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mercoledì 31 marzo 2010

Dal 3 maggio cambia il modello F24



Versamenti con elementi identificativi nel nuovo F24

Con provvedimento del 29 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha approvato alcune modifiche al modello F24 - Versamenti con elementi identificativi; il nuovo modello deve essere utilizzato (unitamente alle relative avvertenze per la compilazione) a partire dal 3 maggio 2010, in sostituzione di quello approvato con provvedimento del 7 agosto 2009.

Sono inoltre approvate le specifiche tecniche di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati in via telematica utilizzando il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi», contenenti le modifiche di nuova approvazione.

In particolare, nel modello sono stati introdotti i campi relativi al codice ufficio e al codice atto.

Per effetto delle modifiche, tenuto conto anche del fatto che nell’attuale versione sono già presenti i campi relativi a due codici fiscali, il nuovo modello F24 consentirà una più efficiente gestione dei versamenti dovuti a seguito di escussione di polizze fideiussorie per i quali è necessario acquisire l’informazione del debitore principale, del soggetto obbligato in solido e degli estremi dell’atto per il quale è stata rilasciata la garanzia.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 29/03/2010, n. prot. 2010/19702)
Fonte agenzia Entrate - www.ipsoa.it

venerdì 26 marzo 2010

Regione Toscana: pacchetto anticrisi a sostegno dell'occupazione



Delibera Giunta regionale Toscana 15/03/2010, n. 321 e n. 317 pubblicata sul BURT n. 12 del 24/03/2010

La Regione Toscana, con la Delibera in oggetto, approva gli interventi di seguito specificati:
a) “Assunzione di donne over 30”: è previsto un contributo regionale pari ad euro 6.000 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time di donne disoccupate/inoccupate, iscritte ai centri per l'Impiego delle Province della Toscana e di euro 3.000 in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time;
b) “Fondo per l'assunzione di giovani laureati”: è previsto un contributo regionale pari ad euro 6.000 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time e di euro 3.000 nel caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato part-time. Nel caso, invece, di assunzione con contratto a tempo determinato full-time, della durata di almeno 12 mesi, il contributo sarà pari ad euro 3.000; se, entro il termine di scadenza del contratto tempo determinato full-time, il lavoratore verrà stabilizzato con contratto a tempo indeterminato full-time, l'azienda potrà richiedere un ulteriore contributo pari ad euro 3.000. Nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato part-time, della durata di almeno 12 mesi, l'azienda potrà richiedere un contributo pari ad euro 2.000; se entro il termine di scadenza del contratto a tempo determinato part-time, il lavoratore verrà stabilizzato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, l'azienda potrà richiedere un ulteriore contributo di euro 1.000; qualora il lavoratore, con contratto a tempo determinato part-time venisse stabilizzato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, l'azienda potrà richiedere un ulteriore contributo di euro 3.000 (il fondo non è cumulabile con le provvidenze di cui al punto 3.);
c) “Assunzione lavoratori in mobilità”: è previsto un contributo regionale pari ad euro 6.000 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time e di euro 3.000 in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time. Il contributo verrà incrementato del 20% nel caso di assunzione a tempo indeterminato di donne over 45 e uomini over 50;
d) “Contributo per l'inserimento lavorativo di soggetti prossimi alla pensione”: per soggetti che siano a meno di 5 anni dalla pensione, che si trovino in situazione di disoccupazione o mobilità non indennizzate o che siano comunque privi di ammortizzatori sociali, la Regione eroga un contributo all'assunzione a tempo indeterminato nella misura di euro 3.000 l'anno per un massimo di 5 anni. Il contributo verrà incrementato del 20% nel caso di assunzione di donne;
e) “Contributo per l'inserimento lavorativo di soggetti prossimi alla pensione”: per soggetti che siano a meno di 3 anni dalla pensione, che si trovino in situazione di disoccupazione o mobilità non indennizzate o che siano comunque privi di ammortizzatori sociali, la Regione eroga un contributo all'assunzione a tempo determinato nella misura di euro 3. 000 l'anno per un massimo di 3 anni. Il contributo verrà incrementato del 20% nel caso di assunzione di donne;
f) “Stabilizzazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato”, effettuata almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a tempo determinato: è previsto un contributo regionale pari ad euro 6.000 per ogni stabilizzazione di contratti a tempo indeterminato full-time e di euro 3.000 nel caso di stabilizzazione di contratti a tempo determinato part-time. Il contributo verrà incrementato del 20% nel caso di stabilizzazione di donne over 45 e uomini over 50 con contratti a tempo indeterminato;
g) “Contributi a favore di aziende colpite dal processo di crisi che procedono al rinnovo dei contratti a tempo determinato e/o stipula dei contratti a tempo determinato per i lavoratori co.pro”: potranno presentare richieste di contributo le imprese che prorogheranno i contratti a tempo determinato e/o procederanno alla trasformazione del contratto co.pro in contratto a tempo determinato, dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;
h) “Interventi per il sostegno al reddito”: per i lavoratori in stato di disoccupazione, è previsto un contributo “una tantum” pari ad euro 1.650;
i) “Contributi ai titolari di mutuo per l'acquisto della prima casa” per i soggetti in possesso dei requisiti specificati nella Delibera in oggetto,la Regione prevede un contributo “una tantum” pari ad euro 1.650.
Fonte Burt e Guida al lavoro Il sole 24 ore

mercoledì 24 marzo 2010

Invio Modelli 730/4 ai sostituti d'imposta



Si riporta la circolare inviata dalla Direzione Regionale della Toscana Settore Servizi e consulenza Ufficio Gestione tributi in tema di comunicazioni per il ricevimento dei modelli 730/4 da parte dei sostituti.

OGGETTO: Modalità d’invio dei mod. 730-4 ai sostituti d’imposta mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

L’art. 16 del D.M. n. 164 del 1999 stabilisce che i CAF trasmettono telematicamente il risultato finale delle dichiarazioni 730 (mod. 730-4) all’Agenzia delle Entrate che lo rende disponibile, in via telematica, ai sostituti d’imposta.
Estensione della nuova procedura ai sostituti d’imposta residenti su tutto il territorio nazionale.
Negli anni 2008 e 2009 è stata avviata una prima fase di sperimentazione che ha interessato un limitato numero di sostituti d’imposta e di province.
Per l’anno in corso, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 3 febbraio 2010 stabilisce che tale procedura telematica sia estesa ai sostituti d’imposta residenti su tutto il territorio nazionale che intendono accedervi, ad eccezione di alcuni grandi sostituti come l’INPS, il Ministero dell’ECONOMIA e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro), l’INPDAP, l’IPOST, le Ferrovie dello Stato Spa e le Poste Italiane Spa.
Il flusso telematico attraverso l’Agenzia delle Entrate garantisce ai sostituti la provenienza dei risultati contabili delle dichiarazioni mod. 730 e consente notevoli vantaggi economici in termini di risparmio di tempo e di risorse potendo trasferire i dati relativi al conguaglio da effettuare direttamente nelle procedure adibite alla preparazione delle buste paga dei dipendenti.
Modalità e termini per la comunicazione
Per accedere a tale procedura i sostituti d’imposta devono compilare ed inviare, entro il 31 marzo 2010, anche avvalendosi di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, il modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate”, approvato con il medesimo Provvedimento del 3 Febbraio 2010 e pubblicato sul sito www.agenziaentrate.it seguendo il seguente percorso:
Strumenti – modulistica - Modelli di comunicazione 2010 - Ricezione telematica dei 730-4 - Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate
Nel modello i sostituti d’imposta devono indicare l’utenza telematica (fiscoline o entratel) o l’intermediario presso cui devono essere resi disponibili i dati contabili del mod. 730-4.
I sostituti d’imposta che hanno partecipato alla fase di sperimentazione svolta nel 2009 riceveranno i 730-4 senza necessità di presentare una nuova comunicazione.
Una nuova comunicazione deve essere presentata per variare uno o più dati indicati a suo tempo (ad esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici) oppure per comunicare il numero di cellulare o l’indirizzo di posta elettronica.
I sostituti d’imposta che chiedono che i Modelli 730-4 siano resi disponibili presso l’utenza telematica di un intermediario abilitato, possono indicare, in luogo dei propri dati, il medesimo cellulare o l’indirizzo e-mail indicato per l’intermediario.
Avvicinandosi la scadenza stabilita, considerando anche l’ampliamento del numero di soggetti interessati, si invitano cortesemente gli ordini, le associazioni, ed i rappresentanti di categoria in indirizzo ad effettuare una divulgazione capillare ed accurata presso tutti gli iscritti di tale innovativa modalità di ricevimento dei dati contabili.
Ringraziando per la cortese disponibilità invio cordiali saluti.

lunedì 22 marzo 2010

No a dati sanitari dei dipendenti sui siti delle aziende



Il Garante impone a una società di rimuovere i dati sulla salute di un dirigente pubblicati on line
Il Garante privacy ha vietato ad una società l’ulteriore diffusione dei dati sulla salute di un dirigente pubblicati sul sito dell’azienda e liberamente reperibili nel web.

Il provvedimento (di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) è stato adottato in seguito alla segnalazione del dirigente che, dopo aver ricevuto comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro, è venuto a conoscenza di un comunicato stampa, pubblicato su una pagina del sito dedicata agli investitori, dove erano riportati nome, cognome, informazioni sul suo stato di salute e sull’assenza dal lavoro dovuta a uno "stato morbile".

Il dirigente aveva anche lamentato come a causa del comunicato stampa, veicolato a un numero elevatissimo di soggetti attraverso il sistema Nis (Network information system) di Borsa Italiana e Consob (il circuito telematico che permette alle agenzie di stampa di ricevere i comunicati delle società aderenti), incontrasse difficoltà nel proprio reinserimento professionale.

Dal canto suo la società ha giustificato il proprio operato appellandosi alla necessità di chiarezza e trasparenza richiesta dal mercato nel quale opera.

Nel motivare la sua decisione, il Garante ha ribadito che la diffusione delle informazioni idonee a rilevare lo stato di salute è vietata dal Codice Privacy e ha sottolineato che la richiamata esigenza di trasparenza avrebbe potuto essere ugualmente perseguita dalla società omettendo nel comunicato stampa l’indicazione delle condizioni di salute del dirigente. L’azienda ha adempiuto entro i tempi stabiliti al provvedimento del Garante rimuovendo i dati dal sito.
fonte: http://www.garanteprivacy.it

giovedì 18 marzo 2010

La Covip fornisce la stima personalizzata della pensione complementare



Covip Comunicato stampa 12/03/2010

Pubblichiamo il comunicato stampa della Covip del 12 marzo 2010, relativo al Progetto esemplificativo personalizzato.

"Entro il 31 marzo prossimo dai fondi pensione una stima personalizzata della pensione complementare
Da quest'anno, tutti gli iscritti alle forme pensionistiche complementari (fondi pensione negoziali, fondi aperti e piani individuali pensionistici di tipo assicurativo) riceveranno, entro il 31 marzo, unitamente alla comunicazione periodica, il Progetto esemplificativo personalizzato. Si tratta di un documento con il quale il fondo pensione fornisce una stima della pensione che ciascun aderente riceverà al momento della maturazione dei relativi requisiti.
E' da ricordare che, già da luglio 2008 tutti i nuovi iscritti alla previdenza complementare ricevono il Progetto esemplificativo standardizzato, contenente una stima della pensione complementare ma riferita a figure-tipo con caratteristiche - in termini di età, sesso e livello di contribuzione - predefinite dalla COVIP in modo omogeneo per tutti i fondi pensione.
La stima in arrivo nei prossimi giorni è, invece, fondata su informazioni che riguardano il singolo aderente (dai dati anagrafici, al livello di contribuzione, al profilo di investimento scelto) e tiene conto delle effettive caratteristiche del piano previdenziale dallo stesso sottoscritto.
Il Progetto esemplificativo personalizzato prende in considerazione i costi effettivamente addebitati dal fondo pensione al singolo aderente e i rendimenti, differenziati in funzione della ripartizione tra investimenti azionari e obbligazionari, secondo l'asset allocation propria di ciascuno dei comparti in cui
l'aderente ha scelto di versare i propri contributi.
Inoltre, è possibile - avvalendosi di procedure (motori di calcolo) disponibili sui siti web delle forme pensionistiche complementari - effettuare simulazioni personalizzate, anche modificando, entro determinate condizioni, le variabili utilizzate dal fondo pensione per la determinazione della stima già comunicata.
L'iniziativa si inquadra in un percorso da tempo avviato dalla COVIP, volto a promuovere l'innalzamento del livello di conoscenza degli strumenti previdenziali e il grado di consapevolezza di coloro che aderiscono, o aderiranno, ai fondi pensione, in linea con quanto sperimentato con successo in Paesi in cui la previdenza complementare è una realtà consolidata."

martedì 16 marzo 2010

Nuovo sistema contrattuale proposto per le piccole imprese



CONFAPI E CONFIMPRESE ITALIA LANCIANO IL CONTRATTO PER LA MICROIMPRESA
Confapi e Confimprese Italia (l’associazione delle microimprese confluita lo scorso anno in Confapi) propongono un nuovo sistema contrattuale a misura di piccola azienda. Si tratta di un’iniziativa totalmente inedita, visto che nel panorama italiano mancano contratti dedicati esclusivamente alla mini impresa, nonostante rappresenti il 95% della nostra economia e impieghi il 51% dei lavoratori totali.

Spazio alla formazione, all’inserimento dei giovani e alla sicurezza nella proposta Confapi-Confimprese Italia, per un contratto collettivo nazionale davvero strategico, in grado di tutelare sia l’imprenditore che il lavoratore, valorizzando la sua professionalità e sostenendo i nuclei familiari monoreddito. Una piattaforma trasversale, che possa cioè rappresentare tutti i settori produttivi e che abbia tutte le caratteristiche di quelle attualmente in vigore, ma in versione "economica". Infatti gli oneri contrattuali previsti dai normali Ccnl sono difficilmente sostenibili per le microimprese, dotate, come è comprensibile, di minori risorse economiche rispetto alle aziende più strutturate.

«E’ tempo di avviare un sistema di relazioni industriali pienamente maturo e quindi capace di sostenere tutti i protagonisti dell’universo economico italiano – commenta Paolo Galassi, Presidente di Confapi - Le PMI e le microimprese in particolare hanno sofferto pesantemente della congiuntura sfavorevole, bisogna perciò dotarle di strumenti efficaci per renderle più forti ed evitare che finiscano col disperdere il patrimonio di figure professionali e competenze che rappresentano la loro storia e il loro futuro. Per questo, soprattutto nelle micro imprese, la valorizzazione della persona è al centro della nostra proposta: il capitale umano è il primo bene in un’azienda di piccole dimensioni perché imprenditore e lavoratore operano fianco a fianco, condividendo valori e obiettivi, nell’ottica di una crescita comune».

«La proposta per un nuovo contratto dedicato alla microimpresa è pensata per un contratto del lavoro e per il lavoro, in un contesto dove imprenditori e dipendenti sono sempre più collaboratori dell’attività d’impresa. Tutele ed opportunità devono rivolgersi ad entrambi i ruoli. In generale, poi, la microimpresa, quale spina dorsale dell’economia italiana, deve avere un riconoscimento statutario, che la iscriva nella Costituzione materiale del Paese» propone Guido D’Amico, Presidente di Confimprese Italia.
Fonte: http//Confapi.org

D.P.S.: non e' una fonte normativa, ma e' egualmente precettivo



Scade il 31 marzo

Il 31 marzo 2010 e' il termine ultimo per la predisposizione del Dps (documento programmatico per la sicurezza), lo strumento operativo del generale obbligo di sicurezza posto dal Codice Privacy. La sua mancata predisposizione o il suo inadeguato aggiornamento impediscono al titolare il trattamento dei dati.

CHE COS'E'

Il Dps (acronimo della sigla "Documento Programmatico per la Sicurezza") è strumento specificativo del generale obbligo di sicurezza posto dal Codice Privacy, e assume, per diretta volontà legislativa, assieme alle altre misure di sicurezza, il ruolo di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
La sua mancata predisposizione o il suo inadeguato aggiornamento impediscono al titolare il trattamento dei dati.

LE FONTI

Il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) è misura “minima” di sicurezza, attualmente disciplinata dal Codice Privacy, d. lgs. n. 196/2003, precisamente dagli artt. 33 ss. e dall’allegato B.
Precisamente, l’art. 33 stabilisce che:
“Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31 […] i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo […] volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.” È però l’art. art. 34 comma 1, lettera g) del D.lg. 196/03 a prevedere la “tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza”.
Le misure minime, fra cui il Dps, ex art. 33 del Codice, specificano, grazie al contenuto spesso prescrittivo, il detto generale obbligo di sicurezza, e assumono, per diretta volontà legislativa, il ruolo di “ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita […] di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.”
Va evidenziato che, proprio in quanto misura “minima”, la mancata predisposizione o l’inadeguato aggiornamento del Dps impedisce al titolare un qualsiasi trattamento dei dati.
La disciplina del dps ha subito nel 2008 significative innovazioni su due differenti versanti:

* 1.l’autodichiarazione sostitutiva;
* 2..la semplificazione.In particolare, rispetto al primo profilo, per taluni casi, è stata prevista, in via innovativa, la possibilità di sostituire il (DPS) con un documento di autocertificazione.

Mentre, in altri casi è data la possibilità di redigerlo in via semplificata, in chiara deroga ai requisiti minimi fissati dalla legge.
Precisamente, l’art. 29 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla Legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, inserendo all’articolo 34 il seguente comma 1-bis, ha previsto che:
“Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.”
Rispetto invece al secondo profilo, l’art. 34 comma 1-bis ha attribuito al Garante Privacy il potere, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, di individuare, con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente “…..modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime ”.

Attuando la norma, il Garante Privacy ha provveduto a emanare il provvedimento generale del 27 novembre 2008 per la “Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali” (pubblicato nella G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008), fissando modalità semplificate per l’applicazione delle misure minime di sicurezza.

Sicché, ricorrendo i requisiti di legge, è possibile anche redigere un DPS semplificato, rispetto a quello “ordinario” tout court disciplinato dagli artt. 33 ss. del Codce.
A fronte della novella, tuttavia, sono emerse rilevanti problematiche interpretative e applicative per i titolari del trattamento, tanto che si è posta in discussione anche la persistenza dell’obbligatorietà o meno della redazione del Documento Programmatico di Sicurezza

COSA FARE?

Occorre aggiornare il Dps, se già precedentemente predisposto o, altrimenti, predisporlo.

Il legislatore del 2008, innovando radicalmente il testo del Codice del 2003, prevede che “[…] la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione […]” solo per “[…] i soggetti che trattano […] dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale […]”.

Tale norma va coordinata con quella definizione di dati personali “sensibili”, identificati - dall’art. 4.1.D.lg. 196/03 - come quei dati personali “… idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Ne consegue che sono soggetti alla tenuta di un aggiornato DPS i seguenti titolari:

* a)i titolari che con strumenti elettronici trattano le seguenti categorie di dati personali sensibili:- origine razziale ed etnica di clienti, fornitori e dipendenti - opinioni religiose, filosofiche o di altro genere di clienti, fornitori e dipendenti, - opinioni politiche, adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico e politico di clienti, fornitori e dipendenti, - stato di salute di clienti e fornitori - stato di salute con indicazione della relativa diagnosi di dipendenti, - vita sessuale di clienti, fornitori e dipendenti
* b)i titolari che trattano dati personali giudiziari con strumenti elettronici.

Non sono, invece, soggetti a tale adempimento i titolari che trattano le seguenti categorie di dati, sempreché utilizzino strumenti elettronici:

* -dati personali “comuni” di clienti, fornitori e dipendenti;
* -dati personali “sensibili” di dipendenti relativi allo stato di salute o malattia (solo se senza indicazione della diagnosi);
* -dati personali “sensibili” di carattere sindacale.

Si segnala, tuttavia, che, alla luce dell’ampio concetto di “trattamento”, ex art. 4.1.a del Codice Privacy, permangono notevoli perplessità sulla reale possibilità di rientrare in una delle categorie per le quali sussiste la possibilità dell’esonero dall’obbligo di redazione del DPS.

Quindi, data anche la difficoltà di prevedere quali dati precisamente verranno trattati perlomeno durante il periodo annuale, sarebbe auspicabile che - per garantire quanto più possibile il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e per evitare il rischio di subire le dovute e talora pesanti sanzioni del Codice, ogni titolare - tendenzialmente, approntasse e aggiornasse il Dps.

QUANDO: IL TERMINE DI SCADENZA PER APPRONTARE IL DOCUMENTO

Entro il 31 marzo 2010, che è dunque il termine ultimo posto dall’Allegato B del Codice, e così per tutti gli anni, salvo chiaramente modifica legislativa o eventuale provvedimento del Garante

COME ADEMPIERE

All’obbligo del Dps – sulla base di quanto sopra specificato – il titolare del trattamento può adempiere, sostanzialmente, in tre differenti modalità:

* 1.redazione del dps:
* 2.nei casi sopra indicati, predisposizione di autocertificazione sostitutiva;
* 3.ove previsto dalla legge, redazione di un documento semplificato.

Esso entro il 31 marzo va aggiornato se già predisposto, anche attraverso il responsabile del trattamento, ove designato.

Riguardo al contenuto concreto dell’aggiornamento, occorre riportare – salvo le ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari - idonee informazioni riguardo:

* 1.l'elenco dei trattamenti di dati personali;
* 2.la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
* 3.l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
* 4.le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonchè la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
* 5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
* 6.la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonchè in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
* 7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
* 8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.
Si precisa che vanno indicate tutte le eventuali variazioni che si siano nel frattempo verificate in azienda se hanno coinvolto o possono coinvolgere il trattamento dei dati: ad es. un nuovo pc, un dipendente assunto, un dipendente licenziato, il cambio d'indirizzo o il cambio della persona incaricata del trattamento dei dati etc.
Si evidenzia che, all'interno del documento programmatico per la sicurezza, deve essere previsto un piano di formazione destinato agli incaricati del trattamento (al riguardo, occorre verificare che sia stata loro consegnata documento di nomina espressa e adeguatamente chiara e precisa su modalità e limiti del trattamento dei dati), che dovrà pertanto anch’esso, assieme agli altri elementi del Dps, essere rivisto annualmente.
Tale piano deve indicare precisamente i tempi di formazione e le strutture che si occuperanno di gestire l’attività formativa.
La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, ma investe anche i cambiamenti di mansioni e l’eventuale introduzione di nuovi strumenti rispetto alla materia del trattamento dei dati personali.
I responsabili vanno nominati scegliendo tra persone dotate della necessaria esperienza, capacità, affidabilità, quindi occorre fornire loro una formazione ancor più completa e specifica rispetto a quella degli incaricati.
Si segnala, sempre riguardo alla concreta attuazione del DPS, che in dottrina si è posto l’accento sull’esigenza di raccordo fra l’’art. 34.1.g del D.lg. 196/03 e l’art. 19 dell’Allegato B) del Codice.
L'avvenuto aggiornamento, a prescindere dalla quantità e tipo di modifiche, va necessariamente riferito nella relazione di bilancio annuale dei titolari del trattamento.

I SITI DI RIFERIMENTO
* www.garanteprivacy.it (sito istituzionale del Garante della Privacy);
* http://www.edps.europa.eu (sito del Garante Europeo per la protezione dei dati personali);
* www.privacy.it (sito privato, cura la raccolta di atti e provvedimenti del Garante)
tratto da Luca Christian Natali www.ipsoa.it

venerdì 5 marzo 2010

Pagamenti eseguiti con pignoramento presso terzi



Pronte le regole per la ritenuta del 20%
Si applicano da oggi le disposizioni dettate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. 34755/2010, che spiega come effettuare le ritenute IRPEF del 20% in caso di pagamento eseguito con pignoramento presso terzi in veste di sostituti d'imposta.

Il provvedimento illustra gli adempimenti dei terzi erogatori delle somme, dei creditori pignoratizi e dei debitori, in attuazione del disposto del D.L. n. 78/2009, in base al quale (art. 15, comma 2) «[…] in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta […] devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d’acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate».

In linea con la norma che affida al terzo l'effettuazione della ritenuta d'acconto del 20%, il provvedimento assegna al creditore pignoratizio la tassazione definitiva delle somme, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Adempimenti del terzo erogatore

Il terzo che eroga le somme deve:
•versare la ritenuta operata;
•rilasciare al creditore pignoratizio l'apposita certificazione;
•comunicare al debitore il pagamento eseguito e l'ammontare delle ritenute operate;
•indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati sui pagamenti effettuati (adempimento, questo, che deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute).

Adempimenti del creditore pignoratizio

Il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Adempimenti del debitore

Il debitore, tenuto a presentare il modello 770, deve indicarvi i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto di debito. In ogni caso, non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 03/03/2010, n. prot. 34755/2010)
Fonte: www.ipsoa.it

giovedì 4 marzo 2010

E' legge l'arbitrato sui licenziamenti



L'arbitrato sulle controversie di lavoro è legge. L'aula del Senato ha approvato ieri il disegno di legge 1167-B in materia di lavoro, con 151 voti favorevoli, 83 contrari e 5 astenuti. Tra le novità principali, oltre all'introduzione dell'arbitrato per le controversie di lavoro, anche il pensionamento anticipato per i lavoratori che fanno attività usuranti, la possibilità di svolgere l'ultimo anno di istruzione obbligatoria attraverso l'apprendistato in un'azienda. Tra le nuove norme c'è il discusso "aggiramento" dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, questione su cui è scoppiata la polemica a poche ore dall'ok di Palazzo Madama. Secondo i critici il provvedimento scardina fra le altre cose l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Per le controversie di lavoro, tra cui quelle legate al trasferimento di azienda e al recesso, infatti, viene limitata la competenza del giudice e privilegiato il canale dell'arbitrato e della conciliazione. In caso di licenziamento, il magistrato dovrà tenere conto del contratto, delle dimensioni aziendali, della situazione del mercato del lavoro, dell'anzianità del lavoratore. È stata poi rivista la riforma delle procedure di arbitrato e conciliazione, estendendo a tutte le tipologie di lavoro il termine di 60 giorni per impugnare i licenziamenti. Inoltre, è stata soppressa la norma che cancellava la gratuità dei processi. In base alla nuova legge, poi, sarà possibile assolvere l'ultimo anno di obbligo di istruzione (dai 15 anni di età) attraverso un apprendistato in azienda, dopo un'intesa tra Regioni, ministero del Lavoro e dell'Istruzione, "sentite le parti sociali".
Fonte www.apcom

mercoledì 3 marzo 2010

La Corte di Cassazione sulla detrazione IVA



Sì alla detrazione, ma solo se il bene acquistato è inerente all'attività imprenditoriale
Con la sentenza n. 3706 depositata il 17 febbraio scorso, la Sezione tributaria della Cassazione si e' pronunciata in materia di condizioni necessarie per effettuare legittimamente una detrazione IVA, con particolare riferimento al requisito dell'inerenza del bene acquistato rispetto all'attivita' esercitata.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, l’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, pur consentendo all’acquirente di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa del venditore, ancorchè si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa, richiede, oltre alla qualità d’imprenditore dell’acquirente, l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività.

Secondo tale impostazione, che riprende un filone giurisprudenziale già esistente (Cassazione sentenze n. 16730 e n. 11765 del 2008, n. 3022 del 2007), la norma de qua, non introducendo una deroga ai comuni criteri di onere della prova, lascerebbe la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell’interessato.

In sostanza, nei casi di specie, la possibilità di effettuare la detrazione richiederebbe un quid pluris rispetto al solo requisito soggettivo (qualità di imprenditore in capo all’acquirente) costituito dall’inerenza o strumentalità del bene comprato rispetto all’attività imprenditoriale.

Ai fini della detraibilità dell’imposta è, dunque, necessario dimostrare effettivamente che gli acquisti di beni da parte delle società commerciali siano caratterizzati dall’inerenza all’esercizio d’impresa, con onere della prova a carico di chi invoca la detrazione.

Occorre fare alcune riflessioni.
La questione dell’inerenza ai fini della detraibilità è stata affrontata più volte dalla Cassazione e, quasi sempre, il giudice di legittimità ha concluso con l’affermare l’obbligatorietà del requisito dell’inerenza, precisando come tale requisito debba essere dimostrato dalla parte contribuente. Appare del tutto ragionevole.

Vi è, quindi, una particolare attenzione al profilo probatorio della questione: il contribuente può detrarre l’imposta purché dimostri che l’acquisto sia stato effettivamente finalizzato all’impresa. Ciò posto, però, non rimane che interrogarsi se gli strumenti probatori esistenti nel processo tributario siano sufficienti per ottemperare a questo onere. In molti casi sicuramente lo saranno, per mezzo della prova documentale. Ma laddove la documentazione non sia sufficiente o non possa essere prodotta per cause di forza maggiore, non vi sarà nessun altro modo per provare l’inerenza del bene acquistato.

La giurisprudenza affina sempre più i propri ragionamenti giuridici, rendendo gli orientamenti che ne derivano pregni di principi di diritto, i quali appaiono davvero ineccepibili; tuttavia non ci si può esimere dall’evidenziare come a tale dinamismo giurisprudenziale si opponga l’inadeguatezza e l’arretratezza dell’impianto del processo tributario, la cui riforma diventa sempre più necessaria, soprattutto in materia di strumenti probatori, onde evitare che l’art. 111, secondo comma, della Costituzione rimanga lettera morta.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 17/02/2010, n. 3706)
Fonte www.ipsoa.it