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giovedì 30 dicembre 2010

Dal primo gennaio 2011 il decreto Pisanu andrà in pensione



Nel decreto Milleproroghe sono contenute una serie di norme che superano le restrizioni per l'accesso a Internet da connessioni pubbliche introdotte nel 2005 Primo gennaio 2011.

E’ la data in cui l’Italia recupererà parte del gap tecnologico che in questi anni ha dovuto subire per una serie di leggi “ammazza Internet”. Prima fra tutte il decreto Pisanu, la legge che limitava l’accesso alla rete attraverso connessioni pubbliche.

Oggi, all’interno del decreto Milleproroghe, la Gazzetta ufficiale riporta le norme che superano e mandano in pensione la legge voluta nel 2005 dall’allora ministro dell’Interno Beppe Pisanu che, sull’onda degli attentati alla metropolitana di Londra, aveva fatto approvare una serie di misure capestro su Internet nel tentativo di combattere il terrorismo.

Dal 2011 saranno infatti aboliti quasi tutti gli obblighi per quegli esercizi commerciali che vorranno offrire un servizio pubblico di connessione alla rete, con o senza fili.

L’unica normativa del vecchio decreto che rimarrà in vigore è quella relativa agli Internet point propriamente detti (i negozi il cui “core” è di fornire esclusivamente o quasi la connessione). Dovranno infatti fare richiesta alla Questura della propria città per avere la licenza per erogare il servizio. Gli altri esercenti, quelli che forniscono l’accesso alla rete in via accessoria, dai bar agli hotel agli aeroporti, potranno fornire tranquillamente il servizio senza più dover sottostare alla serie di norme che erano previste dal decreto Pisanu. Non sarà più necessario chiedere i documenti d’identità degli internauti e soprattuto non sarà più obbligatorio dotarsi del costosissimo software per tracciare la navigazione dei clienti.
Fonte www.ilfattoquotidiano.it

giovedì 23 dicembre 2010

Operazioni rilevanti ai fini IVA over 3.000 euro



La comunicazione trova tempi e modalità
Pubblicato il provvedimento che dà attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotto dall’art. 21, D.L. n. 78/2010. Per il periodo d’imposta 2010, la soglia è innalzata a 25.000 euro e la comunicazione (da effettuare entro il termine più ampio del 31 ottobre 2011) è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.

In fase di prima applicazione, sono infatti escluse le operazioni IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011. Non rientrano nell’obbligo comunicativo nemmeno le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, non vanno comunicate le importazioni e le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza in Paesi black list; analogamente, non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

Al fine di garantire la graduale introduzione dell’obbligo comunicativo, per il periodo d’imposta 2010 la soglia è innalzata a 25.000 euro e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione. Viene anche ampliato - fino al 31 ottobre 2011 - il termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione.

Oggetto della comunicazione ed elementi da indicare

Vanno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore alla soglia di 3.000 euro, al netto dell’imposta applicata.

Tale limite è elevato a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all’obbligo di emissione della fattura.

Contratti collegati Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

Contratti di appalto e fornitura Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a 3.000 euro. Le informazioni da comunicare sono solo quelle essenziali per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni.

Termini per l’invio telematico

A regime, la comunicazione va effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline), avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 22/12/2010, n. prot. 2010/184182)
Fonte www.ipsoa.it

martedì 21 dicembre 2010

Impresa familiare, quali gli obblighi di sicurezza?



Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito agli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito agli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

All’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c., si applica quanto previsto dall’art. 21 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tuttavia, qualora i componenti dell’impresa dovessero assumere la veste di lavoratori subordinati, il titolare dell’impresa familiare - quale datore di lavoro - ha l’obbligo di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza di cui al T.U., fra cui l’obbligo di valutazione dei rischi, della redazione del DVR o dell’autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione, della sorveglianza sanitaria, ecc.
(Risposta Ministero lavoro e politiche sociali 29/11/2010)
fonte www.ipsoa.it

IVA IN REVERSE CHARGE



Pubblico la circolare Fondazione studi Consulenti del lavoro n. 16 del 16/12/2010 in relazione all'autorizzazione rilasciata dalla Comunità Europea all'applicazione da parte dell' Italia della morvativa Iva in reverse charge per computer e cellulari.
COMPONENTI PER COMPUTER E CELLULARI CON IVA IN REVERSE CHARGE
Il Consiglio Europeo con la pubblicazione della Decisione di Esecuzione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del giorno 22 novembre 2010 /710/UE ha reso operativa l’autorizzazione richiesta dall’Italia circa l’attuazione delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria del 2007, che ha modificato il sesto comma dell’articolo 17 del DPR 633/72.
Il via libera dalla Comunità Europea giunge a seguito della norma introdotta dal nostro legislatore che ha esteso l’applicazione del Reverse charge anche alle cessioni di computer e di telefoni radiomobili, subordinando, tuttavia, la decorrenza di tale disposizione alla preventiva autorizzazione del consiglio UE intervenuta con il consiglio Ecofin del 19 ottobre 2010 (prevista ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977).
L’intento del legislatore era ed è quello di ampliare la fascia dei beni e servizi da assoggettare al meccanismo, noto come “reverse charge”, funzionale alla lotta contro le frodi carosello e relative evasioni d’imposta.
Detta autorizzazione è giunta nel nostro sistema fiscale in controtendenza con la tanto auspicata semplificazione fiscale poiché essa è destinata a causare non pochi problemi in fase di concreta applicazione.
Anche altri paesi comunitari, tra cui Germania ed Austria, hanno ottenuto il via libera all’applicazione dell’inversione contabile ma con alcune deroghe che ne limitano l’applicazione alle cessioni di ammontare superiore a 5.000,00 euro, e nella sostanza alle transazioni all’ingrosso.
Il reverse charge, disciplinato dal quinto comma dell’articolo 17 del DRP 633/72, determina il trasferimento dell’obbligazioni tributarie ai fini della tassazione IVA dal cedente al cessionario.
L’applicazione del particolare sistema di tassazione IVA potrà trovare quindi applicazione, se e solo se, l’operazione è posta in essere tra soggetti passivi IVA.
Sarà quindi il cessionario dei beni, integrando la fattura di acquisto con l’imposta dovuta e registrando la stessa sia nel registro IVA acquisti che nel registro Iva Vendite, ad assoggettare l’operazione ad IVA.
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Pertanto, l’operazione soggetta all’inversione contabile, risulta neutrale ai fini impositivi, fatto salvo il caso in cui il cessionario debba applicare i limiti alla detrazione previsti dalle normative vigenti.
L’autorizzazione UE, estende quindi l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile anche alle cessioni, tra soggetti passivi IVA, di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, e di apparecchiature terminali radiomobili e dei loro componenti ed accessori.
Va sottolineato che l’attuazione della norma in argomento determinerà un aggravio degli adempimenti amministrativi con particolare riferimento agli operatori meno strutturati.
Si pensi al commerciante al dettaglio di apparecchi di telefonia mobile e personal computer che ad ogni acquisto di beni dovrà attuare tutti gli adempimenti amministrativi derivanti dall’applicazione dell’inversione contabile. L’applicazione del reverse charge è causa, in genere, di posizioni di credito IVA strutturate. In merito si segnala che per l’applicazione dell’inversione contabile, alle cessioni di componenti principali per computer e apparecchi di telefonia mobile non trovano applicazioni le particolari agevolazioni previste per il reverse charge dei subappalti in edilizia che consentono in particolare di richiedere il rimborso IVA infrannuale ovvero la compensazione del credito IVA infrannuale.
Tanto detto si ritiene opportuno delineare l’ambito oggettivo di riferimento individuando correttamente i beni destinatari della disposizione.
L’articolo 17 comma 6 lettere b) e c) del DPR 633/73 prevede che il reverse charge trovi applicazione per le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni e personal computer come pure dei loro componenti accessori.
Il provvedimento emesso dal Consiglio d’Europa ha autorizzato l’ITALIA ad estendere l’inversione contabile alle cessioni dei telefonini cellulari ed ai dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro integrazione nell’utilizzo del bene finito.
Emerge quindi un distinguo tra il contenuto del provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla U.E. e la norma interna laddove provvedimento UE sembra escludere i personal computer ed inoltre inserire gli apparecchi microchip e cpu (tali apparecchi sono in genere componenti dei computer ma in ogni caso suscettibili di cessioni autonome).
Si tratta quindi di comprendere quali possano essere le implicazioni operative di tale divergenza ed in particolare se tale difformità consentirà in ogni caso l’applicabilità della norma interna. La precisazione non è di poco conto perché nel caso in esame il provvedimento UE non è provvedimento attuativo ma autorizzatorio di una norma interna che dispone in modo esatto e definitivo.
Si segnala, a completamento della disamina, che il provvedimento UE contiene una disposizione che appare quale condizione sospensiva all’applicazione del reverse charge nelle cessioni dei beni in argomento laddove è precisato che l’ITALIA è tenuta in via preventiva ad adottare un sistema di controllo avente ad oggetto le cessioni in argomento finalizzato al monitoraggio di eventuali effetti distorsivi nell’applicazione della norma.
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A tal proposito, i rimedi previsti dal nostro legislatore in questo ambito di applicazione hanno senz’altro trovato un positivo riscontro in ambito comunitario ma con evidenti limitazioni e restrizioni per salvaguardare anche il temuto principio elusivo.
La norma, non prevedendo limiti, troverà applicazione ampia interessando tutti gli operatori appartenenti ai settori economici della telefonia e dei computer ma anche coloro che, pur non operando in modo professionale in tali settori, nell’ambito della propria attivita` d’impresa, arte o professione acquistano i beni in argomento.
L’impianto sanzionatorio è disciplinato dall’articolo 6 del D. Lgs. 471/97. Tale disposizione prevede che qualora il cedente assoggetti ad IVA erroneamente l’operazione in reverse charge, laddove provveda al regolare versamento della stessa, le parti dell’operazione sono in ogni caso solidalmente responsabili per il versamento della sanzione amministrativa pari al 3% dell’imposta assolta irregolarmente, ferma restando per il cessionario, nel caso di specie, il diritto alla detrazione della stessa.
Nel caso più grave di addebito irregolare dell’Iva in fattura con omissione del versamento da parte del cedente, la sanzione è applicata in misura dal 100% al 200% dell’imposta con un minimo di 268,00 euro, ferma restando la responsabilità solidale delle parti dell’operazione.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.56/e del 6 Marzo 2009 ha chiarito che il contribuente, in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, dovrà versare, ancorchè in misura ridotta, la sanzione pari al 100% dell’imposta se la stessa non è stata in alcun modo assolta, ovvero la sanzione del 3% se, invece, l’imposta è stata assolta ancorchè irregolarmente, salvaguardando il principio di neutralità fiscale in base al quale la detrazione dell’iva deve essere riconosciuta tutte le volte gli obblighi sostanziali sono stati soddisfatti.
Pertanto, con l’entrata in vigore della nuova disposizione di allargamento del reverse charge prevista con la pubblicazione del provvedimento del consiglio Ecofin del 19 ottobre scorso nella Gazzetta Ufficiale della comunità europea alcuni dubbi rimangono ancora da chiarire.
Inoltre, c’è da aggiungere che, le perplessità si qui argomentate si uniscono ad altre che riguardano la decorrenza, nel nostro paese, degli effetti della decisione pubblicata in gazzetta.
Infatti, così come nell’ordinamento interno, anche in quello comunitario vige il principio della certezza del diritto, secondo il quale gli atti delle istituzioni europee non solo devono essere chiari ma devono anche essere portati a conoscenza del soggetto interessato con mezzi idonei, in modo tale da permettere a quest’ultimo di valutare gli effetti prodotti dall’emanazione dell’atto.
Quello che si può definire principio della certezza del diritto è previsto dall'art. 5 della Legge n. 212 del 27 Luglio 2000 che dispone che l'Amministrazione Finanziaria deve garantire al contribuente la diffusione delle informazioni rilevanti, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.
Riguardo all’efficacia temporale del provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Europea, l’amministrazione finanziaria dovrà tener conto anche di quanto previsto dall’art. 3 dello statuto del contribuente che citiamo testualmente “ le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente a 60 gg. dalla data della loro entrata in vigore;
Pertanto è ragionevole attendersi che le nuove disposizioni decorreranno dalla data del 21 Gennaio 2011 e da tale data gli operatori dovranno, nel concreto, applicare il reverse charge alle cessioni dei componenti di computer e telefonia mobile.
In conclusione il meccanismo del reverse charge continua ad essere certamente uno strumento di contrasto alle frodi in materia di IVA ma, in questo caso, lascia altrettanti dubbi in sospeso riguardo agli effetti della norma ed alle complicazioni contabili che arrecherebbero ai destinatari ritenuti operatori marginali dei beni di consumo in questione, è quindi auspicabile un chiarimento dall’Amministrazione Finanziaria affinchè indichi le linee guide rispetto agli obblighi che investono un settore ritenuto di così largo consumo.

martedì 14 dicembre 2010

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO



Pubblicato il Bando Inail per gli incentivi per la sicurezza sul lavoro
ISI INAIL 2010 in attuazione dei DD.Lgs. 81/2008 e 106/2009, art. 11, comma 5.

1. OBIETTIVO
Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: possono essere presentati progetti di investimento, di formazione e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

2. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura dal 50% al 75% dei costi del progetto.
Il contributo è compreso tra un minimo di € 5.000 ed un massimo di € 100.000,00. Per le imprese individuali e per i progetti di formazione sono previsti limiti più bassi.
Per gli importi maggiori può essere richiesta un'anticipazione del 50%.

3. DESTINATARI
Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

4. RISORSE
Per l'anno 2010 l'INAIL ha stanziato 60 milioni di euro ripartiti in budget regionali.

5. MODALITA' E TEMPI
A partire dal 10 dicembre 2010, sul sito www.inail.it - Punto Cliente le imprese hanno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso la semplice compilazione di campi obbligati, di verificare la possibilità di presentare la domanda di contributo.
La domanda può essere presentata attraverso la procedura informatica a partire dalle ore 14,00 del 12 gennaio 2011 (apertura dello sportello).
Condizione per la presentazione della domanda è, oltre al possesso dei requisiti di ammissibilità, il raggiungimento di un punteggio soglia, determinato da diversi parametri: dimensione aziendale, rischiosità dell'attività di impresa, numero di destinatari, finalità ed efficacia dell'intervento, con un bonus in caso di collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione dell'intervento.
Lo sportello telematico riceve le domande in ordine di arrivo e chiuderà il 14 febbraio 2011. La chiusura potrebbe essere anticipata in caso di esaurimento dei fondi disponibili nel budget regionale.
Entro i 15 successivi all'invio telematico l'impresa deve far pervenire alla Sede INAIL competente la domanda cartacea debitamente sottoscritta, oltre alla documentazione prevista.
In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di un anno per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 60 giorni dalla rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, il contributo viene erogato.

Edilizia, confermata la riduzione contributiva per il 2010



Pubblicato il decreto

Per i datori di lavoro esercenti attività edile lo sconto contributivo si mantiene invariato per l'anno 2010.

A stabilirlo un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che conferma, per l'anno 2010, nella misura dell'11,50 per cento, la riduzione sulla contribuzione da versare.

I datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze. La riduzione si applica sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'INPS e ed all'INAIL per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali.
(Decreto 04/10/2010, G.U. 13/12/2010, n. 290)