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venerdì 29 luglio 2011

Congedi, aspettative e permessi: pubblicato il decreto di riordino



DLgs 18/07/2011 n.119

In Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2011, n. 173

In attuazione di quanto disposto dall'art. 23 della legge n. 183/2010 (cd Collegato Lavoro), è stato emanata la norma volta al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi. Una delle principali novità è contenuta nell'art. 2, che modifica l'art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001, rendendo possibile per la lavoratrice - a seguito di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità - la ripresa l'attività lavorativa con un preavviso minimo di 10 giorni al datore e previa certificazione del medico specialista del SSN o con esso convenzionato e del medico competente. Da segnalare anche la possibilità, per ogni minore con grave handicap, della madre o, in alternativa, del padre, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a 3 anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

sabato 2 luglio 2011

Contratti e rappresentanza, accordo Confindustria Cgil-Cisl-Uil



Storica svolta nelle relazioni industriali

Raggiunto il 28 giugno 2011, l'accordo unitario tra Confindustria e sindacati, su Rappresentatività sindacale e validità dei contratti, i punti dell'intesa.

L'accordo interconfederale tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si propone di definire le regole in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di rilanciare il sistema delle relazioni industriali, restituendo al contratto collettivo nazionale il suo ruolo centrale.

Il contratto collettivo nazionale ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici normativi comuni a tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sull'intero territorio nazionale. La contrattazione aziendale si esercita invece nelle materie delegate dal contratto nazionale di lavoro di categoria o dalla legge.

Se un accordo aziendale è approvato dalla maggioranza delle rappresentanze sindacali unitarie, oppure delle rappresentanze sindacali aziendali, le norme sono efficaci per tutto il personale in forza dell'azienda e vincolano tutte le organizzazioni sindacali che hanno firmato l'intesa. Nel caso degli accordi siglati dalle sole Rsa è previsto un referendum abrogativo.

I contratti aziendali definiscono le clausole di tregua sindacale per garantire l'esigibilità delle intese. L'effetto è vincolante per le organizzazioni sindacali che hanno firmato l'intesa ma non per i singoli lavoratori.

Sulla rappresentatività delle sigle sindacali la regola introdotta si basa su regole tra deleghe e voti. Il numero delle deleghe viene certificato dall'Inps tramite la procedura Uniemens e trasmesso al Cnel, che dovrà confrontarlo con i voti delle Rsu. Per la legittimazione a negoziare è necessario che il dato di rappresentatività per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori.