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martedì 29 giugno 2010

Dal Consiglio dei Ministri del 25/06/2010



Processo amministrativo, via libera alla riforma
Nella seduta odierna, il Governo ha approvato un decreto legislativo per la codificazione del processo amministrativo, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69/2009. Una riforma codicistica di portata storica, la cui entrata in vigore è prevista per il 16 settembre 2010.

Si tratta - si legge nel comunicato stampa di fine seduta - di un complesso lavoro di riforma della materia, volto a riordinare la normativa adeguandola ai moderni principi processuali di snellezza, garanzia della ragionevole durata del processo, concentrazione ed effettività della tutela, piena attuazione del contraddittorio, anche con specifico riguardo alla fase cautelare.

Una riforma codicistica di portata storica: il processo amministrativo è stato finora regolato da leggi risalenti anche al secolo scorso (R.D. n. 642/1907, R.D. n. 1054/1924, legge n. 1034/1971, legge n. 205/2000) e da una molteplicità di norme settoriali contenute in numerose leggi speciali.

La codificazione del processo amministrativo – la prima dalla nascita del diritto amministrativo moderno – ha l’obiettivo di far corrispondere la normativa alle rilevanti e recenti evoluzioni giurisprudenziali, a partire dal riconoscimento della risarcibilità della lesione degli interessi legittimi.

Altre novità dal CdM

È stato approvato un emendamento per il rinvio dei versamenti contributivi nelle zone terremotate dell’Abruzzo.

Il Consiglio ha inoltre approvato:
-un decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69/2009 in materia di ordinamento del notariato, prevede disposizioni di dettaglio per consentire ai notai, coerentemente con quanto disciplinato dal Codice dell’amministrazione digitale, di redigere atti pubblici in formato elettronico, nonché di sottoscrivere i medesimi atti e le scritture private utilizzando la firma digitale, salvaguardando nel contempo le garanzie di sicurezza e conservazione del documento negoziale proprie degli atti notarili;
-un decreto legislativo che apporta modifiche alle Parti I, II e V del Codice dell’Ambiente per coniugare l’interesse pubblico per la tutela dell’ambiente con l’interesse allo sviluppo economico del Paese;
-uno schema di decreto legislativo per l’attuazione della decisione quadro n. 2008/99/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento, nell’ambito dei Paesi UE, delle sentenze penali che irrogano pene detentive o altre misure privative della libertà personale; il provvedimento snellisce la procedura di trasferimento delle persone condannate da uno Stato all’altro, consentendo di ridurre il numero dei cittadini UE detenuti presso le carceri italiane e favorendo il reinserimento sociale delle persone condannate nello Stato di cittadinanza;
-un decreto-legge recante interventi urgenti in materia di trasmissione, distribuzione e produzione dell’energia che rivestono carattere strategico nazionale;
-un regolamento di esecuzione del 6° censimento generale dell’agricoltura, finalizzato ad acquisire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico nazionale, regionale e locale, ad assolvere agli obblighi di rilevazione fissati da norme europee e a consentire l’aggiornamento e la validazione del registro statistico delle aziende agricole realizzato dall’ISTAT.
(Comunicato stampa Consiglio dei ministri 24/06/2010, n. 98)
25/06/2010

mercoledì 23 giugno 2010

Prorogata la moratoria per le pmi fino al 31 gennaio 2011



Accordo di proroga tra Mef, Abi e associazioni rappresentative delle imprese

Prorogati i termini per la moratoria dei debiti delle PMI. Alle imprese verranno concessi altri sette mesi per la presentazione della domanda per accedere alla procedura. Saranno ammesse alla sospensione soltanto le operazioni che non sono state già oggetto di moratoria.
La moratoria sui debiti bancari, in scadenza il 30 giugno 2010, è stata prorogata di altri sette mesi.
Le PMI avranno così tempo fino al 31 gennaio 2011 per chiedere la sospensione dei debiti.
È quanto stabilisce l’accordo di proroga raggiunto lo scorso 15 giugno tra Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), Associazione Bancaria Italiana (Abi) e associazioni rappresentative delle imprese.
La proroga, si legge nel comunicato del Mef n. 92 del 15 giugno 2010, viene incontro all'esigenza di rendere pienamente operativa la sospensione dei finanziamenti e delle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica deliberata da numerosi enti pubblici, ammessa solamente dallo scorso 23 dicembre.
L'accordo di proroga prevede che restino invariate le condizioni di accesso fissate dall'Avviso comune sottoscritto tra le parti il 3 agosto 2009 (successivamente integrate dall’addendum del 23 dicembre 2009) e che possano essere accolte solo le operazioni che non siano già oggetto di moratoria. Ciò significa che possono essere ammesse non sono le imprese che finora non hanno ancora utilizzato la moratoria ma anche le aziende che vi sono già ricorse e ora vogliono beneficiarne per nuove operazioni.
L’iniziativa è rivolta alle piccole e medie imprese, che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti dimensionali fissati dall’art. 2 del DM 18 aprile 2005:
- fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, ovvero attivo patrimoniale non eccedente i 43 milioni di euro;
-numero di lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e non, inferiore alle 250 unità.
Tali parametri dovranno essere riscontrati esclusivamente sulla base del bilancio civilistico e sono riferiti alla singola impresa, indipendentemente dalla circostanza dell’eventuale appartenenza ad un gruppo residente nel territorio dello Stato, ovvero estero con stabile organizzazione in Italia.
Per accedere all’iniziativa le imprese devono:
-presentare una situazione economica e finanziaria tale da provare la continuità aziendale, nonostante la temporanea difficoltà ascrivibile all’attuale fase congiunturale negativa;
-non avere rate scadute, anche se parzialmente adempiute, da oltre 180 giorni dalla data della presentazione della domanda.
In particolare, è necessario che tali imprese:
-avessero, alla data del 30 settembre 2008, esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis”;
-non abbiano, alla data di presentazione della domanda di sospensione dei debiti, posizioni classificate come “ristrutturate”, “in sofferenza” o procedure esecutive in corso.
Le misure di sostegno a favore delle PMI previste dall’accordo siglato il 3 agosto 2009 consistono nelle seguenti fattispecie:
-sospensione, sino a 12 mesi, del pagamento della quota capitale dei mutui passivi a medio e lungo termine (cioè con durata superiore a 18 mesi), in essere al 3 agosto 2009 (data della firma dell’“Avviso comune”). Possono essere oggetto di sospensione le rate dei mutui in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda. Come chiarito dall’Addendum sottoscritto il 23 dicembre 2009, tale operazione potrà essere applicata anche mutui, di durata superiore a 18 mesi, assistiti di cambiali. Al termine del periodo di sospensione, riprenderà pieno vigore il piano di ammortamento, con conseguente proroga della durata del finanziamento per un periodo corrispondente a quello di sospensione, alle condizioni originariamente pattuite; a tal proposito l’ABI ha chiarito che “è come se il piano di ammortamento originario “slittasse” in avanti, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l’importo delle quote capitali fissate contrattualmente”;
-sospensione per 12 mesi (per operazioni di leasing immobiliare) oppure 6 mesi (nel caso di leasing mobiliare) del pagamento della quota capitale dei canoni di locazione finanziaria;
-estensione fino a 270 giorni delle scadenze del debito bancario a breve termine, con particolare riguardo alle operazioni di anticipazioni su crediti certi ed esigibili (salvo buon fine, factoring, anticipi su fatture, ecc.), comprese quelle concesse entro la data di scadenza della presentazione della domanda.

Il citato Addendum integra inoltre l’elenco delle misure che le banche possono assumere a vantaggio delle imprese in temporanea difficoltà finanziaria, aggiungendo la fattispecie dell’allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito a breve termine stipulato ai sensi dell’articolo 43 del D.Lgs.1° settembre 1993, n. 385 (credito agrario di conduzione), perfezionato con o senza cambiali.

Ai fini dell’ammissibilità dell’operazione si deve trattare di prestito in essere al 23 dicembre 2009 e non ancora scaduto al momento della presentazione dalla domanda.
Nel caso in cui l’operazione di credito sia stata perfezionata con sottoscrizione da parte del debitore di cambiali agrarie, l’allungamento della scadenza del credito dovrà essere attuato mediante la proroga della scadenza della cambiale.
Un’ulteriore novità apportata dall’Addendum è l’estensione dell’ambito di applicazione dei benefici ai finanziamenti con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale (in precedenza esclusi), a condizione che:
-l’ammissione ai benefici della sospensione/allungamento dei pagamenti sia stata deliberata con proprio atto vincolante dall’Ente erogante l’agevolazione;
-il piano originario di erogazione dei contributi pubblici, non debba essere modificato per effetto della sospensione/allungamento.

Come dimostrano i dati diffusi dall’Abi e dal Mef, la moratoria nel corso di questi mesi ha rappresentato uno dei principali strumenti di sostegno alle imprese.

Al 30 aprile 2010, infatti, le domande di sospensione presentate alle banche sono state circa 185 mila (+ 15 mila rispetto al 30 marzo) per un debito residuo pari a più di 55 miliardi di euro.
Tenendo conto dei tempi di istruttoria (circa 30 giorni), sono già state accolte fino ad aprile quasi 142 mila domande per circa 10 miliardi di euro di mutui e leasing sospesi (500 milioni in più rispetto a marzo).
Tratto da www. Ipsoa.it

martedì 15 giugno 2010

L’EFFICACIA PROBATORIA DEGLI STUDI DI SETTORE




IL QUESITO
Si chiede di conoscere quale sia allo stato della giurisprudenza l’efficacia degli studi di settore nell’accertamento tributario.
***
Premessa
Si osserva che l’accertamento basato sugli studi di settore è regolato principalmente
dalle seguenti disposizioni normative: articolo 62-sexies, comma 3, D.L. n.331/1993;
articolo 10 legge 8 maggio 1998, n.146; articolo 39 d.p.r. n.600/1973; articolo 54
d.p.r. n.633/1972.
L’accertamento da studi risulta inquadrabile fra gli accertamenti parziali di cui
all’articolo 39 comma 1 lettera d) del D.P.R. n.600/1973. Il citato articolo 39 in
materia di accertamento delle imposte sui redditi, nonché l’articolo 54 del D.P.R. n.
633 in materia di iva, prevedono espressamente che “l'esistenza di attività non
dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di
presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.”.
L’articolo 62 sexies del D.L. 331/1993 da cui prende le mosse l’accertamento da
studi, dispone che “gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62-bis del presente decreto.”.
La non congruità dei ricavi
Dal dettato normativo non si desume che la non congruità dei ricavi rispetto a quelli
che emergono dallo studio di settore costituisce presunzione legale al fine
dell’accertamento, posto che se così fosse il legislatore lo avrebbe esplicitamente
previsto. Ne si può ritenere che il mero scostamento dei ricavi indicati nelle scritture contabili rispetto a quelli presunti dallo studio di settore possa costituire per l’amministrazione finanziaria il raggiungimento dei requisiti di qualificazione della presunzione ed elevarla al rango di presunzione semplice qualificata.
Si tenga conto, altresì, che l’Amministrazione Finanziaria affinché possa procedere
all’accertamento deve dimostrare:
 l’esistenza di gravi incongruenze fra i dati dichiarati dal contribuente e quelli
desumibili dagli studi;
 la circostanza che lo studio risulti fondatamente applicabile al contribuente
sottoposto a verifica.
Si dovrà, quindi, avere riguardo al contesto in cui il contribuente opera, alle modalità di svolgimento dell’attività e ad altri elementi utili alla corretta identificazione economica del contribuente.
Lo studio di settore rappresenta certamente l’evidenza di una situazione di possibile
anomalia della posizione del contribuente, ma non giustifica di per se un
accertamento senza la presenza di ulteriori elementi concordanti nell’evidenziare una
potenziale evasione da parte del contribuente.
Ciò in quanto l’amministrazione non può “catastizzare”, il contribuente mediante
l’adozione di strumenti statistici che, per quanto affinati o affinabili, non possono mai rappresentare con precisione la situazione soggettiva del singolo contribuente.
La svolta della Cassazione a Sezioni Unite
Le recenti decisioni della Corte di Cassazione a Sezioni Riunite, n. 26635, n. 26636,
n. 26637 e n. 26638, tutte depositate il 18 dicembre 2009, vanno nella direzione della tutela del contribuente e la stessa Agenzia delle Entrate, con circolare n. 19 del 14 aprile 2010, è stata costretta ad confermare che lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto ai ricavi rivenienti dall’applicazione dello studio di settore non giustifica di per sé l’emissione dell’avviso di accertamento da parte dell’Ufficio.
La Cassazione ha sancito che gli studi di settore legittimano l’avvio di una procedura finalizzata all’analisi della situazione del contribuente per consentire, in contraddittorio con il contribuente medesimo, le eventuali correzioni al dato statistico onde fotografare con veridicità la specifica realtà economica della singola impresa o professionista.
Occorre, dunque, necessariamente convocare il contribuente per instaurare un
contraddittorio. E’ quindi viziato l’accertamento basato sugli studi di settore senza il confronto Ufficio-contribuente, ma anche senza l’adeguata esposizione dei motivi che hanno portato l’Ufficio a non tenere conto di quanto argomentato dal
contribuente in occasione del contraddittorio. Talchè, l’Agenzia, con la citata
circolare n. 19/2010 ha invitato gli Uffici ad abbandonare eventuali contenziosi se nel giudizio di primo grado è stato eccepita da parte del contribuente la mancata
convocazione per il contraddittorio.
Ciò detto, secondo l’Agenzia l’assenza del contribuente al pur convocato
contradditorio, legittimerebbe l’accertamento basato esclusivamente sulle risultanze
degli studi, considerato che la Corte avrebbe considerato tale inerzia sufficiente a far sussistere, a carico del contribuente, i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui agli articoli 39, comma 1, lettera d) e 54, rispettivamente del DPR n. 600 del 1973 e del DPR n. 633 del 1972.
Al riguardo, non si condividono tali conclusioni posto che non si rinviene alcun
passaggio nelle sentenze della suprema Corte che autorizzi la predetta affermazione
dell’Agenzia. Vero è, invece, che l’Ufficio, anche nell’ipotesi in cui il contribuente non si presenti al contraddittorio, ha comunque l’onere, sulla base degli elementi a propria disposizione, di verificare e provare che le risultanze dello studio di settore sono coerenti in relazione alla specifica situazione del contribuente.
Per tale motivo, una volta ricevuto l’avviso di accertamento è importante che il
contribuente valuti se l’Ufficio ha ottemperato o meno a tale onere, eccependo
l’eventuale negligenza dell’Ufficio nel ricorso introduttivo alla Commissione Tributaria Provinciale. Da parte propria il contribuente ha l’onere, anche mediante l’utilizzo di presunzioni semplici, di rappresentare le motivazioni che escludono l’impresa dall’area dei soggetti a cui applicare lo standard che emerge dallo studio. Tale difesa, come chiarito dalla Suprema Corte, può essere svolta dal contribuente anche solo in Commissione tributaria e non necessariamente in sede di contraddittorio con l’Ufficio.
E’, tuttavia, da suggerire con fermezza l’opportunità che il contribuente già in
contraddittorio fornisca ogni elemento utile per correggere il risultato dello studio di settore.
L’Agenzia nella propria Circolare chiarisce che l’avviso di accertamento non deve
necessariamente contenere gli esisti del contraddittorio (motivazioni, giustificazioni, risposte, etc.) poiché è sufficiente che ciò risulti dal verbale consegnato al contribuente.
Anche questa affermazione non sembra condivisibile, posto che la Corte di
Cassazione ha stabilito che tali elementi devono risultare dall’avviso di accertamento.
Ne consegue che nell’ipotesi in cui l’avviso di accertamento non dovesse contenere
gli elementi di cui trattasi, è opportuno nel ricorso introdotto eccepire tale circostanza chiedendo la pronuncia di nullità dell’avviso.
E’ importante sottolineare che le eccezioni non sollevate nel primo grado di giudizio, ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, restano precluse nel grado di appello, ferma restando la più ampia facoltà di prova – in relazione alla sussistenza di tali eccezioni/rilievi – riconosciuta al contribuente, anche a mezzo di presunzioni semplici. Nel processo tributario , infatti, le eccezioni, vale a dire “lo strumento processuale con il quale si faccia valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa fiscale” (cfr. Cass. n. 22010 del 13 ottobre 2006; n. 10112 dell’11 luglio 2002), se non sono rilevabili d’ufficio, non possono essere proposte per la prima volta in appello.
RIFERIMENTI NORMATIVI
articolo 62-sexies, comma 3, D.L. n.331/1993;
articolo 10 legge 8 maggio 1998, n.146;
articolo 39 d.p.r. n.600/1973;
articolo 54 d.p.r. n.633/1972.
RIFERIMENTI DI PRASSI
Circolare Agenzia entrate n. 19 del 14 aprile 2010.
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI
Corte di Cassazione a Sezioni Riunite, n. 26635, n. 26636, n. 26637 e n. 26638 tutte
depositate il 18 dicembre 2009.
Parere delle Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
n. 17 del 10/06/2010

lunedì 14 giugno 2010

UNICO trova la proroga



Firmato il D.P.C.M. di rinvio dei termini di versamento

Ufficializzato lo slittamento dei termini dal 16 giugno al 6 luglio 2010, senza alcun pagamento aggiuntivo, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore; per CAF e professionisti abilitati slitta al 12 luglio 2010 la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati. Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle finanze con comunicato stampa diffuso venerdì scorso.

La proroga, contenuta in un il 10 giugno scorso, è stata stabilita anche tenendo conto della contingente situazione economica, che ha comportato la revisione degli studi di settore conseguente alle richieste delle categorie interessate.

Il D.P.C.M. prevede - a favore degli stessi soggetti - la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2010, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.

A favore dei CAF e dei professionisti abilitati è infine previsto un differimento - dal 30 giugno al 12 luglio 2010 - per la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati. Un differimento, quest’ultimo, concesso tenendo conto del ritardo, segnalato dagli intermediari fiscali, nella consegna dei CUD 2010 da parte dei sostituti d'imposta.
(Comunicato stampa Ministero economia e finanze 11/06/2010, n. 91)
14/06/2010

venerdì 4 giugno 2010

Sotto controllo le compensazioni Iva



F24 senza errori? Il Fisco spiega come
Con la circolare n. 29/E diffusa ieri, l'Agenzia delle Entrate risponde a quesiti inerenti la corretta modalità di esposizione delle compensazioni di crediti Iva e la compilazione del modello di pagamento F24.

Controllo delle compensazioni IVA
In primo luogo, l'Agenzia delle entrate fa presente che l’art. 10 del D.L. n. 78/2009 ha previsto alcune limitazioni all’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti Iva annuale e trimestrali per importi superiori a 10.000 e 15.000 euro. Con il provvedimento n. 185430 del 21 dicembre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha inteso circoscrivere tali limitazioni alle compensazioni che “necessariamente” devono essere esposte nel modello F24, escludendo quelle utilizzate per i pagamenti Iva periodici, in acconto e a saldo. In particolare le compensazioni utilizzate per tali pagamenti non concorrono al raggiungimento dei limiti di compensabilità di 10.000 e 15.000 euro se e nella misura in cui la loro esposizione nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa di esercitare la “detrazione” prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, che può essere evidenziata all’interno della dichiarazione annuale (quadro VL del mod. Iva).

Pertanto, le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal decreto sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito.

Inoltre, relativamente al codice identificativo "62" - "Soggetto diverso dal fruitore del credito" - le Entrate chiariscono che esso va utilizzato soltanto nelle ipotesi in cui il credito utilizzato non risulti dalla dichiarazione dell'utilizzatore.

Invece, il codice identificativo "61" - "Soggetto aderente al consolidato" - va indicato anche quando il credito utilizzato dalla consolidante proviene (esclusivamente o prevalentemente) dalla posizione individuale della stessa consolidante.
Entrambi i codici i codici identificativi "61" e "62" vanno utilizzati dalla data di istituzione del 22 dicembre 2009, indipendentemente dall'anno di riferimento dei crediti compensati.

Compilazione del modello F24
Con la circolare n. 29/E/2010, l'Agenzia delle Entrate chiarisce anche che il codice identificativo "60" - "Garante/terzo datore" - va utilizzato esclusivamente per il pagamento, da parte del garante, dell'importo richiesto a seguito della decadenza dalla rateazione per insufficiente, omesso o tardivo pagamento anche di una sola rata.
Inoltre, a seguito della risoluzione n. 40/E del 18 maggio 2010, in caso di versamento rateizzato dell'Iva dovuta per adeguamento agli studi di settore (codice tributo 6494), deve essere compilato il campo "rateazione", indicando il numero della rata in pagamento e quello complessivo delle rate.

Infine, l'Agenzia entrate ricorda che i contribuenti che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, applicano l'imposta sostitutiva alle somme percepite per premi di produttività, possono effettuarne il versamento utilizzando, anche per i periodi d'imposta 2009 e 2010, il codice tributo "1816", già istituito per i compensi ricevuti, nel secondo semestre del 2008, a titolo di lavoro straordinario, supplementare e per incrementi di produttività.
(Circolare Agenzia delle Entrate 03/06/2010, n. 29/E)
Fonte www.ipsoa.it

giovedì 3 giugno 2010

La manovra correttiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale E' stato pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. del 31 maggio il D.L. 31 maggio 2010,



E' stato pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. del 31 maggio il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Il Consiglio dei Ministri aveva licenziato lo scorso 25 maggio 2010 la bozza del decreto legge. I principali interventi in materia di contrasto all'evasione fiscale sono di seguito riepilogate.

Art. 19
Aggiornamento del catasto
Entro il 31 dicembre 2010, i proprietari di immobili che non risultano al catasto devono presentare, ai fini fiscali, la dichiarazione di aggiornamento catastale. L’Agenzia del territorio renderà disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistica-edilizia.
Se non si procede alla regolarizzazione catastale, scatteranno i controlli incrociati tra l’Agenzia del Territorio e i Comuni.

Art. 20
Adeguamento delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
Al fine di adeguare le disposizioni nazionali a quelle comunitarie in materia di antiriciclaggio, le seguenti limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore sono adeguate dall’attuale importo di € 12.500 a quello di € 5.000:
a) è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 5.000;
b) gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore a € 5.000 devono recare l’indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
c) il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a € 5.000 può essere richiesto per iscritto dal cliente senza la clausola di non trasferibilità;
d) il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000;
e) i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000 devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad somma non eccedente.

Art. 21
Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità ed i termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di imposto non inferiore a € 3.000.

Art. 22
Adeguamento dell’accertamento sintetico
Alla luce delle modifiche apportate all’articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto in commento, l’ufficio può sempre procedere a determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o comunque esclusi dalla formazione del reddito imponibile.
La determinazione sintetica del reddito può essere fondata anche sul contenuto sintetico di elementi indicati dalla capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in base al nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza.
L’ufficio ha comunque l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o mediante dei rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.

Art. 23
Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi”
Sono specificamente considerate da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell’INPS le imprese che cessano la loro attività entro un anno dalla data di inizio.

Art. 24
Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistematica”
Deve essere una vigilanza sistematica per le imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale non determinata da compensi erogati agli amministratori e soci, per più di un periodo.

Art. 25
Contrasto di interessi
Dal 1° luglio 2010, le banche e le poste operano una ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici relativi alle spese che beneficiano del 36%.

Art. 26
Prezzi di trasferimento
In materia di documentazione dei prezzi di trasferimento viene previsto che in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’art. 110, co. 7 del TUIR, da cui deriva una maggiore imposta o un minor credito, la sanzione dal 100% al 200% del valore di queste ultime, non si applica se il contribuente nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, consegna la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità del valore normale ai prezzi di trasferimento praticati. Data documentazione sarà indicata in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente D.L.

Art. 27
Operazioni intracomunitarie
Nella dichiarazione di inizio attività occorre indicare per i soggetti che intendono effettuare operazioni intra comunitarie la volontà di effettuare le stesse. Per tali soggetti, entro 30 giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, l’ufficio può emettere un provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad effettuare le predette operazioni.

Art. 29
Concentrazione della riscossione nell’accertamento
Gli avvisi di accertamento notificati a partire dal 1° luglio 2010 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi diventano esecutivi all’atto della notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.

Art. 31
Preclusione auto compensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
Dal 1° gennaio 2011 la compensazione “orizzontale” dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, ai ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso si inosservanza di tale divieto si applica una sanzione pari al 50% di quanto indebitamento compensato.

Art. 32
Fondi immobiliari chiusi
Il D.L. introduce alcune regole specifiche per quanto riguarda le caratteristiche che deve avere il patrimonio del fondo d’investimento: il patrimonio autonomo deve essere raccolto mediante una o più emissione di quote tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento..
Le SGR che hanno istituito fondi privi di tali caratteristiche hanno due opzioni:
a) adeguarli. In tal caso, la SGR deve adottare le relative delibere, prelevando a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari all’8% della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009;
b) metterli in liquidazione. In tal caso, l’imposta sostitutiva è dovuta con aliquota del 12%.

Art. 33
Stock option ed emolumenti variabili
Sui compensi erogati a titolo di stock option che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10%.

Art. 34
Obbligo per i non residenti di indicare il codice fiscale
Gli atti ed i negozi degli operatori finanziari conclusi con clienti per conto proprio o per conto ed in nome i terzi, riguardanti l’apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo devono riportare il loro codice fiscale.

Art. 35
Accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato fiscale
Vengono definite le procedure per l’accertamento del reddito delle società che aderiscono al consolidato fiscale, disponendo che il controllo delle dichiarazioni presentate dalle società consolidate e dalla consolidante spetta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente alla data in cui le stesse sono state presentate
Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto partecipante al consolidato sono effettuate con atto unico, col quale è determinata la maggiore imposta, il cui pagamento estingue l’obbligazione sia se effettuato dalla consolidata sia dalla consolidante.

Art. 36
Disposizioni antifrode
Il Ministro dell’economia e delle finanze individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo ovvero di mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.
Gli enti e le persone soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231 /2007 si astengono dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei predetti Paesi.

Art. 38
Altre disposizioni in materia tributaria
Il comma 4 dispone che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi e a tal fine previsti dalla legge

Artt. 40-43
Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno
Le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono decidere con proprio provvedimento una riduzione delle aliquote IRAP, fino ad azzerarle.
Nel meridione possono essere istituite delle zone a burocrazia zero.

Art. 44
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero
Ai fini delle imposte sui redditi viene escluso dalla formazione del reddito il 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori non occasionalmente residenti all’estero, che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni consecutivi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. la svolgano in Italia per i 5 anni solari successivi.
fonte www. ipsoa.it