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mercoledì 24 novembre 2010

Aliquote ICI anno 2010



Si informa che l'IFEL (ex Anci) ad oggi non l'ha ancora pubblicato e che il file non è completo (totale comuni compresi nell'aggiornamento: 5201 su 8104).
Chiunque voglia essere essere informato sulle tariffe ICI applicate in quasi 3.000 comuni italiani non censite dall' IFEL devono andare a ricercare le stesse sui siti dei comuni. Questo a 23 giorni dalla scadenza (16/12/2010) del pagamento del saldo ICI per l'anno 2010. Se le prove del federalismo fiscale solo queste non ci resta che mettersi le mani nei capelli.

LEGGE N. 183/2000: VARIAZIONE DELLA MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI ISEE



A seguito delle modifiche al D.Lgs. n.109/98 introdotte dalla Legge n.183 del 4 novembre 2010, meglio conosciuta come "collegato al lavoro", in vigore dal 24 novembre 2010, cambiano le modalità di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Particolare novità riguarda la norma introdotta dalla lettera d) comma 14 dell’art. 34 della legge in oggetto la quale riporta che “al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali”.
Da ciò ne consegue che in base alle modifiche apportate, alle consuete modalità di determinazione del reddito complessivo bisognerà tenere conto anche dei seguenti redditi:

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED IMPRESA ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA O DEFINITIVA:

a. Regime agevolato per le nuove iniziative produttive:

- rigo RE21 modello Unico PF 2010 per i professionisti, se compilato RE22 codice 1 in colonna 1;
- rigo RG29 modello Unico PF 2010 per gli imprenditori, se compilato RG30 codice 1 in colonna 1;
b. Reddito degli esercenti arti e professioni o attività d'impresa (art. 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244, 24 dicembre 2007).
Sono i c.d. Contribuenti minimi - indicato nel quadro CM del modello Unico PF 2010 rigo 10 del quadro CM;
c. Reddito dei rivenditori a domicilio

Sono i c.d. venditori "porta a porta" titolari di Partita Iva, i cui redditi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo ai sensi del 6° comma, dell'art. 25bis, del D.P.R. 600/1973.

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA:
a. Redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta:

Compensi per lavori socialmente utili assoggettati a regime di tassazione agevolata, deve essere considerata ai fini ISEE la parte eccedente € 3098,74 (quota esente da norma); Il dato viene rilevato nel punto 99 del CUD/2010;
Redditi derivanti da prestazione di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1 gennaio 2007. Il dato viene rilevato nel punto 99 del CUD/2010.

Restano in ogni caso esclusi dalla determinazione del reddito complessivo i seguenti redditi:

Redditi esenti;

Redditi soggetti a tassazione separata (es. arretrati);
I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta quali: redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche (e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici) per un importo fino ad € 28.158,28 annui in quanto, pur rientrando nell’art. 67 del TUIR, sono inseriti nella lettera m) e non nelle lett. i) e l);
Gli incrementi di produttivita', innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita' e redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa fino ad un massimo di € 6.000 (*), ai sensi del decreto legge 185/2008, convertito in legge n. 2/2009. Tali redditi, non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo così come indicato al comma 2, art. 2 del D.L. 93/2008, convertito in legge n. 126/2008 e succ. modifiche.

(*) – Il limite di 3.000 Euro di cui al comma 2 dell’art. 2 del D.L. n. 93/2008 è stato innalzato ad Euro 6.000 con l’art. 5 del D.L. 185/2008.

Riteniamo che il limite massimo di Euro 6.000,00 è da considerarsi con riferimento al singolo percipiente non all’intero nucleo familiare identificato in sede di compilazione ISEE.
I redditi precedentemente indicati sono i principali redditi interessati dalla modifica normativa. Eventuali ulteriori redditi non inseriti nell’elenco suindicato ma che sono individuati nella lettera d), comma 14, dall’art. 34 della legge n°183 del 4/11/2010, dovranno essere sommati al reddito complessivo.
Fonte www.cgn.it

venerdì 5 novembre 2010

Lavoro: nuovi interventi per l'occupazione giovanile in apprendistato



Il Ministro del Lavoro e delle Politche Sociali, Maurizio Sacconi, e le Regioni, le Province Autonome e le parti sociali hanno raggiunto un accordo volto a rilanciare i contratti di apprendistato per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Obiettivo dell'intesa è restituire a tale forma contrattuale il contenuto formativo garantito dalle Regioni o in sussidiarietà dalle parti sociali e dagli enti bilaterali, combattendo parallelamente l’uso distorto del tirocinio e delle collaborazioni.

L’apprendistato, nelle sue tre tipologie (professionalizzante, per l’esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione) di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, rappresenta il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro secondo percorsi di qualità utili a valorizzare e accrescere le competenze delle persone e sostenere la produttività del lavoro.

Governo, Regioni, Provincie autonome e parti sociali, già nella intesa dello scorso 17 febbraio 2010, avavno convenuto di rilanciare il contratto di apprendistato con l’obiettivo di garantire un percorso di formazione a tutti gli apprendisti anche attraverso percorsi di formazione nei luoghi di lavoro.

Le stesse parti firmatarie della nuova intesa concordano e convengono:

di dare un nuovo impulso alla occupazione giovanile in apprendistato conferendo, per lavoratori e imprese, immediata certezza al quadro giuridico e istituzionale di riferimento attraverso una fase di transizione di dodici mesi, in attesa della definizione di una revisione e di un definitivo chiarimento della normativa vigente;
di definire:
- una mappatura condivisa della normativa concretamente applicabile Regione per Regione, settore per settore;
- le linee guida condivise per la riforma dell’apprendistato professionalizzante secondo la delega contenuta nella legge n. 247 del 2007 in corso di riattivazione nell’ambito del disegno di legge “c.d. collegato lavoro”, valorizzando la formazione aziendale di tipo formale, la risorsa della bilateralità, il ruolo dei fondi interprofessionali e la tracciabilità sul libretto formativo del cittadino;
- un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l’utilizzo distorto degli stessi tirocini formativi e di orientamento e di altre tipologie contrattuali (in particolare le collaborazioni coordinate e continuative) in concorrenza con il contratto di apprendistato;
di confermare che, in caso di imprese multi-localizzate, per l’attivazione dei contratti di apprendistato e per i tirocini formativi e di orientamento trova applicazione su tutto il territorio nazionale la sola regolamentazione della Regione dove l’impresa ha la propria sede legale.
Nella stessa sede è stato presentato alle parti sociali Cliclavoro, il nuovo portale del Ministero dedicato a chi cerca e a chi offre lavoro, insieme con la banca dati dei percettori di sostegno al reddito.

Intesa del 27 ottobre 2010 e dichiarazione ministro testo integrale - link http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20101027_Intesa_Apprendistato.htm

Dichiarazione del Ministro del 27 ottobre 2010

giovedì 4 novembre 2010

Industria e agricoltura, scatta la rivalutazione per le rendite INAIL



Dal 1° luglio 2010

Con due decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale sono state rivalutate le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2010 nei settori industria e agricoltura.

Per il settore industria la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 68,84 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2010, nella misura di euro 14.456,40 e di euro 26.847,60.

Per il settore agricoltura la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2010, in euro 21.818,23. La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera b), del citato testo unico, e' fissata dal 1° luglio 2010 in euro 14.456,40 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0075 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità Importi dal 1/07/2010 Industria Dal 50 al 59%267,12 Dal 60 al 79%374,76 Dall’80 all’89%695,78 Dal 90 al 100%1.071,93 100% + a.p.c. 1.548,57 Agricoltura dal 50 al 59%334,58 dal 60 al 79% 466,87 dall’80 al 89%801,50 dal 90 al 100%1.136,12 100% + a.p.c.1.612,13

L'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2010, è fissato in euro 475,99. Determinato in euro 1.907,24 l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2010.
(Decreto 21/07/2010 - Industria, G.U. 03/11/2010, n. 257)
da www.ipsoa.it