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mercoledì 30 dicembre 2009

Commissioni Bancarie



COMMISSIONI BANCARIE: ANTITRUST, DA NUOVI MECCANISMI EFFETTI NEGATIVI PER I CONSUMATORI

Segnalazione inviata a Governo, Parlamento e Banca d’Italia. Costi aumentati fino a 15 volte in più rispetto alla Commissione di Massimo Scoperto per chi va in rosso

Le nuove commissioni bancarie che hanno sostituito la Commissione di Massimo Scoperto si stanno rilevando più costose per i consumatori. Lo afferma l’Antitrust in una segnalazione inviata al Governo, al Parlamento e alla Banca d’Italia, al termine di un monitoraggio effettuato sulle condizioni alla clientela applicate da sette Istituti bancari, valide anche per le banche dei rispettivi gruppi.
Dall’analisi, che può considerarsi rappresentativa dell’intero sistema bancario, in quanto ha coinvolto tutti i maggiori operatori del settore, emerge che per gli scoperti transitori di conto corrente si è verificato un innalzamento dei costi per i correntisti.

In particolare per lo scoperto è emerso che, considerando importi e durate del ‘rosso’ rappresentativi di un comportamento medio dei correntisti privi di fido, le nuove condizioni economiche si presentano in cinque casi peggiorative, in una misura che varia da circa il doppio sino a quindici volte. In un sesto caso le condizioni sono risultate equivalenti a quelle vigenti con il precedente regime normativo, mentre solo in un caso sono più vantaggiose.

Per i clienti che possono contare invece sul fido la situazione ha subito un sostanziale peggioramento rispetto alla semplice applicazione della Commissione di Massimo Scoperto fino all’entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 102, in base alla quale l’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non può superare lo 0,50%, per trimestre dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. La modifica ha così ridotto le precedenti aliquote trimestrali variabili dallo 0,90% al 1,50% trimestrale, oppure aliquote annue ricomprese tra il 3,60% e il 6%. Si trattava di aliquote che, secondo le verifiche effettuate dall’Autorità, risultavano sempre peggiorative della Commissione di Massimo Scoperto quando gli utilizzi delle somme avvenivano entro il fido e più vantaggiose solo quando si verificava uno sconfinamento rispetto alla somma affidata, penalizzando così i comportamenti dei clienti virtuosi. Nei casi in cui il massimo utilizzo nel trimestre era pari al fido gli importi addebitati a seguito dell’applicazione della Commissione di Massimo Scoperto e dell’applicazione delle commissioni sostitutive invece coincidevano.

Le nuove commissioni avevano inoltre una struttura regressiva, risultando mediamente più penalizzanti per i clienti che avevano un fido minore. Con la legge dello scorso agosto invece le nuove commissioni sono diventate più vantaggiose ma solo a partire da un ammontare di utilizzo del fido stesso superiore circa alla metà.
Fonte: Autorità garante concorrenza e mercato www.agcm.it

martedì 29 dicembre 2009

Autoliquidazione premi assicurativi Inail



Con l'autoliquidazione del premio, il datore di lavoro, entro il 16 febbraio di ogni anno:
comunica le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente;
calcola il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
conteggia il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
paga il premio di autoliquidazione utilizzando il "Modello di pagamento unificato - F24".

DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI (modello 1031)
La dichiarazione delle retribuzioni deve essere effettuata con il modello 1031, cartaceo o telematico, nel quale devono essere indicati i dati retributivi per calcolare il premio. Sono esonerate dall'obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell'anno precedente, o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista. La violazione dell'obbligo di comunicare all'INAIL nei termini previsti l'ammontare delle retribuzioni effettivamente erogate nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa di € 770,00 (misura ridotta: € 250,00; misura minima: € 125,00), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto (artt. 28 e 195 del D.P.R. n. 1124/65). In caso di PAT ponderate, le retribuzioni devono essere suddivise per singola voce di tariffa in base alla percentuale di ponderazione. Se sul modello delle basi di calcolo sono indicati più periodi (colonna "DAL" e colonna "AL") per lo stesso anno, le retribuzioni devono essere indicate per singolo periodo. Se nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni 1031 prestampato (campi 1-13 e 47-53) sono presenti dati errati o non aggiornati, gli stessi devono essere segnalati alla sede INAIL.
CASI PARTICOLARI
Le aziende artigiane senza dipendenti, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2009, comprensiva di premio artigiani e premio dipendenti e le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell'anno precedente, devono indicare il valore "zero" nel campo "Retribuzioni complessive".
Le aziende artigiane senza dipendenti che intendono pagare il premio in quattro rate per la prima volta, devono ugualmente presentare la dichiarazione delle retribuzioni barrando la casella SI relativa alla rateazione legge n. 449/97 e legge n. 144/99.
RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE
Il datore di lavoro, che presume di erogare per l'anno di rata un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto per l'anno precedente, deve inviare all'INAIL entro il 16 febbraio 2010 un'apposita comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per il calcolo della rata anticipata. Nella comunicazione devono essere riportate le retribuzioni riferite alle singole voci di rischio e alle eventuali quote di retribuzioni parzialmente esenti. La comunicazione può essere presentata all'INAIL in formato cartaceo o telematico, utilizzando l'apposito servizio disponibile sul sito www.inail.it nella sezione Punto Cliente.
PRIMO PAGAMENTO DEL PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE
In caso di attività iniziata nel corso dell'anno precedente, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso deve essere determinato in base alle retribuzioni presunte, riportate nella sezione "rata" del modulo per la comunicazione delle basi di calcolo dei premi.
RATEAZIONE DEL PREMIO DA AUTOLIQUIDAZIONE (art. 59, c. 19, L.449/97 e art. 55, c. 5, L. 144/99)
Il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate di uguale importo, con applicazione di interessi. Il datore di lavoro deve manifestare la volontà di avvalersi del beneficio della rateazione, barrando la relativa casella SI del modulo 1031, solo se accede per la prima volta a tale beneficio e comunque se non ha già espresso tale volontà nella precedente Autoliquidazione. Da quest'anno (Autoliquidazione 2009/2010), il datore di lavoro che non intende più pagare in quattro rate, deve manifestare tale volontà barrando la casella NO del modulo 1031. Se non si barra alcuna casella, vale quanto già dichiarato nella precedente autoliquidazione. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2010, le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2010 e devono essere maggiorate degli interessi. Il tasso di interesse da applicare è fissato dal Ministero dell'Economia e Finanze in tempo utile per il versamento della 2°, 3° e 4° rata ed è determinato in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente (v. www.debitopubblico.it - Link rapidi - opzione principali tassi di interessi).
REGIME IMPONIBILE AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI
La base imponibile previdenziale deve essere calcolata con riferimento alla normativa fiscale relativa ai redditi di lavoro dipendente (Testo Unico delle Imposte sul Reddito come modificato dal D.Leg.vo n. 314/1997). Sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi le somme e i valori indicati dall'articolo 29, commi 4 e 6, T.U. n. 1124/1965 (vedi circolari INAIL n.17/1998 e n. 43/1998).
LAVORATORI CON CONTRATTO PART TIME
La base imponibile per il calcolo del premio assicurativo per i lavoratori con contratto part-time non è la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, bensì la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo (vedi circolari INAIL n.17/2009 e n. 50/2009).
Fonte www.inail.it

Le aziende non possono "spiare" la navigazione su Internet dei dipendenti



È illecito monitorare in modo sistematico pagine e siti visitati
È illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet dei lavoratori.

Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha vietato ad una società il trattamento dei dati personali di un dipendente e ha segnalato il caso all'autorità giudiziaria. La società aveva monitorato per nove mesi la navigazione on line di un lavoratore attraverso un software in grado di memorizzare "in chiaro", tra l'altro, le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine.

Nel definire il reclamo il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha riconosciuto le ragioni del dipendente.

L'installazione di un software appositamente configurato per tracciare in modo sistematico la navigazione in Internet del lavoratore viola, infatti, lo Statuto dei lavoratori, che vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti. Peraltro la società non aveva neanche provveduto ad attivare le procedure stabilite dalla normativa qualora tale controllo fosse motivato da "esigenze organizzative e produttive" (accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza di questo, autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro).

Il Garante ha ritenuto, infine, che la società sia incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante. In base alle Linee guida fissate dall'Autorità i datori di lavoro possono infatti procedere a eventuali controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d'ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali.
Fonte www.garanteprivacy.it

mercoledì 16 dicembre 2009

Interessi legali in calo



Scende dal 3% all’1% la misura del saggio degli interessi legali, come evidenziato dal decreto ministeriale sotto riportato. La misura entra in vigore dal 2010, con ovvi benefici che riguarderanno anche il ravvedimento operoso.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 dicembre 2009

Modifica del saggio di interesse legale.
(G.U. n. 291 del 15-12-2009)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel
fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui
all'art. 1284, comma 1, del codice civile, prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base
del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non
superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione
registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, con il quale la
misura del tasso di interesse legale e' stata fissata al 3 per cento
in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli
di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284
del codice civile e' fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza
dal 1° gennaio 2010.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

martedì 15 dicembre 2009

Senza PVC l’accertamento è nullo



Con la sentenz sotto riportata la Comm. Trib. regionale della Toscana ha dichiarato nullo un accertamento emesso senza essere stato preceduto da un processo verbale di constatazione, né da una qualsiasi forma di contraddittorio orale o documentale. L’art. 12 dello Statuto del contribuente, si legge nella sentenza, delinea la funzione del processo verbale di constatazione quale «strumento di tutela del contribuente nella fase di verifica":

Commissione tributaria regionale Toscana, sez. VIII, sentenza 23 ottobre 2009, n. 68
Fatto e diritto
Con ricorsi n. 2425/6 e 2426/06, la signora (omissis) impugnava due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2000 e 2001 riguardanti le imposte IRPEF, IRAP e IVA. La ricorrente iscritta all'A.I.R.E. dal 1996 come soggetto emigrato nel Principato di Monaco, aveva dichiarato in Italia solo
redditi da fabbricati. L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Firenze, a seguito impulso dell'Ufficio Analisi e ricerca della Direzione regionale delle Entrate, nell'ambito di azioni di contrasto ai soggetti fittiziamente residenti in paesi a fiscalità privilegiata, svolse accertamenti rinvenendo documenti e notizie fiscalmente rilevanti per la posizione della signora (omissis). Negli anni in cui trattasi, la signora (omissis) aveva percepito dalla società (omissis) al netto di una ritenuta d'imposta del 30% (aliquota prevista per i residenti all'estero) compensi per Euro 210.271,27 nell'anno 2000 e Euro 252.326,04 nell'anno 2001 ed in tal modo aveva ritenuto di aver assolto il suo debito con l'erario.
L'Agenzia delle Entrate, di contro, sosteneva che l'imposta versata del 30% non poteva riguardare il caso in questione poiché per espressa previsione contenuta nell'art. 2, comma 2 bis del D.P.R. 917/86 in
vigore dall'anno d'imposta 1999 devono considerarsi residenti in Italia ai fini fiscali, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in stati tenitori aventi un regime fiscale privilegiato, salvo prova contraria. In merito la normativa fiscale italiana, in tema di soggetti passivi
d'imposta, stabilisce che "si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nell'anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (art. 2 comma 2 D.P.R. 917/86). L'Ufficio riteneva che i due criteri autonomi ed alternativi sono indicativi per individuare la residenza fiscale del soggetto
avendo riguardo non solo all'elemento formale (iscrizione all'anagrafe) ma anche a quello di natura sostanziale (domicilio o residenza ai sensi del codice civile); l'art. 43 del c.c. infatti, definisce come domicilio di una persona "il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi"
e la residenza come "il luogo in cui la persona ha dimora abituale".Con tali assunti, l'Ufficio delle Entrate, ritenendo che i redditi prodotti negli anni 2000 2001 dalla signora (omissis) erano soggetti a normale imposizione ai fini IRPEF, IRAP e IVA, calcolava le imposte e comminava le sanzioni. La signora (omissis) ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Firenze e sosteneva, in via
preliminare, l'illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 10 della legge 212/2000 e sempre in via preliminare eccepiva la nullità degli avvisi per la violazione dell'art. 24 della legge 4/1929 e dell'art. 12 della legge 212/2000 poiché l'avviso di accertamento era stato emesso senza essere
stato preceduto da un processo verbale di constatazione; peraltro non essendoci stata nei confronti della ricorrente nessuna attività ispettiva o di verifica ha posto la stessa in condizione di non potersi avvalere di un professionista per la propria difesa. Eccepiva ancora la ricorrente la violazione dell'art. 52 del
D.P.R. n. 633/72 e dell'art. 33 del D.P.R. n. 600/73 poiché l'accertamento era basato su elementi acquisiti presso soggetti diversi dalla stessa ricorrente.
Infine, la violazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/73 in quanto il processo verbale di constatazione a carico della società da cui discendono gli atti impugnati, non è stato allegato agli stessi avvisi di accertamento. Per quanto riguarda il merito della questione, la ricorrente sostiene l'illegittimità degli atti impugnati in relazione proprio all'art. 2 comma 2bis del T.U.I.R. essendo stata effettivamente
residente all'estero e avendo trascorso in Italia, nell'anno 2000, solo 130 giorni, numero ben inferiore ai 183 previsti per essere considerata residente in Italia. Per quanto riguarda l'imposta IRAP la stessa deve ritenersi, a parere della ricorrente, illegittima in quanto l'attività è stata svolta come collaborazione
coordinata e continuativa; conseguentemente anche ai fini IVA nulla è dovuto trattandosi di collaborazione coordinata e continuativa e non di lavoro autonomo. Infine, la ricorrente richiede la inammissibilità degli atti nella parte in cui vengono irrogate le sanzioni per mancanza di motivazioni ex art. 17 D.Lgs. 472/97, ritenendo lo stesso provvedimento autonomo. La Commissione di primo grado,
in parziale accoglimento dei ricorsi, dichiarava non assoggettabili ad IRAP ed IVA i compensi accertati; respingeva nel resto. Prontamente appellavano a questa Commissione Regionale sia l'Agenzia delle Entrate che la (omissis). La prima, richiedendo la riforma parziale della sentenza emessa dal giudice di prime cure nella parte in cui annullava le pretese avanzate in materia di IRAP e IVA e
ribadiva sostanzialmente tutto quanto già affermato in prima istanza, la seconda, invece, oltre a confermare il rapporto di lavoro autonomo reso dalla sig. (omissis) in qualità di stilista, formulava, con appello incidentale, la illegittimità della sentenza per essere gli avvisi di accertamento emessi in
violazione degli artt. 24 legge n. 4/1929 e 12 legge n. 212/00; infatti, gli stessi sono stati emessi senza essere preceduti da un processo verbale di constatazione, né da una qualsiasi forma di contraddittorio orale o documentale. Cita, il contribuente, una sentenza di Cassazione (6 agosto 2008, n. 21153) che ha
precisato che la mancata partecipazione del contribuente al controllo eseguito a suo carico travolge la legittimità dell'avviso di accertamento che recepisce le risultanze di tale controllo. Peraltro, l'obbligo di scansione degli atti (processo verbale di constatazione per la fase istruttoria e avviso di accertamento a
conclusione del procedimento impositivo) assume più rilevanza a seguito dell'adozione dello Statuto del contribuente. L'art. 12, comma 4, della legge 212/2000 delinea la funzione del processo verbale di constatazione quale "strumento di tutela del contribuente nella fase di verifica". La mancata redazione
del processo verbale di constatazione ha determinato la palese violazione del comma 7 del menzionato art. 12. Richiama, ancora, la (omissis) sulla illegittimità della sentenza per essere gli avvisi di accertamento emessi in violazione dell'art. 42 D.P.R. 600/73 e dell'art. 7 legge 212/2000 per aver la motivazione fatto riferimento ad un atto non conosciuto dall'esponente. La Commissione Regionale
Tributaria dopo ampia e approfondita discussione in merito alle richieste del contribuente sulla natura degli avvisi di accertamento e della loro legittimità rileva la violazione dell'art. 42 D.P.R. 600/73 per aver l'Agenzia delle Entrate nella motivazione riferito su di un atto sconosciuto dal contribuente e la
violazione dell'art. 12, comma 2 della legge 27/7/2000 n. 212 in quanto l'avviso di accertamento era stato emesso senza essere stato preceduto da un verbale di constatazione.
P.Q.M.
In riforma della sentenza di I grado, questa Commissione dichiara la nullità degli avvisi di accertamento per violazione della norma di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 12, comma 2 della legge 27/7/2000 n. 212.
Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di entrambi i gradi e liquida complessivamente in Euro 2.000,00, oltre oneri fiscali se dovuti.

lunedì 14 dicembre 2009

Non serve l’indicazione della destinazione urbanistica



L’obbligo di motivazione è soddisfatto con l’enunciazione del criterio astratto di determinazione del maggior valore adottato: pertanto, l’avviso di accertamento è valido anche quando contenga una descrizione generica del terreno, senza indicazione della destinazione urbanistica. cosi si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza sotto riportata

Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 2 dicembre 2009, n. 25377
Fatto e diritto
Ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
"La C.T.R. della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Varese nei confronti di M.T. confermando l’annullamento di un avviso di accertamento per INVIM 1995 assumendo che l’atto difettava in radice di motivazione contenendo una descrizione generica del terreno senza alcuna indicazione della destinazione urbanistica.
Propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi l’Agenzia delle Entrate, resiste con controricorso la M..
Con il primo motivo, premessa la trascrizione della motivazione si valuta un valore medio di L. 50.000 mq, pertanto mq. 3670 x 50.000 = 183.500.000 l’Agenzia delle Entrate formulava il quesito: se in tema di INVIM l’obbligo della motivazione sia soddisfatto con l’enunciazione del criterio astratto di determinazione del maggior valore adottato, spettando poi all’Ufficio di fornire la prova della maggior pretesa tributaria.
La risposta al quesito deve essere positiva. Ha precisato questa Corte con sentenza n. 4632 del 2003 che: In tema di imposta di registro e di in.v.im., l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio finanziario nell’eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che in tale atto è sufficiente che l’ufficio enunci i criteri astratti in base ai quali ha determinato il diverso valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detto obiettivo. Diversamente in sede contenziosa, non sussistendo in materia tributaria alcuna presunzione di legittimità dell’avviso di accertamento, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare gli elementi di fatto giustificativi del "quantum " accertato nel quadro dei parametri prescelti, mentre il contribuente ha la facoltà di dimostrare l’infondatezza della pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall’ufficio. L’atto soddisfa i requisiti fissati dalla massima indicando il valore venale in comune commercio alla data di riferimento del terreno a metro quadro nella zona e moltiplicando detto valore per la superficie oggetto dell’atto. L’indicazione della destinazione urbanistica non era necessaria in quanto l’adozione del criterio del valore venale in luogo di quello c.d. automatico evidenziava la ritenuta natura edificabile del suolo. Le questioni dell’esattezza di tale destinazione e della valutazione atterranno al merito.
Gli altri motivi sono assorbiti.".
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parto costituite;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

giovedì 3 dicembre 2009

Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8-8-1995, n. 335.



Predisposto dall'INPS nuovo Modello Unificato della domanda d'iscrizione.

Nel quadro della semplificazione dei rapporti con l’utenza, l'INPS HA ritenuto utile predisporre un modello unificato di domanda d’iscrizione alla Gestione separata. Il nuovo modello accorpa i precedenti e ne agevola la compilazione, anche in considerazione del fatto che molte informazioni pervengono all’Istituto per il tramite di ulteriori procedure informatizzate.

Pertanto, con l’entrata in uso del modello unificato di iscrizione alla Gestione separata saranno aboliti i moduli di iscrizione precedentemente in uso.
Il nuovo modulo sarà reso disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione “modulistica”.
Contestualmente all’adozione del nuovo modello unificato verrà rilasciata la nuova procedura informatizzata volta alla ricezione on line delle domande di iscrizione.
L'applicazione è disponibile nella sezione Servizi on-line del portale www.inps.it, in particolare nei servizi per il cittadino con le diciture Lavoratori parasubordinati: iscrizione Accesso con PIN On Line e Lavoratori parasubordinati: iscrizione accesso senza autenticazione.
L'accesso è consentito sia tramite PIN On Line che senza autenticazione: nel primo caso l'utente viene riconosciuto dall'applicazione e i dati anagrafici sono automaticamente precompilati nella comunicazione di iscrizione, nel secondo caso i dati inseriti nella comunicazione di iscrizione sono sottoposti a verifica da parte degli operatori del Contact Center che si occupano di contattare telefonicamente il lavoratore.
L'applicazione è, inoltre, disponibile anche nei servizi per le aziende, consulenti e professionisti con la dicitura Lavoratori parasubordinati: iscrizione Comunicazione Iscrizione (accesso riservato ad aziende e consulenti).
(Messaggio Inps n. 26094 del 24/12/2009)

mercoledì 2 dicembre 2009

Condono previdenziale in arrivo?



La Commissione Bilancio della Camera approva l’emendamento che prevede la possibilità per le imprese di presentare una domanda di sanatoria, entro il 31 gennaio 2010, finalizzata a condonare le irregolarità contributive commesse entro il 31 ottobre 2009 anche se già iscritte a ruolo, ottenendo in questo modo la riduzione delle sanzioni al 40 per cento dell’ammontare complessivo inizialmente dovuto.
Notizia riportata su Italia Oggi del 02/12/2009

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martedì 1 dicembre 2009

Versamento imposta sostitutiva TFR - 16/12/2009



1. L’adempimento
Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicatal’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento.
Il versamento dell’imposta, che è a carico del sostituto, avviene in acconto (entro il 16 dicembre) e a saldo (entro il 16 febbraio dell’anno successivo)
Va ricordato che, in relazione ai soggetti che aderiscono ad una forma pensionistica complementare non si verifica il presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in quanto risultano privi del trattamento di fine rapporto che viene interamente destinato al fondo pensione.
2. La rivalutazione del TFR
L’articolo 2120 del codice civile prevede che il fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluso le quote maturate nell’anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei
prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
La rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
In quest’ultimo caso l’indice ISTAT è quello risultante nel mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
La rivalutazione del TFR è soggetta all’imposta sostitutiva, con aliquota pari all’11%.
Il versamento dell’imposta avviene in due momenti, dapprima in acconto e poi a saldo.
3. Calcolo dell’acconto
L’acconto di dicembre si può determinare utilizzando due metodi:
• storico;
• previsionale.
3.1 Metodo storico
Il calcolo mediante il metodo storico prevede che il sostituto applichi la percentuale del 90% alle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR, eventualmente, erogati nel corso dello stesso anno.
3.2 Metodo previsionale
In alternativa, il sostituto d’imposta può scegliere di calcolare l’acconto, presuntivamente, nella misura pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.
In questo caso, il sostituto d’imposta determina con esattezza la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto riferita al periodo di paga di dicembre per il quale alla data prevista per il pagamento dell’acconto (appunto il 16 dicembre di ciascun anno) non è ancora “maturata” la quota del trattamento di fine rapporto di competenza.
Tale quota deve essere sommata alle restanti quote del trattamento di fine rapporto maturate nell’anno al fine di determinare la base di calcolo annuale sulla quale determinare l’acconto d’imposta del 90%.
3.3 Dipendenti cessati prima del 16 dicembre
Alle modalità di calcolo sopra descritte, fa eccezione il caso in cui prima del 16 dicembre di ciascun anno tutti i dipendenti abbiano cessato il rapporto di lavoro.
Infatti se si verifica tale è possibile applicare l’acconto non sulla quota di rivalutazione dell’anno precedente ma sulla quota di rivalutazione maturata nello stesso anno in cui si versa l’acconto.
4. Calcolo del saldo
Il saldo dell’imposta sostitutiva da versare entro il 16 febbraio dell’anno successivo all’anno a cui si
riferisce la quota di rivalutazione sulla quale l’imposta è stata calcolata, viene calcolato prendendo come riferimento la fine dell’anno e applicando l’aliquota dell’11% sulle rivalutazione del TFR determinatesi nell’anno stesso.
L’importo da versare è al netto di quanto già versato a titolo di acconto.
5. Modalità e termini di versamento
Come già anticipato, le scadenze per il versamento dell’imposta sostitutiva sono le seguenti:
• acconto: 16 dicembre di ogni anno;
• saldo: 16 febbraio dell’anno successivo.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, in corso d’anno, i termini di versamento restano invariati.
Per il versamento, che va fatto utilizzando il modello F24, sono previsti i seguenti codici tributo:
1712, per l’acconto;
1713, per il saldo.
Inoltre, i datori di lavoro possono, eventualmente, compensare, direttamente nel modello F24, l’imposta in questione con eventuali crediti maturati.