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venerdì 29 ottobre 2010

Assunzione agevolata di disoccupati: in Gazzetta i decreti ministeriali DM 26/07/2010 n.53343-4



In Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2010, n. 253

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2010, n. 253 i due decreti del 26 luglio 2010 con i quali il Ministero del Lavoro dà il via libera agli incentivi previsti dalla legge Finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) a favore delle aziende (incluse le società cooperative con soci lavoratori subordinati) che assumono nel 2010 lavoratori titolari di indennità di disoccupazione ordinaria e speciale edile, con particolare riguardo ai lavoratori con più di 50 anni di età e almeno 35 anni di contributi versati.

mercoledì 27 ottobre 2010

INAIL - OSCILLAZIONE TASSO PREMIO PER PREVENZIONE (art. 24 M.A.T.)



Dopo il primo biennio di attività

Dal 2000 l’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008).
A cosa serve
L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.
La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al:
* 5% per le aziende di rilevanti dimensioni (numero di lavoratori anno superiore a 500);
* 10 % per le altre aziende (numero di lavoratori anno inferiore a 500).
Chi può beneficiarne
Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sez. A del modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori.
Come ottenere la riduzione
L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il 31 gennaio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL.
Il modello è disponibile presso tutte le Sedi INAIL insieme alla relativa Istruzioni per la compilazione.
La domanda può essere presentata on line alla sezione Punto Cliente
Valutazione e decisione
L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
Applicazione della riduzione
La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Esempio
La richiesta di riduzione per l’anno 2010 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2008. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell’anno 2009.
La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2010 ed è applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2010 (autoliquidazione 2011).
Requisiti
Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
L'oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" previsti dal D.M. 24 Ottobre 2007. Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
* applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
* inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24/10/2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");
* il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

Previdenza complementare in unica soluzione: quali tasse?



Somma erogata dal fondo pensione all'ex dirigente ENEl

Nella sentenza n. 18056/2010, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della tassazione di una somma corrispondente alla capitalizzazione di una pensione periodica integrativa, corrisposta in unica soluzione da un fondo pensione al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Nella sentenza n. 18056 del 2010, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della tassazione di una somma corrispondente alla capitalizzazione di una pensione periodica integrativa, corrisposta in unica soluzione da un fondo pensione al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il caso di specie riguarda l’individuazione del regime fiscale cui assoggettare una somma in forma di capitale erogata nel gennaio 2001, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, da un fondo pensione a un ex dirigente, iscritto alla forma pensionistica complementare in epoca anteriore al 1993.

La Corte di Cassazione ritiene che sia applicabile la disciplina dettata per tutti i redditi comunque dipendenti dal rapporto di lavoro - articoli 46 (ora 49), comma 2, lettera a), e 48 (ora 51), comma 2, TUIR, come modificato dagli articoli 3, D.Lgs. n. 314/1997, 4, D.Lgs. n. 56/1998 e 10, D.Lgs. n. 47/2000 - in particolare l’imposizione del trattamento di fine rapporto ex art. 13 e seguenti, legge n. 124/1993 (Cass. n. 27928/2009).

Si tratta, infatti, di prestazioni che trovano la propria ragione giustificativa nel rapporto di lavoro (Cass. n. 868/2010, n. 11156/2010, n. 11157/2010, n. 11159/2010, n. 11161/2010): il capitale forfettariamente corrisposto in unica soluzione rappresenta “reddito della stessa categoria della pensione integrativa di cui costituisce la capitalizzazione” (Cass. n. 11161/2010).

Le somme de quibus sono soggette alla disciplina vigente quando è sorto il diritto a percepire l’indennità relativa, vale a dire agli articoli 16 (ora 17), comma 1, lettera a), TUIR (come integrato dall’art. 32, D.L. n. 41/1995 ed emendato dall’art. 10, D.Lgs. n. 47 del 2000), e 17 (ora 19) TUIR (come modificato dall’art. 11, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 47 del 2000), trattandosi, nella specie, di un iscritto alla forma pensionistica complementare in epoca anteriore al 1993 (Cass. n. 27928/2009).

Il momento di imposizione coincide con quello di effettiva percezione.

In base alle modifiche introdotte al TUIR con il citato D.Lgs. n. 47 del 2000 (soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2004 ad opera dell’art. 1, D.Lgs. n. 344 del 2003), le somme corrisposte dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003 sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti dell’art. 17 (ora 19), comma 1, TUIR (Cass. n. 13274/2005, n. 8200/2007, n. 868/2010, n. 2921/2010).

A tale conclusione non osta né che la somma sia erogata in unica soluzione anziché in rate mensili, né che essa venga elargita da soggetto terzo anziché dal datore di lavoro, “non rimanendo a tale stregua comunque eliso il nesso genetico con il rapporto di lavoro che ha originato il trattamento previdenziale”, essendo volta ad estinguere, immediatamente e a costi ridotti, il credito dell’avente diritto.
(Sentenza Cassazione civile 04/08/2010, n. 18056)
da www.ipsoa.it

giovedì 21 ottobre 2010

Parliamo di risparmio e di investimenti



Se domandate a molti risparmiatori perché investono in obbligazioni, la maggioranza risponderà che lo fa per la maggiore sicurezza che queste offrono e per ricevere un reddito periodico. Molti ritengono infatti le obbligazioni un investimento sicuro per le loro caratteristiche contrattuali: una cedola/tasso d’interesse prefissato (o comunque predeterminato in base ad una formula) ed una data di scadenza in cui sarà restituito il capitale investito (1).
Ritenendo che le condizioni macroeconomiche possano peggiorare ulteriormente, negli ultimi mesi i risparmiatori si sono rivolti in maniera massiccia verso i fondi e gli ETF obbligazionari, senza tuttavia considerare un fattore essenziale: i fondi obbligazionari sono un animale completamente diverso da una singola obbligazione. Innanzitutto, poiché il fondo investe in dozzine e a volte centinaia di titoli, in quanto investitore nel fondo non avete un tasso di interesse ed una scadenza certi, ma piuttosto un tasso d’interesse medio ed una scadenza media di tutti i titoli in portafoglio.
Questa può sembrare una sottigliezza, ma diventa un fattore importante quando i tassi d’interesse cambiano. Come tutti sanno, quando i tassi salgono il valore delle obbligazioni diminuisce. Se possedete un singolo titolo, vedrete la differenza di prezzo nel rendiconto inviato dalla vostra banca, ma continuerete a ricevere sempre la stessa cedola e sapete che se tenete il titolo fino a scadenza riavrete il vostro capitale alla data promessa.
Se invece possedete un fondo obbligazionario ed i tassi aumentano, la storia si complica. Come per il singolo titolo, il valore del fondo diminuirà, ma non sapete esattamente quale cedola/interesse riceverete né quando riavrete il vostro capitale (questo in realtà avviene solo vendendo le vostre quote, in quanto il fondo non ha una scadenza naturale e la vita residua dei titoli in portafoglio non diminuisce con il passare del tempo).
È questa possibile riduzione del valore del fondo che molti investitori tendono a dimenticare. La chiave per interpretare l’impatto di tassi in aumento è di controllare la duration del fondo, che è una misura della sensitività di un titolo ai movimenti nei tassi. Molti di coloro che investono in attività ritenute sicure non si aspettano di vedere il proprio fondo obbligazionario scendere del 5% o del 10%; ma questa è una possibilità reale, e nemmeno tanto remota.
Con i rendimenti degli investimenti monetari prossimi allo zero ed i timori sulla tenuta delle azioni, molti si sono rivolti ai fondi obbligazionari per avere rendimenti decenti e sicurezza. Il problema è che per ottenere un rendimento superiore occorre investire in titoli con scadenze più lunghe; una scadenza più lunga significa una maggiore duration; ed una maggiore duration significa maggiore sensitività ai movimenti dei tassi.
Anche se non vogliamo fare nessuna previsione sull’aumento immediato dei tassi (è comunque difficile prevedere una loro diminuzione nel medio termine), un consiglio per chiunque sia interessato ad investire in fondi o ETF obbligazionari è di controllare bene quale tipo di investimenti il fondo ha nel proprio portafoglio.
Il concetto di rendimento a scadenza
Un’altra asserzione che spesso sentiamo è che le obbligazioni, se mantenute fino alla scadenza ed assumendo che non vi sia default, garantiscono un certo rendimento. Questa affermazione, tipicamente fatta da chi propone uno specifico investimento, è semplicemente inesatta.
Le obbligazioni garantiscono contrattualmente il pagamento di una cedola periodica, fissata a priori o variabile a seconda dell’evoluzione di altri fattori, ed il rimborso del capitale a scadenza. Il mancato pagamento di una cedola costituisce un evento di default per l’emittente (diversamente dai dividendi azionari). Ma anche se tenute fino alla scadenza, le obbligazioni NON garantiscono un rendimento predeterminato, nemmeno quelle a tasso fisso.
Quando si acquista un’obbligazione all’emissione o sul mercato secondario, il prezzo pagato (comprese le commissioni), la cedola e la data di scadenza determinano il cosiddetto “tasso di rendimento a scadenza” (nella terminologia finanziaria: yield to maturity o YTM). Questo YTM, per sua costruzione, non dipende da rating, scadenza, cedola o altri fattori; pertanto permette un confronto rapido tra titoli con caratteristiche diverse.
Ad esempio, il BTP 4,5% con scadenza 1 febbraio 2020, al prezzo corrente di 107,20 ha uno YTM del 3,73%, mentre il BTAN francese 4,5% con scadenza 12 luglio 2013 al prezzo di 109,32 ha uno YTM di 1,43%.
Ma il rendimento totale annuo che l’investitore otterrà alla scadenza non sarà mai lo YTM, se non per caso! Questo perché la formula dello YTM assume che tutte le cedole pagate nel corso della vita dell’obbligazione siano reinvestite fino alla scadenza. Poiché l’andamento futuro dei tassi d’interesse non è noto a priori, la formula assume implicitamente che le cedole siano reinvestite nel titolo stesso, cioè allo stesso YTM.
Lo YTM è pertanto soltanto una proiezione futura del rendimento atteso. In pratica, è difficile ottenere un rendimento totale uguale allo YTM: se le cedole pagate sono depositate in un conto che paga un tasso d’interesse più basso, il rendimento totale alla scadenza sarà più basso dello YTM (ma se i tassi salgono durante questo periodo, il rendimento a scadenza potrà essere più alto); se gli interessi ricevuti sono spesi anziché reinvestiti, il rendimento finale sarà ancora inferiore; infine bisogna considerare l’impatto delle tasse sulle cedole, in quanto potrebbe non essere possibile reinvestire tutto il capitale ricevuto.
Un’ultima annotazione: per gli zero-coupon bonds lo YTM è invece uguale al rendimento totale a scadenza, proprio perché l’obbligazione non paga cedole che quindi non devono essere reinvestite.

(1) I concetti di "rischio" e "sicurezza" meriterebbero un maggiore approfondimento che tuttavia esula dagli scopi di questo articolo.

di Matteo Lombardo Consulente Finanziario Indipendente che offre servizi di advisory di portafoglio ed analisi di strumenti finanziari incentrati sulla pura consulenza in assenza di conflitto di interessi. Per maggiori informazioni: www.kcapitalgroup.com
http://investire.aduc.it/articolo/investimenti+obbligazionari+alcune+considerazioni_18265.php

mercoledì 20 ottobre 2010

Senza raccomandata è nulla la notifica alla convivente



Dopo la modifica del D.L. n. 223/2006

È nulla l’iscrizione a ruolo che scaturisce da un avviso di accertamento notificato al coniuge convivente del destinatario, se l’agente notificatore non ha dato notizia, a mezzo raccomandata, dell’avvenuta notificazione dell’atto.

Lo ha chiarito la Commissione tributaria provinciale di Novara con sentenza n. 35/06/10. La CTP, in particolare, ha accolto il ricorso del contribuente che sosteneva di ignorare l’esistenza dell’avviso di accertamento e chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento impugnata rispetto all’iscrizione a ruolo effettuata dall’Ufficio per mancata avvenuta notifica dell’atto presupposto.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva affermando che la notifica era regolarmente avvenuta, con consegna dell’atto alla convivente del destinatario.

La CTP tuttavia ricorda che il D.L. n. 223/2006 ha modificato l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973:

«se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo lettera raccomandata» Precedentemente alla modifica apportata dal D.L. n. 223/2006, quindi, l'agente notificatore, in caso di assenza del destinatario dell'atto, effettuava la notifica nei confronti dei soggetti legittimati a riceverla ex art. 139 c.p.c. Successivamente alla modifica del c.d. decreto Bersani, l'agente notificatore dà notizia dell'atto, a mezzo raccomandata, dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso.

Nella fattispecie, il messo notificatore non ha osservato la norma: il fatto di non aver inviato la raccomandata al contribuente ha leso il suo diritto di difesa e la notifica va considerata nulla.
(Sentenza Commissione tributaria provinciale NOVARA 28/06/2010, n. 35)
da www.ipsoa.it

Approvato definitivamente il collegato lavoro

Concluso l'iter parlamentare
DDL lavoro, il sì definitivo della Camera
Con 310 voti favorevoli sono stati, 204 i contrari e tre astenuti è stato definitivamente approvato il disegno di legge collegato sul lavoro.

Il provvedimento, composto da 50 articoli, reca deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

(Atto Camera dei deputati 19/10/2010, n. 1441-quater -F)
questo il link per testo completo definitivo
http://www.consulentidellavoro.it/pdf/collegato_lavoro.pdf