Visualizzazioni totali

mercoledì 5 ottobre 2011

Liberi professionisti soggetti ad IRAP

Corte di cassazione - sentenza n. 19688 del 27 settembre 2011 - Mini-organizzazioni con l'Irap I liberi professionisti pagano l'Irap anche se la loro organizzazione è di «modesta entità». Insomma, con la sentenza n. 19688 del 27 settembre 2011, la Corte di cassazione fa vacillare il concetto giurisprudenziale di autonoma organizzazione sancendo che un professionista, che non sia dipendente o collaboratore, è soggetto al prelievo fiscale anche se la sua »struttura è minimale». Insomma, la sezione tributaria ha accolto il ricorso che l'amministrazione finanziaria ha presentato contro la decisione della Ctr del Lazio di accordare il rimborso dell'imposta a due commercialisti e a un avvocato perché, pur essendo liberi professionisti, erano titolari di un «assetto organizzativo di rilievo minimale». Ecco il motivo presentato dal fisco. «L'Agenzia», si legge in sentenza, «lamenta la violazione di norme di legge, poiché il giudice di appello non considerava che i contribuenti sono dei liberi professionisti, che perciò operano con autonoma organizzazione e quindi non in maniera subordinata o di collaborazione, né saltuaria od occasionale, bensì con struttura propria, ancorché di modesta entità, tale da costituire la base reale dell'imposizione specifica e ciò anche prescindendo dal reddito finale». Un motivo, questo, pienamente condivisibile secondo Piazza Cavour, che, senza smontare ufficialmente il principio sancito finora sull'autonoma organizzazione ma, anzi, ribadendolo (almeno sulla carta), ha messo nero su bianco che «la doglianza va condivisa». Infatti, la Commissione tributaria regionale «osservava che non era dato riscontrare la presenza di un'autonoma organizzazione nei confronti dei professionisti di che trattasi, posto che invece si trattava di attività svolta con un assetto organizzativo di rilievo minimale, che quindi non consentiva di ravvisare gli elementi sufficienti per farne scaturire la tassazione, anche perché l'elemento organizzativo di regola non è riscontrabile nell'attività di lavoro autonomo». Fonte Fiscosoft.it getbox! Not seeing a widget? (More info)