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martedì 19 maggio 2009

Proroga per la comunicazione obbligatoria infortuni



Il Ministero del Lavoro con circolare n .17 2009 stabilisce l'entrate in vigore della nuova comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera r, del dlgs n. 81/2008, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto interministeriale di prossima emanazione .

Il nuovo adempimento che sarebbe entrato in vigore dal prossimo 16 Maggio disciplina gli obblighi di datore di lavoro e dirigente, stabilendo che il datore di lavoro, che esercita le attività soggette alla tutela del Tu, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite, devono (tra l'altro) «comunicare all'Inail o all'Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni».

Completano la disciplina delle nuove informazioni che dovranno essere comunicate i commi 4 (Inail) e 7 (Ipsema) dell'articolo 9. Il comma 4, in particolare, dispone che l'Inail svolge, con finalità di ridurre il fenomeno
infortunistico e a integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tra l'altro il compito di raccogliere e registrare, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Il comma 7 dispone il medesimo obbligo a carico dell'Ipsema, con la stessa finalità di riduzione del
fenomeno infortunistico.
Fonte www.consulentilavoro.it

venerdì 8 maggio 2009

Scontrini fiscali senza nome medicinali lo ha stabilito il Garante per la Privacy



Niente più nomi dei medicinali sullo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie
I cittadini saranno più tutelati al momento della denuncia dei redditi


Lo scontrino fiscale, rilasciato dalle farmacie per poter dedurre e detrarre la spesa sanitaria nella dichiarazione dei redditi, non riporterà più in dettaglio lo specifico nome del farmaco acquistato. A partire dal prossimo anno basterà l'indicazione del codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale. I cittadini italiani potranno continuare a dedurre o detrarre i medicinali acquistati, ma saranno più tutelati. Quello che è conosciuto come lo "scontrino parlante" non "parlerà" dunque più.

Lo "scontrino parlante" che riporta in chiaro, oltre al codice fiscale dell'interessato, la denominazione del farmaco acquistato è in grado di rivelare informazioni sullo stato di salute e sulle patologie dei cittadini. Numerosi sono stati in questi mesi coloro che si sono rivolti al Garante per segnalare la lesione della loro riservatezza e dignità al momento di presentare la documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso Caf o il proprio commercialista.

L'attività istruttoria svolta dal Garante con l'Agenzia delle entrate e con i rappresentanti di Federfarma, la federazione più rappresentativa che raggruppa i farmacisti italiani, ha permesso di stabilire che il controllo sul farmaco venduto può essere effettuato attraverso l'utilizzo del "numero di autorizzazione all'immissione in commercio" (AIC) presente sulla confezione del farmaco. Il codice alfanumerico, rilevabile anche mediante lettura ottica, consente infatti di identificare in modo univoco ogni singola confezione farmaceutica venduta (dosaggio, somministrazione, presentazione etc.), al pari della specificazione in chiaro del nome del farmaco.

È stata in questo modo individuata una soluzione in grado di bilanciare il rispetto della dignità delle persone e l'interesse pubblico alla riduzione del rischio di indebite detrazioni e deduzioni fiscali.

Sulla base del provvedimento del Garante, entro tre mesi l'Agenzia delle entrate dovrà dunque fornire indicazioni per la modifica dello scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci, indicazioni alle quali le farmacie dovranno adeguarsi al massimo entro il 1° gennaio 2010.

martedì 5 maggio 2009

Modelli 730 conguagli da parte dei datori lavoro



Disposizioni riportate dalla Circolare 21E del 04/05/2009 diffusa dall'Agenzia delle Entrate

Modalità e termini conguaglio da parte datori lavoro
L’articolo 19 del decreto n.164 del 1999, così come modificato dall’articolo 42, comma 7-quinquies, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, stabilisce che i sostituti d’imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio. Si ricorda che, nella precedente formulazione la norma prevedeva che i conguagli fossero effettuati sulle retribuzioni erogate nel mese di luglio.
I sostituti d’imposta, per effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro trasmessi entro il 30 giugno 2009 dai CAF o dai professionisti abilitati.
Se il sostituto d’imposta riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede all’effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.
I sostituti d’imposta che partecipano alla procedura del flusso 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle entrate (v. punto 3.5) ricevono i risultati contabili, pervenuti dai CAF, mediante i Servizi Telematici.
I sostituti d’imposta devono, inoltre, tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2009.
E’ opportuno che i sostituti d’imposta verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF e ai professionisti abilitati quelli relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro. I sostituti d’imposta devono restituire sempre al CAF i 730-4 di soggetti per i quali non sono tenuti ad effettuare i conguagli, anche se sono pervenuti dall’Agenzia delle entrate tramite i Servizi Telematici.
Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli.
A norma di quanto disposto dall’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di dodici euro.
Tuttavia, danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito Irpef, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a dodici euro se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito ICI e risultanti nel prospetto di liquidazione mod. 730-3 se il sostituto d’imposta ha fornito assistenza diretta o nel risultato contabile mod. 730-4 nel caso l’assistenza sia stata prestata da un CAF o da un professionista abilitato.

Conguagli a credito
Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i dipendenti. Se anche quest’ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2009.
In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.
Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d’imposta deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell’Agenzia delle entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti.

Conguagli a debito
Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2009.
Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2009. Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto d’imposta ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.
Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta applica, oltre all’interesse dovuto per la rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.
Il sostituto d’imposta deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto da un CAF o da un professionista abilitato in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l’anno 2009 ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.
Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2009 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l’Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento.
L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi codici tributo se si utilizzano i modelli F24 o F24 EP (Enti Pubblici) o l’apposito capitolo se il versamento è effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.
Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2009, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.
I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

4.2 Situazioni particolari

Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione
Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l’ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2008 giugno 2009) ovvero l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.
In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2008 giugno 2009) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

lunedì 4 maggio 2009

Il verbale di primo accesso ispettivo



INPS Messaggio 27/04/2009, n. 9402

Dal 4 maggio 2009 diventa obbligatorio per tutto il personale ispettivo dell'Inps adottare il nuovo verbale di primo accesso concordato a livello ministeriale in base alle direttive ministeriali del 18 settembre 2008. Da tale data, perciò, il nuovo verbale deve essere consegnato in originale al datore di lavoro ispezionato quale indicazione delle operazioni compiute al momento dell'ingresso in azienda e durante l'espletamento delle prime attività di indagine.