Visualizzazioni totali

venerdì 17 giugno 2011

Omissioni contributive e avvisi con titolo esecutivo: istruzioni Inps



INPS Messaggio 14/06/2011, n. 12782

Gestione Artigiani e Commercianti - L'Inps (messaggio 10 giugno 2011, n. 12702), dopo aver illustrato con la circolare 30 dicembre 2010, n. 168 le novità introdotte dall'art. 30 del D.L. n. 78/2010 in tema di riscossione dei crediti dell'Istituto, informa che, a partire da venerdì 17 giugno, verranno avviate le elaborazioni centralizzate al termine delle quali verranno formati gli avvisi di addebito con valore di titolo esecutivo. Entro la predetta data, le sedi dovranno provvedere: 1) alla tempestiva gestione dei versamenti riciclati; 2) alla trasmissione al sistema centrale di tutti i versamenti presenti in archivio; 3) completare lavorazioni degli importi a credito oggetto di compensazione/reintroito nonché quelle di riclassificazione dei crediti, ad es. a seguito di dilazioni revocate e/o respinte, di definizione di pratiche al legale etc. ; 4) verificare il corretto inserimento in archivio delle sospensioni per eventi calamitosi e delle domande di rateazione amministrative.

Gestione Aziende che operano con il sistema UniEmens - L'Inps (messaggio 14 giugno 2011, n. 12782), dopo aver fornito con il messaggio n. 11240 del 20 maggio 2011 le prime istruzioni operative sulla gestione dei crediti in vista della formazione dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, informa che, a partire da lunedì 20 giugno, verranno avviate le elaborazioni centralizzate al termine delle quali verranno formati gli avvisi di addebito. Entro tale data, le sedi Inps dovranno ultimare tutte le attività di gestione degli archivi che evidenziano versamenti e crediti che possono comportare una variazione della posizione debitoria relativa ai periodi oggetto di formazione dell'avviso stesso. Per la gestione dei versamenti interessati da storni contabili è necessario che i crediti, in attesa della definizione del processo di gestione del flusso contabile, siano temporaneamente sospesi attraverso l'apposizione del CSL "8314". Analogamente, i crediti oggetto di attività istruttoria amministrativa correlata a comunicazioni trasmesse dall'azienda successivamente alla notifica dell'avviso bonario, dovranno essere oggetto di temporanea sospensione e di successiva tempestiva definizione con contestuale riscontro, in caso di esito negativo, all'azienda medesima e/o all'intermediario istituzionale. La comunicazione dovrà avvenire attraverso il link “Contatti” del Fascicolo Elettronico Aziende. Resteranno esclusi dalla successiva formazione degli avvisi di addebito solo i crediti inseriti in rateazioni attive. Pertanto, dovrà essere effettuata la verifica mensile della sussistenza della regolarità contributiva e del versamento delle rate accordate che costituiscono condizione per il permanere della rateazione.
Fonte Guida al Lavoro Il Sole 24 ore

Certificati medici online proroga al 13 Settembre



La proroga ministeriale sui certificati medici è ufficiale. L'addio definitivo al cartaceo per i datori di lavoro privati scatterà il 13 settembre: il nuovo sistema non partirà più, come inizialmente previsto da palazzo Vidoni, domani, 18 giugno.
il ministero ha precisato che l'entrata a regime delle nuove disposizioni contenute nella circolare n. 4, firmata il 18 marzo scorso dai ministri Brunetta e Sacconi, sarà il 13 settembre, cioè al termine del periodo transitorio di tre mesi che ha preso avvio lunedì scorso, giorno della pubblicazione del documento sulla «Gazzetta Ufficiale».
Di seguito pubblico il testo della circolare 18/03/2001 n.4 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

1. Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia.
In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e'
inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria che la rilascia all'INPS, secondo le modalita' stabilite
per la trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di
malattia dal decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, del 26 febbraio 2010.
Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono
immediatamente inoltrate per via telematica dal predetto Istituto al
datore di lavoro pubblico o privato interessato.

2. Oneri e vantaggi per il lavoratore.
E' cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico
curante la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice
fiscale, comunicando eventualmente l'indirizzo di reperibilita' da
inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del
domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di
lavoro.
Il lavoratore richiede inoltre al medico il numero di protocollo
identificativo del certificato inviato per via telematica. In
aggiunta, puo' chiedere copia cartacea del certificato e
dell'attestato di malattia, redatti secondo il fac-simile di cui agli
allegati A e B del citato decreto del Ministero della salute del 26
febbraio 2010, ovvero, anche in alternativa, puo' chiedere al medico
di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria
casella di posta elettronica.
L'invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa
l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia,
ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R, al proprio datore di
lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della
malattia. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare
tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo
di reperibilita', qualora diverso dalla residenza o domicilio
abituale, per i successivi controlli medico fiscali. Parimenti e'
fatto obbligo al lavoratore del settore privato di fornire, qualora
espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di
protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli
dal medico.
L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le
attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. In
particolare, il lavoratore puo' prendere visione, ed eventualmente
stampare, un proprio attestato di malattia accedendo al sito web
dell'INPS (www.inps.it) tramite il proprio codice fiscale e il numero
di protocollo del certificato fornitogli dal medico. Inoltre,
registrandosi preventivamente al sito dell'INPS, il lavoratore puo'
prendere visione di tutti i propri certificati e relativi attestati
di malattia, ovvero chiederne l'invio automatico alla propria casella
di posta elettronica certificata. I servizi a disposizione dei
lavoratori sono descritti nelle Circolari I.N.P.S. n. 60 del 16
aprile 2010 e n. 164 del 28 dicembre 2010.
Per concludere, si precisa che nel caso in cui il medico non
proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio
perche' impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione
telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia
in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio
datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia
all'INPS, secondo le modalita' tradizionali. A fini di monitoraggio,
come indicato dalla circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010,
il datore di lavoro pubblico segnala via PEC, entro 48 ore, alla
azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto
certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalita'
telematica.

3. Trasmissione dell'attestato di malattia dall'INPS al datore di
lavoro.
L'INPS mette immediatamente a disposizione dei datori di lavoro
pubblici e privati le attestazioni di malattia relative ai
certificati ricevuti, secondo le seguenti modalita':
1. mediante accesso diretto al sistema I.N.P.S. tramite apposite
credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo, come
descritto nella Circolare I.N.P.S. n. 60 del 16 aprile 2010;
2. mediante invio alla casella di posta elettronica certificata
indicata dal datore di lavoro, come descritto nella Circolare
I.N.P.S. n. 119 del 7 settembre 2010.
Si ritiene opportuno precisare che i datori di lavoro privati
possono avvalersi dei servizi resi disponibili dall'INPS anche per
tramite dei propri intermediari, come individuati dall'art. 1, commi
1 e 4 della legge 11 gennaio 1979, n.12.
Onde assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si
ritiene opportuno precisare che, tenuto conto dell'esigenza di
garantire l'adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema, per
tre mesi successivi alla data di pubblicazione della presente
circolare, e' riconosciuta comunque la possibilita' per il datore di
lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l'invio,
secondo le modalita' attualmente vigenti, della copia cartacea
dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento
dell'invio telematico della certificazione di malattia, ovvero
successivamente scaricata dal lavoratore dal sito dell'INPS, grazie
ai servizi resi disponibili dall'Istituto e descritti al paragrafo 2.
Nel predetto periodo transitorio, al fine di valutare l'idoneita'
per l'entrata a regime del sistema sulla base dello stato di
attuazione e del grado di implementazione, anche con riferimento ai
riflessi di natura contrattuale e lavoristica, e' costituito, presso
il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, un comitato tecnico di monitoraggio, composto
da rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS e delle confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
medici di medicina generale comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale.
Al termine del periodo transitorio, il datore di lavoro privato non
potra' piu' richiedere al proprio lavoratore l'invio della copia
cartacea dell'attestazione di malattia, ma dovra' prendere visione
delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi
esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'INPS. E' in ogni
caso riconosciuta, per il datore di lavoro del settore privato, la
possibilita' di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il
numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via
telematica dal medico.
Si rammenta infine che l'adesione da parte dei datori di lavoro
privati ai servizi messi a disposizione dall'INPS per trasmissione
telematica delle attestazioni di malattia consentira' di usufruire
del nuovo servizio messo a disposizione dall'Istituto per la
richiesta di visite fiscali online, gia' in fase di sperimentazione e
di prossimo rilascio, con evidenti benefici attesi sia in termini di
ottimizzazione delle risorse che di efficacia ed efficienza del
processo.

4. Raccomandazioni finali.
Si invitano i destinatari della presente Circolare a voler dare
ampia diffusione dei contenuti della stessa. In particolar modo si
chiede al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome,
alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di
volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.

lunedì 6 giugno 2011

Permessi per assistenza a soggetti disabili: nuova revisione della modulistica



INPS Messaggio 01/06/2011, n. 12000

Le recenti modifiche apportate dal Collegato lavoro alla disciplina in materia di godimento dei permessi legati alla legge 104/1992 ed alla fruizione del congedo straordinario previsto dal D.Lgs. 151/2001, hanno comportato la necessità di operare una revisione dell'intera modulistica in uso; l'Istituto ha diffuso i nuovi modelli con il messaggio n. 12000 del 1° giugno 2011. Sul sito www.inps.it, sezione “moduli”, l'Istituto propone i nuovi modelli di domanda relativi ai permessi per assistenza alle persone con disabilità, che hanno tenuto conto delle variazioni normative intervenute negli ultimi mesi. In particolare, i precedenti modelli SR07- Hand1( Domanda di permessi per l'assistenza a figli o affidati minorenni in condizione di disabilità grave) e SR08-Hand2 (Domanda di permessi per l'assistenza a familiari in condizione di disabilità grave) sono stati accorpati nell'unico modello SR08 Hand 2 (domanda di permessi per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità) e hanno formato oggetto di revisione, inoltre, i modelli:
- SR09, Hand 3 (Domanda di permessi per lavoratore disabile in situazione di gravità);
- SR10, Hand 4 (Domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati disabili in situazione di gravità);
- SR11, Hand 5 (Domanda di congedo straordinario per assistere il fratello o la sorella disabile in situazione di gravità);
- SR64 Hand 6 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge disabile in situazione di gravità);
- SR86. Hand 7 (Domanda di congedo straordinario per assistere il genitore disabile in situazione di gravità).
da Guidaallavoro IlSole 24 ore.