel caso in cui nel modulo telematico di richiesta sia stata indicata la PEC dell’azienda.

Si precisa che il termine per l’utilizzo esclusivo della PEC per il recapito del DURC è stato fissato e reso operativo in accordo con l’INPS e le Casse Edili, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nell’invitare le Unità territoriali a fornire il massimo supporto agli utenti, si ricorda che per l’assistenza è disponibile il Contact center multicanale (CCM) che fornirà, come di consueto, tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso il numero verde gratuito 803.164, da telefono fisso, e il numero 06.164.164 per chiamate da telefono mobile (servizio a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Si ricorda, inoltre, che è a disposizione degli utenti esterni anche il servizio "Assistenza" (disponibile nella home page dello Sportello Unico Previdenziale) per richiedere informazioni e supporto sull'utilizzo del servizio online nonchè per approfondimenti normativi e procedurali.

p. IL DIRETTORE CENTRALE RISCHI
IL DIRIGENTE VICARIO
Dott. Alfredo. NICIFERO

p. IL DIRETTORE CENTRALE POC
IL DIRIGENTE VICARIO
Dott. Carlo BIASCO



1) L'articolo 5-bis del CAD (D. L.vo n. 82/2005), introdotto dal decreto legislativo n. 235/2010, ha stabilito che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
2) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011, in attuazione dell’ art. 5 bis del CAD, il predetto termine è stato fissato al 1° luglio 2013.
3) Artt. 48 e 65, comma 1, lettera c-bis del D. L.vo n. 82/2005.
4) Art. 31, comma 8 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.