Visualizzazioni totali

venerdì 31 maggio 2013

Unico 2013: c’è l’ufficialità della doppia proroga

De Camillis ha annunciato la proroga del modello Unico all’8 luglio


La proroga di Unico 2013 è praticamente cosa fatta; infatti proprio come l’anno scorso si assisterà al rinvio dei versamenti delle somme dovute a saldo e a titolo di primo acconto dal 17 giugno all’8 luglio prossimo senza alcunamaggiorazione e dal 9 luglio al 20 agosto 2013con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Dunque i ritardi accumulati dal software GE.RI.CO. hanno inciso più del previsto generando questo ritardo.
La doppia proroga delle scadenze di pagamento non concerne tuttavia l’intera platea dei contribuenti obbligati alla presentazione del modello Unico 2013, ma solamente le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali risultano elaborati gli studi di settore. A rendere ufficiale il rinvio delle scadenze di versamento è stata la risposta data ieri in commissione Finanze della Camera dal sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, Sabrina De Camillis, all’interrogazione parlamentare di Maurizio Bernardo (Pdl).
E’ all’esame dei competenti Uffici dell’Amministrazione Finanziaria uno schema di provvedimento, di contenuto analogo a quelli di proroga degli anni scorsi, in cui il termine di versamento delle imposte è prorogato al giorno 8 luglio 2013 (in luogo del 17 giugno), senza alcuna maggiorazione; per i versamenti effettuati dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013 è prevista, invece, una maggiorazione delle somme da versare pari allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo” si legge nel testo di risposta.
Nessuna proroga, invece, almeno al momento, per quanto riguarda i pagamenti dell’Imu che nonostante fossero materia esplicita dell’on. Bernardo non sono stati citati nella risposta data ieri dal sottosegretario De Camillis. In base alle delucidazioni date ieri e in attesa del previsto provvedimento di proroga si va sta delineando un calendario del tutto analogo a quello dello scorso anno con contribuenti e intermediari alle prese con i versamenti di Unico fino al 20 agosto.
Per quanto di competenza dell’Agenzia delle Entrate, si legge nel comunicato di risposta all’interrogazione parlamentare, rispettivamente alle questioni relative agli studi di settore, essa chiarisce che quest’anno la tempistica di approvazione degli studi di settore e del relativo software applicativo è stata anticipata rispetto agli anni passati. Gli studi di settore, prosegue il testo di risposta, sono stati approvati con decreto delministero dell’economia e delle finanze del 23 maggio 2013 e il software (Gerico) è stato pubblicato a partire dal 16 maggio nella versione di prova, in maniera tale da permettere agli intermediari di cominciare le attività di implementazione delle nuove procedure.
Bisogna, tuttavia, mettere in risalto che del decreto ministeriale si è avuto notizia solamente lunedì scorso e che la versione di prova del software Gerico diffusa il 16 maggio è quella denominata Beta, ossia per usare la medesima definizione contenuta sul sito delle Entrate ” non utilizzabile per i calcoli con valenza fiscale”.
Tratto da LeggiOggi.it
 

mercoledì 22 maggio 2013

TARES: pronto il bollettino di conto corrente per il pagamento


Con decreto del 14 maggio 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, ha approvato il modello di bollettino di conto corrente per il versamento del nuovo tributo comunale sui servizi e sui rifiuti.
I modelli di bollettino di conto corrente postale attraverso i quali si potrà procedere al pagamento del tributo introdotto dal decreto Salva Italia, sono riportati in due allegati al decreto.
Ai sensi dell’art. 14, D.L. n. 201/2011, così come recentemente modificato dal D.L. n. 35/2013, per il pagamento della TARES relativa alle prime due rate del 2013, i Comuni hanno l’obbligo di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati, già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA1 o della TIA2, ovvero di indicare le eventuali modalità alternative di pagamento.
Per il 2013, infatti, ai Comuni è lasciata la facoltà di definire la scadenza e il numero delle rate di versamento, che dovranno essere comunque pubblicate sul sito Internet dell’istituzione entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza prevista (cfr. S.Cinieri, “”, il Quotidiano IPSOA del 8 maggio 2013; G.Ielo, “”, il Quotidiano IPSOA del 12 aprile 2013).
In particolare, per l’annualità corrente, i modelli di bollettino istituiti dal decreto dovranno essere obbligatoriamente utilizzati per il versamento della maggiorazione standard riservata allo Stato (pari a 0,30 euro per metro quadro) e dell’ultima rata del tributo.
A partire dal 2014, invece, il pagamento sarà scadenzato in quattro rate trimestrali (gennaio, aprile, luglio e ottobre), ferma restando la facoltà di apportare variazioni lasciata ai comuni.
I contribuenti - precisa l’art. 4 del D.M. 14 maggio 2013 - sono tenuti ad effettuare il pagamento a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate. È inoltre consentito il versamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascuna annualità.
I contribuenti potranno effettuare il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione presso gli uffici postali, ovvero attraverso il servizio telematico gestito da Poste Italiane.
Il bollettino riporterà un numero di conto corrente univoco valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale (n. 1011136627) con l’intestazione obbligatoria “Pagamento TARES”. Su tale conto non è ammessa l’effettuazione di versamenti a mezzo bonifico.
Il comune, o il concessionario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, può procedere all’invio dei bollettini prestampati (Allegato 2), dettagliando gli importi del tributo, della tariffa e della maggiorazione, aggiungendo anche i dati identificativi del contribuente e il codice catastale del comune ove sono situati i locali e le aree scoperte assoggettate alla TARES, secondo le specifiche contenute nell’Allegato 1.
I contribuenti che non dovessero ricevere dal Comune la comunicazione di pagamento con il relativo bollettino precompilato, ovvero in caso di smarrimento dello stesso, potranno utilizzare un bollettino conforme a quello riportato in Allegato 3.
Fonte: www.ipsoa.it