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martedì 26 gennaio 2010

Malattia: esenzione contributiva per il datore tenuto a pagare l'indennità



Sentenza 03/12/2009 n. 25430 Corte di Cassazione

Il caso deciso riguarda la pretesa contributiva dell'INPS, relativa ai contributi e somme aggiuntive per indennità di malattia fatta valere nei confronti di una società che era tenuta a corrispondere ai propri dipendenti il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della predetta indennità.
La società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e la cartella esattoriale dell'ente previdenziale. Il giudice di primo grado rigettava l'opposizione, affermando la sussistenza dell'obbligo contributivo relativo all'indennità economica di malattia anche quando, come nel caso di specie, il relativo trattamento di malattia sia corrisposto direttamente dal datore di lavoro.
La Corte d'Appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla società, annullava il decreto ingiuntivo e la cartella esattoriale, riducendo l'importo originario al pagamento dei soli contributi ed escludendo che fossero dovute le somme aggiuntive indicate nella cartella esattoriale.
La società proponeva quindi ricorso in Cassazione.
Per comprendere la decisione della Suprema Corte è opportuna una sintetica premessa sull'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia.
Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, stabilisce semplicemente che «l'indennità non è dovuta (dall'ente previdenziale, ndr) quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro».
Tuttavia, la norma riportata non chiariva se il datore di lavoro tenuto a pagare l'indennità di malattia fosse comunque tenuto al pagamento all'ente previdenziale dei contributi di malattia.
Ne è scaturito un notevole contenzioso, culminato con la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 27 giugno 2003, n. 10232, secondo la quale «l'art. 6, 2° comma, L. n. 138 del 1943, che esonera l'INPS dal pagamento dell'indennità quando il trattamento economico di malattia venga corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro in misura non inferiore a quella fissata dai contratti collettivi, non vale ad esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di versare i contributi previdenziali di malattia a favore dell'INPS», e ciò perchè, tra le altre cose, «in virtù del generale principio di solidarietà che costituisce il fondamento della previdenza sociale, non esiste fra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale, sicché ben può persistere l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l'ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni (...)».
Successivamente è intervenuto il legislatore con una norma di interpretazione autentica: infatti l'art. 20, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, stabilisce che «l'art. 6, 2° comma, L. n. 138 del 1943 si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009».
La norma è chiara nell'escludere, anche retroattivamente, l'obbligo contributivo del datore di lavoro nel caso in cui il medesimo sia tenuto al pagamento dell'indennità di malattia, e stabilisce tuttavia l'irripetibilità di tutte le somme già versate a tale titolo nel periodo anteriore alla data del 1° gennaio 2009.
Nel caso in esame la Corte, applicando la norma interpretativa sopravvenuta nel corso del giudizio, ha escluso che i contributi, non ancora versati, fossero dovuti ed ha accolto il ricorso della società (si veda anche Cass. 14 novembre 2008, n. 27162).
Fonte www.guidaallavoro.ilsole24ore.com

Affarishop.com

Compensazioni Iva



Con la circolare n. 1 del 15 gennaio, l’Agenzia delle entrate dirama i chiarimenti sull’applicazione sulla disciplina dei nuovi adempimenti in tema di compensazioni Iva in vigore dall’2010

L’Agenzia delle entrate precisa che per i “vecchi” crediti Iva valgono le regole precedenti. Nessun limite alla compensazione di crediti Iva residui maturati nel 2008 e di quelli relativi ai primi 3 trimestri del 2009.

Diverso, invece, il caso per chi supera il tetto, che può portare in compensazione il credito solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale o dell’istanza trimestrale.

In particolare, per i crediti Iva trimestrali, si precisa che il rispetto del tetto fissato a 10.000 euro annui deve essere verificato facendo riferimento alla somma degli importi maturati nei 3 trimestri. Inoltre, nel caso in cui il credito Iva infrannuale compensabile superi la soglia dei 15.000 euro, non c’è l’obbligo di apporre il visto di conformità sull’istanza trimestrale (modello Iva TR), che resta comunque fermo per le dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

I contribuenti che intendono portare in compensazione o chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale possono accelerare i tempi presentando in via autonoma la dichiarazione annuale IVA. L’obbligo di invio della dichiarazione Iva insieme al modello di dichiarazione unificata è previsto per i soli contribuenti che hanno un saldo Iva a debito.

Infine, per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva autonomamente entro febbraio: scompare, l’obbligo di presentare la “comunicazione dati Iva”.

lunedì 25 gennaio 2010

Collocamento obbligatorio, entro il 1° febbraio il prospetto informativo



Esonero per le aziende in crisi

Il Ministero del lavoro riepiloga le modalità relative al prospetto informativo che i datori di lavoro pubblici e privati obbligati devono inviare in via telematica agli uffici competenti sulla situazione occupazionale relativamente alle assunzioni obbligatorie.

Il ministero del Lavoro riconosce che anche in caso di CIGO i datori di lavoro possono essere in difficoltà ad ottemperare agli obblighi di collocamento dei disabili. Il ministero raccomanda pertanto di prendere in considerazione la situazione aziendale prima di procedere con il regime sanzionatorio.

Obbligati all'invio telematico del prospetto informativo sono solamente i datori di lavoro pubblici e privati che a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti, costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'invio del prospetto informativo, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Il prospetto informativo, dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili, posto che il 31 gennaio 2010 cade in giorno festivo deve essere inviato entro il primo giorno seguente non festivo.
(Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22/01/2010, n. 2)

venerdì 22 gennaio 2010

La disciplina attuativa della comunicazione per la nascita dell’impresa



Assonime: l'avvio dell’impresa si ComUnica per via telematica
In ordine alla disciplina attuativa della comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’art. 9, comma 8 del D.L. n. 7/2007, Assonime, nella Circolare n. 1 del 13 gennaio 2010, reca alcuni chiarimenti.

In ordine alla disciplina attuativa della comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’art. 9, comma 8 del D.L. n. 7/2007, Assonime, nella Circolare n. 1 del 13 gennaio 2010, reca alcuni chiarimenti.

A questi si aggiungono anche quelli relativi ai nuovi vincoli comunitari recati dalla direttiva sui servizi nel mercato interno 2006/123/CE.

La disciplina attuativa della comunicazione unica per la nascita dell’impresa

Dal prossimo 1° aprile 2010 le comunicazioni di avvio dell’impresa devono essere presentate esclusivamente per via telematica o su supporto informatico.

La ratio dell’introduzione di tale comunicazione è quella di rendere manifesta l’impresa nel momento in cui nasce a tutte le amministrazione nei confronti delle quali siano previsti degli adempimenti, individuando la presentazione della comunicazione unica come il dies a quo valido per tutte le amministrazioni ai fini di questi adempimenti.

Le Amministrazioni Pubbliche destinatarie di tale comunicazione sono:
a)il Registro delle imprese presso le Camere di commercio;
b)l’Agenzia delle entrate;
c)l’INPS;
d)l’INAIL;
e)le Commissioni provinciali per l’artigianato o gli uffici preposti alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane;
f)f) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L’elenco degli adempimenti che possono essere assolti attraverso la comunicazione unica sono:
a)la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA;
b)la domanda di iscrizione di nuove imprese, modifica e cessazione nel Registro delle imprese e nel Rea;
c)la domanda di iscrizione, variazione e cessazione dell’impresa ai fini INAIL;
d)la domanda di iscrizione e cessazione d’impresa con dipendenti e la variazione dei dati ai fini INPS.

Fasi del procedimento della comunicazione unica

Assonime illustra, nella Circolare n. 1 del 2010, le fasi in cui si articola il procedimento della comunicazione unica, precisando che l’interessato deve presentare la stessa presso il Registro delle imprese con modalità telematica o mediante supporto informatico, utilizzando il modello approvato con il D.M. del novembre 2007.

Il Registro delle imprese rende disponibile attraverso il sito web due sistemi alternativi di presentazione della stessa:
a)tramite web-browser a disposizione dell’utente che effettua la trasmissione;
b)tramite lo standard web services utilizzabile dalle applicazioni informatiche che automatizzano l’operazione di invio della comunicazione in parola.

Ogni impresa può delegare attraverso una procura speciale, professionisti o altri intermediari a sottoscrivere con firma digitale e a presentare per via telematica la comunicazione unica.

Nello specifico, l’ufficio del Registro delle imprese verifica tra l’altro: (i) le credenziali di accesso al servizio; (ii) la consistenza e la correttezza formale dei file informatici; (iii) la consistenza e la validità delle firme digitali; (iv) la correttezza della PEC.

Nell’ipotesi in cui non sia soddisfatta anche soltanto una delle condizioni appena elencate, la comunicazione unica è considerata irricevibile e il sistema informatico notifica immediatamente l’informazione alla casella di posta elettronica (PEC) dell’impresa e in un’area del sito web riservata all’utente.

Nel caso, invece, di esito positivo, la comunicazione unica viene protocollata nel sistema del Registro delle imprese; a seguito della protocollazione, viene rilasciata una ricevuta valida come titolo per l’avvio dell’attività.

La comunicazione ricevuta dal Registro delle imprese e da questi sottoposta ai controlli previsti dalla disciplina dettata in materia, viene inviata alle amministrazioni competenti.

Con specifico riferimento al rapporto intercorrente con l’Agenzia delle entrate, si precisa che la richiesta del codice fiscale e della partita è soddisfatta in maniera automatica, mentre l’INPS e l’INAIL effettuano le comunicazioni all’interessato e all’ufficio del Registro delle imprese relativamente alle posizioni registrate entro sette giorni dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione della camera di commercio.

L’impresa deve indicare nel modello di comunicazione unica una propria casella di posta elettronica certificata, alla quale inviare tutti i provvedimenti e le comunicazioni relativi al procedimento della comunicazione unica.

All’indirizzo PEC, le amministrazioni interessate, ad esclusione dell’Agenzia delle entrate, inviano gli esiti delle registrazioni nei propri archivi.

Assonime evidenzia, infine, che laddove gli strumenti ed i dispositivi informatici dell’ufficio del Registro delle imprese non funzionino per un periodo superiore a tre ore consecutive, il soggetto richiedente è autorizzato ad inoltrare il modello di comunicazione unica stampata su carta e sottoscritta con firma autografa dal soggetto legittimato o dal procuratore.

Le disposizioni della direttiva servizi in materia di sportello unico

La direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno reca una serie di disposizioni volte a rimuovere una serie di ostacoli che possono rallentare lo sviluppo transfrontaliero dell’attività di prestazione di servizi, e nello specifico, essa impone agli Stati membri l’obbligo:
a)di semplificare le procedure e le formalità relative all’accesso ad un’attività di servizio e al suo esercizio;
b)di mettere a disposizione dei prestatori esteri punti di contatto - sportelli unici – mediante i quali svolgere le procedure e le formalità;
c)di rendere disponibile una serie di informazioni utili; d) di consentire l’espletamento delle procedure e delle formalità con facilità, a distanza e per via elettronica, mediante lo sportello unico e le autorità competenti.

In particolare, gli Stati membri devono provvedere affinché i prestatori possano espletare attraverso gli sportelli unici tutte le procedure e le formalità necessarie per svolgere l’attività di servizi.
(Circolare Assonime 13/01/2010, n. 1)
tratto da www. ipsoa.it

martedì 19 gennaio 2010

Delegati alla sicurezza, le carenze non si denunciano a posteriori



Il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere le stesse in modo adeguato) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.

La Corte di Appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Sciacca nella parte in cui aveva affermato la responsabilità penale del dirigente comunale delegato dal sindaco in ordine a molteplici contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro relative ad un infortunio di lavoro.

Un lavoratore comunale impegnato nella pulizia e smerigliatura di una ringhiera sul lungomare era stato raggiunto da una scheggia di ruggine penetrato in un occhio, il lavoratore, secondo il Tribunale non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi alla propria attività lavorativa.

Il dirigente comunale presentava ricorso alla Cassazione contro la sentenza di condanna alla pena complessiva di tre anni di arresto, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di euro 2.660,00 di ammenda.

Il ricorrente eccepiva, sotto il profilo della violazione di legge e della illogicità della motivazione che la delega conferitagli dal sindaco pro tempore, in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, non poteva ritenersi "pienamente valida e produttiva di effetti giuridici", in quanto non era stata accompagnata dall'effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni necessarie per l'espletamento delle funzioni delegate.

In riferimento alla sopraccitata censura relativa alla validità della delega, i giudici della quarta sezione della cassazione (in coerenza con precedente giurisprudenza v. Cass. pen., Sez. IV, 27 novembre 2008, n. 48295) hanno osservato come l'invalidità della delega se, da un lato impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità, dall'altro lato, non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate.

La sentenza ha il pregio di approfondire il principio dell'effettività in materia di prevenzione degli infortuni di lavoro che rende riferibile l'inosservanza alle norme precauzionali a chi è munito di poteri di gestione e di spesa (v. in materia Cass., Sez VI, 6 settembre 2009, n. 27426).

Secondo i giudici, il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere le stesse in modo adeguato) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.

Si osservi, infatti, come l'inerzia del dirigente delegato alla sicurezza può impedire la corretta attuazione degli obblighi delegati a tutela della salute e della sicurezza del lavoro, pertanto il dirigente risponde a livello giuridico di tale inerzia.

Preme rilevare che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza ha comunque l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori (vedi alla luce della posizione di garante dell'incolumità del lavoratore sancita dall'art. 2087 del codice civile).

Il ricorrente eccepiva che gli occhiali indossati dal lavoratore infortunato al momento dell'infortunio erano dotati di stanghette e di ripari laterali, come previsto dalla normativa vigente in materia di dispositivi individuali di protezione.

I giudici del merito avevano adeguatamente argomentato in ordine alla inidoneità degli occhiali indossati dal lavoratore a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi prodotti nell'esecuzione dei lavori.

I giudici avevano inoltre osservato come l'azione del vento sul lungomare era un fattore ben conosciuto e prevedibile.

Gli occhiali sopraccitati anche se certificati sotto il profilo della resistenza alle particelle ad alta velocità non presentano il requisito della completa aderenza al volto e consentivano l'esposizione a passaggio di materiale che nel caso concreto aveva raggiunto gli occhi del lavoratore.

Il ricorrente lamentava come la Corte di merito avesse ritenuto superfluo l'espletamento di perizia rivolta ad accertare se gli occhiali utilizzati dal lavoratore fossero conformi alla normativa tecnica in materia di prevenzione degli occhi dei lavoratori dai rischi meccanici derivanti dai lavori di smerigliatura.

Secondo i giudici della cassazione, in un contesto di evidenza probatoria ed in assenza di alcuna dimostrazione di imprevedibile caso fortuito, la perizia non può farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva" in quanto è un mezzo di accertamento neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice in coerenza con il prevalente orientamento giurisprudenziale.

I giudici della Cassazione hanno pertanto hanno rigettato il ricorso del dirigente del comune perché ritenuto infondato e hanno sancito alcuni principi importanti in materia di principio di effettività in materia antinfortunistica e in materia di delega di funzioni negli enti pubblici in materia di sicurezza del lavoro prevista ora dall'art. 16 del testo unico D.Lgs. n. 81 del 2008.
(Sentenza Cassazione penale 21/10/2009, n. 44890)
Tratto da Ipso news www.ipsoa.it

venerdì 15 gennaio 2010

Gestione rifiuti, meno oneri amministrativi e maggiore trasparenza per le imprese



Istituito il SISTRI, in pensione il sistema cartaceo, modifica radicale degli adempimenti.

Entra in vigore oggi il DM Ambiente 17 dicembre 2009, pubblicato sulla GU del 13 gennaio 2010, che istituisce il SISTRI, il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, primo ed unico esempio di tal genere in Europa. Sono circa 600.000 le aziende tenute ad aderirvi.

Entra in vigore oggi il DM Ambiente 17 dicembre 2009 – pubblicato sulla GU del 13 gennaio 2010 - che istituisce il SISTRI, il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, primo ed unico esempio di tal genere in Europa. Sono circa 600.000 le aziende tenute ad aderirvi, tramite le Camere di commercio: dapprima, tra sei mesi, toccherà alle grandi imprese (con più di 50 dipendenti), seguite il mese successivo dalle imprese che contano da 11 a 50 dipendenti, mentre rimarranno escluse quelle con meno di 11 dipendenti.

A tutte le aziende di trasporto sarà consegnato il kit di controllo satellitare dietro il pagamento di un contributo annuale che va dai 100 ai 6-700 euro.

Come annunciato dal Ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo è, dunque, nato il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) grazie al quale si punta a tenere sotto controllo – secondo le stime del MATTM – ben 147 milioni di tonnellate di rifiuti all'anno (di cui il 10% considerati pericolosi), seguiti nei loro spostamenti 24 ore su 24. Per poter aderire al SISTRI (www.sistri.it), sarà necessario che negli uffici di produttori, trasportatori, intermediari e gestori faccia il suo ingresso un PC al quale collegare la speciale chiavetta dedicata che verrà loro fornita. Il decreto 17 dicembre 2009 indica le modalità di iscrizione al Sistema ed i relativi contributi da versare (allegato I e II), la tipologia delle informazioni che i soggetti interessati devono fornire al SISTRI (v. schede di cui all’allegato III),

Una rete informatica di interconnessione contro le ecomafie

“Sono gli stessi rifiuti su cui hanno costruito una parte del loro business le ecomafie, affari criminali per il territorio e per la salute pubblica” afferma il Ministro – “d’ora in poi ogni rifiuto speciale potrà essere seguito in qualsiasi fase della filiera produttiva, dalla produzione allo smaltimento.

Grazie al SISTRI, infatti, la cui gestione è affidata al Comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente, finalmente potremo contare su un apparato di controllo adeguato e su un sistema in grado di sostituire procedure obsolete, inefficienti e onerose. Intendiamo lanciare oggi, così, un ulteriore segnale, forte, nella lotta contro l’illegalità, insistendo sulla tolleranza zero nei confronti dei crimini ambientali”.

Il percorso e la destinazione del mezzo saranno monitorati attraverso un sistema satellitare Gps mentre all'arrivo in discarica i rifiuti saranno controllati grazie ad una rete di telecamere la cui predisposizione dovrà essere realizzata in tutte le discariche del territorio nazionale al fine di “dare visibilità al flusso in entrata e in uscita degli autoveicoli nelle discariche”.

Il SISTRI sarà anche telematicamente interconnesso sia con l’Albo nazionale dei gestori ambientali (art. 8, DM 17 dicembre 2009), tramite il MATTM, per fornire i dati relativi al trasporto dei rifiuti, sia con l’ISPRA (ex APAT), per fornire, attraverso il “Catasto telematico dei rifiuti” (art. 10, DM 17 dicembre 2009), i dati sulla produzione e la gestione dei rifiuti anche alle ARPA/APPA e alle competenti autonomie locali.

La rete, però, “non si spezza” qui: per poter tracciare i rifiuti speciali anche per mare e su ferrovia ci sarà una interconnessione con i sistemi informativi della Guardia Costiera e delle imprese ferroviarie, il tutto sotto lo sguardo attento di un Comitato di vigilanza e controllo, istituito ad hoc senza oneri per il bilancio dello Stato. Ulteriormente, il SISTRI sarà anche interconnesso al SITRA, il sistema di tracciabilità dei rifiuti urbani della Campania (art. 2, DM 17 dicembre 2009).

Tempistica

Il SISTRI, come accennato, verrà gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell’Ambiente (CCTA), e sarà operativo secondo due successive fasi temporali (art. 1, DM 17 dicembre 2009).

Prima fase

Dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore del DM 17 dicembre 2009 il SISTRI sarà operativo: - per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del DLgs n. 152/2006, da ora TUA) con più di 50 dipendenti, - per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del TUA con più di 50 dipendenti; - per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di cui all’art. 212, comma 5 del TUA che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del DM 17 dicembre 2009.

Tali soggetti dovranno, quindi, comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando dei dispositivi elettronici (e le credenziali personali di autenticazione) che verranno loro consegnati in comodato d’uso, rimanendo pertanto di proprietà del SISTRI (si tratta di un dispositivo elettronico USB per accedere in sicurezza dalla propria postazione al Sistema, per ciascuna unità locale dell’impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale e di una “black box” e cioè di un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo).

Seconda fase

Dal 210° giorno dalla data di entrata in vigore del DM 17 dicembre 2009 scatta l’operatività del nuovo Sistema: - per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del TUA) che hanno fino a 50 dipendenti; - per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del TUA che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti.

Dalla stessa data è comunque prevista la possibilità di aderire volontariamente al SISTRI per le imprese più piccole (e cioè, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del TUA che non hanno più di 10 dipendenti, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del TUA, gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del TUA).

“E va in pensione il sistema di rilevazione cartaceo che finora, purtroppo, ha consentito di conoscere i dati relativi alla gestione dei rifiuti speciali con un ritardo di due, tre anni, creando difficoltà nell’impostazione di politiche ambientali mirate e con scarsa utilità ai fini dei controlli di legalità volti a specifici interventi repressivi”.

Comunicazioni: fase transitoria

Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del MUD dovranno comunicare al SISTRI - compilando l’apposita scheda le seguenti informazioni, relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico:
a)il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro c/s, suddiviso per codice CER;
b)per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro c/s, con le relative destinazioni;
c)per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d)per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

Per un mese successivo all’operatività del SISTRI i soggetti di obbligati sono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 (registro c/s) e 193 (formulario) del TUA.

Semplificazione burocratica e riduzione dei costi

A ben vedere l’istituzione del SISTRI si inserisce nel quadro più ampio della strategia di semplificazione normativa e di efficienza della PA, nonchè di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese che viene portata avanti con forza dall’attuale Governo.

Il Ministero stima di riuscire ad abbattere del 50% i costi legati agli adempimenti cartacei (e parliamo di MUD e Formulario rifiuti) che vengono “surrogati” dalle nuove procedure informatiche, con il contestuale venir meno di spesso gravosi oneri amministrativi sopportati dalle imprese, a tutto vantaggio della trasparenza ed efficienza delle operazioni.

Non si dovranno più firmare le copie del FIR atteso che questo adempimento sarà sostituito dal SISTRI e dall’invio telematico – a mezzo della chiavetta USB che individua il singolo soggetto – al database centralizzato gestito dal CCTA e sono state previste delle modalità operative semplificate per una serie di soggetti indicati dal Decreto (art. 7), i quali potranno adempiere ai nuovi obblighi tramite le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di loro diretta emanazione.
(D.M. Ministero dell'Ambiente 17/12/2009, G.U. 13/01/2010, n. 9)
15/01/2010
Questo articolo è tratto da:Il Quotidiano Ipsoa. www.ipsoa.it

sabato 9 gennaio 2010

Lavoratori domestici. Denunce a seguito di emersione ai sensi dell'art. 1-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102.


L'Inps con il messaggio sotto riportato fornisce chiarimento utili in relazione ai lavoratori extracomunitari che hanno provveduto nei mesi scorsi a fare la domanda di emersione, che ancora in molti casi è nelle mani degli uffici del Ministero dell'Intermo.

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI PRESENTATE AL MINISTERO DELL’INTERNO.

A) Acquisizione dei rapporti di lavoro

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 6466 del 29 ottobre u.s., ha ribadito che "il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione, perfezionando la volontà di pervenire alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario occupato alle sue dipendenze, manifestata con il versamento del contributo forfetario di 500 euro e con la presentazione della dichiarazione di emersione, firmando presso lo Sportello Unico competente il contratto di soggiorno contestualmente al lavoratore extracomunitario e adempiendo all'obbligo dell'assunzione tramite comunicazione obbligatoria all'INPS.
Soltanto dopo aver perfezionato gli adempimenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà eventualmente porre fine al rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro domestico.
Pertanto, la rinuncia alla dichiarazione di emersione, intervenuta nel corso della procedura, comporterà l’archiviazione del procedimento di emersione e la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista dall’art. 1 ter comma 8-9 della legge 102/09.
In tal caso, comunque il datore di lavoro dovrà essere convocato affinché tale rinuncia venga formalizzata, con le conseguenze sanzionatorie previste dalle norme vigenti; in caso di mancata presentazione allo Sportello Unico, si applicheranno le disposizioni previste dall’ art. 1 ter, commi 7-8-9, della legge 102/09.
Soltanto nel caso in cui la rinuncia sia dovuta a causa di forza maggiore sopravvenuta, come ad esempio il decesso della persona da assistere, sarà consentito, al momento della convocazione il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro purché sussistano i requisiti previsti dalla norma, ovvero il rilascio al lavoratore extracomunitario di un premesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora il predetto subentro non sia possibile”

Di conseguenza si possono verificare tre diverse fattispecie:
1) Rapporto di lavoro che si costituisce, per subentro, con datore di lavoro diverso dall’originario richiedente.

Il funzionario INPS dovrà acquisire due rapporti di lavoro:
- il primo, con il datore di lavoro originario, inserendo come “data di sottoscrizione contratto di soggiorno” la data del decesso dell’assistito, che coinciderà anche con la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- il secondo, con il soggetto subentrante, anche con dati diversi da quelli della domanda di emersione originaria relativamente alle caratteristiche del rapporto di lavoro (ore, retribuzione, etc.), con data di assunzione corrispondente al giorno successivo al decesso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1-ter, comma 4, legge 102/2009, come da accertamenti svolti dallo Sportello Unico per l’Immigrazione al momento della convocazione e stipula del contratto di soggiorno.
Per l’ inserimento di queste domande nella procedura Lavoratori Domestici di Intranet, dovrà essere selezionata la voce “Subentro emersione art.1-ter della L.102/2009” nell’apposito menù a tendina, insieme al numero, comprensivo di controcodice, del rapporto di lavoro per il quale è avvenuto il subentro.

Qualora il subentro di un familiare non possa avvenire, la sede dovrà desumere dalla domanda di emersione i dati relativi al rapporto di lavoro e quindi inserire come cessazione la data del decesso.

2) Presa d’atto dello Sportello Unico del sopravvenire di causa di forza maggiore o di rinuncia che impedisce il perfezionamento del procedimento di emersione e rilascio di permesso per attesa occupazione al lavoratore interessato.
Il funzionario dovrà acquisire il rapporto di lavoro e la relativa cessazione alla data definita da parte dello Sportello Unico.

3) Mancato perfezionamento del procedimento di emersione per rinuncia immotivata o mancata presentazione allo Sportello unico per la formalizzazione della rinuncia.

Il funzionario, tenuto conto che decadono tutti i benefici previsti dalla sanatoria, dovrà acquisire questi rapporti di lavoro in procedura intranet senza la preventiva selezione prevista per l'emersione, con l’applicazione di tutte le sanzioni previste dalla normativa generale nei casi di assunzione di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno.

B) Verifica e attribuzione pagamenti quota forfetaria

Sono stati segnalati casi di versamenti della quota forfetaria effettuati con mod. F24 pagati da soggetto diverso da quello che ha poi presentato la domanda di emersione.
In tutti i casi in cui il competente Sportello Unico per l’immigrazione accetti un mod. F24 pagato da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di emersione, il funzionario INPS, la cui competenza riguarda la verifica dell’effettività e del corretto importo del pagamento, dovrà acquisire la domanda con i dati corretti, che sarà posta nello stato di “sospesa” dalla procedura centrale.
Successivamente dalla DCSIT sarà messa a disposizione un’apposita procedura informatica che permetterà alle sedi l’abbinamento manuale dell’F24 corrispondente al rapporto di lavoro sospeso. A tale proposito si fa rilevare che è indispensabile che il numero del documento di identità del lavoratore riportato sulla denuncia di assunzione sia lo stesso che è stato indicato sul mod. F24 per il pagamento della quota forfetaria.

C) Condizione del lavoratore interessato all’emersione

Nelle more della definizione del procedimento di emersione, il cittadino di uno stato non facente parte dell’Unione Europea, non può essere assunto da altro datore di lavoro in quanto non ha ancora presentato richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, requisito necessario per l’assunzione regolare.
Infatti soltanto la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano l’estinzione dei reati relativi alle violazioni delle norme per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale.

D) Istanze di rimborso della quota forfetaria: chiarimenti

Con circolare n. 10 del 7 agosto 2009 del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si precisa che in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, non si procederà comunque alla restituzione del contributo forfetario di 500 euro. Solo in casi eccezionali, che saranno valutati dai competenti Ministeri, potrà essere disposto il rimborso. Le istanze di rimborso pervenute alle sedi devono essere trasmesse alla Direzione Centrale Entrate che curerà gli adempimenti successivi.

E) Contributi dovuti nelle more della definizione del procedimento di emersione

Concluso il procedimento di emersione i rapporti di lavoro acquisiti in procedura che si trovano nello stato di “Accolto” danno luogo all’emissione della relativa lettera e dei bollettini per il pagamento dei contributi dal terzo trimestre 2009, oppure, nel caso siano già stati inviati i bollettini a copertura del periodo, saranno inviati bollettini relativi ai trimestri successivi alla data di sottoscrizione.

Infatti, per permettere il versamento dei contributi anche a quei datori di lavoro che sono ancora in attesa della convocazione agli sportelli polifunzionali, al fine di evitare di dover versare in unica soluzione tutti i contributi dovuti dal 1° luglio 2009 fino alla data della sottoscrizione del contratto di soggiorno, è prevista la spedizione di appositi bollettini di conto corrente postale, con un codice rapporto di lavoro provvisorio e con importo trimestrale calcolato sulla base delle ore di lavoro dichiarate e della retribuzione minima prevista per il livello contrattuale dichiarato. Nel caso in cui la retribuzione effettivamente corrisposta o il numero delle ore lavorate siano maggiori di quelle prese a riferimento potranno essere utilizzati i bollettini in bianco appositamente allegati.
A tale proposito si ricorda che il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali è comunque dovuto, anche in assenza di contratto di lavoro, ai sensi di quanto dispone l’art. 2126 c.c. in merito alle prestazioni di fatto e non può in alcun modo essere considerato come accettazione della domanda di emersione, di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
Si precisa, in proposito, che qualunque comunicazione alle sedi in merito a variazioni o vicende intervenute in relazione alla dichiarazione posta a fondamento dei contributi richiesti potrà produrre effetti solo dopo la definizione del procedimento da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PRESENTATA ALL’INPS.

E’ stato segnalato da più sedi che alcune dichiarazioni di emersione per lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno che non consente lavoro subordinato sono state presentate all’INPS invece che al competente Ministero dell’Interno, mentre in alcuni casi si è riscontrato una doppia presentazione, all’INPS e al Ministero dell’Interno.
Il Ministero dell’Interno , con circolare prot. 7602 del 1 dicembre 2009, ha disposto che nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato il pagamento del contributo forfetario entro il 30 settembre ma non risultino acquisite le relative istanze di emersione dal sistema informatico i datori di lavoro possono , entro e non oltre il 31.12.2009, contattare il servizio di “help desk” del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione all’indirizzo di posta elettronica https: // nullaostalavoro.interno.it o al numero telefonico 0648905810 per il completamento del procedimento di emersione iniziato con il pagamento del contributo forfetario.
Pertanto è opportuno che le sedi diano avviso ai datori di lavoro che hanno impropriamente presentato domanda all’INPS di quanto previsto nella citata circolare, in modo da consentire la regolare definizione del procedimento di emersione.
Nel caso di doppia presentazione, la domanda inviata all’INPS è stata acquisita nello stato di “sospesa” in base ai riscontri effettuati nell’archivio del Ministero dell’Interno. Alla definizione del procedimento presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, la domanda deve essere definita variando la tipologia da “extracomunitario con permesso di soggiorno” a “extracomunitario senza permesso di soggiorno”, inserendo la data della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
In analogia con la disposizione del Ministero dell’Interno, nel caso in cui il datore di lavoro abbia regolarmente effettuato il versamento del contributo forfetario entro il 30 settembre, la domanda di emersione all’INPS potrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2009.
Si ricorda che condizione indispensabile all’accoglimento dell’istanza di emersione è il pagamento della quota forfetaria di 500 euro, per cui, in tutti i casi in cui dagli accertamenti effettuati non risulti tale versamento bisognerà variare la domanda di emersione definendola come una normale comunicazione obbligatoria di lavoro domestico, con le norme vigenti per l’assunzione e con l’applicazione di tutte le sanzioni previste.
Si ribadisce che non possono essere accettate domande di emersione - pena decadenza dall’emersione stessa:
- con data inizio del rapporto di lavoro successiva al 1° aprile 2009, in quanto le disposizioni dell’art. 1-ter di cui all’oggetto si applicano soltanto ai datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori domestici;
- con data di cessazione coincidente o precedente alla data di presentazione, in quanto la stessa norma prevede che il datori di lavoro continuino ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.
messaggio Inps 28660

venerdì 1 gennaio 2010

Avviata Class Action da parte del Codacons contro Intesa San Paolo ed Unicredit




SE IL TRIBUNALE ACCOGLIERA' L'AZIONE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI CORRENTISTI GABBATI DALLE BANCHE POTRANNO ADERIRE E CHIEDERE UN MEGA-RISARCIMENTO

INVIANDO UNA MAIL A commissionibancarie@codacons.it E' POSSIBILE LA PREADESIONE ALLA CLASS ACTION DI TUTTI COLORO CHE HANNO UN CONTO CORRENTE BANCARIO

Sara' il Codacons a presentare la prima class action italiana, che riguardera' il settore bancario. Proprio oggi - data di entrata in vigore dell'azione collettiva nel nostro paese - il Codacons ha notificato due citazioni in Tribunale contro due colossi bancari: Unicredit e Intesa Sanpaolo.
Firmatario della prima class action il Presidente Codacons, Carlo Rienzi, che apre cosi' la strada a migliaia di correntisti intenzionati a far valere i propri diritti contro i due istituti di credito.
L'azione del Codacons poggia sulle rilevazioni dell'Antitrust secondo le quali le banche avrebbero compensato l'eliminazione della Commissione di massimo scoperto introducendo nuove e piu' costose commissioni a carico degli utenti, anche 15 volte piu' care rispetto al massimo scoperto. Comportamento illegittimo che produce un danno economico ingente ai consumatori, come dimostrato anche dall'Autorita' della concorrenza e del mercato. Di qui la class action notificata al Tribunale di Torino (per Intesa SanPaolo) e a quello di Roma (per Unicredit) contro le due maggiori banche italiane. Se i giudici dovessero accogliere le istanze dell'associazione, migliaia di correntisti dei due istituti potranno aderire alla class action chiedendo di essere risarciti per le maggiori spese sostenute e senza necessita' di rivolgersi al Giudice. La somma richiesta in giudizio dai correntisti si calcola che sara' pari a 1 miliardo di euro per ciascuna banca.
Tutti coloro che dispongono di un conto corrente bancario presso i due istituti, possono fornire una preadesione all'azione collettiva, compilando l'apposito modulo che riceveranno inviando una mail a commissionibancarie@codacons.it e devono conservare gli estratti conto della loro banca come prova del danno subito.
"Si tratta della prima azione collettiva in Italia sulla base del Codice del consumo - ha commentato l'avv. Carlo Rienzi - speriamo serva per disincentivare i colossi economici a fare scorrettezze gravi contro i consumatori che per pochi euro non farebbero mai causa individualmente, anche se la mancanza di forti sanzioni come avviene negli USA rende questo strumento poco incisivo ed efficace'.
Fonte www.codacons.it