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sabato 26 settembre 2009

La Banca del Comprensorio del Cuoio passa al Credito Cooperativo di Signa



La crisi si abbatte anche sui piccoli istituti bancari della zona, dopo la Bcc Bientina attualmente in amministrazione controllata, un altra banca di credito cooperativo non naviga in buone acque.
Nei giorni scorsi la Banca d'Italia ha autorizzato l'avvio della procedura di fusione tra due istituti toscani, la Banca di Credito Cooperativo di Signa che acquisisce il controllo della Banca del Comprensorio del Cuoio di Castelfranco di Sotto.
La Banca del Comprensorio del Cuoio ha sede legale e direzione generale a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove la società cooperativa ha iniziato la propria attività esattamente due anni fa, grazie alla fiducia di oltre duemila soci.

Affarishop.com

giovedì 24 settembre 2009

Buste paga e privacy



I cedolini dello stipendio devono essere consegnati spillati o in busta chiusa e non devono contenere informazioni lesive della riservatezza. Gli uffici addetti alla predisposizione e alla consegna dei cedolini sono tenuti a tutelare la privacy dei lavoratori, limitando l'inserimento di informazioni sulla sfera privata e impedendo l'indebita conoscenza dei dati da parte di persone non autorizzate. Il Garante privacy ha ribadito al Ministero dell'Interno le misure relative ai cedolini dello stipendio.

L'intervento si è reso necessario a seguito di una segnalazione con la quale si lamentava il fatto che i cedolini di più di duemila dipendenti di una delle sedi regionali del Ministero fossero stampati su carta continua e non imbustati. Nella segnalazione si precisava che i cedolini, sistemati in scatoloni, venivano spediti dal Ministero alla sede regionale in questione e lì, una volta suddivisi per provincia e reparto, venivano smistati alle varie segreterie; gli addetti provvedevano poi a consegnarli manualmente ai dipendenti. Dalla segnalazione emergeva inoltre che spesso i cedolini venivano lasciati sui tavoli, in modo da rendere accessibili a chiunque informazioni sulla sfera privata dei lavoratori. Tra le varie voci potevano apparire, infatti, anche informazioni sulle coordinate bancarie, l'indicazione della sigla del sindacato di appartenenza destinatario della ritenuta o, ancora, trattenute per cessioni del quinto, motivazioni di eventuali circostanze debitorie del lavoratore.

In seguito alla richiesta di chiarimento dell'Autorità il Ministero ha comunicato di aver subito impartito precise indicazioni al centro elettronico che elabora i cedolini affinché sostituisca le voci specifiche con descrizioni più generiche o dei codici, eliminando la sigla dell'organizzazione sindacale, in modo tale da rendere le modalità di predisposizione dei cedolini pienamente conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali. A maggior tutela della privacy, il Ministero ha comunicato, infine, che avrebbe al più presto provveduto ad avviare il recapito delle buste paga in formato elettronico direttamente sulle mail dei dipendenti, eliminando del tutto la copia cartacea.
fonte www.garanteprivacy.it

Le aziende non possono "spiare" la navigazione su Internet dei dipendenti



È illecito monitorare in modo sistematico pagine e siti visitati
È illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet dei lavoratori.

Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha vietato ad una società il trattamento dei dati personali di un dipendente e ha segnalato il caso all'autorità giudiziaria. La società aveva monitorato per nove mesi la navigazione on line di un lavoratore attraverso un software in grado di memorizzare "in chiaro", tra l'altro, le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine.

Nel definire il reclamo il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha riconosciuto le ragioni del dipendente.

L'installazione di un software appositamente configurato per tracciare in modo sistematico la navigazione in Internet del lavoratore viola, infatti, lo Statuto dei lavoratori, che vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti. Peraltro la società non aveva neanche provveduto ad attivare le procedure stabilite dalla normativa qualora tale controllo fosse motivato da "esigenze organizzative e produttive" (accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza di questo, autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro).

Il Garante ha ritenuto, infine, che la società sia incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante. In base alle Linee guida fissate dall'Autorità i datori di lavoro possono infatti procedere a eventuali controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d'ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali.
fonte www.garanteprivacy.it

martedì 15 settembre 2009

Licenziamento individuale e plurimo criteri di scelta



Si riporta parere n. 5 diramato dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro sui criteri di scelta da parte dell'azienda in caso di licenziamento individuale e plurimo. Il parere è corredato da interessanti sntenze giurisprudenziali in materia.

IL QUESITO
Si chiede di precisare quali sono i criteri di scelta da rispettare in caso di licenziamento individuale plurimo per riduzione di personale.
* * *
LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PLURIMO
L’esigenza aziendale di ridurre il personale può determinare sia un licenziamento collettivo che un licenziamento individuale (plurimo) per giustificato motivo oggettivo.
Infatti, mentre l’art. 24 comma 1 della l. 223 del 1991, definisce i licenziamenti collettivi quali “conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro”, l’art. 3 l. 604 del 1966, annovera tra i motivi oggettivi di licenziamento individuale le “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
La prima fattispecie (licenziamento collettivo) differisce dalla seconda (licenziamento individuale per motivo oggettivo) in quanto caratterizzata da determinati indici legali quali: la dimensione dell’impresa (almeno quindici dipendenti), il numero dei licenziamenti (almeno cinque), l’arco temporale di riferimento (centoventi giorni); l’ambito territoriale (la provincia) (art. 24 l. n. 223/1991; cfr. Cass. 8 giugno 1999, n. 5662, in Orient. Giur. lav., 1999, fasc. 4; Cass. 12 ottobre 1999, n. 11455, in Riv. crit. dir. lav., 2000, 123).
In presenza di tali elementi, il licenziamento è collettivo ed il datore di lavoro non può sottrarsi alle regole stabilite dalla legge. Per contro, qualora gli elementi in questione manchino, la riduzione del personale costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento (individuale).
In tal caso, si possono verificare due diverse situazioni, che prendiamo in esame qui di seguito.
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER SOPPRESSIONE DEL POSTO DI LAVORO
Se le ragioni produttive od organizzative si riferiscono ai lavoratori in quanto addetti ad una specifica attività (ad es., soppressione di una mansione o di un ufficio; esternalizzazione di un settore; chiusura di una filiale; etc.), i lavoratori colpiti sono quelli addetti all’attività in questione e non possono invocare situazioni personali per ottenere che la scelta cada su altri lavoratori (Cass. 21 giugno 1985 n. 3752, Giust. Civ., 1986, I, 467; Cass. 5 aprile 1990 n. 2824, Mass. giur. lav., 1990, suppl., 75; Cass. 30 ottobre 1990 n. 10461, Mass. giur. lav., 1991, suppl., 4).
Il datore di lavoro deve tuttavia assolvere agli oneri probatori imposti dalla legge: sussistenza e concretezza del presupposto legittimante il licenziamento (la effettiva soppressione del posto); nesso di causalità tra posto soppresso e attività svolta dal lavoratore licenziato; inutilizzabilità del lavoratore in altra posizione di lavoro disponibile in azienda (c.d. obbligo di repechage) (v. Cass. 30 ottobre 1990, n. 10461, in Not. giur. lav., 1991, 399; Cass. 27 aprile 1991, n. 4688, in Arch. civ., 1991, 921; Cass. 27 novembre 1996, n. 10527, in Mass. giur. lav., 1997, suppl., 7; Cass. 3 agosto 1998, n. 7628, in Not. giur. lav., 1998, 725).
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER RIDUZIONE DI PERSONALE
Se, invece, le ragioni tecnico od organizzative poste a base del licenziamento non si riferiscono ad una determinata attività o posizione lavorativa, ma all’esigenza più generica di ridurre il personale (di solito per il contenimento dei costi di gestione), il licenziamento può colpire – nell’ambito dell’intera azienda o di una parte di essa – tutti i lavoratori occupati o comunque tutti i lavoratori che svolgono analoghe mansioni (ad es., si intende licenziale tre addetti alle vendite, sui dieci addetti alle vendite occupati in totale).
Si pone quindi il problema di individuare i criteri che devono essere osservati nella scelta dei lavoratori da licenziare.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte (Cass. 21 novembre 2001, n. 14663, in Dir. lav., 2002, 23) stabilendo che ove sussista una situazione di totale fungibilità tra dipendenti potenzialmente licenziabili, la legittimità del licenziamento dipende “dal rispetto delle regole di correttezza di cui all’art. 1175 c.c. nella scelta del lavoratore licenziato...” (in senso conforme Cass. 9 maggio 2002, n. 6667, in Riv. dir. lav., 2003, II, 108; Cass. 11 giugno 2004 n. 11124, Giur. lav., 2004, n. 32-33, 40).
La selezione dei lavoratori, dunque, non può essere compiuta liberamente ma deve avvenire in conformità ai criteri di correttezza e buona fede. Secondo l’orientamento giurisprudenziale citato, la correttezza e buona fede si traduce nell’applicazione in via analogica dei criteri di scelta stabiliti dall’art. 5 della l. 223 del 1991 per i licenziamenti collettivi, e cioè: anzianità (di servizio), carichi di famiglia, esigenze tecnico-produttive ed organizzative. Devono quindi essere scelti per il licenziamento i soggetti con minore anzianità di servizio, con minori carichi di famiglia, e la cui presenza non è richiesta da esigenze produttive o organizzative.
Lo stesso art. 5 prescrive, inoltre, che i criteri di scelta vengano applicati “in concorso tra di loro”. La giurisprudenza consolidata ammette, tuttavia, un concorso non rigido tra i criteri di scelta, che consenta di dare maggior peso ad uno di essi, purché nell’ambito di una valutazione globale e, in ogni caso, senza annullare completamente l’incidenza degli altri criteri (per la ponderazione tra i diversi elementi, si veda Cass. 10 gennaio 1996 n. 132 in Giur. it., 1996, I, 876; Cass. 19 maggio 2006 n. 11886, Mass. giur. lav., 2006, 969; Cass. 1° aprile 1999 n. 3140, in Riv. it. dir. lav., II, 862).
Inoltre, hanno precedenza e vincolano il datore di lavoro gli eventuali criteri previsti in sede pattizia (Cass. 15 settembre 1995, n. 9734, in Riv. crit. dir. lav., 1996, 218). L’accordo, infatti, come per i licenziamenti collettivi, ben può individuare criteri convenzionali diversi o integrativi rispetto a quelli contemplati dall’art. 5 della l. 223 del 1991, a patto che si tratti di criteri obiettivi e generali, e che non violino norme imperative o il divieto di discriminazione previsto dall’art. 15 stat. lav. (Cort. Cost. 30 giugno 1994 n. 268, Foro it., 1994, I, 2307; Cass. 11 novembre 1998 n. 11387, Foro it., 1999, I, 885).

PRINCIPALI RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Cass. 8 giugno 1999, n. 5662, in Orient. Giur. lav., 1999, fasc. 4;
Cass. 12 ottobre 1999, n. 11455, in Riv. crit. dir. lav., 2000, 123;
Pret. Milano 11 febbraio 1994 in Lav. Giur., 1994, 7, 732;
Cass. 21 giugno 1985 n. 3752, Giust. Civ., 1986, I, 467;
Cass. 5 aprile 1990 n. 2824, Mass. giur. lav., 1990, suppl., 75;
Cass. 30 ottobre 1990 n. 10461, Mass. giur. lav., 1991, suppl., 4;
Cass. 30 ottobre 1990, n. 10461, in Not. giur. lav., 1991, 399;
Cass. 27 aprile 1991, n. 4688, in Arch. civ., 1991, 921;
Cass. 27 novembre 1996, n. 10527, in Mass. giur. lav., 1997, suppl., 7;
Cass. 3 agosto 1998, n. 7628, in Not. giur. lav., 1998, 725;
Cass. 21 novembre 2001, n. 14663, in Dir. lav., 2002, 23;
Cass. 9 maggio 2002, n. 6667, in Riv. dir. lav., 2003, II, 108;
Cass. 11 giugno 2004 n. 11124, Giur. lav., 2004, n. 32-33, 40;
Cass. 10 gennaio 1996 n. 132 in Giur. it., 1996, I, 876;
Cass. 19 maggio 2006 n. 11886, Mass. giur. lav., 2006, 969;
Cass. 1° aprile 1999 n. 3140, in Riv. it. dir. lav., II, 862;
Cass. 15 settembre 1995, n. 9734, in Riv. crit. dir. lav., 1996, 218;
Cort. Cost. 30 giugno 1994 n. 268, Foro it., 1994, I, 2307;
Cass. 11 novembre 1998 n. 11387, Foro it., 1999, I, 885;
Cass. 23 settembre 1999 n. 10368, Mass. giur. lav., 2000, 100;
Cass. 28 luglio 2000 n. 9956, in Riv. it. dir. lav., 2001, II, 579;
Cass. 9 settembre 2000 n. 11875, Foro it., 2000, I, 3099;
Cass. 22 marzo 2001 n. 4140, Mass. giu. Lav., 2001, 608.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 4, 5 e 24 della l. 223 del 1991;
Art. 3 l. 604 del 1966.
Fondazione Studi IL PRESIDENTE
Rosario De Luca

giovedì 3 settembre 2009

Rinviato il Click Day per l'IRAP



Lunedì 14 settembre non ci sarà nessuna gara telematica (click day) per aggiudicarsi il rimborso Irap.

Dopo le doglianze espresse nei giorni scorsi da aziende e professionisti, l'agenzia delle Entrate ha annunciato con un comunicato che è "in via di predisposizione il provvedimento che dispone il rinvio della data di attivazione della procedura per la presentazione delle istanze di rimborso per la presentazione dell'istanza telematica" che consente di ottenere il rimborso del 10% dell'Irap pagata tra il 2004 e il 2007.
La proroga del cosidetto click day ( espressamente stabilito dall'articolo 6 del decreto legge n.185 del 2008) "si rende necessaria - spiega la nota dell'agenzia - per individuare, nel rispetto dell'attuale contesto normativo, le soluzioni tecniche più idonee per eliminare alcuni inconvenienti connessi all'attuale meccanismo telematico di presentazione delle istanze di rimborso».
In base all'attuale meccanismo, il riconoscimento del «beneficio» è legato all'ordine cronologico delle istanze ricevute dal Ministero nonchè all'esaurimento dei fondi. Secondo i calcoli effettuati da varie organizzazioni, infatti, un contribuente Irap su quattro avrebbe rischiato di rimanere senza rimborso. A fronte di una domanda potenziale per circa 4 miliardi gli importi stanziati dal decreto anti-crisi ammontano a circa 1 miliardo .

Modello 730



SECONDO O UNICO ACCONTO 2009: TERMINI
Si ricorda che nel mese di novembre, il sostituto provvede a trattenere l’importo relativo alla secondo o unico acconto per il 2009 indicato nel modello 730/4.

Qualora il contribuente, analizzata la propria situazione, decida di non versarlo o di versarlo in misura inferiore rispetto a quanto indicato al rigo 65 del Prospetto di liquidazione modello 730-3, deve presentare apposita comunicazione al sostituto d’imposta entro il 30 settembre.

Nel caso in cui non sia più alle dipendenze del sostituto d’imposta di giugno/luglio, deve effettuare il versamento con il modello F24 entro il 30 novembre 2009.