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martedì 13 settembre 2011

Certificati telematici di malattia

INPS Circolare 09/09/2011, n. 117 L'Inps, dopo aver riepilogato il quadro normativo vigente in materia di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia dei lavoratori dei settori privato e pubblico da parte dei medici, conferma che è onere del lavoratore controllare l'esattezza dei dati indicati sul certificato medico e che, qualora la stampa del certificato non sia possibile, il medico deve rilasciare il numero di protocollo, che dovrà essere fornito dal lavoratore del settore privato al proprio datore di lavoro nel caso in cui costui ne faccia richiesta. L'invio delle attestazioni di malattia al datore di lavoro, anche per il tramite dei propri intermediari, come individuati dall'art. 1, commi 1 e 4 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, è stato esteso anche agli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo - limitatamente all'attività di assistenza svolta in favore di tali datori di lavoro – ai seguenti soggetti: agrotecnici; periti agrari; dottori agronomi e dottori forestali. Tutti gli intermediari abilitatati avranno a disposizione, nelle prossime settimane, una nuova funzionalità per la ricerca degli attestati di malattia mediante il codice fiscale e numero di protocollo, disponibile nel menu della consultazione on line degli attestati di malattia. Quest'ultima funzionalità è anche disponibile attraverso il canale Contact Center dell'INPS (803.164). Essi potranno anche richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia attraverso il sistema di invio con PEC o con accesso tramite PIN. Fonte Il sole 24 ore

lunedì 12 settembre 2011

Tirocini formativi

I tirocini formativi iniziati dopo la Manovra bis devono rispettare i nuovi requisiti di legge INAIL Nota 08/09/2011 L'INAIL riepilogando la nuova disciplina prevista dall'art. 11 del DL 138/2011 per i tirocini formativi e di orientamento, ha precisato che gli stessi devono rispondere ai nuovi requisiti individuati dalla Manovra bis, se attivati dopo il 13 agosto u.s. In particolare i tirocini non curriculari sono subordinati alle seguenti condizioni: sono destinati solo ai giovani neo-diplomati e neo-laureati (soggetti con diploma della scuola dell'obbligo, con diploma di scuola superiore o con diploma professionale, con laurea breve o laurea normale); devono essere promossi non oltre 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio e non possono durare più di 6 mesi, comprese le deroghe. I tirocini attivati prima della predetta data di entrata in vigore del DL 138/2011 continueranno, fino a scadenza, ad essere sottoposti alla normativa previgente. La nota ricorda che il soggetto promotore è tenuto a produrre apposita denuncia dei lavori dei partecipanti al tirocinio nei termini previsti dalle disposizioni vigenti. Invece in tema di imponibile per il calcolo del premio assicurativo, trova applicazione la retribuzione convenzionale annua pari al minimale di rendita e per l'aspetto classificativo, la voce di tariffa 0611. L'INAIL, coglie l'occasione anche per evidenziare che i tirocini formativi e di orientamento devono essere tenuti distinti dai periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore, anch'essi oggetto di revisione da parte dell'art. 3, c.5 della Manovra bis. Fonte Il sole 24 ore