Visualizzazioni totali

giovedì 27 giugno 2013

Il nuovo decreto sul lavoro approvato dal CDM il 26/06/2013

Il presidente del Consiglio Letta lo ha presentato come “il decreto che favorirà 200mila assunzioni”. Ma sarà vero? A prima vista non pare proprio che sia un decreto atto a smuovere fortemente il mondo del lavoro. Il decreto lavoro approvato ieri in Consiglio dei ministri introduce una disciplina fortemente rinnovata, in particolare nel versante dei contratti atipici e nella loro possibilità di trasformazione in assunzionia tempo intederminato.
A questo proposito, è stato dato parere favorevole ai bonus assunzioni per giovani tra i 18 e 29 anni – da effettuare entro il 30 giugno 2015 – che ammonteranno a 650 euro mensili, per dodici mensilità qualora i giovani siano già stati inclusi nella macchina aziendale, o a 18 se provengono dall’esterno. In entrambi i casi, necessaria l’assunzione a tempo indeterminato. Requisiti capestro, arrivare dai sei mesi almeno di disoccupazione, vivere solo con un famigliare
a carico o non essere diplomato, che sembrano fatti apposta per limitare il numero dei potenziali benificiari.
Venendo, invece, ai contratti atipici, sono state fissate alcune novità in merito specialmente alla parte burocratica-amministrativa della gestione dei rapporti di lavoro, che vede, innanzitutto, l’introduzione del principio dell’acausalità, oltre ai primissimi contratti, anche per ogni altra possibilità concessa dai contratti collettivi, non solo nazionali. Così, viene abolito il divieto di proroga del primo rapporto in scadenza di tipo acausale. Sulle norme da recepire tramite accordi contrattuali non si va certamente verso la semplicitità, ma verso una nuova compliance.
Riguardo il reintegro del lavoratore, invece, il termine di intervallo viene portato da 60 a 90 giorni, come avvenuto con la legge Fornero, a 10 e 20, a seconda che i contratti siano inferiori o maggiori di sei mesi, eliminando di fatto una norma irragionovela che per un anno ha frenato tali assunzioni.
Novità interessanti anche per la tipologia di lavoro a chiamata, dove viene posto il tetto di 400 giornate di lavoro entro i 3 anni solari. Qualora il limite venga superato dal datore di lavoro, allora scatterà l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato. Sempre sul lavoro intermittente, viene allungata la durata fino a fine anno di quei contratti somministrati al 18 luglio scorso, cioè alla data di approvazione della legge Fornero.
Sul fronte degli ammortizzatori sociali, invece, è previsto che per quei lavoratori sottoposti a regime di Aspi,che vengano assunti a tempo indeterminato nel periodo di sussidio, venga concesso ai datori il 50% dell’indennità spettante al lavoratore.
Anche per gli apprendisti qualche piccola novità, che riguarda la necessità che la Conferenza Stato Regioni si attivi per semplificare le linee guida al fine di rendere più comodo lo svolgimento della formazione. Anche in questo caso si poteva fare molto di più su una tipologia quale l'apprendistato che fino agli anni anni 90 è stato un perno delle assunzioni di intere giovani generazioni.
Da ultimo, riguardo le dimissioni, la procedura di convalida o di risoluzione consensuale è estesa anche ai rapporti atipici e a progetto, oltre che ai contratti di associazione in partecipazione, che introduce nuovi appesantimenti burocratici alle aziente.

venerdì 21 giugno 2013



Dopo la circolare 26 del MEF dipartimento della ragioneria generale dello stato, anche l'INPS con il messaggio 9710 del 14/06/2013 sotto riportato interviene in materia di computo del reddito per il nucleo familiare.
In sostanza anche se i redditi dei fabbricati che sono assoggettai a IMU non fanno più parte del reddito complessivo, ai fini ANF questi vanno considerati ugualmente, e lo stesso dicasi per i terreni agricoli.


Oggetto: Assegno per il nucleo familiare. Modalità di computo del reddito del nucleo familiare.


Stanno pervenendo a questa Direzione centrale alcuni quesiti in materia di  Assegno per il Nucleo Familiare legati all’introduzione della nuova imposta IMU, operata a decorrere  dall’anno  2012 (art.13  D.L n. 201/ 2011) che ha comportato una diversa tassazione dei redditi di terreni e fabbricati.

In particolare viene  richiesto se, ai fini della determinazione del  diritto e della misura dell’ANF, detta innovazione impositiva comporti o meno una modifica degli attuali  criteri di computo dei redditi derivanti  da immobili e terreni e se i redditi in parola mantengano la natura di redditi assoggettabili all’IRPEF.  

 In proposito, fermo restando che ai fini dell’accertamento del diritto e della misura  dell’ANF occorre considerare il “reddito complessivo  assoggettabile all’Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1032,91 euro, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva” ( art.2 c.9 L.153/88, circ. 12/90),  si ricorda che il reddito “assoggettabile” all’IRPEF non coincide necessariamente con il reddito effettivamente “assoggettato” all’imposta stessa.

Si ritiene, pertanto, che, ai sensi della disciplina dell’ANF, l’introduzione dell’imposizione  lMU non determini alcuna modifica della natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli stessi.

 Premesso quanto sopra, in merito alle richieste di  ANF per il periodo 1.7.2013/ 30.6.2014, i redditi derivanti da immobili e terreni relativi all'anno 2012, dovranno, quindi,  continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all‘IRPEF (Tab. A, colonna 2 del Mod. ANF /Dip).

martedì 18 giugno 2013

L'Inps ha emesso la cicolare 98 del 14/06/2013 relativamente agli avvisi bonari per artigiani commercianti. La circolare sotto riportata integralmente in relazione agli avvisi bonari conferma la completa eliminazione del cartaceo con adempimenti ulteriori a carico dei professionisti che dovranno monitarare un "cassetto presevidenziale" non ancora completamente funzionale.


OGGETTO: Gestione Artigiani e Commercianti - Avvisi Bonari.
SOMMARIO: Chiarimenti.

Con la circolare n. 168 del 30 dicembre 2010 è stato precisato al punto 3 che l’Istituto, ai
sensi dell’art. 24, comma 2, del D. Lgs. 26.02.1999, n. 46, prima di emettere l’avviso di
addebito, continuerà ad avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento al debitore mediante
avviso bonario.
In relazione a ciò si comunica che, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, si
è proceduto alla formazione degli avvisi bonari relativi alle rate in scadenza a novembre 2012
e febbraio 2013. Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicare gliestremi del modello F24 chiamando il call-center dell’Istituto per consentire un rapido
abbinamento del versamento. In caso di mancato pagamento l’importo dovuto verrà richiesto
tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
In riferimento a quanto indicato nel msg. 5769 del 02/04/2012, con il quale si informava della
messa in linea del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, si rende noto che a partire
dalla presente emissione di avvisi bonari, le comunicazioni aventi per oggetto il recupero della
contribuzione dovuta sul minimale di reddito e/o sanzioni, non saranno più inviate a mezzo
posta ma verranno messe a disposizione del contribuente sulla citata funzionalità informatica;
la visualizzazione della comunicazione potrà essere effettuata accedendo nel Cassetto e
selezionando dal “Menù” posto a sinistra dello schermo una delle seguenti opzioni:
Posizione assicurativa Avvisi Bonari;
Comunicazione bidirezionale Avvisi bonari.
Con la prima opzione si potranno visualizzare i dati utilizzati per la formazione dell’avviso
bonario, con la seconda verrà visualizzata la comunicazione che solitamente veniva spedita.